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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 5578/24 V.G. proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Claudio Ciufo
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Claudio Ciufo
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.2.25 depositate il 3.2.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
2. assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Carlo Falcinelli 25 unitamente alle pertinenze, ai mobili, ed agli arredi, alla moglie Il marito se ne è già Parte_1
allontanato dal 2020 e terminerà di ablare i propri effetti personali entro trenta giorni dall'omologa della separazione;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 3. i coniugi, a definizione dei rapporti economici, con sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali, anche solo riflessi, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale ed al fine del mantenimento della moglie così stabiliscono: a) la dimora coniugale, compreso il garage, è stata posta in vendita e le parti si obbligano a prestare 2 il proprio consenso alla vendita al prezzo minimo di € 279.000,00 nonché a compiere qualsiasi atto sia necessario o utile in relazione alla eventuale riproduzione per atto pubblico, anche del preliminare, e comunque a formalità pubblicitarie. con il ricavato della vendita dell'immobile sarà:
a) estinto il mutuo gravante sul detto immobile (attualmente pari ad € 137.338,21) b) estinto il debito relativo al prestito personale concesso dall'istituto Intesa San Paolo alla per euro Pt_1 ventimila circa e da quest'ultima prestati allo stesso perché lui acquistasse per sé la Parte_2
quota della S.a.S. menzionata;
c) il residuo sarà attribuito per la totalità e senza vincolo alcuno alla al fine del suo mantenimento;
tale fine potrà essere perseguito, a libera scelta di Pt_1
anche con l'acquisto di altra abitazione, benché l'immobile, come detto, sia di Parte_1
proprietà comune, e sia stato pagato per la quasi totalità dal;
b) , inoltre, Pt_2 Parte_2
continuerà a provvedere alla provvista per pagare il mutuo, come peraltro ha fatto sinora, con rate di € 1.038,09 mensili sino al momento della vendita;
c) continuerà a versare l'intera Parte_2 rata di € 221,00 mensili ad per estinguere il debito di lei con Intesa San Paolo Parte_1 derivante da prestito personale di € 20.000,00 concesso dall'Istituto Bancario alla sino al Pt_1
momento della vendita;
d) verserà ad tramite accredito in c/c entro e Parte_2 Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) che, decorso un anno dall'omologazione della separazione, sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
c) la quota del 10% della soc. con sede legale in via del Fornaccio 18, 00062 Parte_3
Bracciano, P.IVA , acquistata, in costanza di matrimonio, da , è P.IVA_1 Parte_2
attribuita per intero ad , cui vengono altresì attribuiti i beni relativi a tale quota, anche Parte_2
se questi dovessero appartenere alla comunione de residuo, e quindi anche i beni destinati all'attività d'impresa acquistati successivamente, ovvero gli utili che dovessero maturare;
[...]
in relazione a tali attribuzioni si obbliga a partecipare, senza spese, a qualsiasi atto sia Pt_1
necessario o utile in relazione alla eventuale riproduzione per atto pubblico e comunque a formalità pubblicitarie. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni come integralmente riportate in Parte_1
parte motiva;
3 2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n.1123, parte I, serie
03);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 6.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi