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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/12/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Presidente,1) dott.ssa Patrizia Morabito
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 258/2020 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 7 ottobre 2024 e vertente
TRA
(C.F.: C.F. 1 ), nato in [...] il Parte 1
15.01.1980, in qualità di proprietario, e Parte 2 C.F.:
), nato a Reggio Calabria il [...], in [...] C.F. 2 usufruttuario, entrambi elettivamente domiciliati in Rosarno, alla Via Roma, Traversa
Tito Speri n. 6/8, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Francesco Saccomanno (p.e.c.: che li rappresenta e difende,Email 1 و
giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
in persona del liquidatore pro tempore, Controparte_1
), nato a [...] il Controparte_2 (C.F.: C.F. 3
10.12.1969 ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Zecca n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Ottavio (p.e.c. Email 2 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE' C.F. 4 ), in qualità di amministratore (C.F.: CP 3 giudiziario della nato a [...] il [...] CP 4
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Zecca n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Ottavio (p.e.c. Email_2 che lo
,
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c., emessa in data 26.03.2020 nell'ambito del procedimento civile n. 1744/2018 R.G.C.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 07.10.2024, svoltasi in modalità telematica, solo gli appellanti e la hanno precisato le conclusioni, mediante Controparte_1 istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, in data
30.09.2024 ed in data 07.10.2024, ovvero, per quanto riguarda gli appellanti, come appresso: "...Con note del 21 gennaio 2021, la parte deducente avanzava le seguenti argomentazioni:
1. Sull'atto di gravame
1.1. Preliminarmente, devesi precisare che non risulta, nel processo telematico, costituita in giudizio la Controparte, con la evidente conseguenza che la deducente non ha motivo di aggiungere altro. Pertanto, richiama espressamente le ragioni e conclusioni di cui all'atto di gravame dell'11 maggio 2020, il cui contenuto si ha qui per integralmente riportato e trascritto.
1.2. In particolare, non può non evidenziarsi la sussistenza della fondatezza dell'atto impugnatorio che non può non essere che accolto. Sul primo motivo non può non rilevarsi la assoluta assenza del giudicato, per come ampiamente illustrato nel gravame.
Trattasi, infatti, di domande e circostanze del tutto diverse e, quindi, risulta più che evidente che non esiste alcun giudicato.
1.3. Anche il secondo motivo appare fondato non potendo pensare che un immobile sia stato utilizzato per tanti anni, da un soggetto controllato dalla Procura della
Repubblica e possa rifiutarsi versare quanto dovuto, alla stessa strega di un cittadino moroso. Ma, nel caso di specie, la situazione appare ancor più grave essendoci una condotta illecita civile che non può, certamente, essere oltre tollerata. Anzi, proprio i soggetti che avrebbero dovuto controllare l'amministratore giudiziario dovrebbero attivarsi per porre fine alla palese ingiustizia. Si tratta, comunque, di elementi e circostanze del tutto pacifiche e comprovate documentalmente.
1.4. D'altro canto, la mancata costituzione della Controparte può ritenersi come un'acquiescenza ai fatti ed alle richieste avanzate con l'atto di gravame, che, allo stato, non risultano nemmeno contestati. Pertanto, non esiste nessuna possibilità che non venga accolta la indicata impugnativa.
1.5. Le spese di lite seguono, naturalmente, la soccombenza.
2. Sulla immediata decisione o fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale
Da quanto sopra dedotto e precisato, risulta più che evidente che la causa è matura per la decisione e possa essere decisa immediatamente. Subordinatamente, deve fissarsi l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione, con la concessione dei termini dimezzati di cui all'articolo 190 c c.p.c.
In relazione a quanto sopra argomentato concludeva:
Per quanto sopra illustrato e precisato, richiamando quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi, che qui si hanno per integralmente riportati e trascritti, si
INSISTE nelle eccezioni, richieste e domande formulate, con conseguente accoglimento di tutte le istanze avanzate dalla concludente, con la emissione di ogni e dovuto provvedimento di legge.
Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Si allega atto di appello regolarmente notificato.
Salvis Juribus.
II
Allo stato deve precisarsi che, con comparsa datata 22 gennaio 2021, si sono costituiti e, successivamente, quest'ultima, rimessa in CP 4 Controparte_5 bonis con sentenza penale del 21.12.2022 che ha dichiarato di non doversi procedere per prescrizione con perdita di efficacia del sequestro e, quindi, restituzione dei beni agli aventi diritto, con atto del 19 maggio 2023.
III
In considerazione di quanto sopra, la parte concludente impugna e contesta decisamente il contenuto di tali atti in quanto inammissibile e completamente infondato. In particolare, richiama le ragioni del gravame che evidenziano l'infondatezza delle avverse argomentazioni. Si contesta decisamente che via sia un giudicato e che gli appellanti non abbiano subito il pregiudizio per la possibilità di utilizzo dell'immobile.
In considerazione di quanto sopra, la parte istante quanto già dedotto e precisato nelle note del 21.01.2021 ed insiste per l'accoglimento di tutte le domande formulate, nessuna esclusa.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, con accessori di legge e distrazione a favore del procuratore antistatario. Chiede, comunque, che venga fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Salvis Juribus.";
Controparte 1 "Richiamate punto per punto le per la ragioni di opposizione al gravame e alla domanda avversaria contenute nella comparsa di risposta, chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia:
- dichiarare la inammissibilità del gravame per mancanza di specificità dei motivi e in ogni caso per manifesta infondatezza;
- rigettare la istanza di sospensiva in quanto formulata in atto separato e in ogni caso rivolta nei confronti di una pronuncia di mero rigetto, priva di alcuna statuizione di condanna;
- nel merito, rigettare l'appello e in ogni caso la domanda avversaria;
- in tutti i casi, condannare la controparte alle spese di giudizio e al risarcimento danni per lite temeraria.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nell'ordinanza impugnata:
1 - I ricorrenti agivano nei confronti delle due resistenti precisando di essere l'uno nudo proprietario e l'altro usufruttario di un magazzino sito in Reggio Calabria, al
Corso Garibaldi n. 382 e 384, con annesso appartamento soprastante e cantinato sottostante, ed altro sito alla Via Lemos n. 14;
- che, con sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento n.
2444/2013 R.G.A.C. in data 10.11.2016 era stata accolta la domanda avanzata d [...]
-usufruttuario - di rilascio dei locali sopra indicati e detenuti sine titulo dalla Pt 2
e dall societ Parte 3 CP 4
- che, nella predetta sentenza veniva anche dichiarata la nullità dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ritenendo, quindi, l'occupazione dei locali senza alcun titolo;
- che, pertanto, la detenzione dei suddetti beni dal dicembre 2011 al gennaio 2017 fosse da ritenersi illegittima, con loro buon diritto di ottenere il riconoscimento ed il pagamento di una indennità - da qualificarsi come danno in re ipsa - per il mancato utilizzo dell'immobile. Chiedevano quindi di parametrare il danno al valore locativo del bene che, nel giudizio richiamato, il CTU aveva stimato nella misura massima in €
7.571,30, media di € 6.196,75 e minima di € 4.832,20; con condanna dei resistenti, in via solidale, al pagamento nella somma indicata dal CTU o, comunque, in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Vittoria di spese e competenze.
-Costituitesi in giudizio le due società eccepivano il giudicato dell'ordinanza 1.1. decisoria del 10.11.2016, emessa nel giudizio n. 2444/2013 tra le parti, in cui la domanda risarcitoria era stata rigettata sia nei confronti del proprietario che, avendo agito in quella sede in rivendicazione (così era stata qualificata la domanda) non aveva dato prova del suo titolo sul bene;
sia nei confronti dell'usufruttuario che invece, non aveva dato prova del concreto pregiudizio patito, ricollegabile al mancato godimento. Il bene, secondo l'assunto in quella sentenza, era stato oggetto di plurimi negozi di disposizione a conferma dell'esercizio di un diritto di godimento sia pure sul solo piano giuridico.
Precisavano in via gradata che, comunque Parte 1 quale nudo proprietario, non poteva ritenersi titolare di alcun diritto risarcitorio non avendo il godimento del bene;
mentre per valeva quanto era stato già definitivamente Parte 2 accertato nell'altro giudizio e cioè l'inesistenza di un danno da perdita della disponibilità del bene, essendo pacificamente acclarato che l'immobile era stato oggetto di continui atti di disposizione in favore di terzi.
Respingevano inoltre la teorizzazione di un danno in re ipsa in assenza di concreto pregiudizio patrimoniale. E, nella specie, ribadivano le due resistenti, l'immobile in questione, nel periodo considerato dai ricorrenti era stato formalmente locato alla V3 immobiliare che aveva versato un canone annuo di 14 mila euro, valore a cui, nel denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, avrebbe dovuto, semmai, essere rapportata la relativa liquidazione, visto che questa era l'utilità che lo stesso proprietario aveva ritenuto di ricavare dal bene.
-Quindi, contestando il criterio adoperato dal CTU nel precedente giudizio del tutto fuori mercato reale - chiedevano il totale rigetto della domanda con condanna della controparte per lite temeraria.
1.2 - La causa, istruita documentalmente e, infine, delegata al GOT in affiancamento, all'udienza del 24.2.2020 è stata riservata in decisione.>>.
Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: "Il
Tribunale di Reggio di Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Luisa Sorrenti, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte 1 e
C.F. e P.I. Parte 2
contro
Controparte_6 P.IVA 1 rappresentata dai nominati liquidatori avv. Maurizio Occhiuto e dott.ssa
ES De SI Saccà, e CP 4 P.IVA 2 in persona C.F. e P.I. dell'amministratore Giudiziario arch CP 3
disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione,
così provvede:
1. Rigetta la domanda e condanna i ricorrenti Parte 1 e [...]
[...]Pt 2 in solido tra loro al rimborso in favore delle resistenti
[….. [...]
C.F. e P.I. rappresentata dai nominati Controparte_6 P.IVA 1 و liquidatori avv. Maurizio Occhiuto e dott.ssa ES De SI Saccà, CP 4 C.F. P.I. in persona dell'amministratore Giudiziario arch. [...] P.IVA 2
CP_3 delle spese di causa nella misura di €. 4.000,00, oltre rimborso forfettario e
,
cap iva se dovuti.".
Avverso la predetta ordinanza proponevano appello Parte 1 e con atto di citazione notificato telematicamente l'11.05.2020, Parte_2 esponendo tre motivi di gravame.
In particolare, con il primo motivo gli appellanti deducevano la presunta erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto il passaggio in giudicato della situazione giuridica azionata dai ricorrenti nel presente procedimento in quanto analoga a quella fatta valere nel procedimento recante il n. 2444/2013 R.G., definito con ordinanza depositata il 10.11.2016.
Ed invero, secondo gli appellanti, tale assunto sarebbe del tutto inconferente con la pretesa fatta attualmente valere da (nudo proprietario Parte 1
dell'immobile), poiché, nel procedimento n. 2444/2013 R.G., la domanda è stata qualificata dal Tribunale quale azione di rivendicazione ed è stata rigettata per non aver assolto all'onere della prova su di lui gravante (essendosi limitato - secondo l'ordinanza sopra rammentata a produrre unicamente il contratto di donazione stipulato il
06.12.2010, rep. n. 109025, racc. n. 17028), mentre quella proposta nel presente giudizio avrebbe natura completamente diversa, basandosi su una richiesta di pagamento di un equo indennizzo per l'occupazione senza titolo di un immobile.
Analogamente non esisterebbe alcun giudicato anche per ciò che concerne l'istanza di quale usufruttario (la cui domanda di risarcimento danni, nel Parte 2
procedimento n. 2444/2013 R.G., è stata rigettata per non aver il medesimo dimostrato il concreto pregiudizio patito), trattandosi di domande completamente diverse rispetto al giudizio precedentemente celebrato, riferendosi, la prima, al periodo novembre
2011-giugno 2013 e, la seconda, al periodo dicembre 2011-gennaio 2017.
In buona sostanza, mentre, nel procedimento n. 2444/2013 R.G., gli appellanti avrebbero richiesto ai sensi dell'art. 1591 c.c. (che, si rammenta, disciplina le fattispecie di danni per ritardata restituzione dell'immobile) - la disponibilità dell'immobile con la condanna dei convenuti in solido al suo rilascio libero da persone e cose, nonché al pagamento della somma di €. 144.000,00 a titolo di risarcimento equivalente ai canoni maturati da novembre 2001 a giugno 2013, nel presente giudizio sarebbe stata fatta valere la diversa ipotesi di occupazione senza titolo con richiesta di una indennità per il mancato utilizzo dell'immobile. Si tratterebbe, quindi, di domande diverse, pur se collegate allo stesso fatto, di talché non vi sarebbe alcuna autorità di giudicato dell'ordinanza relativa al procedimento n.
2444/2013 R.G..
Con la seconda censura veniva denunciata la presunta errata valutazione del Tribunale in ordine alla ritenuta inesistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità da occupazione sine titulo, sul presupposto che non fosse stato dimostrato in concreto il pregiudizio patito ed essendosi, peraltro, formato su di esso il giudicato in virtù di quanto sopra riportato.
Gli appellanti ritenevano, di contro, che nessun giudicato si fosse formato sulla domanda avanzata nel secondo giudizio, soprattutto per quanto concerne quella riferentesi al periodo luglio 2013-gennaio 2017, trattandosi di un periodo differente e non interessato dal primo procedimento.
Asserivano, inoltre, che non sarebbe stato assolutamente vero che non risultasse depositata al n. 9 degli allegati al ricorso introduttivo la sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria del 27.03.2013, relativa al giudizio n. 1663/2012 R.G., intentato da [...]
e CP 4Parte 4
contro
CP 6
Tale sentenza, infatti, emessa nell'ambito del suddetto procedimento avente ad oggetto
"intimazione di sfratto per morosità", sarebbe stata ritualmente acclusa in atti.
La stessa, inoltre, aveva ritenuto infondata - e conseguentemente rigettato - la domanda proposta dalla Parte 4 sul presupposto che "...l'asserita opponibilità della cessione del contratto di locazione originario Controparte_7 alla sub-conduttrice
CP 6 non si è perfezionata. Al riguardo viene infatti in rilievo l'art. 1595 III co. c.c., che stabilisce un nesso di dipendenza funzionale fra il contratto di sub- locazione e la locazione primaria... La conseguenza giuridica che si trae da tutto quanto sin qui esposto è l'inesistenza di un qualsivoglia legame contrattuale fra l'odierna attrice e le convenute...".
Per tale ragione il Tribunale, una volta preso atto della nullità di tutti i rapporti contrattuali intercorsi tra da una parte, eParte 4 CP 6 e
, CP 4 dall'altra parte, avrebbe dovuto concludere che avesse ripreso valenza la detenzione senza titolo del bene immobile da parte delle odierne appellate e quindi condannare queste ultime a corrispondere a Parte 1 e [...]
Pt 2 le indennità richieste.
Veniva infine stigmatizzata, la decisione impugnata, anche nel punto in cui aveva rilevato la mancata dimostrazione del pregiudizio subito da parte del [...] Pt 2 non potendosi ancorare, tale assunto, al fatto che lo stesso avesse comunque compiuto diversi atti di disposizione del bene in favore di terzi, e dovendo, il Tribunale, in ogni caso riconoscere il danno in re ipsa, come danno-evento e non come danno-conseguenza. Con la terza ed ultima critica si contestava anche la condanna alle spese di lite.
Chiedevano pertanto il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna degli appellati in solido al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Con separato ricorso per inibitoria, gli odierni appellanti chiedevano la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, che veniva comunque respinta dalla Corte.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta de positata telematicamente il 22.01.2021, la Controparte 1 e la [...]
, le quali resistevano all'appello, chiedendo, in via Controparte 8 preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, il suo rigetto, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Con separata comparsa telematica del 19.05.2023, si costituiva, in proprio, la per la quale, nel frattempo, in seguito a Controparte_1 pronuncia di assoluzione del Tribunale di Reggio Calabria, era stata dichiarata la perdita di efficacia del sequestro, con conseguente restituzione di tutti i beni in suo favore, che si riportava alle medesime conclusioni di cui alla precedente costituzione in giudizio.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 07.10.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. su richiesta delle parti, la causa
-
veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va quindi respinto per le ragioni di seguito riportate.
Il primo motivo è privo di pregio giuridico.
Gli appellanti deducono che la domanda attuale costituisca un quid novi rispetto a quella di cui al procedimento n. 2444/2013 R.G. - definito con ordinanza emessa dal
Tribunale di Reggio Calabriail 10.11.2016 - differenziandosene sia per il petitum che per la causa petendi e che, pertanto, l'ordinanza di cui sopra non possa avere alcuna efficacia di giudicato sostanziale quanto alle odierne pretese fatte valere.
La Corte non condivide tale impostazione.
Pur volendo ammettere, in astratto, che l'attuale domanda possa divergere rispetto a quella proposta con il giudizio recante il n. 2444/2013 R.G., per la diversa definizione giuridica del petitum (richiesta di corresponsione di un'indennità da occupazione abusiva rispetto a quella di risarcimento dei danni e diversità dei periodi contemplati),
è tuttavia evidente come la stessa tragga comunque origine dai medesimi presupposti, trattandosi della identica causa petendi, ovvero l'occupazione abusiva dell'immobile da parte delle due società convenute.
-E' altrettanto palese come l'ordinanza de qua non essendo stata fatta oggetto di appello abbia comunque acquisito efficacia di giudicato sostanziale per tutte le questioni in essa affrontate e non sottoposte a revisione.
Ci si riferisce, in primis, alla parte del succitato provvedimento con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, premettendo che: "...dalla qualificazione della domanda d [...] Parte 1 in termini di azione di rivendicazione discende, in capo allo stesso, il rigoroso onere della prova: agendo in forza del proprio diritto di proprietà ed asserendo l'assenza di un titolo giustificativo della detenzione dell'immobile da parte dei resistenti, il predetto istante è chiamato a dimostrare il proprio diritto reale. 5.1 -Peraltro, com'è noto, colui che agisce nel giudizio di rivendicazione ha l'onere di provare non solo l'esistenza di un valido titolo di acquisto da parte sua, ma anche l'appartenenza del bene ai suoi danti causa, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario (cd. probatio diabolica) - in particolare, chi agisce in rivendica può provare che il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo (si vedano, ex multis, Cass. Civ., sent. n. 11555 del17/05/2007 "il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro dritto reale sul bene anche attraverso i propri dante causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione")", non avendo il assolto all'onere della prova su di lui gravante, ha Parte 1
disposto "...il rigetto tanto della sua domanda principale, quanto dell'accessoria 66
domanda di risarcimento.”.
Conseguentemente - pur avendo il nudo proprietario, in linea generale, diritto al risarcimento dei danni subiti dal bene, accanto all'usufruttuario, poiché il danno lede il suo diritto di proprietà - non essendo più in questa sede possibile dimostrare la qualità di nudo proprietario in capo a in relazione all'azione di Parte 1
rivendicazione poiché si è venuta a cristallizzare, nei confronti delle odierne convenute, la situazione sopra accennata per mancata impugnazione dell'ordinanza - questi non avrebbe potuto legittimamente avanzare alcuna pretesa di indennizzo per occupazione sine titulo di immobile neanche nel presente giudizio.
Relativamente, poi, alla posizione processuale di Parte 2 quale usufruttuario, valga quanto appresso.
Il Tribunale, con l'ordinanza sottoposta al vaglio di questo Collegio, premettendo che:
"Nell'Ordinanza decisoria emessa nel giudizion. 2444/2013, mai impugnata, il Giudice ha infatti accertato e dichiarato che il bene aveva formato oggetto di plurimi negozi di disposizione a dimostrazione dell'esercizio pieno (sia del diritto di proprietà che) della Pt 2 non ha facoltà di godimento afferente la proprietà della cosa. "... Vitale motivo di dolersi di non aver potuto disporre del bene e di non avere potuto godere della cosa, risultando per tabulas il contrario", ha correttamente statuito affermando che "...l'immobile era formalmente locato d alla V3 immobiliare Parte 2
Srl, dietro corrispettivo di un canone;
ed era stata V3 srl a sublocare sia pure invalidamente il bene a dando il via alla situazione di Parte 3 occupazione.”, così confermando la mancanza di prova in ordine all'asserito danno riportato, che non riguarda unicamente il periodo novembre 2011-giugno 2013, ma anche quello successivo dicembre 2011-gennaio 2017, ponendosi in diretta conseguenza con i medesimi fatti.
Giungendo alla trattazione del secondo motivo di censura, quand'anche si dovesse dare credito alla tesi degli appellanti secondo cui, trattandosi, nel caso di specie, di occupazione di immobile sine titulo (fatto di per sé pacifico ed incontestato) si dovrebbe loro riconoscere il diritto all'indennità da occupazione abusiva in quanto in re ipsa, tale via, allo stato degli atti, non sarebbe comunque percorribile in quanto, come testé argomentato, rimane sfornito di prova a supporto il danno asseritamente subito in concreto dagli odierni appellanti.
In ciò soccorre un recentissimo arresto della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
21607/2025), secondo cui "In sede di richiesta di danni da "occupatione sine titulo" di un immobile, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1226 c.c., il proprietario deve dimostrare in sede processuale da un lato l'esistenza effettiva e concreta di un danno subito e dall'altra l'effettiva impossibilità nel valutare il valore dello stesso, tanto da giustificare l'intervento del Giudice.", con ciò ribadendo che il risarcimento per occupazione illecita di immobili non può essere liquidato in via equitativa senza un'effettiva dimostrazione del pregiudizio subito.
Da un lato, infatti, il proprietario dell'immobile interessato ad ottenere un risarcimento danni conseguenti all'occupazione abusiva del proprio immobile deve adempiere ad un rigoroso onere della prova avente ad oggetto l'effettiva esistenza del danno.
Il giudice nonostante abbia la facoltà di stabilire in via equitativa, ossia secondo le sue conoscenze un danno, non potrà farlo se l'interessato non dimostra che effettivamente il danno ci sia stato e la qualità dello stesso.
Pertanto, anche il danno da occupazione senza titolo deve essere dimostrato e non può valutarsi in via presuntiva, ai fini della effettiva valutazione da parte del Giudice adito.
Tale indirizzo interpretativo si pone in logica continuità con il noto precedente giurisprudenziale delle Sezioni Unite n. 33645 del 15.11.2022, che ha stabilito tre importanti principi: 1) Il "danno" in senso giuridico non consiste solo nella lesione di un diritto (c.d. danno evento), ma esige che da quella lesione sia derivato un concreto pregiudizio;
2) la lesione del diritto di proprietà, quando sia consistita non in una lesione diretta del bene, ma nella perduta possibilità di goderne, può costituire un danno risarcibile soltanto ove il proprietario alleghi e dimostri che la perdita del frutto del godimento sia stata "specifica" e "concreta";
3) se così non fosse, “il risarcimento spetterebbe sempre a fronte della denuncia di compressione del diritto di godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento, senza che si dia possibilità della prova contraria".
Come sin qui argomentato, nessuna prova specifica e concreta consistente nella perdita di una concreta possibilità di godimento economico dell'immobile (come, ad esempio, il mancato incasso di canoni di locazione o la mancata opportunità di vendita) è stata allegata e fornita dagli appellanti a sostegno della propria domanda, di talché l'appello va rigettato.
Ogni ulteriore motivo è da ritenersi assorbito.
Per specifiche ragioni legate al mutamento della giurisprudenza sul tema trattato
(danno in re ipsa da occupazione sine titulo), si reputa giusto ed opportuno compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del e Parte 2 nei confronti di Controparte 1 Parte 1 CP 4 in amministrazione giudiziaria, con atto di citazione
[...] e notificato telematicamente in data 11.05.2020, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello; 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Presidente,1) dott.ssa Patrizia Morabito
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 258/2020 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 7 ottobre 2024 e vertente
TRA
(C.F.: C.F. 1 ), nato in [...] il Parte 1
15.01.1980, in qualità di proprietario, e Parte 2 C.F.:
), nato a Reggio Calabria il [...], in [...] C.F. 2 usufruttuario, entrambi elettivamente domiciliati in Rosarno, alla Via Roma, Traversa
Tito Speri n. 6/8, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Francesco Saccomanno (p.e.c.: che li rappresenta e difende,Email 1 و
giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
in persona del liquidatore pro tempore, Controparte_1
), nato a [...] il Controparte_2 (C.F.: C.F. 3
10.12.1969 ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Zecca n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Ottavio (p.e.c. Email 2 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE' C.F. 4 ), in qualità di amministratore (C.F.: CP 3 giudiziario della nato a [...] il [...] CP 4
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Zecca n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Ottavio (p.e.c. Email_2 che lo
,
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c., emessa in data 26.03.2020 nell'ambito del procedimento civile n. 1744/2018 R.G.C.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 07.10.2024, svoltasi in modalità telematica, solo gli appellanti e la hanno precisato le conclusioni, mediante Controparte_1 istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, in data
30.09.2024 ed in data 07.10.2024, ovvero, per quanto riguarda gli appellanti, come appresso: "...Con note del 21 gennaio 2021, la parte deducente avanzava le seguenti argomentazioni:
1. Sull'atto di gravame
1.1. Preliminarmente, devesi precisare che non risulta, nel processo telematico, costituita in giudizio la Controparte, con la evidente conseguenza che la deducente non ha motivo di aggiungere altro. Pertanto, richiama espressamente le ragioni e conclusioni di cui all'atto di gravame dell'11 maggio 2020, il cui contenuto si ha qui per integralmente riportato e trascritto.
1.2. In particolare, non può non evidenziarsi la sussistenza della fondatezza dell'atto impugnatorio che non può non essere che accolto. Sul primo motivo non può non rilevarsi la assoluta assenza del giudicato, per come ampiamente illustrato nel gravame.
Trattasi, infatti, di domande e circostanze del tutto diverse e, quindi, risulta più che evidente che non esiste alcun giudicato.
1.3. Anche il secondo motivo appare fondato non potendo pensare che un immobile sia stato utilizzato per tanti anni, da un soggetto controllato dalla Procura della
Repubblica e possa rifiutarsi versare quanto dovuto, alla stessa strega di un cittadino moroso. Ma, nel caso di specie, la situazione appare ancor più grave essendoci una condotta illecita civile che non può, certamente, essere oltre tollerata. Anzi, proprio i soggetti che avrebbero dovuto controllare l'amministratore giudiziario dovrebbero attivarsi per porre fine alla palese ingiustizia. Si tratta, comunque, di elementi e circostanze del tutto pacifiche e comprovate documentalmente.
1.4. D'altro canto, la mancata costituzione della Controparte può ritenersi come un'acquiescenza ai fatti ed alle richieste avanzate con l'atto di gravame, che, allo stato, non risultano nemmeno contestati. Pertanto, non esiste nessuna possibilità che non venga accolta la indicata impugnativa.
1.5. Le spese di lite seguono, naturalmente, la soccombenza.
2. Sulla immediata decisione o fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale
Da quanto sopra dedotto e precisato, risulta più che evidente che la causa è matura per la decisione e possa essere decisa immediatamente. Subordinatamente, deve fissarsi l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione, con la concessione dei termini dimezzati di cui all'articolo 190 c c.p.c.
In relazione a quanto sopra argomentato concludeva:
Per quanto sopra illustrato e precisato, richiamando quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi, che qui si hanno per integralmente riportati e trascritti, si
INSISTE nelle eccezioni, richieste e domande formulate, con conseguente accoglimento di tutte le istanze avanzate dalla concludente, con la emissione di ogni e dovuto provvedimento di legge.
Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Si allega atto di appello regolarmente notificato.
Salvis Juribus.
II
Allo stato deve precisarsi che, con comparsa datata 22 gennaio 2021, si sono costituiti e, successivamente, quest'ultima, rimessa in CP 4 Controparte_5 bonis con sentenza penale del 21.12.2022 che ha dichiarato di non doversi procedere per prescrizione con perdita di efficacia del sequestro e, quindi, restituzione dei beni agli aventi diritto, con atto del 19 maggio 2023.
III
In considerazione di quanto sopra, la parte concludente impugna e contesta decisamente il contenuto di tali atti in quanto inammissibile e completamente infondato. In particolare, richiama le ragioni del gravame che evidenziano l'infondatezza delle avverse argomentazioni. Si contesta decisamente che via sia un giudicato e che gli appellanti non abbiano subito il pregiudizio per la possibilità di utilizzo dell'immobile.
In considerazione di quanto sopra, la parte istante quanto già dedotto e precisato nelle note del 21.01.2021 ed insiste per l'accoglimento di tutte le domande formulate, nessuna esclusa.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, con accessori di legge e distrazione a favore del procuratore antistatario. Chiede, comunque, che venga fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Salvis Juribus.";
Controparte 1 "Richiamate punto per punto le per la ragioni di opposizione al gravame e alla domanda avversaria contenute nella comparsa di risposta, chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia:
- dichiarare la inammissibilità del gravame per mancanza di specificità dei motivi e in ogni caso per manifesta infondatezza;
- rigettare la istanza di sospensiva in quanto formulata in atto separato e in ogni caso rivolta nei confronti di una pronuncia di mero rigetto, priva di alcuna statuizione di condanna;
- nel merito, rigettare l'appello e in ogni caso la domanda avversaria;
- in tutti i casi, condannare la controparte alle spese di giudizio e al risarcimento danni per lite temeraria.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nell'ordinanza impugnata:
1 - I ricorrenti agivano nei confronti delle due resistenti precisando di essere l'uno nudo proprietario e l'altro usufruttario di un magazzino sito in Reggio Calabria, al
Corso Garibaldi n. 382 e 384, con annesso appartamento soprastante e cantinato sottostante, ed altro sito alla Via Lemos n. 14;
- che, con sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento n.
2444/2013 R.G.A.C. in data 10.11.2016 era stata accolta la domanda avanzata d [...]
-usufruttuario - di rilascio dei locali sopra indicati e detenuti sine titulo dalla Pt 2
e dall societ Parte 3 CP 4
- che, nella predetta sentenza veniva anche dichiarata la nullità dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ritenendo, quindi, l'occupazione dei locali senza alcun titolo;
- che, pertanto, la detenzione dei suddetti beni dal dicembre 2011 al gennaio 2017 fosse da ritenersi illegittima, con loro buon diritto di ottenere il riconoscimento ed il pagamento di una indennità - da qualificarsi come danno in re ipsa - per il mancato utilizzo dell'immobile. Chiedevano quindi di parametrare il danno al valore locativo del bene che, nel giudizio richiamato, il CTU aveva stimato nella misura massima in €
7.571,30, media di € 6.196,75 e minima di € 4.832,20; con condanna dei resistenti, in via solidale, al pagamento nella somma indicata dal CTU o, comunque, in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Vittoria di spese e competenze.
-Costituitesi in giudizio le due società eccepivano il giudicato dell'ordinanza 1.1. decisoria del 10.11.2016, emessa nel giudizio n. 2444/2013 tra le parti, in cui la domanda risarcitoria era stata rigettata sia nei confronti del proprietario che, avendo agito in quella sede in rivendicazione (così era stata qualificata la domanda) non aveva dato prova del suo titolo sul bene;
sia nei confronti dell'usufruttuario che invece, non aveva dato prova del concreto pregiudizio patito, ricollegabile al mancato godimento. Il bene, secondo l'assunto in quella sentenza, era stato oggetto di plurimi negozi di disposizione a conferma dell'esercizio di un diritto di godimento sia pure sul solo piano giuridico.
Precisavano in via gradata che, comunque Parte 1 quale nudo proprietario, non poteva ritenersi titolare di alcun diritto risarcitorio non avendo il godimento del bene;
mentre per valeva quanto era stato già definitivamente Parte 2 accertato nell'altro giudizio e cioè l'inesistenza di un danno da perdita della disponibilità del bene, essendo pacificamente acclarato che l'immobile era stato oggetto di continui atti di disposizione in favore di terzi.
Respingevano inoltre la teorizzazione di un danno in re ipsa in assenza di concreto pregiudizio patrimoniale. E, nella specie, ribadivano le due resistenti, l'immobile in questione, nel periodo considerato dai ricorrenti era stato formalmente locato alla V3 immobiliare che aveva versato un canone annuo di 14 mila euro, valore a cui, nel denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, avrebbe dovuto, semmai, essere rapportata la relativa liquidazione, visto che questa era l'utilità che lo stesso proprietario aveva ritenuto di ricavare dal bene.
-Quindi, contestando il criterio adoperato dal CTU nel precedente giudizio del tutto fuori mercato reale - chiedevano il totale rigetto della domanda con condanna della controparte per lite temeraria.
1.2 - La causa, istruita documentalmente e, infine, delegata al GOT in affiancamento, all'udienza del 24.2.2020 è stata riservata in decisione.>>.
Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: "Il
Tribunale di Reggio di Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Luisa Sorrenti, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte 1 e
C.F. e P.I. Parte 2
contro
Controparte_6 P.IVA 1 rappresentata dai nominati liquidatori avv. Maurizio Occhiuto e dott.ssa
ES De SI Saccà, e CP 4 P.IVA 2 in persona C.F. e P.I. dell'amministratore Giudiziario arch CP 3
disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione,
così provvede:
1. Rigetta la domanda e condanna i ricorrenti Parte 1 e [...]
[...]Pt 2 in solido tra loro al rimborso in favore delle resistenti
[….. [...]
C.F. e P.I. rappresentata dai nominati Controparte_6 P.IVA 1 و liquidatori avv. Maurizio Occhiuto e dott.ssa ES De SI Saccà, CP 4 C.F. P.I. in persona dell'amministratore Giudiziario arch. [...] P.IVA 2
CP_3 delle spese di causa nella misura di €. 4.000,00, oltre rimborso forfettario e
,
cap iva se dovuti.".
Avverso la predetta ordinanza proponevano appello Parte 1 e con atto di citazione notificato telematicamente l'11.05.2020, Parte_2 esponendo tre motivi di gravame.
In particolare, con il primo motivo gli appellanti deducevano la presunta erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto il passaggio in giudicato della situazione giuridica azionata dai ricorrenti nel presente procedimento in quanto analoga a quella fatta valere nel procedimento recante il n. 2444/2013 R.G., definito con ordinanza depositata il 10.11.2016.
Ed invero, secondo gli appellanti, tale assunto sarebbe del tutto inconferente con la pretesa fatta attualmente valere da (nudo proprietario Parte 1
dell'immobile), poiché, nel procedimento n. 2444/2013 R.G., la domanda è stata qualificata dal Tribunale quale azione di rivendicazione ed è stata rigettata per non aver assolto all'onere della prova su di lui gravante (essendosi limitato - secondo l'ordinanza sopra rammentata a produrre unicamente il contratto di donazione stipulato il
06.12.2010, rep. n. 109025, racc. n. 17028), mentre quella proposta nel presente giudizio avrebbe natura completamente diversa, basandosi su una richiesta di pagamento di un equo indennizzo per l'occupazione senza titolo di un immobile.
Analogamente non esisterebbe alcun giudicato anche per ciò che concerne l'istanza di quale usufruttario (la cui domanda di risarcimento danni, nel Parte 2
procedimento n. 2444/2013 R.G., è stata rigettata per non aver il medesimo dimostrato il concreto pregiudizio patito), trattandosi di domande completamente diverse rispetto al giudizio precedentemente celebrato, riferendosi, la prima, al periodo novembre
2011-giugno 2013 e, la seconda, al periodo dicembre 2011-gennaio 2017.
In buona sostanza, mentre, nel procedimento n. 2444/2013 R.G., gli appellanti avrebbero richiesto ai sensi dell'art. 1591 c.c. (che, si rammenta, disciplina le fattispecie di danni per ritardata restituzione dell'immobile) - la disponibilità dell'immobile con la condanna dei convenuti in solido al suo rilascio libero da persone e cose, nonché al pagamento della somma di €. 144.000,00 a titolo di risarcimento equivalente ai canoni maturati da novembre 2001 a giugno 2013, nel presente giudizio sarebbe stata fatta valere la diversa ipotesi di occupazione senza titolo con richiesta di una indennità per il mancato utilizzo dell'immobile. Si tratterebbe, quindi, di domande diverse, pur se collegate allo stesso fatto, di talché non vi sarebbe alcuna autorità di giudicato dell'ordinanza relativa al procedimento n.
2444/2013 R.G..
Con la seconda censura veniva denunciata la presunta errata valutazione del Tribunale in ordine alla ritenuta inesistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità da occupazione sine titulo, sul presupposto che non fosse stato dimostrato in concreto il pregiudizio patito ed essendosi, peraltro, formato su di esso il giudicato in virtù di quanto sopra riportato.
Gli appellanti ritenevano, di contro, che nessun giudicato si fosse formato sulla domanda avanzata nel secondo giudizio, soprattutto per quanto concerne quella riferentesi al periodo luglio 2013-gennaio 2017, trattandosi di un periodo differente e non interessato dal primo procedimento.
Asserivano, inoltre, che non sarebbe stato assolutamente vero che non risultasse depositata al n. 9 degli allegati al ricorso introduttivo la sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria del 27.03.2013, relativa al giudizio n. 1663/2012 R.G., intentato da [...]
e CP 4Parte 4
contro
CP 6
Tale sentenza, infatti, emessa nell'ambito del suddetto procedimento avente ad oggetto
"intimazione di sfratto per morosità", sarebbe stata ritualmente acclusa in atti.
La stessa, inoltre, aveva ritenuto infondata - e conseguentemente rigettato - la domanda proposta dalla Parte 4 sul presupposto che "...l'asserita opponibilità della cessione del contratto di locazione originario Controparte_7 alla sub-conduttrice
CP 6 non si è perfezionata. Al riguardo viene infatti in rilievo l'art. 1595 III co. c.c., che stabilisce un nesso di dipendenza funzionale fra il contratto di sub- locazione e la locazione primaria... La conseguenza giuridica che si trae da tutto quanto sin qui esposto è l'inesistenza di un qualsivoglia legame contrattuale fra l'odierna attrice e le convenute...".
Per tale ragione il Tribunale, una volta preso atto della nullità di tutti i rapporti contrattuali intercorsi tra da una parte, eParte 4 CP 6 e
, CP 4 dall'altra parte, avrebbe dovuto concludere che avesse ripreso valenza la detenzione senza titolo del bene immobile da parte delle odierne appellate e quindi condannare queste ultime a corrispondere a Parte 1 e [...]
Pt 2 le indennità richieste.
Veniva infine stigmatizzata, la decisione impugnata, anche nel punto in cui aveva rilevato la mancata dimostrazione del pregiudizio subito da parte del [...] Pt 2 non potendosi ancorare, tale assunto, al fatto che lo stesso avesse comunque compiuto diversi atti di disposizione del bene in favore di terzi, e dovendo, il Tribunale, in ogni caso riconoscere il danno in re ipsa, come danno-evento e non come danno-conseguenza. Con la terza ed ultima critica si contestava anche la condanna alle spese di lite.
Chiedevano pertanto il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna degli appellati in solido al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Con separato ricorso per inibitoria, gli odierni appellanti chiedevano la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, che veniva comunque respinta dalla Corte.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta de positata telematicamente il 22.01.2021, la Controparte 1 e la [...]
, le quali resistevano all'appello, chiedendo, in via Controparte 8 preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, il suo rigetto, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Con separata comparsa telematica del 19.05.2023, si costituiva, in proprio, la per la quale, nel frattempo, in seguito a Controparte_1 pronuncia di assoluzione del Tribunale di Reggio Calabria, era stata dichiarata la perdita di efficacia del sequestro, con conseguente restituzione di tutti i beni in suo favore, che si riportava alle medesime conclusioni di cui alla precedente costituzione in giudizio.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 07.10.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. su richiesta delle parti, la causa
-
veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va quindi respinto per le ragioni di seguito riportate.
Il primo motivo è privo di pregio giuridico.
Gli appellanti deducono che la domanda attuale costituisca un quid novi rispetto a quella di cui al procedimento n. 2444/2013 R.G. - definito con ordinanza emessa dal
Tribunale di Reggio Calabriail 10.11.2016 - differenziandosene sia per il petitum che per la causa petendi e che, pertanto, l'ordinanza di cui sopra non possa avere alcuna efficacia di giudicato sostanziale quanto alle odierne pretese fatte valere.
La Corte non condivide tale impostazione.
Pur volendo ammettere, in astratto, che l'attuale domanda possa divergere rispetto a quella proposta con il giudizio recante il n. 2444/2013 R.G., per la diversa definizione giuridica del petitum (richiesta di corresponsione di un'indennità da occupazione abusiva rispetto a quella di risarcimento dei danni e diversità dei periodi contemplati),
è tuttavia evidente come la stessa tragga comunque origine dai medesimi presupposti, trattandosi della identica causa petendi, ovvero l'occupazione abusiva dell'immobile da parte delle due società convenute.
-E' altrettanto palese come l'ordinanza de qua non essendo stata fatta oggetto di appello abbia comunque acquisito efficacia di giudicato sostanziale per tutte le questioni in essa affrontate e non sottoposte a revisione.
Ci si riferisce, in primis, alla parte del succitato provvedimento con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, premettendo che: "...dalla qualificazione della domanda d [...] Parte 1 in termini di azione di rivendicazione discende, in capo allo stesso, il rigoroso onere della prova: agendo in forza del proprio diritto di proprietà ed asserendo l'assenza di un titolo giustificativo della detenzione dell'immobile da parte dei resistenti, il predetto istante è chiamato a dimostrare il proprio diritto reale. 5.1 -Peraltro, com'è noto, colui che agisce nel giudizio di rivendicazione ha l'onere di provare non solo l'esistenza di un valido titolo di acquisto da parte sua, ma anche l'appartenenza del bene ai suoi danti causa, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario (cd. probatio diabolica) - in particolare, chi agisce in rivendica può provare che il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo (si vedano, ex multis, Cass. Civ., sent. n. 11555 del17/05/2007 "il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro dritto reale sul bene anche attraverso i propri dante causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione")", non avendo il assolto all'onere della prova su di lui gravante, ha Parte 1
disposto "...il rigetto tanto della sua domanda principale, quanto dell'accessoria 66
domanda di risarcimento.”.
Conseguentemente - pur avendo il nudo proprietario, in linea generale, diritto al risarcimento dei danni subiti dal bene, accanto all'usufruttuario, poiché il danno lede il suo diritto di proprietà - non essendo più in questa sede possibile dimostrare la qualità di nudo proprietario in capo a in relazione all'azione di Parte 1
rivendicazione poiché si è venuta a cristallizzare, nei confronti delle odierne convenute, la situazione sopra accennata per mancata impugnazione dell'ordinanza - questi non avrebbe potuto legittimamente avanzare alcuna pretesa di indennizzo per occupazione sine titulo di immobile neanche nel presente giudizio.
Relativamente, poi, alla posizione processuale di Parte 2 quale usufruttuario, valga quanto appresso.
Il Tribunale, con l'ordinanza sottoposta al vaglio di questo Collegio, premettendo che:
"Nell'Ordinanza decisoria emessa nel giudizion. 2444/2013, mai impugnata, il Giudice ha infatti accertato e dichiarato che il bene aveva formato oggetto di plurimi negozi di disposizione a dimostrazione dell'esercizio pieno (sia del diritto di proprietà che) della Pt 2 non ha facoltà di godimento afferente la proprietà della cosa. "... Vitale motivo di dolersi di non aver potuto disporre del bene e di non avere potuto godere della cosa, risultando per tabulas il contrario", ha correttamente statuito affermando che "...l'immobile era formalmente locato d alla V3 immobiliare Parte 2
Srl, dietro corrispettivo di un canone;
ed era stata V3 srl a sublocare sia pure invalidamente il bene a dando il via alla situazione di Parte 3 occupazione.”, così confermando la mancanza di prova in ordine all'asserito danno riportato, che non riguarda unicamente il periodo novembre 2011-giugno 2013, ma anche quello successivo dicembre 2011-gennaio 2017, ponendosi in diretta conseguenza con i medesimi fatti.
Giungendo alla trattazione del secondo motivo di censura, quand'anche si dovesse dare credito alla tesi degli appellanti secondo cui, trattandosi, nel caso di specie, di occupazione di immobile sine titulo (fatto di per sé pacifico ed incontestato) si dovrebbe loro riconoscere il diritto all'indennità da occupazione abusiva in quanto in re ipsa, tale via, allo stato degli atti, non sarebbe comunque percorribile in quanto, come testé argomentato, rimane sfornito di prova a supporto il danno asseritamente subito in concreto dagli odierni appellanti.
In ciò soccorre un recentissimo arresto della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
21607/2025), secondo cui "In sede di richiesta di danni da "occupatione sine titulo" di un immobile, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1226 c.c., il proprietario deve dimostrare in sede processuale da un lato l'esistenza effettiva e concreta di un danno subito e dall'altra l'effettiva impossibilità nel valutare il valore dello stesso, tanto da giustificare l'intervento del Giudice.", con ciò ribadendo che il risarcimento per occupazione illecita di immobili non può essere liquidato in via equitativa senza un'effettiva dimostrazione del pregiudizio subito.
Da un lato, infatti, il proprietario dell'immobile interessato ad ottenere un risarcimento danni conseguenti all'occupazione abusiva del proprio immobile deve adempiere ad un rigoroso onere della prova avente ad oggetto l'effettiva esistenza del danno.
Il giudice nonostante abbia la facoltà di stabilire in via equitativa, ossia secondo le sue conoscenze un danno, non potrà farlo se l'interessato non dimostra che effettivamente il danno ci sia stato e la qualità dello stesso.
Pertanto, anche il danno da occupazione senza titolo deve essere dimostrato e non può valutarsi in via presuntiva, ai fini della effettiva valutazione da parte del Giudice adito.
Tale indirizzo interpretativo si pone in logica continuità con il noto precedente giurisprudenziale delle Sezioni Unite n. 33645 del 15.11.2022, che ha stabilito tre importanti principi: 1) Il "danno" in senso giuridico non consiste solo nella lesione di un diritto (c.d. danno evento), ma esige che da quella lesione sia derivato un concreto pregiudizio;
2) la lesione del diritto di proprietà, quando sia consistita non in una lesione diretta del bene, ma nella perduta possibilità di goderne, può costituire un danno risarcibile soltanto ove il proprietario alleghi e dimostri che la perdita del frutto del godimento sia stata "specifica" e "concreta";
3) se così non fosse, “il risarcimento spetterebbe sempre a fronte della denuncia di compressione del diritto di godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento, senza che si dia possibilità della prova contraria".
Come sin qui argomentato, nessuna prova specifica e concreta consistente nella perdita di una concreta possibilità di godimento economico dell'immobile (come, ad esempio, il mancato incasso di canoni di locazione o la mancata opportunità di vendita) è stata allegata e fornita dagli appellanti a sostegno della propria domanda, di talché l'appello va rigettato.
Ogni ulteriore motivo è da ritenersi assorbito.
Per specifiche ragioni legate al mutamento della giurisprudenza sul tema trattato
(danno in re ipsa da occupazione sine titulo), si reputa giusto ed opportuno compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del e Parte 2 nei confronti di Controparte 1 Parte 1 CP 4 in amministrazione giudiziaria, con atto di citazione
[...] e notificato telematicamente in data 11.05.2020, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello; 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)