Sentenza 19 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2019, n. 46884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46884 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione formulata da OR AN, in riferimento alla misura cautelare della custodia in carcere e quindi degli arresti domiciliari, in esecuzione dell'ordinanza restrittiva disposta dal G.i.p. del Tribunale di Roma, per il delitto di bancarotta per distrazione e documentale in concorso con altri, ipotesi di reato rispetto alla quale la prevenuta era stata assolta dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza irrevocabile. La Corte territoriale rilevava che la pronuncia assolutoria nei confronti della richiedente era stata resa dalla Corte di Appello di Roma in conseguenza di vizi procedurali che avevano inficiato la dichiarazione di fallimento della società Micop Immobiliare. Il Collegio evidenziava che restavano impregiudicati gli elementi indiziari a carico della LO, acquisiti nel corso delle indagini preliminari, indicativi di condotte poste in essere dalla esponente che rappresentarono una causa sinergica rispetto alla detenzione subita.
2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione OR AN, a mezzo del difensore. Con unico motivo la parte deduce il vizio motivazionale. Al riguardo, l'esponente sottolinea che il giudice della riparazione si è limitato ad evidenziare la formale legittimità dell'ordinanza custodiale, laddove secondo diritto vivente ciò che viene in rilievo nel giudizio riparatorio è l'ingiustizia sostanziale, da verificarsi ex post, della sofferta privazione della libertà personale Ciò posto, la parte osserva che, nel caso di specie, neppure sussiste la legittimità formale del provvedimento custodiale per il reato di bancarotta fraudolenta, essendo stata dichiarata l'illegittimità della dichiarazione di fallimento, che è elemento costitutivo del reato. La ricorrente rileva che la Corte distrettuale ha del tutto omesso di soffermarsi sulle condotte colpose realizzate dalla commercialista LO, che avrebbero legittimato l'adozione ed il mantenimento dell'ordinanza custodiale.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga rigettato. Osserva che l'ordinanza impugnata risulta logicamente e congruamente motivata.
4. Nell'interesse di AN OR è stata tardivamente depositata il 31 ottobre 2019 memora di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso impone i seguenti rilievi.
2. Come noto, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764). Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell'esaminare funditus l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art.314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiustizia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione;
che l'elemento della accertata "ingiustizia" della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento;
e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l'oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv.247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima". La giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nei rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Sez. 4, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242760).
3. E bene, la valutazione pratica espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale, in ordine alla sussistenza di fattori ostativi al riconoscimento della riparazione, emergenti dalla condotta processuale ed extraprocessuale posta in essere dalla richiedente, risulta carente. Ciò in quanto il Collegio non si è soffermato altrimenti sui profili di colpa, e sul grado degli stessi, riferibili alla prevenuta, nell'esercizio dell'attività professionale di commercialista, nell'ambito di operazioni immobiliari gestite dalla Micop. Invero, deve convenirsi con la parte ricorrente nel rilevare che, nell'ordinanza impugnata, manca l'analisi e la selezione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. Nell'ordinanza viene effettuato un generico rimando agli indizi di colpevolezza valorizzati dal giudice della cautela nel provvedimento restrittivo, senza che di poi venga esplicitata la disamina dei profili dolosi o di imprudenza rinvenibili nella condotta della richiedente, da qualificarsi come fattori ostativi al riconoscimento della riparazione.
4. Per quanto detto, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, per nuovo giudizio, alla luce di richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio. Così deciso il 7 novembre 2019. Il Consigliere estensore Il Pr si