Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00201/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento 19.10.22 n. -OMISSIS- prot. nr. -OMISSIS--OMISSIS-/Div. Ant. M.P., con cui il Questore della Provincia di Lecce ha disposto a carico del ricorrente l'ammonimento previsto dall'art. 8 del D.L. 23.2.2009 n. 11 convertito in L. 23.4.2009 n. 38
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa ZI RO e uditi per le parti i difensori Avv. G. Pellegrino per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato A. Caprioli pe le Amministrazioni statati resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, il ricorrente impugna l’epigrafato decreto del Questore della Provincia di Lecce con il quale è stato disposto a proprio carico l'ammonimento previsto dall'art. 8 del D.L. 23.2.09 n. 11 convertito in L. 23.4.09 n. 38, invitandolo a “cessare ogni atto persecutorio nei confronti di -OMISSIS-” e “a tenere una condotta conforme alla legge” ed informandolo che “ove prosegua a mantenere comportamenti analoghi a quelli che hanno determinato l’adozione del presente provvedimento sarà deferito alla competente AG ai sensi dell’art. 612 bis cp attesa la procedibilità d’ufficio nei confronti di un soggetto ammonito informandolo inoltre che la pena della
reclusione fino a sei anni e sei mesi prevista dal citato art. 612 bis cp è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito”.
Espone parte ricorrente che, dalla comunicazione di avvio del procedimento 29.8.2022 ha appreso che la dott.ssa -OMISSIS- gli aveva addebitato di aver messo in atto, a seguito della interruzione (nei giorni 12-18/12/21) di una relazione sentimentale e di convivenza in -OMISSIS-, “reiterate condotte assillanti, invasive, persecutorie, ingenerando in -OMISSIS- uno stato d’ansia che l’avrebbe costretta a modificare le sue abitudini di vita; ciò a seguito delle ripetute ed incessanti telefonate dei numerosi messaggi inviati a mezzo del sistema di messaggistica istantanea messenger e whatsapp; delle numerosissime email, inviate da diversi indirizzi di posta elettronica, dal contenuto vessatorio, denigratorio ed anche minaccioso recapitati a qualsiasi ora del giorno e della notte”. Inoltre, da quanto risulta dalla comunicazione di avvio del procedimento, la dott.ssa -OMISSIS- aveva addebitato all’avv. -OMISSIS- anche: - di aver nel febbraio 2022 - e dopo la riaffermazione da parte della -OMISSIS- della fine della relazione sentimentale - pubblicato nella qualità di Sindaco del Comune di -OMISSIS- un post su Facebook, in cui metteva al corrente i propri concittadini della fine della relazione sentimentale, scrivendo tra l’altro “non sempre le persone incontrate sono come appaiono”; messaggio che sarebbe stato ripreso e pubblicato da numerosi quotidiani locali e nazionali, suscitando un clamore mediatico travolgente per la donna, generando “sentimenti di curiosità e di pubblica condanna”; - e di aver inviato da ultimo alla -OMISSIS- nella notte del 21.7.22 “un’ e- mail dal contenuto vuoto con oggetto: imbrogliona e falsa non mi vedrai più. Ho trovato il coraggio e sto sistemando tutto. DIVERTITI”.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Violazione dei principi del giusto procedimento di cui agli artt. 7 e 10 L. 241/90. Eccesso di potere per difetto di essenziale motivazione e incompletezza istruttoria.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per le Amministrazioni intimate insistendo per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto, per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, il Tribunale ritiene necessario richiamare le disposizioni normative applicate dall’Amministrazione nel caso de quo. In particolare, l'art. 8 ("Ammonimento") del Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2009 n. 3863 e ss.mm., prevede che: "1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.”
È evidente che il provvedimento di ammonimento consente al Questore di invitare il presunto responsabile di condotte (ritenute) persecutorie, a rispettare la legge, avvertendolo che la reiterazione delle condotte segnalate dalla vittima può far varcare al suo comportamento la soglia della rilevanza penale.
Presupposto per l' adozione del predetto provvedimento di ammonimento sono le stesse condotte che integrano la fattispecie di reato di atti persecutori, prevista dall’art. 612 bis c.p., ovvero, fino a che non sia proposta querela per il reato, le "condotte reiterate, minacce o molestie" atte a cagionare un "perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero tali da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva" ovvero "da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita". A tali condotte si aggiungono quelle di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-ter c.p.
Occorre precisare, però, che il provvedimento amministrativo di ammonimento ha una funzione preventiva e dissuasiva, e non punitiva, pertanto l'intervento del Questore non può essere ancorato agli stessi presupposti di quello penale, distinguendosene sia sul piano della ricognizione dei fatti atti a legittimarlo (essendo sufficienti condotte che, pur non possedendo gli stringenti requisiti di cui all'art. 612 bis c.p., si manifestino potenzialmente atti ad assumere, sulla base della loro concreta manifestazione fenomenica, connotati delittuosi), sia in relazione ai mezzi di prova utili al loro accertamento (essendo rimessa alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione l'apprezzamento della fondatezza della richiesta, in relazione alla attendibilità dei fatti segnalati e l'individuazione degli elementi di riscontro eventualmente necessari) (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 aprile 2020, n. 2545; Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8679).
Da tanto deriva l’irrilevanza, ai fini in questione degli esiti del giudizio penale n. -OMISSIS- del Tribunale di Lecce, che ha dichiarato estinto per intervenuta oblazione la contravvenzione prevista e punita dall’art. 660 cp in danno di -OMISSIS- -OMISSIS- (molestia o disturbo alle persone), avuto anche riguardo all’anteriorità del provvedimento di ammonimento impugnato.
Osserva, infatti, il Tribunale che, ai fini della emissione del predetto provvedimento, non occorre una prova stringente come quella richiesta in sede penale, non essendo necessaria la piena prova della responsabilità dell'ammonito per le ipotesi di reato perseguite dal menzionato art. 612-bis c.p., ma è sufficiente - alla stregua della regola del “più probabile che non”, tipica del diritto amministrativo della prevenzione - un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che siano in grado di recare un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all'integrità della persona (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 settembre 2015, n. 4127; TAR Sicilia Catania, I, 28 luglio 2025 n. 2450), ed essendo sufficiente la sussistenza di elementi indiziari (apprezzati in senso complessivo) dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, idoneo (comunque) a determinare un perdurante e grave stato di "ansia e paura" nella vittima e a potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 18 ottobre2021, n. 6958; Cons. di Stato, sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599; Cons. di Stato, sez. III, 2 agosto 2023, n. 7486).
La natura cautelare dell'atto di che trattasi esclude, pertanto, la necessità di una prova specifica della consumazione del reato di cui all’art. 612 bis c.p., proprio al fine di anticipare la tutela dei beni protetti ad un momento anteriore rispetto alla eventuale consumazione del predetto reato.
Nel caso de quo, emerge dagli atti depositati la presenza di tutti i presupposti fattuali e giuridici per la configurazione della fattispecie contestata, non apparendo, nel mentre, convincenti le (pur) ampie deduzioni e documentazioni difensive contenute nella memoria finale del ricorrente che, pur se formulate in modo suggestivo, non sono idonee - ad avviso del Tribunale - a smentire i fatti e la ricostruzione complessiva degli stessi contenuta nel provvedimento impugnato.
Sono infatti emersi, dall’istruttoria compiuta dalla Questura di Lecce, le reiterate condotte poste in essere dal ricorrente ai danni della Sig.ra -OMISSIS-, che, come risulta dalla documentazione in atti, hanno ingenerato in quest’ultima uno stato d'ansia e di paura ed il timore di azioni ulteriori nei suoi confronti e nei confronti di persone a lei vicine, che l'ha costretta a modificare le sue abitudini di vita in modo determinante, tanto da indurla a cambiare domicilio.
In particolare, nel febbraio 2022, emerge per tabulas che, dopo la riaffermazione da parte di -OMISSIS- della fine della relazione sentimentale, il ricorrente ha pubblicato un post sul social network Facebook, mettendo al corrente i propri concittadini della fine della relazione sentimentale, scrivendo tra l'altro: "non sempre le persone incontrate sono come appaiono".
Il messaggio, veniva ripreso e pubblicato da numerosi quotidiani locali e nazionali, suscitando un clamore mediatico e generando "sentimenti di curiosità e di pubblica condanna", tanto da indurre la controinteressata a modificare il proprio aspetto fisico al fine di non essere riconosciuta nel paese.
Dalla documentazione esibita dalla difesa erariale, risulta, altresì, che il ricorrente, dopo essere stato bloccato per l'invio di messaggi sui sistemi di messaggistica più diffusi, abbia utilizzato diversi canali di comunicazione a sua disposizione, inoltrando messaggi WhatsAppp e numerosissime chiamate utilizzando altre utenze telefoniche di cui è in possesso e finanche di una terza persona.
In una delle innumerevoli email ha scritto: "non mi cercare mai più nella tua vita e quello che accadrà sarà unicamente opera tua e vivilo come tale!! A Dio", salvo poi tornare a scrivere email dopo poche ore.
Nelle tantissime email inviate a -OMISSIS- -OMISSIS-, il ricorrente ha chiesto con insistenza di essere sbloccato al fine di poter effettuare una telefonata e tentare una riappacificazione, salvo poi formulare accuse, in particolare con riferimenti alla "morte" ed al "male di vivere", utilizzare frasi offensive e denigratorie o umilianti, con una escalation di aggressività e violenza psicologica tanto da ingenerare nella controinteressata, come dalla stessa riportato, “ un elevato stato di ansia e di paura a causa della continua reiterazione di tali condotte che la costringevano ad alterare in modo consistente le proprie abitudini di vita e con l'incertezza che potesse succedere qualsiasi cosa ”.
Basti pensare al comportamento messo in atto nel dicembre 2021, allorquando il ricorrente, in una delle PEC inviate alla sig.ra -OMISSIS-, annunciava il suicidio imputandolo alla donna.
Alla luce di tali episodi, non risulta dunque illegittimo il decreto questorile impugnato e quindi la valutazione discrezionale, rimessa all'Autorità amministrativa, non risulta irragionevole alla stregua dei suindicati comportamenti del ricorrente, obiettivamente forieri di un grave e perdurante stato di ansia e di timore nella odierna controinteressata, stante il clamore mediatico della vicenda (anche in considerazione della notorietà del ricorrente per rivestire la carica di Sindaco del Comune di -OMISSIS-) e la possibilità degli stessi di sfociare in condotte gravi ed estreme come il suicidio.
Pertanto, dall'esame degli elementi documentali agli atti della causa, risulta, infatti, sufficientemente provata l'esistenza di una condotta idonea ad interferire con le modalità di vita della donna ed a creare allarme ed ansia nella stessa, giustificando l’adozione del provvedimento di ammonimento.
La normativa rende evidente che l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella conduzione dell'istruttoria procedimentale, infatti l’art. 8 sopra richiamato, al comma 2, precisa che il Questore emana il provvedimento di ammonimento "assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti".
Pertanto la disposizione normativa de qua subordina ad una valutazione di necessità ("se necessario") l'acquisizione delle informazioni, rimettendo alla discrezionale valutazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza la modulazione degli strumenti di approfondimento istruttorio.
In altri termini, il provvedimento di ammonimento che può adottare il Questore ha natura ampiamente discrezionale in merito alla valutazione del complessivo quadro indiziario e alle correlate necessità istruttorie, non essendo, comunque, indispensabile né l’ascolto personale del destinatario della misura, né l’assunzione di informazioni da soggetti terzi.
Inoltre, il sindacato del Giudice Amministrativo in subiecta materia è limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti di fatto o di diritto, di manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza che sia possibile una sostituzione del Giudice all'Autorità amministrativa nella valutazione di merito di fatti e circostanze (cfr. Cons. Stato, III, 18 ottobre 2021, n. 6958).
Nel caso de quo, dall'esame degli atti e dei documenti della causa, non emergono elementi di illogicità, irragionevolezza o di palese travisamento dei fatti nell’impugnato provvedimento di ammonimento del Questore di Lecce, che anzi risulta adeguatamente motivato.
Inoltre, l’odierno ricorrente ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo in questione, dopo l’eseguita comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione di avvio del procedimento di che trattasi e la Questura resistente ha debitamente valutato e disatteso (in modo non generico) le ampie, specifiche e compiute osservazioni difensive presentate in sede amministrativa dal predetto ricorrente, non occorrendo peraltro l’analitica confutazione delle argomentazioni contenute nelle osservazioni stesse.
In definitiva, il decreto questorile impugnato resiste alle censure espresse nel ricorso il quale deve essere conseguentemente respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI RO, Presidente, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZI RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.