CASS
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 38147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38147 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA ON nato a [...] il [...] Ministero Dell'economia E Delle Finanze avverso l'ordinanza del 19/12/2024 della Corte d'appello di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere NN Luisa Angela CC;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38147 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 16/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il consigliere delegato dal Presidente della Corte di Appello di Salerno con provvedimento del 7 maggio 2025 ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso il decreto della Corte di Appello di Salerno del 27 novembre 2024 con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione di ON TA al patrocinio a spese dello Stato. La pronuncia di inammissibilità dell’istanza, confermata con il provvedimento oggetto di ricorso, è fondata sulla mancata indicazione nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle singole voci di reddito, ovvero del reddito dei singoli familiari, che avevano concorso alla determinazione della somma finale. 2. Avverso detto provvedimento, il difensore di ON TA ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice per essere stata l’ordinanza pronunciata da autorità giudiziaria diversa da quella indicata nell’art. 99 comma 1 d.P.R. n. 115/2002. Secondo il difensore la competenza a decidere l’opposizione sarebbe spettata al Presidente della Corte di appello della quale fa parte il Collegio che ha adottato il provvedimento di rigetto, mentre la decisione è stata adottata da un consigliere della Corte al quale il Presidente ha conferito delega in data 26 febbraio 2025, prima dell’udienza del 7 marzo 2025 con la quale il ricorso in opposizione è stato deciso, ma dopo la celebrazione della prima udienza. L’ordinanza sarebbe, dunque, affetta da nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115/2002, per essere stata introdotta una causa di inammissibilità dell’istanza non prevista dalla legge. L’interpretazione offerta dal Consigliere delegato e prima dal collegio della Corte di Appello delle norme suddette sarebbe arbitraria, ponendo a carico del soggetto istante l’onere di indicare anche il reddito dei singoli componenti il nucleo famigliare conviventi con il richiedente, quando invece rileva il solo dato matematico del reddito complessivo che deve essere inferiore alla soglia stabilita dalla legge. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe Sassone, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto con riferimento al secondo motivo. 2. Il primo motivo, incentrato sulla incompetenza a decidere l’opposizione del consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello, è infondato. 2.1. L'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 prevede che avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ovvero di revoca di ufficio dell'ammissione secondo quanto stabilito da Sez. U. n. 19 del 14/07/2004, Rv. 228667), l’interessato può proporre ricorso al Presidente del Tribunale, ovvero al Presidente della Corte di Appello, a seconda dell’ufficio a cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento di rigetto. 2.2.Questa Corte ha già chiarito che la competenza a decidere il ricorso in opposizione in capo al Presidente della Corte di appello (o del Tribunale) a cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto (o di inammissibilità dell’istanza) è di carattere funzionale, dovendosi intendere per tale quella che attiene alla distribuzione del lavoro all’interno del procedimento penale in relazione alle sue diverse fasi (fase procedimentale e fase processuale, giudizio di primo grado e giudizio di appello, ecc.) o rispetto a particolari atti. La competenza funzionale, secondo la sentenza Sez U n. 14 del 01/08/1994, Rv. 198219, pur non avendo trovato un'esplicita previsione neppure nel nuovo codice di procedura penale, proprio perché connaturata alla costruzione normativa delle attribuzioni del giudice ed allo sviluppo del rapporto processuale, è desumibile dal sistema ed esprime la sua rilevanza in relazione alla legittimità del provvedimento emesso dal giudice, perché la sua mancanza rende questo non più conforme a parametri normativi di riferimento. L'incompetenza funzionale, dunque, deve essere valutata alla stregua dei vizi concernenti la capacità del giudice ex art. 178 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. e può essere rilevata anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Proprio muovendo dal rilievo del carattere funzionale della competenza a decidere sull’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 attribuita al Presidente della Corte di Appello e al Presidente del Tribunale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è emessa da organo incompetente la decisione sul reclamo adottata dalla Corte di appello in composizione collegiale, anziché dal Presidente, organo monocratico, e che la relativa nullità è rilevabile di ufficio (Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Rv. 270851 – 01; Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012, Rv. 253644 – 01). 2.3. Occorre, dunque, chiedersi, ed è il tema sollecitato dal motivo, se la competenza funzionale del Presidente del Tribunale o della Corte di appello a 4 provvedere sul ricorso in opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, sia o meno delegabile, ovvero se tali organi possano delegare a un giudice appartenente al loro ufficio la decisione in esame. La questione è stata affrontata dalle Sezioni Unite penali di questa Corte con la sentenza n. 6816 del 30/01/2007, Rv.235345 con riferimento alla interpretazione dell'art. 170 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (richiamato dall’art. 84 dello stesso decreto per il compenso al difensore) nel testo in vigore prima della modifica apportata dall’art. 34 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150. Il testo dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 all’epoca vigente prevedeva che, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto di pagamento, il beneficiario e le parti del processo principale, compreso il pubblico ministero, potevano proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente e l'ufficio procedeva in composizione monocratica. Con tale sentenza le Sezioni Unite, nell’affermare il principio per cui il procedimento per l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, di competenza del Tribunale di sorveglianza o della Corte di appello, deve essere trattato in composizione monocratica dai rispettivi presidenti, ha espressamente previsto che tale competenza possa dagli stessi essere delegata a singoli giudici (par. 8 dei Motivi della decisione). Il principio della ammissibilità della delega, peraltro, conserva validità anche in relazione al nuovo testo dell’art. 170, che rimanda, per l’opposizione al decreto di pagamento, alla disciplina di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, secondo cui il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Dopo che la giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, ha chiarito che la trattazione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di liquidazione dei compensi al difensore o all’ausiliario del giudice spetta alle sezioni civili della Corte a prescindere dalla natura del procedimento ai quale inerisce il decreto opposto (cfr. ex plurimis, Sez. 4, n. 10483 del 21/01/2025, Rv. 287760 – 01; Sez. 1 ord. n. 45197 del 08/07/2022, Rv. 283781-01; Sez. 4, n. 44810 del 22/10/2013, CC, Rv. 257580; Sez. 6 civ., n. 10136 del 16/4/2021, Rv. 661033; Sez. 2 civ. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210), la ammissibilità della delega da parte dei capi degli uffici è stata più volte ribadita. Così si è sostenuto che, stante la previsione di cui all'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «la competenza a provvedere spetta ad un giudice singolo del tribunale o della corte d'appello, ai quali appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione dell'indennità oggetto di impugnazione, da identificare con il presidente del medesimo ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato. Ne consegue che, non essendo configurabili, all'interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da 5 questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell'ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale» (Sez. 2 civ. n. 9879 del 15/06/2012, Rv. 622760; nello stesso senso Sez. 6 civ. n. 22292 del 15/10/2020 Rv. 659147; Sez. 2 civ., n. 22795 del 12/09/2019, Rv. 655223 – 01; Sez.2 civ. n. 15940 del 28/07/2015, Rv. 636079; Sez. 1 civ. n. 18080 del 25/07/2013, Rv 627327). La possibilità di delegare la competenza a decidere è stata condivisibilmente ancorata alla previsione dell'art. 104 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 in base al quale in caso di mancanza o di impedimento del presidente titolare, le tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari designano un sostituto e «Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici». Si è a tale fine precisato che «in ossequio ai principi di imparzialità, di indipendenza, del giudice naturale, dell'efficiente organizzazione degli uffici e di ragionevole durata del processo, le circolari del Consiglio superiore della magistratura affermano la necessità di identificare le modalità della sostituzione secondo criteri oggettivi e predeterminati», sicché «risulta legittima la delega di funzioni presidenziali ove adottata in esecuzione di prescrizioni tabellari o comunque di provvedimenti generali, mentre non è consentita la delega disposta in via estemporanea a seguito di provvedimento presidenziale non ancorato ad una preventiva previsione di carattere generale (Sez. 2 civ., n. 13289 del 07/06/2007, Rv. 597548 – 01 in tema di compensi agli arbitri). In altri termini, in ragione di una interpretazione estensiva dell’istituto della supplenza, la delega si ritiene legittima laddove sia stata prevista in linea generale nelle tabelle di organizzazione degli uffici, in sede di disciplina della distribuzione interna degli affari, in conformità delle circolari dettate dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il Collegio ritiene che detti principi debbano valere anche con riferimento alla competenza del Presidente del Tribunale e della Corte di appello a decidere sul ricorso in opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002. L’ammissibilità del ricorso alla delega da parte del capo dell’ufficio per la trattazione delle opposizioni di cui all’art. 99 d.p.r. n. 115/2002 è già stata ritenuta anche da questa Sezione. Nella già richiamata pronuncia n. 44189/2012 si è ritenuto che il provvedimento fosse stato adottato da giudice funzionalmente incompetente perché diverso “dall'organo monocratico nella persona del Presidente del Tribunale o di un suo delegato”. Affermazione analoga si legge nella sentenza n. 37159/2017, pure già 6 richiamata ed è costantemente ripetuta (da ultimo, si veda Sez. 4, n. 26302 del 29/5/2024, non massimata). In altri termini, è indubitato che anche in tale ambito sia consentito ai capi degli uffici delegare l’esercizio della funzioni connesse alla competenza funzionale, loro attribuita ex lege, ad altri giudici. Ciò che in questa sede merita di essere rimarcato, proprio alla luce delle condivise puntualizzazioni operate dalla giurisprudenza civile, è che tale delega non può essere valida se disancorata dalla generale disciplina della ripartizione degli affari interna all’ufficio; ovvero se non sia conferita in virtù di un provvedimento interno di distribuzione degli affari che trovi la propria fonte nelle previsioni delle tabelle di organizzazione. 2.4. Nel caso in esame l’ordinanza è stata emessa da un consigliere della Corte di appello, qualificatosi espressamente come delegato dal Presidente sulla base di un provvedimento di cui è indicata la data, e il ricorrente non contesta che la delega sia stata conferita, ma la possibilità stessa di delegare ad un consigliere la decisione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002. Poiché formulata in questi termini, la censura è infondata. Il ricorrente, peraltro, non sostiene (né risulta dagli atti) che la delega sia stata conferita in violazione di criteri tabellari e la decisione sia stata adottata da un magistrato che non era indicato nelle tabelle tra i possibili destinatari del provvedimento di delega. Di conseguenza, non si può sostenere che vi sia stata violazione delle regole che presiedono alla distribuzione degli affari all’interno della Corte di appello di Salerno, né – tanto meno – si può affermare che la delega sia stata conferita al fine di eludere o violare il principio, costituzionalmente sancito, del giudice naturale precostituito per legge. Si deve ricordare, allora, che «L'assegnazione del processo in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio incide sulla capacità del giudice, causando, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta dei provvedimenti dallo stesso emessi, nel solo caso in cui si sostanzi in un'assegnazione "extra ordinem", effettuata in spregio dei criteri tabellari e risulti, pertanto, finalizzata ad eludere o violare il principio, costituzionalmente sancito, del giudice naturale precostituito per legge» (Sez. 3, n. 8901 del 10/12/2024, dep. 2025, Rv. 287723) e che la «semplice inosservanza delle disposizioni amministrative» non necessariamente determina «uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti» (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017 Rv. 270775). 7 3. Il secondo motivo, incentrato sul merito della decisione di inammissibilità, è fondato. Ai sensi dell’art. 79 d.P.R. n. 115/2002 l’istanza di ammissione deve contenere a pena di inammissibilità, le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica unitamente ai rispettivi codici fiscali e una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità previste dall’art. 76. Tale ultimo articolo, prevede, al primo comma, l’indicazione della soglia di reddito prevista per l’ammissione e statuisce, al secondo comma, che se l’interessato convive con il coniuge o altri famigliari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente compreso l’istante. In tale ultimo caso, ai sensi dell’art. 92 i limiti di reddito indicati nell’art. 76 comma 2 sono elevati di euro 1039,91 per ognuno dei famigliari conviventi. L’art. 79 d.P.R. 115/2002 prevede, dunque, l’indicazione del reddito complessivo e non anche l’indicazione distinta dei singoli redditi percepiti da ciascuno dei componenti della famiglia anagrafica. Il Collegio non ignora che questa Corte in una decisione risalente ha stabilito che «l'autocertificazione, che la legge in materia di ammissione al gratuito patrocinio richiede all'interessato di produrre, può riguardare anche le situazioni reddituali o economiche di terzi (nella fattispecie: familiari conviventi), come esplicitamente previsto dall'art. 5 comma 1 lett. b) della legge n. 217 del 1990» (Sez. 4, n. 34180 del 05/11/2002, dep. 2003, Rv. 225611-01). Tuttavia, si tratta di principio che trae origine dal testo del comma 2 del citato art. 5, il quale espressamente prevedeva (la legge ha lasciato il posto proprio al d.p.r. n. 115/2002) che all’istanza fossero allegati, tra gli altri, “… una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba essere considerato ai sensi dell’articolo 3: 1) il numero del codice fiscale;
2) il reddito di lavoro;
3) i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, di cui l'interessato abbia, direttamente o indirettamente, la libera disponibilità, o comunque il godimento;
4) i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale”. Inoltre, alla successiva lettera b) richiedeva anche l’allegazione di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o certificati modello 101 o 201 eventualmente 8 presentati all'Amministrazione finanziaria dagli interessati ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione. Tali previsioni non sono state riprodotte nel d.p.r. n. 115/2002; come si è già evidenziato, l’art. 79 delinea un contenuto dell’istanza notevolmente ridotto rispetto a quello risultante dal menzionato art.
5. La considerazione è sufficiente a concludere per la erroneità di una posizione che perpetui l’interpretazione proposta dalla pronuncia n. 34180/2003. A maggior ragione ove si consideri che ricorre la necessità di non estendere l’ambito delle cause di inammissibilità dell’istanza al di là della specifica previsione di legge, stante il rilievo costituzionale del diritto di difesa (art. 24 comma 3 Cost.) al quale è strumentale il beneficio del patrocino a spese dello Stato (cfr. Sez. 6, n. 1020 del 17/03/1995, Graziano, Rv. 201142 – 01, per la quale “la materia delle cause di inammissibilità, per la diretta incidenza sull'estensione del diritto fondamentale di difesa, è di stretta interpretazione”). A tal proposito, la Corte costituzionale ha precisato che l’art. 24 comma 3 Cost. “prevedendo che «[s]ono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione», mira a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo «l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile (sentenze n. 80 del 2020, n. 178 del 2017, n. 101 del 2012 e n. 139 del 2010; ordinanza n. 458 del 2002)» (da ultimo, sentenza n. 157 del 2021)” (così espressamente Corte cost. n. 10 del 2022). Pertanto, quand’anche l’attuale previsione fosse giudicabile meno idonea di quella dell’art. 5 legge n. 217/1990 ad ostacolare la presentazione di istanze da parte di chi non è realmente nelle condizioni di reddito richieste, l’inconveniente non potrebbe essere superato ‘creando’ una causa di inammissibilità dell’istanza non prevista dalla legge. In definitiva, da una simile preoccupazione si è fatta orientare la Corte di Appello, la quale ha ancorato la necessità che nell’istanza siano indicate anche le singole componenti del reddito complessivo alla esigenza di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Senonché l’argomento non coglie nel segno. La disciplina dell’istituto del patrocino a spese dello Stato prevede verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva: l’art. 96 comma 2 d.P.R. 115/2002 stabilisce che il magistrato, prima di provvedere, può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche, mentre il successivo art. 98 stabilisce in via generale che, una volta adottato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, copia dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazioni allegate siano trasmessi dal magistrato all’ufficio finanziario 9 nell’ambito della cui competenza territoriale è situato il suo ufficio, ai fini delle successive verifiche anche in collaborazione della Guardia di Finanza. Tali verifiche sono esperibili sulla base dei dati anagrafici e del codice fiscale dei singoli componenti la famiglia anagrafica che il soggetto istante, come detto, è tenuto ad indicare ai sensi dell’art. 79 d.P.R. n. 115/2002 nell’istanza e non postulano, dunque, come vorrebbe la Corte di appello, l’indicazione dei singoli redditi percepiti da ciascuno dei componenti della famiglia anagrafica. 4.Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Presidente della Corte di appello di Salerno.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Presidente della Corte di appello di Salerno. Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NN CC LV RE
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38147 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 16/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il consigliere delegato dal Presidente della Corte di Appello di Salerno con provvedimento del 7 maggio 2025 ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso il decreto della Corte di Appello di Salerno del 27 novembre 2024 con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione di ON TA al patrocinio a spese dello Stato. La pronuncia di inammissibilità dell’istanza, confermata con il provvedimento oggetto di ricorso, è fondata sulla mancata indicazione nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle singole voci di reddito, ovvero del reddito dei singoli familiari, che avevano concorso alla determinazione della somma finale. 2. Avverso detto provvedimento, il difensore di ON TA ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice per essere stata l’ordinanza pronunciata da autorità giudiziaria diversa da quella indicata nell’art. 99 comma 1 d.P.R. n. 115/2002. Secondo il difensore la competenza a decidere l’opposizione sarebbe spettata al Presidente della Corte di appello della quale fa parte il Collegio che ha adottato il provvedimento di rigetto, mentre la decisione è stata adottata da un consigliere della Corte al quale il Presidente ha conferito delega in data 26 febbraio 2025, prima dell’udienza del 7 marzo 2025 con la quale il ricorso in opposizione è stato deciso, ma dopo la celebrazione della prima udienza. L’ordinanza sarebbe, dunque, affetta da nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115/2002, per essere stata introdotta una causa di inammissibilità dell’istanza non prevista dalla legge. L’interpretazione offerta dal Consigliere delegato e prima dal collegio della Corte di Appello delle norme suddette sarebbe arbitraria, ponendo a carico del soggetto istante l’onere di indicare anche il reddito dei singoli componenti il nucleo famigliare conviventi con il richiedente, quando invece rileva il solo dato matematico del reddito complessivo che deve essere inferiore alla soglia stabilita dalla legge. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe Sassone, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto con riferimento al secondo motivo. 2. Il primo motivo, incentrato sulla incompetenza a decidere l’opposizione del consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello, è infondato. 2.1. L'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 prevede che avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ovvero di revoca di ufficio dell'ammissione secondo quanto stabilito da Sez. U. n. 19 del 14/07/2004, Rv. 228667), l’interessato può proporre ricorso al Presidente del Tribunale, ovvero al Presidente della Corte di Appello, a seconda dell’ufficio a cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento di rigetto. 2.2.Questa Corte ha già chiarito che la competenza a decidere il ricorso in opposizione in capo al Presidente della Corte di appello (o del Tribunale) a cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto (o di inammissibilità dell’istanza) è di carattere funzionale, dovendosi intendere per tale quella che attiene alla distribuzione del lavoro all’interno del procedimento penale in relazione alle sue diverse fasi (fase procedimentale e fase processuale, giudizio di primo grado e giudizio di appello, ecc.) o rispetto a particolari atti. La competenza funzionale, secondo la sentenza Sez U n. 14 del 01/08/1994, Rv. 198219, pur non avendo trovato un'esplicita previsione neppure nel nuovo codice di procedura penale, proprio perché connaturata alla costruzione normativa delle attribuzioni del giudice ed allo sviluppo del rapporto processuale, è desumibile dal sistema ed esprime la sua rilevanza in relazione alla legittimità del provvedimento emesso dal giudice, perché la sua mancanza rende questo non più conforme a parametri normativi di riferimento. L'incompetenza funzionale, dunque, deve essere valutata alla stregua dei vizi concernenti la capacità del giudice ex art. 178 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. e può essere rilevata anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Proprio muovendo dal rilievo del carattere funzionale della competenza a decidere sull’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 attribuita al Presidente della Corte di Appello e al Presidente del Tribunale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è emessa da organo incompetente la decisione sul reclamo adottata dalla Corte di appello in composizione collegiale, anziché dal Presidente, organo monocratico, e che la relativa nullità è rilevabile di ufficio (Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Rv. 270851 – 01; Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012, Rv. 253644 – 01). 2.3. Occorre, dunque, chiedersi, ed è il tema sollecitato dal motivo, se la competenza funzionale del Presidente del Tribunale o della Corte di appello a 4 provvedere sul ricorso in opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, sia o meno delegabile, ovvero se tali organi possano delegare a un giudice appartenente al loro ufficio la decisione in esame. La questione è stata affrontata dalle Sezioni Unite penali di questa Corte con la sentenza n. 6816 del 30/01/2007, Rv.235345 con riferimento alla interpretazione dell'art. 170 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (richiamato dall’art. 84 dello stesso decreto per il compenso al difensore) nel testo in vigore prima della modifica apportata dall’art. 34 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150. Il testo dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 all’epoca vigente prevedeva che, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto di pagamento, il beneficiario e le parti del processo principale, compreso il pubblico ministero, potevano proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente e l'ufficio procedeva in composizione monocratica. Con tale sentenza le Sezioni Unite, nell’affermare il principio per cui il procedimento per l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, di competenza del Tribunale di sorveglianza o della Corte di appello, deve essere trattato in composizione monocratica dai rispettivi presidenti, ha espressamente previsto che tale competenza possa dagli stessi essere delegata a singoli giudici (par. 8 dei Motivi della decisione). Il principio della ammissibilità della delega, peraltro, conserva validità anche in relazione al nuovo testo dell’art. 170, che rimanda, per l’opposizione al decreto di pagamento, alla disciplina di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, secondo cui il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Dopo che la giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, ha chiarito che la trattazione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di liquidazione dei compensi al difensore o all’ausiliario del giudice spetta alle sezioni civili della Corte a prescindere dalla natura del procedimento ai quale inerisce il decreto opposto (cfr. ex plurimis, Sez. 4, n. 10483 del 21/01/2025, Rv. 287760 – 01; Sez. 1 ord. n. 45197 del 08/07/2022, Rv. 283781-01; Sez. 4, n. 44810 del 22/10/2013, CC, Rv. 257580; Sez. 6 civ., n. 10136 del 16/4/2021, Rv. 661033; Sez. 2 civ. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210), la ammissibilità della delega da parte dei capi degli uffici è stata più volte ribadita. Così si è sostenuto che, stante la previsione di cui all'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «la competenza a provvedere spetta ad un giudice singolo del tribunale o della corte d'appello, ai quali appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione dell'indennità oggetto di impugnazione, da identificare con il presidente del medesimo ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato. Ne consegue che, non essendo configurabili, all'interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da 5 questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell'ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale» (Sez. 2 civ. n. 9879 del 15/06/2012, Rv. 622760; nello stesso senso Sez. 6 civ. n. 22292 del 15/10/2020 Rv. 659147; Sez. 2 civ., n. 22795 del 12/09/2019, Rv. 655223 – 01; Sez.2 civ. n. 15940 del 28/07/2015, Rv. 636079; Sez. 1 civ. n. 18080 del 25/07/2013, Rv 627327). La possibilità di delegare la competenza a decidere è stata condivisibilmente ancorata alla previsione dell'art. 104 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 in base al quale in caso di mancanza o di impedimento del presidente titolare, le tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari designano un sostituto e «Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici». Si è a tale fine precisato che «in ossequio ai principi di imparzialità, di indipendenza, del giudice naturale, dell'efficiente organizzazione degli uffici e di ragionevole durata del processo, le circolari del Consiglio superiore della magistratura affermano la necessità di identificare le modalità della sostituzione secondo criteri oggettivi e predeterminati», sicché «risulta legittima la delega di funzioni presidenziali ove adottata in esecuzione di prescrizioni tabellari o comunque di provvedimenti generali, mentre non è consentita la delega disposta in via estemporanea a seguito di provvedimento presidenziale non ancorato ad una preventiva previsione di carattere generale (Sez. 2 civ., n. 13289 del 07/06/2007, Rv. 597548 – 01 in tema di compensi agli arbitri). In altri termini, in ragione di una interpretazione estensiva dell’istituto della supplenza, la delega si ritiene legittima laddove sia stata prevista in linea generale nelle tabelle di organizzazione degli uffici, in sede di disciplina della distribuzione interna degli affari, in conformità delle circolari dettate dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il Collegio ritiene che detti principi debbano valere anche con riferimento alla competenza del Presidente del Tribunale e della Corte di appello a decidere sul ricorso in opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002. L’ammissibilità del ricorso alla delega da parte del capo dell’ufficio per la trattazione delle opposizioni di cui all’art. 99 d.p.r. n. 115/2002 è già stata ritenuta anche da questa Sezione. Nella già richiamata pronuncia n. 44189/2012 si è ritenuto che il provvedimento fosse stato adottato da giudice funzionalmente incompetente perché diverso “dall'organo monocratico nella persona del Presidente del Tribunale o di un suo delegato”. Affermazione analoga si legge nella sentenza n. 37159/2017, pure già 6 richiamata ed è costantemente ripetuta (da ultimo, si veda Sez. 4, n. 26302 del 29/5/2024, non massimata). In altri termini, è indubitato che anche in tale ambito sia consentito ai capi degli uffici delegare l’esercizio della funzioni connesse alla competenza funzionale, loro attribuita ex lege, ad altri giudici. Ciò che in questa sede merita di essere rimarcato, proprio alla luce delle condivise puntualizzazioni operate dalla giurisprudenza civile, è che tale delega non può essere valida se disancorata dalla generale disciplina della ripartizione degli affari interna all’ufficio; ovvero se non sia conferita in virtù di un provvedimento interno di distribuzione degli affari che trovi la propria fonte nelle previsioni delle tabelle di organizzazione. 2.4. Nel caso in esame l’ordinanza è stata emessa da un consigliere della Corte di appello, qualificatosi espressamente come delegato dal Presidente sulla base di un provvedimento di cui è indicata la data, e il ricorrente non contesta che la delega sia stata conferita, ma la possibilità stessa di delegare ad un consigliere la decisione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002. Poiché formulata in questi termini, la censura è infondata. Il ricorrente, peraltro, non sostiene (né risulta dagli atti) che la delega sia stata conferita in violazione di criteri tabellari e la decisione sia stata adottata da un magistrato che non era indicato nelle tabelle tra i possibili destinatari del provvedimento di delega. Di conseguenza, non si può sostenere che vi sia stata violazione delle regole che presiedono alla distribuzione degli affari all’interno della Corte di appello di Salerno, né – tanto meno – si può affermare che la delega sia stata conferita al fine di eludere o violare il principio, costituzionalmente sancito, del giudice naturale precostituito per legge. Si deve ricordare, allora, che «L'assegnazione del processo in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio incide sulla capacità del giudice, causando, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta dei provvedimenti dallo stesso emessi, nel solo caso in cui si sostanzi in un'assegnazione "extra ordinem", effettuata in spregio dei criteri tabellari e risulti, pertanto, finalizzata ad eludere o violare il principio, costituzionalmente sancito, del giudice naturale precostituito per legge» (Sez. 3, n. 8901 del 10/12/2024, dep. 2025, Rv. 287723) e che la «semplice inosservanza delle disposizioni amministrative» non necessariamente determina «uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti» (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017 Rv. 270775). 7 3. Il secondo motivo, incentrato sul merito della decisione di inammissibilità, è fondato. Ai sensi dell’art. 79 d.P.R. n. 115/2002 l’istanza di ammissione deve contenere a pena di inammissibilità, le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica unitamente ai rispettivi codici fiscali e una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità previste dall’art. 76. Tale ultimo articolo, prevede, al primo comma, l’indicazione della soglia di reddito prevista per l’ammissione e statuisce, al secondo comma, che se l’interessato convive con il coniuge o altri famigliari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente compreso l’istante. In tale ultimo caso, ai sensi dell’art. 92 i limiti di reddito indicati nell’art. 76 comma 2 sono elevati di euro 1039,91 per ognuno dei famigliari conviventi. L’art. 79 d.P.R. 115/2002 prevede, dunque, l’indicazione del reddito complessivo e non anche l’indicazione distinta dei singoli redditi percepiti da ciascuno dei componenti della famiglia anagrafica. Il Collegio non ignora che questa Corte in una decisione risalente ha stabilito che «l'autocertificazione, che la legge in materia di ammissione al gratuito patrocinio richiede all'interessato di produrre, può riguardare anche le situazioni reddituali o economiche di terzi (nella fattispecie: familiari conviventi), come esplicitamente previsto dall'art. 5 comma 1 lett. b) della legge n. 217 del 1990» (Sez. 4, n. 34180 del 05/11/2002, dep. 2003, Rv. 225611-01). Tuttavia, si tratta di principio che trae origine dal testo del comma 2 del citato art. 5, il quale espressamente prevedeva (la legge ha lasciato il posto proprio al d.p.r. n. 115/2002) che all’istanza fossero allegati, tra gli altri, “… una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba essere considerato ai sensi dell’articolo 3: 1) il numero del codice fiscale;
2) il reddito di lavoro;
3) i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, di cui l'interessato abbia, direttamente o indirettamente, la libera disponibilità, o comunque il godimento;
4) i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale”. Inoltre, alla successiva lettera b) richiedeva anche l’allegazione di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o certificati modello 101 o 201 eventualmente 8 presentati all'Amministrazione finanziaria dagli interessati ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione. Tali previsioni non sono state riprodotte nel d.p.r. n. 115/2002; come si è già evidenziato, l’art. 79 delinea un contenuto dell’istanza notevolmente ridotto rispetto a quello risultante dal menzionato art.
5. La considerazione è sufficiente a concludere per la erroneità di una posizione che perpetui l’interpretazione proposta dalla pronuncia n. 34180/2003. A maggior ragione ove si consideri che ricorre la necessità di non estendere l’ambito delle cause di inammissibilità dell’istanza al di là della specifica previsione di legge, stante il rilievo costituzionale del diritto di difesa (art. 24 comma 3 Cost.) al quale è strumentale il beneficio del patrocino a spese dello Stato (cfr. Sez. 6, n. 1020 del 17/03/1995, Graziano, Rv. 201142 – 01, per la quale “la materia delle cause di inammissibilità, per la diretta incidenza sull'estensione del diritto fondamentale di difesa, è di stretta interpretazione”). A tal proposito, la Corte costituzionale ha precisato che l’art. 24 comma 3 Cost. “prevedendo che «[s]ono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione», mira a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo «l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile (sentenze n. 80 del 2020, n. 178 del 2017, n. 101 del 2012 e n. 139 del 2010; ordinanza n. 458 del 2002)» (da ultimo, sentenza n. 157 del 2021)” (così espressamente Corte cost. n. 10 del 2022). Pertanto, quand’anche l’attuale previsione fosse giudicabile meno idonea di quella dell’art. 5 legge n. 217/1990 ad ostacolare la presentazione di istanze da parte di chi non è realmente nelle condizioni di reddito richieste, l’inconveniente non potrebbe essere superato ‘creando’ una causa di inammissibilità dell’istanza non prevista dalla legge. In definitiva, da una simile preoccupazione si è fatta orientare la Corte di Appello, la quale ha ancorato la necessità che nell’istanza siano indicate anche le singole componenti del reddito complessivo alla esigenza di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Senonché l’argomento non coglie nel segno. La disciplina dell’istituto del patrocino a spese dello Stato prevede verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva: l’art. 96 comma 2 d.P.R. 115/2002 stabilisce che il magistrato, prima di provvedere, può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche, mentre il successivo art. 98 stabilisce in via generale che, una volta adottato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, copia dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazioni allegate siano trasmessi dal magistrato all’ufficio finanziario 9 nell’ambito della cui competenza territoriale è situato il suo ufficio, ai fini delle successive verifiche anche in collaborazione della Guardia di Finanza. Tali verifiche sono esperibili sulla base dei dati anagrafici e del codice fiscale dei singoli componenti la famiglia anagrafica che il soggetto istante, come detto, è tenuto ad indicare ai sensi dell’art. 79 d.P.R. n. 115/2002 nell’istanza e non postulano, dunque, come vorrebbe la Corte di appello, l’indicazione dei singoli redditi percepiti da ciascuno dei componenti della famiglia anagrafica. 4.Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Presidente della Corte di appello di Salerno.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Presidente della Corte di appello di Salerno. Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NN CC LV RE