Articolo 2 della Legge 28 novembre 1984, n. 851
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3 gennaio 1985
Art. 2. Classificazioni e distinzioni

I vini Marsala si classificano, secondo le caratteristiche e la durata dell'invecchiamento, in:
1) "Fine", con invecchiamento minimo di anni uno;
2) "Superiore", con invecchiamento minimo di anni due;
3) "Superiore Riserva", con invecchiamento minimo di anni quattro;
4) "Vergine e/o Soleras" con invecchiamento minimo di anni cinque;
5) "Vergine e/o Soleras Stravecchio" o "Vergine e/o Soleras Riserva", con invecchiamento minimo di anni dieci.
I Marsala, nei tipi previsti, si distinguono per il colore e per il contenuto zuccherino.
Per il colore i vini Marsala si distinguono in:
a) oro;
b) ambra;
c) rubino.
Per il contenuto zuccherino in:
a) secco, con zuccheri riduttori inferiori a 40 grammi/litro;
b) semisecco, con zuccheri riduttori superiori a 40 grammi/litro, ma inferiori a 100 grammi/litro;
c) dolce, con zuccheri riduttori superiori a 100 grammi/litro.
Le indicazioni relative al colore (ora, ambra, rubino) ed al contenuto zuccherino (secco, semisecco, dolce) possono essere indicate in etichetta.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1985