Articolo 11 della Legge 29 giugno 1951, n. 489
Articolo 10Articolo 12
Versione
22 luglio 1951
Art. 11.
La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare servizi di istituto e' effettuata in base a tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonche' del materiale e degli strumenti.
Entrata in vigore il 22 luglio 1951