Art. 4.
L'assegnazione autorizzata dall' articolo 88 della legge 27 aprile 1978, n. 143 , e' ridotta da L. 43.000.000 a L. 13.000.000.
L'assegnazione autorizzata dall' articolo 88 della legge 27 aprile 1978, n. 143 , e' ridotta da L. 43.000.000 a L. 13.000.000.