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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/12/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 904/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore
dott.ssa Elisabetta BIANCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado 904/2025 promossa da:
, codice fiscale , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(Venezuela) il 18/12/1991, rappresentata e difesa da SONIA ZERELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente contro
, codice fiscale , nato in [...] Controparte_2 C.F._2
(Venezuela) il 12/01/1991, rappresentato e difeso dall'avv. CERRATO ENRICA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato. resistente
oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte
“A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, disponendone la trascrizione sull'atto di matrimonio ad opera dello Stato Controparte_2
Civile del Comune di IN NO, alle seguenti CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
2) Dichiarare lo scioglimento della comunione legale
3) Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione di IN NO
(AT) Via Martiri della Libertà n. 42 e domicilio in Castelnuovo Belbo (AT) Via G. Maraldi n. 9/a (luogo in cui madre e figlia sono in procinto di trasferire la residenza) o in altra idonea ad ospitare la figlia minore
4) Entrambi i genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore due giorni a settimana il martedì ed Per_1
il giovedì dall'uscita della scuola alla sera dopo cena alle ore 21 (ore 22 durante le vacanze scolastiche) nella settimana in cui il padre osserverà l'orario lavorativo del mattino (6-14) e della notte (22-6).
Per quanto riguarda i weekend alterni:
- nelle settimane in cui il padre osserva il turno del mattino (6-14) potrà tenere con sé la minore dalle ore 20 del venerdì sino alle ore 21 della domenica (ore 22 durante le vacanze scolastiche);
- nelle settimane in cui il padre farà il turno del pomeriggio (14-22) potrà tenere con sé la minore dalle ore 22,30 del venerdì sino alle ore 21 della domenica (ore 22 durante le vacanze scolastiche);
- quando il padre dovrà lavorare il sabato con turno 6-14 l'uomo andrà a prelevare la figlia il prima possibile e comunque potrà stare con lei dalle 14 del sabato sino alle ore 21 della domenica (ore 22 durante le vacanze scolastiche).
Per quanto riguarda le vacanze natalizie verranno trascorsi ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore (per l'anno in corso con la madre) e il 25 dicembre con l'altro e, parimenti il giorno 31 dicembre con un genitore (per l'anno in corso con il padre) e 1 gennaio con l'altro; per quanto riguarda le vacanze di Pasqua ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua (per
l'anno in corso con la madre) e con l'altro il Lunedì dell'Angelo. I genitori sono d'accordo nel prevedere che durante la sospensione delle lezioni scolastiche nei periodi di vacanza, potrà trascorrere Per_1
anche due giorni consecutivi con ciascun genitore, avendo cura di rispettare il criterio dell'alternanza, compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori stessi.
Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia minore 15 gg anche non consecutivi da concordare entro la fine del mese di maggio ed in caso di disaccordo, ad anni alterni, i primi 15 gg del mese di agosto con un genitore ed i secondi 15 gg di agosto con l'altro.
Si pattuisce, sin d'ora, che i genitori possano (anche durante i periodi di rispettiva assenza per impegni lavorativi) farsi coadiuvare, nell'accudimento della figlia, da una baby sitter che verrà individuata congiuntamente dalle parti e i cui costi saranno interamente corrisposti dal genitore che avrà necessità di avvalersi di un aiuto esterno e non vi sia disponibilità da parte dell'altro genitore (o degli stretti congiunti) ad accudire la figlia. È fatta salva la facoltà dei genitori di ricorrere alla collaborazione dei propri congiunti nei giorni di rispettiva spettanza;
6) il padre verserà alla madre quale contributo al mantenimento della minore la somma di euro 375,00 entro il 15 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Alessandria del 20.07.2016.
7) L'assegno unico per i figli sarà percepito al 100% dalla madre
8) detrazioni per la figlia minore al 50%
9) a nessuna delle due parti verrà versato alcun assegno di mantenimento né alimenti essendo entrambe le parti occupate in attività lavorativa
10) le parti prestano reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti di identità della minore validi per l'espatrio
11) Spese di procedura compensate.”
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15/04/2025, la ricorrente Controparte_1
chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale ed a seguire lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile con il sig. ; la ricorrente Controparte_3
dava atto che l'unica figlia , nata TA (Ecuador) il Persona_1
22/04/2017, è minorenne ed economicamente non autosufficiente;
chiedeva, pertanto, che il
Tribunale di Alessandria volesse affidare la minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, disciplinare il diritto di visita/frequentazione del padre;
disporre un assegno a titolo di mantenimento della figlia;
chiedeva inoltre che le venisse assegnata la casa coniugale;
dava infine atto che i coniugi erano economicamente autosufficienti e per tale motivo non vi era alcun obbligo al mantenimento reciproco.
Il Presidente del Tribunale fissava udienza per la data del 04/09/2025 assegnando termine per la notifica e la costituzione di parte resistente.
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati al resistente che, in data
06/06/2025 si costituiva con il ministero dell'avv. CERRATO ENRICA.
Il resistente contestava la ricostruzione dei fatti fornita nell'atto introduttivo e proponeva anch'egli condizioni per l'affidamento e il mantenimento della figlia minore.
All'udienza di comparizione personale delle parti (04/09/2025) il Giudice Designato formulava proposta di definizione transattiva che veniva accolta dalle parti che depositavano, successivamente, conclusioni congiunte e note scritte.
Il Giudice Designato tratteneva quindi la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Le conclusioni proposte congiuntamente da entrambi i coniugi devono essere accolte, non risultando in contrasto con il preminente interesse della figlia minore né con le norme imperative di legge.
Le condizioni economiche appaiono coerenti con la situazione reddittuale e patrimoniale delle parti: le condizoni di frequentazione della minore con il genitore non collocatario prevalente appaiono inoltre rispettose del principio della bigenitorialità.
Stante il deposito di condizioni condivise, le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale Controparte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_2 CP_2
, codice fiscale , nato in [...] il [...], che
[...] C.F._2
hanno contratto matrimonio civile il 28/06/2023 in IN NO (AT), trascritto nei registri di quel Comune al n. 5, parte 1, serie /, anno 2023.
Dispone
la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile di IN NO (AT) affinché proceda alla predetta annotazione (n. 5, parte 1, serie /, anno 2023). dispone la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Dichiara lo scioglimento della comunione legale.
Dispone
L'affidamento della figlia minore in modo condiviso a entrambi Persona_1
i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione di IN NO
(AT) Via Martiri della Libertà n. 42 e domicilio in Castelnuovo Belbo (AT) Via G. Maraldi n. 9/a (luogo in cui madre e figlia sono in procinto di trasferire la residenza) o in altra idonea ad ospitare la figlia minore.
4) Entrambi i genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Dispone che
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore due giorni a settimana il martedì ed Per_1
il giovedì dall'uscita della scuola alla sera dopo cena alle ore 21 (ore 22 durante le vacanze scolastiche) nella settimana in cui il padre osserverà l'orario lavorativo del mattino (6-14) e della notte (22-6).
Per quanto riguarda i weekend alterni:
- nelle settimane in cui il padre osserva il turno del mattino (6-14) potrà tenere con sé la minore dalle ore 20 del venerdì sino alle ore 21 della domenica (ore 22 durante le vacanze scolastiche);
- nelle settimane in cui il padre farà il turno del pomeriggio (14-22) potrà tenere con sé la minore dalle ore 22,30 del venerdì sino alle ore 21 della domenica (ore 22 durante le vacanze scolastiche);
- quando il padre dovrà lavorare il sabato con turno 6-14 l'uomo andrà a prelevare la figlia il prima possibile e comunque potrà stare con lei dalle 14 del sabato sino alle ore 21 della domenica (ore 22 durante le vacanze scolastiche).
Per quanto riguarda le vacanze natalizie verranno trascorsi ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore (per l'anno in corso con la madre) e il 25 dicembre con l'altro e, parimenti il giorno 31 dicembre con un genitore (per l'anno in corso con il padre) e 1 gennaio con l'altro; per quanto riguarda le vacanze di Pasqua ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua (per l'anno in corso con la madre) e con l'altro il Lunedì dell'Angelo. I genitori sono d'accordo nel prevedere che durante la sospensione delle lezioni scolastiche nei periodi di vacanza, potrà Per_1
trascorrere anche due giorni consecutivi con ciascun genitore, avendo cura di rispettare il criterio dell'alternanza, compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori stessi.
Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia minore 15 gg anche non consecutivi da concordare entro la fine del mese di maggio ed in caso di disacordo, ad anni alterni, i primi 15 gg del mese di agosto con un genitore ed i secondi 15 gg di agosto con l'altro.
Si pattuisce, sin d'ora, che i genitori possano (anche durante i periodi di rispettiva assenza per impegni lavorativi) farsi coadiuvare, nell'accudimento della figlia, da una baby sitter che verrà individuata congiuntamente dalle parti e i cui costi saranno interamente corrisposti dal genitore che avrà necessità di avvalersi di un aiuto esterno e non vi sia disponibilità da parte dell'altro genitore (o degli stretti congiunti) ad accudire la figlia. È fatta salva la facoltà dei genitori di ricorrere alla collaborazione dei propri congiunti nei giorni di rispettiva spettanza;
dispone che
6) il padre verserà alla madre quale contributo al mantenimento della minore la somma di euro
375,00 entro il 15 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Alessandria del 20.07.2016.
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
7) L'assegno unico per i figli sarà percepito al 100% dalla madre.
8) detrazioni per la figlia minore al 50%.
9) a nessuna delle due parti verrà versato alcun assegno di mantenimento né alimenti essendo entrambe le parti occupate in attività lavorativa.
10) le parti prestano reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti di identità della minore validi per l'espatrio.
11) Spese di procedura compensate fra le parti.
PROVVEDE
Con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Alessandria, Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025
Il Giudice relatore est.
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente Dott. Paolo RAMPINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore
dott.ssa Elisabetta BIANCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado 904/2025 promossa da:
, codice fiscale , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(Venezuela) il 18/12/1991, rappresentata e difesa da SONIA ZERELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente contro
, codice fiscale , nato in [...] Controparte_2 C.F._2
(Venezuela) il 12/01/1991, rappresentato e difeso dall'avv. CERRATO ENRICA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato. resistente
oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte
“A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, disponendone la trascrizione sull'atto di matrimonio ad opera dello Stato Controparte_2
Civile del Comune di IN NO, alle seguenti CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
2) Dichiarare lo scioglimento della comunione legale
3) Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione di IN NO
(AT) Via Martiri della Libertà n. 42 e domicilio in Castelnuovo Belbo (AT) Via G. Maraldi n. 9/a (luogo in cui madre e figlia sono in procinto di trasferire la residenza) o in altra idonea ad ospitare la figlia minore
4) Entrambi i genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore due giorni a settimana il martedì ed Per_1
il giovedì dall'uscita della scuola alla sera dopo cena alle ore 21 (ore 22 durante le vacanze scolastiche) nella settimana in cui il padre osserverà l'orario lavorativo del mattino (6-14) e della notte (22-6).
Per quanto riguarda i weekend alterni:
- nelle settimane in cui il padre osserva il turno del mattino (6-14) potrà tenere con sé la minore dalle ore 20 del venerdì sino alle ore 21 della domenica (ore 22 durante le vacanze scolastiche);
- nelle settimane in cui il padre farà il turno del pomeriggio (14-22) potrà tenere con sé la minore dalle ore 22,30 del venerdì sino alle ore 21 della domenica (ore 22 durante le vacanze scolastiche);
- quando il padre dovrà lavorare il sabato con turno 6-14 l'uomo andrà a prelevare la figlia il prima possibile e comunque potrà stare con lei dalle 14 del sabato sino alle ore 21 della domenica (ore 22 durante le vacanze scolastiche).
Per quanto riguarda le vacanze natalizie verranno trascorsi ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore (per l'anno in corso con la madre) e il 25 dicembre con l'altro e, parimenti il giorno 31 dicembre con un genitore (per l'anno in corso con il padre) e 1 gennaio con l'altro; per quanto riguarda le vacanze di Pasqua ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua (per
l'anno in corso con la madre) e con l'altro il Lunedì dell'Angelo. I genitori sono d'accordo nel prevedere che durante la sospensione delle lezioni scolastiche nei periodi di vacanza, potrà trascorrere Per_1
anche due giorni consecutivi con ciascun genitore, avendo cura di rispettare il criterio dell'alternanza, compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori stessi.
Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia minore 15 gg anche non consecutivi da concordare entro la fine del mese di maggio ed in caso di disaccordo, ad anni alterni, i primi 15 gg del mese di agosto con un genitore ed i secondi 15 gg di agosto con l'altro.
Si pattuisce, sin d'ora, che i genitori possano (anche durante i periodi di rispettiva assenza per impegni lavorativi) farsi coadiuvare, nell'accudimento della figlia, da una baby sitter che verrà individuata congiuntamente dalle parti e i cui costi saranno interamente corrisposti dal genitore che avrà necessità di avvalersi di un aiuto esterno e non vi sia disponibilità da parte dell'altro genitore (o degli stretti congiunti) ad accudire la figlia. È fatta salva la facoltà dei genitori di ricorrere alla collaborazione dei propri congiunti nei giorni di rispettiva spettanza;
6) il padre verserà alla madre quale contributo al mantenimento della minore la somma di euro 375,00 entro il 15 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Alessandria del 20.07.2016.
7) L'assegno unico per i figli sarà percepito al 100% dalla madre
8) detrazioni per la figlia minore al 50%
9) a nessuna delle due parti verrà versato alcun assegno di mantenimento né alimenti essendo entrambe le parti occupate in attività lavorativa
10) le parti prestano reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti di identità della minore validi per l'espatrio
11) Spese di procedura compensate.”
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15/04/2025, la ricorrente Controparte_1
chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale ed a seguire lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile con il sig. ; la ricorrente Controparte_3
dava atto che l'unica figlia , nata TA (Ecuador) il Persona_1
22/04/2017, è minorenne ed economicamente non autosufficiente;
chiedeva, pertanto, che il
Tribunale di Alessandria volesse affidare la minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, disciplinare il diritto di visita/frequentazione del padre;
disporre un assegno a titolo di mantenimento della figlia;
chiedeva inoltre che le venisse assegnata la casa coniugale;
dava infine atto che i coniugi erano economicamente autosufficienti e per tale motivo non vi era alcun obbligo al mantenimento reciproco.
Il Presidente del Tribunale fissava udienza per la data del 04/09/2025 assegnando termine per la notifica e la costituzione di parte resistente.
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati al resistente che, in data
06/06/2025 si costituiva con il ministero dell'avv. CERRATO ENRICA.
Il resistente contestava la ricostruzione dei fatti fornita nell'atto introduttivo e proponeva anch'egli condizioni per l'affidamento e il mantenimento della figlia minore.
All'udienza di comparizione personale delle parti (04/09/2025) il Giudice Designato formulava proposta di definizione transattiva che veniva accolta dalle parti che depositavano, successivamente, conclusioni congiunte e note scritte.
Il Giudice Designato tratteneva quindi la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Le conclusioni proposte congiuntamente da entrambi i coniugi devono essere accolte, non risultando in contrasto con il preminente interesse della figlia minore né con le norme imperative di legge.
Le condizioni economiche appaiono coerenti con la situazione reddittuale e patrimoniale delle parti: le condizoni di frequentazione della minore con il genitore non collocatario prevalente appaiono inoltre rispettose del principio della bigenitorialità.
Stante il deposito di condizioni condivise, le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale Controparte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_2 CP_2
, codice fiscale , nato in [...] il [...], che
[...] C.F._2
hanno contratto matrimonio civile il 28/06/2023 in IN NO (AT), trascritto nei registri di quel Comune al n. 5, parte 1, serie /, anno 2023.
Dispone
la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile di IN NO (AT) affinché proceda alla predetta annotazione (n. 5, parte 1, serie /, anno 2023). dispone la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Dichiara lo scioglimento della comunione legale.
Dispone
L'affidamento della figlia minore in modo condiviso a entrambi Persona_1
i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione di IN NO
(AT) Via Martiri della Libertà n. 42 e domicilio in Castelnuovo Belbo (AT) Via G. Maraldi n. 9/a (luogo in cui madre e figlia sono in procinto di trasferire la residenza) o in altra idonea ad ospitare la figlia minore.
4) Entrambi i genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Dispone che
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore due giorni a settimana il martedì ed Per_1
il giovedì dall'uscita della scuola alla sera dopo cena alle ore 21 (ore 22 durante le vacanze scolastiche) nella settimana in cui il padre osserverà l'orario lavorativo del mattino (6-14) e della notte (22-6).
Per quanto riguarda i weekend alterni:
- nelle settimane in cui il padre osserva il turno del mattino (6-14) potrà tenere con sé la minore dalle ore 20 del venerdì sino alle ore 21 della domenica (ore 22 durante le vacanze scolastiche);
- nelle settimane in cui il padre farà il turno del pomeriggio (14-22) potrà tenere con sé la minore dalle ore 22,30 del venerdì sino alle ore 21 della domenica (ore 22 durante le vacanze scolastiche);
- quando il padre dovrà lavorare il sabato con turno 6-14 l'uomo andrà a prelevare la figlia il prima possibile e comunque potrà stare con lei dalle 14 del sabato sino alle ore 21 della domenica (ore 22 durante le vacanze scolastiche).
Per quanto riguarda le vacanze natalizie verranno trascorsi ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore (per l'anno in corso con la madre) e il 25 dicembre con l'altro e, parimenti il giorno 31 dicembre con un genitore (per l'anno in corso con il padre) e 1 gennaio con l'altro; per quanto riguarda le vacanze di Pasqua ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua (per l'anno in corso con la madre) e con l'altro il Lunedì dell'Angelo. I genitori sono d'accordo nel prevedere che durante la sospensione delle lezioni scolastiche nei periodi di vacanza, potrà Per_1
trascorrere anche due giorni consecutivi con ciascun genitore, avendo cura di rispettare il criterio dell'alternanza, compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori stessi.
Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia minore 15 gg anche non consecutivi da concordare entro la fine del mese di maggio ed in caso di disacordo, ad anni alterni, i primi 15 gg del mese di agosto con un genitore ed i secondi 15 gg di agosto con l'altro.
Si pattuisce, sin d'ora, che i genitori possano (anche durante i periodi di rispettiva assenza per impegni lavorativi) farsi coadiuvare, nell'accudimento della figlia, da una baby sitter che verrà individuata congiuntamente dalle parti e i cui costi saranno interamente corrisposti dal genitore che avrà necessità di avvalersi di un aiuto esterno e non vi sia disponibilità da parte dell'altro genitore (o degli stretti congiunti) ad accudire la figlia. È fatta salva la facoltà dei genitori di ricorrere alla collaborazione dei propri congiunti nei giorni di rispettiva spettanza;
dispone che
6) il padre verserà alla madre quale contributo al mantenimento della minore la somma di euro
375,00 entro il 15 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Alessandria del 20.07.2016.
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
7) L'assegno unico per i figli sarà percepito al 100% dalla madre.
8) detrazioni per la figlia minore al 50%.
9) a nessuna delle due parti verrà versato alcun assegno di mantenimento né alimenti essendo entrambe le parti occupate in attività lavorativa.
10) le parti prestano reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti di identità della minore validi per l'espatrio.
11) Spese di procedura compensate fra le parti.
PROVVEDE
Con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Alessandria, Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025
Il Giudice relatore est.
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente Dott. Paolo RAMPINI