Art. 11.
La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare servizi di istituto e' effettuata in base a tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonche' del materiale e degli strumenti.
La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare servizi di istituto e' effettuata in base a tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonche' del materiale e degli strumenti.