Ordinanza collegiale 2 aprile 2021
Sentenza 7 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 02/04/2021, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/04/2021
N. 00013/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza del -OMISSIS-, con la quale è stato accertato il diritto del ricorrente “ al riconoscimento dell’anzianità maturata nei servizi non di ruolo effettivamente prestati successivamente al -OMISSIS- ” con condanna del MIUR al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire “ in tali servizi non di ruolo con il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata e la conseguente attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, nei limiti della prescrizione quinquennale (da calcolarsi a ritroso dalla data di notifica del ricorso), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020, il dott. Nicola Bardino;
Visti gli artt. 65 e 68 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, ai fini della decisione, appare necessario disporre:
a) che l’Amministrazione intimata (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), non costituita in giudizio, provveda a redigere e depositare presso la segreteria di questo Tribunale una documentata relazione sui fatti di causa e sullo stato di esecuzione del giudicato, con esposizione delle somme dovute al ricorrente nonché degli importi effettivamente versati, al netto e al lordo delle trattenute;
b) che il ricorrente produca copia della sentenza del -OMISSIS-, debitamente munita di formula esecutiva;
Ritenuto che tali incombenti andranno perfezionati da entrambe le parti entro quindici (15) giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza;
Ritenuto di rinviare l’esame del ricorso all’udienza camerale del 28 aprile 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima):
1) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
2) fissa, per il prosieguo della trattazione del ricorso, la camera di consiglio del 28 aprile 2021.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenuta in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.