Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 17/12/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01102/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2025, proposto da
MA US, rappresentato e difeso dall'avvocato MA US, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione di Latina, n. 2/2023 pubblicata il 2 gennaio 2023, notificata il 23 novembre 2023 al Ministero dell’Istruzione e del Merito sia presso la sede del Ministero e sia presso l’Avvocatura Generale dello Stato, non impugnata e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa ES RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, notificato il 22 gennaio 2025 e depositato il successivo 23 gennaio, parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del T.a.r. Latina n. 2/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 23 novembre 2023.
2. Il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza nella parte in cui ha condannato il Ministero resistente, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di lite, “ per l’intero giudizio in totale di euro 2.500,00, oltre accessori di legge – compreso quanto già liquidato in euro 1.000,00 per la fase cautelare, che conferma – da corrispondersi al procuratore, avv. MA US, dichiaratosi antistatario, oltre a quanto versato a titolo di contributo unificato ”.
3. Il Ministero resistente si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
4. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 la causa è passata in decisione.
5. Il presente ricorso in ottemperanza è fondato e merita accoglimento in quanto risulta accertato che:
- la sentenza di cui si domanda l’esecuzione è passata in giudicato;
- sono decorsi 120 giorni dalla notifica del detto titolo, risultando così rispettato il termine dilatorio previsto ex lege per le esecuzioni nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.
6. Conseguentemente, deve essere ordinato alla resistente amministrazione di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente sentenza a cura di parte.
7. Si nomina sin d’ora, in caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere su assegnato, il commissario ad acta in persona del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Latina/Frosinone o suo delegato, che provvederà nel termine di giorni sessanta, con spese da porre a carico dell’amministrazione soccombente, a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe.
Il compenso per il commissario ad acta viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
8. Deve essere, altresì, accolta, in questo peculiare caso, la domanda di parte ricorrente diretta alla condanna al pagamento delle cd. penalità di mora di cui all'art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a..
Quest'ultima disposizione, come da ultimo modificata dall'art. 1, comma 781, lett. a), l. 28 dicembre 2015, n. 208, nel disciplinare i poteri del giudice in caso di accoglimento del ricorso, stabilisce che lo stesso, " salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali ".
L'indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.
La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15/01/2015, n. 629).
L'astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell'interesse legale, sulla somma di cui alla condanna, in aggiunta agli interessi dovuti in base al titolo esecutivo, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all'adempimento.
L’astreinte così calcolata è dovuta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., dal giorno in cui l’ordine di pagamento contenuto nel titolo in esecuzione è stato notificato all’intimata amministrazione sino al giorno di avvenuto soddisfacimento del credito o, in alternativa, di insediamento del commissario ad acta come sopra individuato, con la precisazione che in tal caso la parte ricorrente ha comunque l’obbligo di evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine assegnato all’amministrazione resistente per ottemperare e l’insediamento del commissario, sollecitandone tempestivamente l’intervento.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza;
- condanna al pagamento delle penalità di mora ai sensi di cui in parte motiva;
- in caso di ulteriore inadempienza, nomina il commissario ad acta nel termine e ai sensi di cui in parte motiva.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL SC, Presidente
ES RO, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES RO | LL SC |
IL SEGRETARIO