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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/11/2025, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3782/2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Parte_1
dell'atto introduttivo, dall'avv. Giuseppe Alfano, domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
come da procura in atti dall'avv. Vito Carabatta domiciliato come in atti;
- APPELLATO-
Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE –
1 Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1535/2019 resa dal
Giudice di Pace di Nocera Inferiore depositata in data 27.03.19;
Sulle seguenti CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali de- positate in atti;
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relatio- nem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai defini- tivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orien- tamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben poten- dosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di di- ritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessa- riamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in proceden- do), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero supe- rate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ri- tenuto provato dal giudicante;
2 richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di Controparte_2
che, seppur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, CP_3
e la compagnia quale impresa di as-
[...] Controparte_4
sicurazione del veicolo Fiat Punto tg. BT228KH, chiedendo il risarci- mento dei danni materiali patiti dal motociclo MV Agusta tg.
EC42594, che assumeva di sua proprietà nonché dei danni alla perso- na asseritamente riportati in conseguenza del sinistro avvenuto in An- gri il 28.06.2016, verso le ore 21:00, allorché – secondo la prospetta- zione attorea – il motociclo, condotto dall'attore, sarebbe stato urtato dalla predetta autovettura Fiat Punto, condotta dal convenuto . CP_2
Costituitasi la stessa contestava integralmente la do- CP_4
manda, eccependo, tra l'altro la carenza di legittimazione attiva dell'attore quanto ai danni al motociclo, l'improponibilità della do- manda per violazione degli artt. 145, 148 e 149 del Codice delle Assi- curazioni private, il mancato assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere probatorio in ordine alla verificazione del sinistro, alla di- namica ed al nesso causale, anche alla luce delle risultanze del dispo- sitivo satellitare (cd. scatola nera) installato sull'autovettura assicura- ta.
3 Veniva escusso un teste di parte attrice, Sig. e pro- Testimone_1
dotta documentazione medica e fotografica.
All'esito, il Giudice di Pace, con sentenza n. 1535/2019, così statuiva: dichiarava il difetto di legittimazione attiva di in rela- Parte_1
zione alla domanda di risarcimento del danno al motociclo MV Agu- sta tg. EC42594, dichiarava improponibile la domanda di risarcimento del danno alla persona per violazione della disciplina di cui agli artt.
145 e ss. del Codice delle Assicurazioni, rigettava la domanda attorea, con condanna alle spese.
Avverso tale decisione proponeva appello , deducendo Parte_1
l'erroneità della declaratoria di difetto di legittimazione attiva, assu- mendo che dal libretto di circolazione prodotto in primo grado risul- tasse la proprietà del motociclo in capo all'appellante, l'erroneità della declaratoria di improponibilità della domanda di lesioni, assumendo la completezza della richiesta risarcitoria ex artt. 145, 148 e 149 Cod.
Ass. e, comunque, l'intervenuto diniego di offerta da parte della com- pagnia, nonché l'inutile esperimento della procedura di negoziazione assistita, la sussistenza del sinistro, dei danni materiali e delle lesioni personali, quantificati in complessivi € 14.350,08, oltre accessori.
Si costituiva in appello eccependo, in via Controparte_4
pregiudiziale, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, insistendo per il rigetto dell'appello,
4 La causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.06.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale, parte appellata ha eccepito l'inammissibilità del gravame per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., deducendo che l'atto di appello si limiterebbe a chiedere, in via del tutto generica, la riforma della sentenza ed il conseguente accoglimento della domanda originaria, senza individuare in modo specifico le parti della sentenza impugnata e le ragioni di censura.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Dalla lettura dell'atto di appello, come integrato dalla comparsa con- clusionale dell'appellante, emerge infatti che l'odierno appellante in- dividua puntualmente i capi della sentenza oggetto di censura ed espone le ragioni per le quali ritiene erronee le statuizioni del primo giudice, indicando i documenti che assume non correttamente valutati.
Alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la novella dell'art. 342 c.p.c. non ha introdotto un “mo- dello legale” rigido di atto di appello, ma richiede solo che dal grava- me sia desumibile, in termini sufficientemente chiari, quali parti della sentenza si impugnano e perché, dovendosi evitare interpretazioni ec- cessivamente formalistiche del requisito di specificità dei motivi, deve escludersi la prospettata inammissibilità.
Ritenuto, dunque, ammissibile l'appello, nel merito va osservato quanto segue.
5 Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni Parte_1
al motociclo MV Agusta tg. EC42594, assumendo che dal libretto di circolazione, asseritamente prodotto in copia integrale in primo grado, emergerebbe la sua qualità di proprietario a far data dal 23.12.2015.
In via preliminare, va ribadito che la legittimazione attiva costituisce condizione dell'azione che incombe sulla parte che agisce la quale ha l'onere di dimostrare la presunta titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
Nel caso in esame, il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto la ca- renza di legittimazione attiva.
La documentazione prodotta dall'attore, infatti, consentiva di ritenere dimostrata la proprietà del motociclo in capo al medesimo, essendo agli atti una copia del libretto di circolazione.
Pertanto, sotto questo aspetto, la censura dell'appellante è meritevole di accoglimento.
Ciò posto, però, l'appello si appalesa manifestamente infondato nel merito.
Come puntualmente dedotto dall'appellata, il veicolo Fiat Punto tg.
BT228KH, assicurato con era dotato di dispositivo sa- CP_4
tellitare in grado di rilevare, con precisione, il posi- Parte_2
zionamento del veicolo, lo stato (acceso/spento) e l'eventuale verifica- zione di crash.
6 Dalla documentazione versata in atti in primo grado – non efficace- mente contestata nel contenuto tecnico dall'appellante – risulta che, alla data ed ora indicate dall'attore (28.06.2016, ore 21:00 circa) il veicolo in questione risultava localizzato sulla SP185 in Sant'Egidio del Monte Albino, dapprima con motore spento alle ore 20:58 e poi acceso e in movimento, sempre sulla SP185, alle ore 21:07 e il dispo- sitivo non aveva registrato alcun evento di crash nell'arco temporale di riferimento. D'altronde, risultava una registrazione del veicolo an- che in un altro comune, in aperto contrasto con quanto dedotto dall'attore in primo grado.
Tali risultanze, ai sensi dell'art. 145-bis del d.lgs. 209/2005, introdotto dall'art. 1, comma 20, L. 124/2017, costituiscono piena prova dei fatti cui si riferiscono, salva la dimostrazione, da parte del soggetto contro il quale sono prodotte, del mancato funzionamento o della manomis- sione del dispositivo stesso.
L'appellante non ha dedotto, né tantomeno provato, alcuna anomalia tecnica, malfunzionamento o manomissione della scatola nera, limi- tandosi a ribadire la propria versione dei fatti e a valorizzare la depo- sizione del teste che si è limitato a fornire una dichiarazione Tes_1
generica dell'evento.
Pertanto, tali circostanze sono da sole sufficienti a escludere la sussi- stenza del fatto storico costitutivo della domanda stante la radicale in- compatibilità tra il narrato attoreo e la prova della scatola nera.
7 A ciò si aggiunga che l'unica prova testimoniale assunta ha fornito una descrizione generica e lacunosa del preteso incidente in quanto non ha indicato con precisione la dinamica, i danni materiali al moto- ciclo e le lesioni personali riportate dall'attore né ha offerto elementi idonei a colmare il divario tra la versione di parte e le risultanze ogget- tive della scatola nera.
In tali condizioni, deve ritenersi che l'attore – su cui incombeva, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare la verificazione del sinistro, la re- sponsabilità del convenuto e il nesso causale con i danni lamentati – non abbia assolto al proprio onere, nemmeno alla luce del criterio del
“più probabile che non” che informa il processo civile.
Correttamente, pertanto, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda anche nel merito.
Pertanto, l'appello, pur ammissibile sotto il profilo formale, deve rite- nersi infondato, tale da giustificare la integrale conferma della senten- za impugnata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Ricorrono, altresì, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1535/2019 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) accoglie l'appello limitatamente al difetto di legittimazione atti- va dichiarato dal Giudice di pace di Nocera Inferiore;
c) rigetta l'appello con riferimento alle restanti statuizioni, confer- mando la sentenza n. 1535/2019 resa dal Giudice di Pace di No- cera Inferiore;
d) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_5
che liquida in euro 1.850,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di- chiaratosi antistatario;
e) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nocera Inferiore, 25.11.25
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3782/2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Parte_1
dell'atto introduttivo, dall'avv. Giuseppe Alfano, domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
come da procura in atti dall'avv. Vito Carabatta domiciliato come in atti;
- APPELLATO-
Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE –
1 Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1535/2019 resa dal
Giudice di Pace di Nocera Inferiore depositata in data 27.03.19;
Sulle seguenti CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali de- positate in atti;
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relatio- nem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai defini- tivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orien- tamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben poten- dosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di di- ritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessa- riamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in proceden- do), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero supe- rate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ri- tenuto provato dal giudicante;
2 richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di Controparte_2
che, seppur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, CP_3
e la compagnia quale impresa di as-
[...] Controparte_4
sicurazione del veicolo Fiat Punto tg. BT228KH, chiedendo il risarci- mento dei danni materiali patiti dal motociclo MV Agusta tg.
EC42594, che assumeva di sua proprietà nonché dei danni alla perso- na asseritamente riportati in conseguenza del sinistro avvenuto in An- gri il 28.06.2016, verso le ore 21:00, allorché – secondo la prospetta- zione attorea – il motociclo, condotto dall'attore, sarebbe stato urtato dalla predetta autovettura Fiat Punto, condotta dal convenuto . CP_2
Costituitasi la stessa contestava integralmente la do- CP_4
manda, eccependo, tra l'altro la carenza di legittimazione attiva dell'attore quanto ai danni al motociclo, l'improponibilità della do- manda per violazione degli artt. 145, 148 e 149 del Codice delle Assi- curazioni private, il mancato assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere probatorio in ordine alla verificazione del sinistro, alla di- namica ed al nesso causale, anche alla luce delle risultanze del dispo- sitivo satellitare (cd. scatola nera) installato sull'autovettura assicura- ta.
3 Veniva escusso un teste di parte attrice, Sig. e pro- Testimone_1
dotta documentazione medica e fotografica.
All'esito, il Giudice di Pace, con sentenza n. 1535/2019, così statuiva: dichiarava il difetto di legittimazione attiva di in rela- Parte_1
zione alla domanda di risarcimento del danno al motociclo MV Agu- sta tg. EC42594, dichiarava improponibile la domanda di risarcimento del danno alla persona per violazione della disciplina di cui agli artt.
145 e ss. del Codice delle Assicurazioni, rigettava la domanda attorea, con condanna alle spese.
Avverso tale decisione proponeva appello , deducendo Parte_1
l'erroneità della declaratoria di difetto di legittimazione attiva, assu- mendo che dal libretto di circolazione prodotto in primo grado risul- tasse la proprietà del motociclo in capo all'appellante, l'erroneità della declaratoria di improponibilità della domanda di lesioni, assumendo la completezza della richiesta risarcitoria ex artt. 145, 148 e 149 Cod.
Ass. e, comunque, l'intervenuto diniego di offerta da parte della com- pagnia, nonché l'inutile esperimento della procedura di negoziazione assistita, la sussistenza del sinistro, dei danni materiali e delle lesioni personali, quantificati in complessivi € 14.350,08, oltre accessori.
Si costituiva in appello eccependo, in via Controparte_4
pregiudiziale, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, insistendo per il rigetto dell'appello,
4 La causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.06.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale, parte appellata ha eccepito l'inammissibilità del gravame per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., deducendo che l'atto di appello si limiterebbe a chiedere, in via del tutto generica, la riforma della sentenza ed il conseguente accoglimento della domanda originaria, senza individuare in modo specifico le parti della sentenza impugnata e le ragioni di censura.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Dalla lettura dell'atto di appello, come integrato dalla comparsa con- clusionale dell'appellante, emerge infatti che l'odierno appellante in- dividua puntualmente i capi della sentenza oggetto di censura ed espone le ragioni per le quali ritiene erronee le statuizioni del primo giudice, indicando i documenti che assume non correttamente valutati.
Alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la novella dell'art. 342 c.p.c. non ha introdotto un “mo- dello legale” rigido di atto di appello, ma richiede solo che dal grava- me sia desumibile, in termini sufficientemente chiari, quali parti della sentenza si impugnano e perché, dovendosi evitare interpretazioni ec- cessivamente formalistiche del requisito di specificità dei motivi, deve escludersi la prospettata inammissibilità.
Ritenuto, dunque, ammissibile l'appello, nel merito va osservato quanto segue.
5 Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni Parte_1
al motociclo MV Agusta tg. EC42594, assumendo che dal libretto di circolazione, asseritamente prodotto in copia integrale in primo grado, emergerebbe la sua qualità di proprietario a far data dal 23.12.2015.
In via preliminare, va ribadito che la legittimazione attiva costituisce condizione dell'azione che incombe sulla parte che agisce la quale ha l'onere di dimostrare la presunta titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
Nel caso in esame, il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto la ca- renza di legittimazione attiva.
La documentazione prodotta dall'attore, infatti, consentiva di ritenere dimostrata la proprietà del motociclo in capo al medesimo, essendo agli atti una copia del libretto di circolazione.
Pertanto, sotto questo aspetto, la censura dell'appellante è meritevole di accoglimento.
Ciò posto, però, l'appello si appalesa manifestamente infondato nel merito.
Come puntualmente dedotto dall'appellata, il veicolo Fiat Punto tg.
BT228KH, assicurato con era dotato di dispositivo sa- CP_4
tellitare in grado di rilevare, con precisione, il posi- Parte_2
zionamento del veicolo, lo stato (acceso/spento) e l'eventuale verifica- zione di crash.
6 Dalla documentazione versata in atti in primo grado – non efficace- mente contestata nel contenuto tecnico dall'appellante – risulta che, alla data ed ora indicate dall'attore (28.06.2016, ore 21:00 circa) il veicolo in questione risultava localizzato sulla SP185 in Sant'Egidio del Monte Albino, dapprima con motore spento alle ore 20:58 e poi acceso e in movimento, sempre sulla SP185, alle ore 21:07 e il dispo- sitivo non aveva registrato alcun evento di crash nell'arco temporale di riferimento. D'altronde, risultava una registrazione del veicolo an- che in un altro comune, in aperto contrasto con quanto dedotto dall'attore in primo grado.
Tali risultanze, ai sensi dell'art. 145-bis del d.lgs. 209/2005, introdotto dall'art. 1, comma 20, L. 124/2017, costituiscono piena prova dei fatti cui si riferiscono, salva la dimostrazione, da parte del soggetto contro il quale sono prodotte, del mancato funzionamento o della manomis- sione del dispositivo stesso.
L'appellante non ha dedotto, né tantomeno provato, alcuna anomalia tecnica, malfunzionamento o manomissione della scatola nera, limi- tandosi a ribadire la propria versione dei fatti e a valorizzare la depo- sizione del teste che si è limitato a fornire una dichiarazione Tes_1
generica dell'evento.
Pertanto, tali circostanze sono da sole sufficienti a escludere la sussi- stenza del fatto storico costitutivo della domanda stante la radicale in- compatibilità tra il narrato attoreo e la prova della scatola nera.
7 A ciò si aggiunga che l'unica prova testimoniale assunta ha fornito una descrizione generica e lacunosa del preteso incidente in quanto non ha indicato con precisione la dinamica, i danni materiali al moto- ciclo e le lesioni personali riportate dall'attore né ha offerto elementi idonei a colmare il divario tra la versione di parte e le risultanze ogget- tive della scatola nera.
In tali condizioni, deve ritenersi che l'attore – su cui incombeva, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare la verificazione del sinistro, la re- sponsabilità del convenuto e il nesso causale con i danni lamentati – non abbia assolto al proprio onere, nemmeno alla luce del criterio del
“più probabile che non” che informa il processo civile.
Correttamente, pertanto, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda anche nel merito.
Pertanto, l'appello, pur ammissibile sotto il profilo formale, deve rite- nersi infondato, tale da giustificare la integrale conferma della senten- za impugnata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Ricorrono, altresì, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1535/2019 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) accoglie l'appello limitatamente al difetto di legittimazione atti- va dichiarato dal Giudice di pace di Nocera Inferiore;
c) rigetta l'appello con riferimento alle restanti statuizioni, confer- mando la sentenza n. 1535/2019 resa dal Giudice di Pace di No- cera Inferiore;
d) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_5
che liquida in euro 1.850,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di- chiaratosi antistatario;
e) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nocera Inferiore, 25.11.25
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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