Articolo 2 della Legge 4 agosto 1993, n. 276
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 agosto 1993
Art. 2. (Presentazione delle candidature).
1. All'articolo 9 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, sono soppresse le parole: " anche se relative alla stessa persona "; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La presentazione puo' avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale "; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
" A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati ": c) il terzo comma e' abrogato; d) dopo il quarto comma, e' inserito il seguente:
" Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge "; e) il quinto comma e' abrogato; f) al settimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio "; g) l'ottavo comma e' abrogato; h) al nono comma, le parole: " in collegi di altre regioni " sono sostituite dalle seguenti: " in altri collegi ". 2. All'articolo 25, primo comma, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29 , le parole: " Per l'adempimento del dovere del voto " sono sostituite dalle seguenti: " Per l'esercizio del diritto di voto ". 3. L'articolo 28 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 21 agosto 1993