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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/11/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1326/2023 tra le parti:
cf ) Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
IN PERSONA DEL CURATORE P.T. , Controparte_1 con l'avv. BABOLIN TATIANA (cf C.F._1
ATTRICE OPPONENTE
(cf ), Controparte_2 C.F._2 con l'avv. ROGGI ELENA (cf C.F._3
CONVENUTA
Fatto e diritto
I. Con ricorso dep.
5.3.2025 ha riassunto il giudizio Controparte_2 interrotto ex art. 299 c.p.c. con ordinanza 2.2.2025 ai sensi dell'art. 143 co. 3
d.lgs. n. 14/2019 per intervenuta sentenza di apertura della liquidazione in danno di originaria parte attrice Parte_1 opponente nel giudizio interrotto.
Questo era stato instaurato da S.E.R. in opposizione al d.i. n. 404/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 27.3.2023 in favore di CP_2
- poi ricorrente in riassunzione - e contenente ingiunzione di consegna
[...]
a costei di “contratto di cessione del credito di imposta (Superbonus 110%) sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società, e di tutta la documentazione sottesa alla pratica in oggetto, ivi comprese le relative asseverazioni documentali e la comunicazione di inizio lavori c.d. CILAS sottese al relativo e rituale accoglimento della stessa” oltre spese di procedura: a fondamento della spiegata opposizione, aveva eccepito il proprio Parte_1 difetto di legittimazione passiva asserendo di aver già consegnato al tecnico di fiducia della controparte la documentazione richiesta, aveva denunciato l'inadempimento dell'opposta rispetto alla consegna dei documenti necessari per procedere con la liquidazione dei crediti relativi alle opere appaltate, aveva eccepito l'incompetenza per materia e valore del Tribunale in favore del
Giudice di Pace, aveva infine spiegato domanda riconvenzionale risarcitoria in relazione ad alcune fatture, ma aveva poi concluso “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso IN VIA
URGENTE E PRELIMINARE – se del caso INAUDITA ALTERA PARTE sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo o comunque dell'esecuzione per i motivi indicati in parte narrativa e sussistendo i GRAVI MOTIVI derivanti da un'esecuzione illegittima. NEL MERITO Accertare l'illegittimità della pretesa dichiarando che la Sig non vanta ad oggi alcun diritto, nonché Controparte_2 gli importi precettati non corrispondono al corretto conteggio di quanto in sentenza, e per l'effetto dichiarare estinto il presunto credito e null'altro da versare da parte dell'opponente; con condanna ex art. 96 cpc di parte opposta”.
Si era costituita in giudizio la parte convenuta, contestando funditus le argomentazioni e deduzioni avversarie e svolgendo in via riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'attrice, con riserva di agire in separata sede in via risarcitoria e con domanda di condanna della controparte anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Disposto - a dispetto di una fase introduttiva del giudizio alquanto confusa, per come gestita in costanza di congedo maternale del giudice assegnatario
(cfr. ordinanza 27.8.2025) - il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c., cui ha provveduto unicamente parte convenuta, è intervenuta medio tempore la rinuncia agli atti del giudizio a opera di parte attrice, non accettata da controparte e quindi, all'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c. cui ha presenziato solo la convenuta, è stata fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
In quel frangente e prima del deposito della sentenza, è stata depositata dal procuratore attorea istanza per la declaratoria di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 143 CC.II. per intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale in danno della società attrice con sentenza del
Tribunale di Padova n. 154/2024 dell'1.10.2024. Nel giudizio poi riassunto dalla parte convenuta, nella quale costei ha insistito nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta1, si è costituita in giudizio la Curatela della l.g. eccependo l'inammissibilità e/o Parte_1 improcedibilità ex artt. 151, 172 e 201 CC.II. e, in subordine e comunque,
l'infondatezza delle pretese avversarie, deducendo l'impossibilità della prestazione di consegna di cui al d.i. opposto per causa non imputabile alla
Curatela e l'inammissibilità/improcedibilità della domanda di risoluzione formulata in via riconvenzionale da controparte, così concludendo:
“in via preliminare di rito: per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiararsi
l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande formulate dalla signora
nei confronti della Controparte_2 Controparte_3 per tutti i motivi esposti in narrativa;
[...] nel merito: dichiararsi nullo e/o revocarsi e/o dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo n. 404/2023 emesso dal tribunale di Pistoia in data 24 marzo 2023 per tutti i motivi esposti in narrativa e respingersi ogni domanda proposta nei confronti della Controparte_3 per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con rifusione di spese e compensi”.
Ne è seguita la fissazione di nuova udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. (anch'essa celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.) onde dar modo alla parte convenuta di prendere posizione sugli assunti difensivi svolti dalla Curatela.
****** II. Per quanto attiene alla domanda principale che ha dato origine al giudizio oggi in decisione, deve rammentarsi come essa consista nella domanda di condanna all'adempimento azionata in via monitoria dall'odierna convenuta opposta nei confronti della parte attrice e avente a oggetto la consegna di documentazione: pertanto, intervenuta in corso di causa la modificazione soggettiva ex latere actoris in virtù della liquidazione giudiziale aperta in danno della società attrice opponente si tratta di valutare il petitum Parte_1 principale consistente nella domanda di consegna documentale rivolta alla
Curatela, nel che è integrata la richiesta di parte convenuta di conferma del d.i. opposto reiterata all'atto della riassunzione del processo interrotto (cfr. ricorso dep. 5.3.2025).
Da questo punto di vista, è indubbio - né, del resto, la parte convenuta ha contestato siffatta prospettazione propugnata dalla Curatela costituita - che non possa essere rivolta alcuna domanda di rivendica/consegna di beni nei confronti della Curatela stessa, se non nelle forme dell'insinuazione al passivo fallimentare: talché, non potendo una simile pretesa essere azionata o proseguita nelle forme del giudizio ordinario ai sensi dell'art. 172 co. 5 CC.II., ne discende inevitabilmente il rigetto della domanda di restituzione/consegna beni originariamente azionata in via monitoria e, pertanto, l'accoglimento in parte qua dell'opposizione con revoca del provvedimento monitorio.
Ovviamente, va tenuto conto del fatto che a tale conclusione si è giunti solo a seguito e a motivo dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società opponente, non già per acclarata fondatezza nel merito dell'opposizione la quale anzi, sotto questo profilo, si appalesa del tutto priva di sostegno argomentativo e probatorio.
Per quel che concerne, invece, la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta per la declaratoria di risoluzione del contratto inter partes a causa del grave inadempimento dell'attrice, deve darsi atto di un non risolto contrasto giurisprudenziale circa la sorte di tal genere di domande in caso di sopravvenuto fallimento della parte nei cui confronti era stata esperita l'azione risolutoria: proprio in virtù di ciò, con ordinanza n. 1679/2025 ha disposto la rimessione della questione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in particolare sui seguenti profili controversi:
“i) se l'art. 72, comma 5, l.fall. debba intendersi nel senso che:
a) la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, quesita prima del fallimento, che costituisca l'antecedente logico-giuridico delle domande di restituzione o risarcimento del danno, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal titolo
II, capo V della legge fallimentare – a condizione che, ove previsto, sia stata trascritta, con conservazione del relativo effetto prenotativo – mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria solo se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso;
b) oppure la suddetta domanda, se quesita prima del fallimento, deve comunque proseguire in sede ordinaria (previa riassunzione nei confronti della curatela fallimentare, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 l.fall.), a differenza delle domande restitutorie e risarcitorie, da proporre in sede fallimentare;
c) oppure la suddetta domanda è procedibile in sede ordinaria solo se trascritta prima del fallimento, in forza dell'effetto prenotativo della trascrizione e della sua opponibilità al fallimento ex art. 45 l.fall., mentre nei restanti casi deve essere trasferita in sede fallimentare insieme alle domande restitutorie e risarcitorie;
ii) in tutti i casi, quali siano le modalità di prosecuzione del giudizio in sede fallimentare;
iii) nei casi in cui la domanda di risoluzione sia trasferita in sede fallimentare, se la decisione abbia effetti solo ai fini del concorso;
iv) nei casi in cui la domanda di risoluzione resti procedibile in sede ordinaria, quale sia lo strumento processuale di raccordo tra quel giudizio e il diverso giudizio da instaurare in sede fallimentare sulle domande dipendenti o accessorie e, in particolare, quali siano le modalità da seguire per l'ammissione al passivo di queste ultime;
v) in tutti i casi, se l'accoglimento della domanda consequenziale di restituzione di beni abbia o meno effetti solo ai fini del concorso e, ove riguardi beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a pubblicità legale, il relativo decreto ex artt. 96 o 99
l.fall. debba essere reso opponibile ai terzi con le forme prescritte”.
Ora, pur nel variegato e contrastante contesto esegetico circa le tematiche indicate, si ritiene di dover concordare con la Sezione rimettente nella parte in cui, nel corpo della citata ordinanza, tende a escludere che ai fini dell'individuazione del giudice (ordinario o fallimentare) cui spetta la cognizione della domanda di risoluzione del contratto in caso di sopravvenuto fallimento di una parte contrattuale influisca l'aspetto dell'avvenuta trascrizione o meno ante fallimento (rectius, liquidazione giudiziale) della domanda risolutoria: ciò in quanto, servendosi delle parole della Corte, “l'effetto prenotativo, di per sé, consiste solo nel fatto che le sentenze che accolgono le domande di risoluzione aventi ad oggetto i diritti immobiliari menzionati nell'art. 2643 c.c. «non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda»
(art. 2652, comma 1, n. 1, c.c.) – principio richiamato dall'art. 2690 comma 1, n.
1, c.c. per le domande di risoluzione aventi ad oggetto i diritti sui beni mobili registrati ex art. 2684 c.c. – sicché la ratio è tutelare l'attore rispetto a diritti acquisiti dai terzi dopo la trascrizione della domanda, e non porre una regola processuale distributiva della competenza tra giudice ordinario e fallimentare In questa direzione si è detto, in dottrina, che la trascrizione tempestiva della domanda vale a «prenotare gli effetti sostanziali della futura risoluzione, se la domanda verrà accolta;
ma questo nulla ha a che vedere con il rito nell'ambito del quale la domanda deve essere decisa, una volta dichiarato il fallimento»”.
Chiarito ciò, le alternative proposte dalla Sezione rimettente sono (i) il mantenimento, in ogni caso, dell'attribuzione al giudice ordinario della cognizione sulla domanda risolutoria se proposta prima del fallimento, trasmigrando in sede fallimentare esclusivamente le domande restitutorie e risarcitorie, ovvero (ii) il mantenimento dell'attribuzione al giudice ordinario della cognizione sulla domanda risolutoria solo ove sganciata da pretese restitutorie e/o risarcitorie, cioè ove non costituisca l'antecedente logico- giuridico di queste bensì sia volta a ottenere utilità diverse e/o ulteriori.
Ebbene, pare a questo Tribunale di poter sostenere che la presente vicenda sia idonea a rispecchiare entrambe le soluzioni proposte, da un lato in quanto si è in presenza di domanda di risoluzione contrattuale azionata prima dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale, dall'altro lato perché effettivamente parte convenuta opposta/attrice in riconvenzionale ha, sin dalla comparsa costitutiva contenente appunto domanda riconvenzionale, specificato che quest'ultima atteneva esclusivamente alla pronuncia risolutoria, riservandosi un'eventuale istanza risarcitoria in altra sede (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione e risposta dep. 6.6.2024). Del resto, nel ricorso per riassunzione del giudizio interrotto la convenuta ha operato espresso e integrale rinvio alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta mentre, nella nota autorizzata di replica alla costituzione in giudizio della Curatela, nel ribadire quanto sopra ha anche chiarito di essere consapevole della totale insolvibilità della società fallita - anche nell'ottica di una eventuale futura azione risarcitoria, evidentemente ostacolata anche da tale aspetto - e di avere allo stato interesse alla sola pronuncia risolutoria per potersi svincolare dagli obblighi di cui al contratto ancora in essere con Pt_1
(cfr. memoria autorizzata di parte convenuta, dep. 11.9.2025).
[...]
Da questo punto di vista, avendo la convenuta sin dall'inizio del giudizio - allorquando la controparte era ancora in bonis - limitato la propria domanda riconvenzionale alla pronuncia di risoluzione del contratto ex artt. 1453 e
1455 c.c. e avendo reiterato tale posizione con adeguata motivazione all'atto della riassunzione del giudizio interrotto, non v'è motivo per disattendere l'impostazione menzionata anche dalla S.C. nell'ordinanza interlocutoria su citata, considerando pertanto la domanda risolutoria in questa sede azionata quale domanda autonoma piuttosto che antecedente logico-giuridico di una successiva pronuncia restitutoria/risarcitoria, talché risulta condivisibile l'individuazione del giudice ordinario quale quello cui spetta la cognizione in ordine a siffatta pretesa.
Ciò detto, nel merito l'inadempimento contrattuale della è Parte_1 acclarato non solo dalla copiosa documentazione prodotta dalla convenuta, ma anche dalla totale mancanza di contestazioni dell'attrice a fronte della precisa e circostanziata denuncia di inadempimento contrattuale contenuta nella comparsa avversaria: parte attrice difatti non ha svolto attività difensiva a seguito della notifica dell'atto di citazione in opposizione, tornando quindi applicabili i principi sanciti da granitica elaborazione giurisprudenziale a far data dalle notissime Sez. Unite n. 13533/2001 per cui la parte che denuncia l'altrui inadempimento contrattuale è onerata unicamente della prova in giudizio del titolo negoziale fondante la propria pretesa – prova nella specie raggiunta, essendo pacifica tra le parti la ricorrenza di un contratto di appalto, prodotto sub doc. 4 fasc. convenuta – potendo per il resto limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, laddove è a carico della controparte l'onere di provare il proprio esatto adempimento ovvero l'impossibilità di adempiere per cause a sé non imputabili e a questo proposto parte attrice nulla ha provato ma neppure allegato, venendo così meno al proprio onere probatorio.
Circa la non scarsa importanza dell'inadempimento, val solo la pena rilevare che esso ha riguardato proprio le prestazioni principali poste a carico dell'appaltatrice, ossia l'esecuzione delle opere appaltate rimaste del tutto incompiute.
La pronuncia risolutoria azionata dalla convenuta è, quindi, da dichiarare procedibile in questa sede e fondata nel merito. III. La particolarità delle questioni oggetto di contesa e, in particolare, il fatto che sulla quaestio iuris principale permanga un netto contrasto di orientamenti interpretativi tanto da aver richiesto l'intervento delle Sezioni
Unite della Suprema Corte in funzione di nomofilachia giustifica l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. con compensazione integrale delle spese di lite, nella ricorrenza delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza Corte cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) dichiara la sopravvenuta improcedibilità della domanda azionata in sede monitoria da parte convenuta e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 404/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 27.3.2023;
2) dichiara l'intervenuta risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. del contratto di appalto stipulato tra e Parte_1 CP_2
per grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della società appaltatrice
[...]
Parte_1
3) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Pistoia, 02/11/20252
Il giudice dr. Lucia Leoncini 2 Cass. S.U. n 155/2012. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In via preliminare RIGETTARE la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 404/2023 del Tribunale di Pistoia, non sussistendone i requisiti. Nel merito RIGETTARE, per i motivi sopra spiegati, l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 404/2023 del Tribunale di Pistoia proposta da perché Controparte_3 infondata in fatto ed in diritto e, per l' tivo n. 404/2023 del Tribunale di Pistoia. In via riconvenzionale ACCERTATO e DICHIARATO il “grave inadempimento” dell'opponente CP_3
rispetto agli obblighi assunti con il contratto di appalto inter partes stipulato,
[...] la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. nell'esecuzione del rapporto, per i fatti di cui al punto “F” DICHIARARE RISOLTO il contratto di appalto del maggio 2022 (Doc. 1) per fatto e causa dell'opponente Pt_1 Con vittoria integrale delle spese e competenze di lite e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.”.