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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/12/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3528/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3528/2023, promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...] difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 D'ALESSANDRO DIEGO Appellante contro c.f. , difesa dall'avv. ANTIGNANI FEDERICO con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio in VIA A. FUSCO 104 ROMA Appellata
e nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. FABRIZIO CASSONI, C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina, Via Isonzo, 71, C.F._3 Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del GdP di Velletri n. 1376/2023 – R.G.n. 2485/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte appellante: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: – accogliere per tutto quanto esposto in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1376/2023 – R.G.n. 2485/2022 - emessa dal Giudice di Pace di Velletri in persona del Dott.ssa Francesca Salucci in data 27 febbraio 2023, pubblicata in data 22 maggio 2023 e notificata dall'Avv. Antignani in pari data: IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di cui in premessa, Sig. , in ordine alla Controparte_2 produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare il citato responsabile civile, in solido con la Compagnia in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni materiali subiti dal Sig. , quantificabili, in virtù di quanto esposto in atti, in Parte_1
€ 2.300,00, ovvero in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale - adeguatamente personalizzato - subito dall'appellato, per un importo, parametrato sulla relazione medico-legale in atti, pari ad € 14.490,00, ovvero nella misura determinata sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale a firma del pari ad Parte_2
pagina 1 di 9 € 4.990,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal fatto all'effettivo saldo;
- accertata e dichiarata l'esistenza della polizza infortuni n. 01 3500170269 tra il Sig. e la Parte_1 Compagnia condannare quest'ultima ad indennizzare l'infortunato nella Controparte_1 misura pari al 6% di I.P., così come da perizia medico-legale in atti, per un importo pari ad € 3.000,00, ovvero nella misura determinata sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale a firma del pari al 2% di I.P., oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge Parte_2 dall'evento all'effettivo saldo. Nel caso in cui dovesse ritenersi la polizza infortuni non cumulabile con il risarcimento per la responsabilità civile, scomputare il citato importo, ovvero quello che sarà ritenuto di giustizia, dal risarcimento riconosciuto all'appellante; IN VIA SUBORDINATA - accertare e dichiarare, ex art. 2054 c.c., la concorsualità del conducente del veicolo di cui in premessa, Sig.
, in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare il citato Controparte_2 responsabile civile, in solido con la Compagnia in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del 50% dei danni materiali subiti dal Sig. , Parte_1 quantificabili, in virtù di quanto esposto in narrativa, in € 1.150,00, ovvero in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché al 50% del danno biologico, morale ed esistenziale - adeguatamente personalizzato - subito dall'appellante, per un importo, parametrato sulla relazione medico-legale in atti, pari ad € 7.245,00, ovvero nella misura determinata sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale a firma del pari ad € 2.495,00, oltre rivalutazione monetaria Parte_2 ed interessi nella misura di legge dal fatto all'effettivo saldo;
- - accertata e dichiarata l'esistenza della polizza infortuni n. 01 3500170269 tra il Sig. e la Compagnia Sara Parte_1 Controparte_1 condannare quest'ultima ad indennizzare l'infortunato nella misura pari al 6% di I.P., così come da perizia medico-legale in atti, per un importo pari ad € 3.000,00, ovvero nella misura determinata sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale a firma del pari al 2% di I.P., oltre Parte_2 rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dall'evento all'effettivo saldo. Nel caso in cui dovesse ritenersi la polizza infortuni non cumulabile con il risarcimento per la responsabilità civile, scomputare il citato importo, ovvero quello che sarà ritenuto di giustizia, dal risarcimento riconosciuto all'appellante; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi in cui non sia riconosciuto il diritto risarcitorio per la responsabilità civile in favore dell'appellante, accertare e dichiarare l'esistenza della polizza infortuni n. 01 3500170269 tra il Sig. e la Compagnia Parte_1
condannando quest'ultima ad indennizzare l'infortunato nella misura pari al Controparte_1 6% di I.P., così come da perizia medico-legale in atti, per un importo pari ad € 3.000,00, ovvero nella misura determinata sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale a firma del Parte_2 pari al 2% di I.P., oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dall'evento all'effettivo saldo. IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Parte appellata Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, CP_3 accertare, dichiarare e disporre la reiezione delle pretese attrice perché nulle, inammissibili, improcedibili nonché infondate in fatto e diritto;
la riduzione del petitum all'equo e giusto con divieto di cumulo tra risarcimento e indennizzo, in applicazione delle tabelle di legge per lesioni micropermanenti, delle limitazioni e franchigie di polizza, con integrale rigetto dell'avversa domanda di risarcimento del c.d. danno morale soggettivo (cfr. Cass. A Sez. Unite sent. n.26972/08 Trib. Di Pavia sent. n.1107/08) e/o esistenziale;
vinte le spese e competenze di lite.).
Parte appellata : Voglia il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice di Appello, rigettare la CP_2 proposta impugnazione perché infondata e/o non provata. Accertare e dichiarare che anche il presente giudizio è stato introdotto in violazione dell'art. 96 commi 1 e 3 cpc. Per l'effetto voglia condannare la parte appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del convenuto. In
pagina 2 di 9 ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Sig. adiva il Giudice di Pace di Velletri chiedendo di: IN VIA Parte_1 PRINCIPALE: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di cui in premessa, Sig. , in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, Controparte_2 condannare il citato responsabile civile, in solido con la Compagnia in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dal Sig.
, quantificabili, in virtù di quanto esposto in narrativa, in € 2.300,00, ovvero in quella Parte_1 misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale - adeguatamente personalizzato - subito dall'attore, per un importo, parametrato sulla relazione medico-legale in atti, pari ad € 14.490,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge;
- accertata e dichiarata l'esistenza della polizza infortuni n. 01 3500170269 tra il Sig. e la Parte_1 Compagnia condannare quest'ultima ad indennizzare l'infortunato nella Controparte_1 misura pari al 6% di I.P., così come da perizia medico-legale in atti, per un importo pari ad € 3.000,00, ovvero in quella misura che sarà ritenuta di giustizia e che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Nel caso in cui dovesse ritenersi la polizza infortuni non cumulabile con il risarcimento per la responsabilità civile, scomputare il citato importo, ovvero quello che sarà ritenuto di giustizia, dal risarcimento riconosciuto all'attore. IN VIA SUBORDINATA - accertare e dichiarare, ex art. 2054 c.c., la concorsualità del conducente del veicolo di cui in premessa, Sig. , in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, Controparte_2 condannare il citato responsabile civile, in solido con la Compagnia in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del 50% dei danni materiali subiti dal Sig. , quantificabili, in virtù di quanto esposto in narrativa, in € 1.150,00, ovvero in quella Parte_1 misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché al 50% del danno biologico, morale ed esistenziale - adeguatamente personalizzato - subito dall'attore, per un importo, parametrato sulla relazione medico-legale in atti, pari ad € 7.245,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge;
- accertata e dichiarata l'esistenza della polizza infortuni n. 01 3500170269 tra il Sig. e la Parte_1 Compagnia condannare quest'ultima ad indennizzare l'infortunato nella Controparte_1 misura pari al 6% di I.P., così come da perizia medico-legale in atti, per un importo pari ad € 3.000,00, ovvero in quella misura che sarà ritenuta di giustizia e che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Nel caso in cui dovesse ritenersi la polizza infortuni non cumulabile con il risarcimento per la responsabilità civile, scomputare il citato importo, ovvero quello che sarà ritenuto di giustizia, dal risarcimento riconosciuto all'attore. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi in cui non sia riconosciuto il diritto risarcitorio per la responsabilità civile in favore dell'attore, accertare e dichiarare l'esistenza della polizza infortuni n. 01 3500170269 tra il Sig. e la Parte_1 CP_4 Controparte_1 condannando quest'ultima ad indennizzare l'infortunato nella misura pari al 6% di I.P., così come da perizia medico-legale in atti, per un importo pari ad € 3.000,00, ovvero in quella misura che sarà ritenuta di giustizia e che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge;
IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”
2. Il 27 febbraio 2023, il Giudice di Pace pronunciava la seguente sentenza di rigetto: “La parte attrice ha citato in Giudizio la Compagnia assicurativa nonché al fine di chiedere il Controparte_2 risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro avvenuto in data 25.08.2020 in Lariano e
pagina 3 di 9 precisamente alla via Napoli quando veniva investito e urtato dal veicolo Fiat Punto tg CX875AV condotta da . Orbene l'attore agiva in giudizio azionando la polizza infortuni. Si Controparte_2 costituiva in giudizio la la quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità Controparte_5 della domanda relativa all'indennizzo. Si costituiva in giudizio anche il sig.re il quale Controparte_2 chiedeva il rigetto della domanda. La causa veniva istruita sia per-il tramite dell'acquisizione dei documenti che con l'escussione dei testi. Orbene dal modello CAI depositato risulta che il sinistro sia avvenuto così come descritto e specificatamente che la vettura dell'attore veniva colpita nella parte posteriore e risulta che l'attore abbia effettuato una manovra di svolta. E' stato deferito anche l'interrogatorio formale e il convenuto ha confermato la dinamica del CAI ovvero di aver urtato la parte laterale destra della vettura Fiat PUNTO di parte attrice che veniva da Velletri in direzione di Artena e all'improvviso girava a sinistra senza mettere la freccia. Orbene dall'escussione dei testi specificatamente e sono stati contraddittori ed infatti precisamente il teste Tes_1 CP_6 CP_6 dapprima ha affermato che l'urto avveniva all'altezza della ruota posteriore destra e poi afferma che il
per girare si era fermato e che aveva già completato la manovra di svolta. Sussistono i Pt_1 presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c atteso che dal modello CAI allegato agli atti dello stesso attore la dinamica era la medesima e pertanto le istanze formulate contraddicevano già in prima istanza lo stesso modello sottoscritto dall'attore e sotto questo profilo lo Stesso deve essere condannato per lite temeraria ex art. 96 c.p.c al pagamento della soma di euro 1000,00 in favore del convenuto
e che si determina in via equitativa considerato il valore della domanda e l'esito Controparte_2 dell'istruttoria. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte soccombente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 1000,00 oltre accessori in favore di ciascuna! parte costituita.
P.Q.M.
Il Giudice di pace di Velletri, nella persona della Dott.ssa Francesca Salucci, rigetta la domanda in quanto infondata. Condanna la parte soccombente convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1000,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte costituita. Condanna la parte soccombente ex art. 96 c.p.c al pagamento della somma di euro 1000.00 in favore del convenuto ” (doc. D). Controparte_2
3. Con l'odierno appello, la parte attrice ha impugnato la sentenza, tra l'altro, nella parte in cui precisava che: “…Orbene dal modello CAI depositato risulta che il sinistro sia avvenuto così come descritto e specificatamente che la vettura dell'attore veniva colpita nella parte posteriore e risulta che l'attore abbia effettuato una manovra di svolta. E' stato deferito anche l'interrogatorio formale e il convenuto ha confermato la dinamica del CAI ovvero di aver urtato la parte laterale destra della vettura Fiat PUNTO di parte attrice che veniva da Velletri in direzione di Artena e all'improvviso girava a sinistra senza mettere la freccia. Orbene dall'escussione dei testi specificatamente e Tes_1
sono stati contraddittori ed infatti precisamente il teste dapprima ha affermato che CP_6 CP_6 l'urto avveniva all'altezza della ruota posteriore destra e poi afferma che il per girare si era Pt_1 fermato e che aveva già completato la manovra di svolta…”.
L'Appellante ha sostenuto, in particolare, che nell'atto di citazione l'attore aveva già evidenziato l'erronea rappresentazione grafica del sinistro riportata nel modello CAI sottoscritto dalle parti. Il che, sempre ad avviso dell'Appellante, avrebbe dovuto spingere il Giudicante a svolgere un'indagine in grado di verificare la fondatezza della domanda attorea. Secondo l'Appellante le dichiarazioni dell'appellato Sig. rese in sede di interrogatorio formale sul cap. 8 (Vero che CP_2 l'impatto avveniva tra la parte anteriore destra della Sua auto e la parte posteriore destra dell'auto dell'attore?): “colpivo la parte laterale destra all'altezza della ruota posteriore” e sul cap. 9 (Vero che, a causa dell'impatto, l'auto del Sig. ruotava di 90° finendo con la parte anteriore rivolta in Pt_1 direzione Artena?): “non ruotava di 90°. Si spostava un po'” e quelle dei testi Sig.ra e Testimone_2 signor che confermavano, in particolare, il cap. 2 (Vero che, in tale circostanza, vedeva Testimone_3 la Fiat Punto dell'attore viaggiare su Via Napoli, all'interno del Comune di Lariano (RM) in direzione Artena, allorquando, giunto in prossimità di Via Ontanese, con l'indicatore di direzione sinistro in pagina 4 di 9 funzione, rallentava al fine di effettuare la svolta su detta via?), il cap. 1 bis (Vero che la Fiat Punto avviava la descritta manovra di svolta molto lentamente?), il cap. 2 bis (Vero che, quasi al termine della predetta manovra di svolta, l'auto del Sig. veniva colpita nella parte posteriore destra Pt_1 dall'autovettura Fiat Bravo targata EC 057 BW proveniente dalla direzione opposta (verso Lariano?) ed il cap. 3 (Vero che a causa dell'impatto l'auto del Sig. ruotava di 90° su sé stessa, finendo con Pt_1 la parte anteriore dell'auto rivolta in direzione Artena?), fornivano piena prova sulla dinamica del sinistro come riferita dall'attore, tanto più che, qualora la condotta di guida dell'attore fosse stata del tutto imprevedibile e/o pericolosa, tale cioè da non permettere un pronto arresto del veicolo con la precedenza, quest'ultimo avrebbe colpito l'altra auto sulla parte anteriore, non su quella posteriore. L'appellante ha dunque sottolineato che l'art. 2054 del Codice civile, nel caso di scontro tra veicoli, impone una presunzione, fino a prova contraria, che ogni conducente coinvolto abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai mezzi, per cui, l'infrazione di un conducente, quand'anche grave, non dispensa l'altro conducente dal fornire prova circa la correttezza della propria condotta, né esime il Giudice dal verificarla al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. Nella specie, invece, il Giudice di primo grado ometteva qualsivoglia valutazione in merito alla correttezza o meno della condotta di guida del convenuto.
In sostanza, l'Appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure non abbia quanto meno riconosciuto un concorso di colpa tra i conducenti nella causazione del sinistro.
4. Anche in grado d'appello si sono costituiti i convenuti, resistendo all'impugnazione. La compagnia di assicurazioni ed il signor , in particolare, hanno sostenuto che la responsabilità CP_2 del sinistro era ascrivibile solo all'attore, che, provenendo dalla via Napoli direzione Artena, per immettersi sulla via Ontanese, aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra, senza dare la precedenza al convenuto, che proveniva dall'opposta corsia, così come riportato sul modulo CAI sottoscritto dalle parti coinvolte;
quanto alla polizza infortuni, la compagnia di assicurazioni, oltre ad eccepire il divieto di cumulo tra risarcimento e indennizzo, ha contestato la mancanza di prova del nesso causale tra l'evento di danno e l'asserito infortunio, sostenendo che si trattava di patologia concausata da pregresse patologie.
5. Istruita la causa con l'espletamento di una CTU, è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'11.12.2025, all'esito del deposito delle note conclusionali di cui al riformato art. 189 cpc.
*****
6. Come anticipato, secondo i convenuti, l'esclusiva responsabilità del sinistro a carico dell'attore trova fondamento nel modulo CAI sottoscritto dalle parti coinvolte nel sinistro.
Al riguardo, va premesso che, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass. n. 2438/2024).
Nella specie, si ritiene che il modulo CAI acquisito al giudizio (doc. 1 allegato all'atto di appello), nella sezione 13, dedicata alla rappresentazione grafica delle auto al momento dell'urto, invero non rappresenti i veicoli al momento esatto dell'urto, tanto che le auto sono raffigurate ciascuna nella propria corsia di percorrenza, e senza alcun punto di contatto reciproco;
si ritiene, piuttosto, che le auto siano state ritratte nella posizione di provenienza prima dell'urto, tanto che avanti a ciascun veicolo è disegnata una freccia che indica la traiettoria assunta subito dopo dalle auto, in direzione del punto ove si è verificato l'urto: quella dell'attore, verso la via Ontanese, e quella del convenuto, verso Lariano.
In definitiva, la descrizione del sinistro riportata sul modulo CAI non dice molto sulla posizione pagina 5 di 9 esatta delle auto al momento dello scontro.
A tal fine è necessario, dunque, attingere a quanto acquisito in sede istruttoria orale.
Sia le dichiarazioni del convenuto che quelle dei testi, infatti, riferiscono che l'auto del convenuto, viaggiando sulla via Napoli, in direzione Lariano, urtava la parte laterale destra all'altezza della ruota posteriore dell'auto dell'attore, il quale, provenendo dalla direzione opposta della Via Napoli (direzione Artena), aveva quasi terminato la manovra di svolta su Via Ontanese. Tale ricostruzione è confortata dai danni riportati dai veicoli rappresentati nelle predette sezioni 10 del modulo CAI e dalle foto del veicolo incidentato condotto nell'occasione dall'attore. L'auto dell'attore, infatti, risulta danneggiata nella parte latero posteriore destra, mentre quella del convenuto nella parte anteriore destra.
Ciò appurato, se è vero che la dinamica descritta conferma che la collisione tra i veicoli è avvenuta mentre l'attore eseguiva una manovra di svolta a sinistra senza concedere la dovuta precedenza al conducente del veicolo di parte convenuta che, nel frangente, sopraggiungeva dalla corsia opposta, è pur vero che quest'ultimo non ha dimostrato di non aver potuto in alcun modo evitare lo scontro. Al contrario, la circostanza che l'urto si è verificato con la parte posteriore dell'auto dell'attore, induce a ritenere che quest'ultimo aveva quasi completato la manovra di svolta e, dunque, il convenuto, se avesse tenuto la velocità consentita in quel tratto (50km/h), sarebbe stato in grado di evitare l'impatto, eventualmente arrestando il mezzo condotto, una volta avvedutosi della manovra intrapresa dal signor . Il tratto rettilineo e le condizioni di visibilità, infatti, non erano Pt_1 pacificamente d'ostacolo (in tal senso, anche l'esito della prova orale).
Ed invero, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione (Cass. n. 29927/2024).
Può dunque ritenersi che, nella specie, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro non sia stata superata.
7. Chiarito ciò, è stata contestata la mancanza di prova del nesso causale tra le lesioni lamentate e l'asserito infortunio, in quanto, ad avviso della compagnia di assicurazioni convenuta, derivate da pregresse patologie: Cardiopatia Ischemica Cronica ed Ipertensione Arteriosa in soggetto obeso portatore di PMK, con FAC in NAO e con Gotta.
Nel corso dell'istruttoria di secondo grado è stata disposta una CTU medica. L'Ausiliario nominato ha così relazionato: “Dall' esame degli atti di causa e della documentazione medica in atti si possono dedurre le seguenti considerazioni medico-legali: in data 25 agosto 2020 a seguito di incidente stradale con altra autovettura, il Sig. riportava un trauma del torace Parte_1 verosimilmente da trazione da cintura di sicurezza. … in alcuni casi, la trazione esercitata dalla cintura di sicurezza per ritenere il corpo in seguito ad un urto, può concettualmente giustificare la comparsa di una minima pericardite post- traumatica come nel caso de quo. La pericardite legata a questi eventi traumatici minori generalmente si risolve lasciando solo minimi reliquati funzionali, sostanzialmente identificabili in lieve dolenzia toracica alla digitopressione o ai cambi climatici e/o lieve dispnea per sforzi fisici importanti. Il gold standard diagnostico è rappresentato dall' Ecocardiogramma che solitamente evidenzia lo scollamento dei foglietti pericardici e l'aumento del liquido tra di essi. Nel caso di specie, in relazione ai criteri medico-legali di giudizio per la valutazione del nesso causale (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, eziologico), non pagina 6 di 9 è possibile escludere a priori la sussistenza di un nesso causale valido tra l'evento lesivo e il danno riportato ma, in ogni caso il reliquato funzionale del predetto danno appare di lieve entità”. Ha dunque così concluso: “In merito ai quesiti postimi dall' Ill.mo sig. Giudice posso affermare che Il Sig.
è affetto da: “ESITO DI TRAUMA TORACICO DA CINTURA DI SICUREZZA CON Parte_1
LIEVE SCOLLAMENTO PERICARDICO”. L' insieme delle predette patologie e il loro grado di espressione clinica, possono essere equatitativamente così stimate: • INVALIDITA' PERMANENTE= 2% della totale • INVALIDITA' TEMPORANEA ASSOLUTA = 10 giorni • INVALIDITA' TEMPORANEA RELATIVA (50%)= 10 giorni • Ricevute di spese mediche correlabili all' accaduto pari a 0€”.
Può, dunque, ritenersi accertata la ricorrenza del nesso causale, nei termini sopra esposti, tra l'evento e gli esiti lesivi sopra descritti.
L'importo corrispondente alla monetizzazione del danno così appurato, applicando i criteri previsti dall'art. 5 legge 57/2001 come aggiornati con D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, è pari ad euro 2.273,35, di cui euro 1.430,65 per invalidità permanente ed euro 842,70 per danno da inabilità temporanea.
8. Non risultano, infatti, dimostrate le ulteriori specifiche voci di danno riferite a quello morale e alla personalizzazione del danno dinamico-esistenziale.
Al riguardo giova rilevare, quanto al primo aspetto, che, in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), va liquidato a condizione che si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. 339/2016). Nella specie, la dolorabilità è stata circoscritta dal CTU ad una “lieve dolenzia toracica alla digitopressione o ai cambi climatici e/o lieve dispnea per sforzi fisici importanti.”, in termini tali, dunque, da non giustificare, almeno in termini presuntivi, la ricorrenza di un danno morale.
Quanto alla personalizzazione, nulla è stato nemmeno dedotto in merito, mentre è noto che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass. n. 5984/2025).
9. Nessuna specifica contestazione è stata invece sollevata rispetto alla quantificazione del danno patrimoniale. L'attore, infatti, ha sostenuto di aver dovuto rottamare l'auto, essendosi rivelata antieconomica la riparazione. Sono state depositate le foto del veicolo incidentato ed il certificato di rottamazione nonché gli annunci di vendita di auto analoghe al fine di comprovarne il valore del veicolo all'epoca del sinistro, pari ad euro 2.300,00 (schermate del sito di vendite private “subito.it”, sub doc. 21 dell'atto di citazione).
10. Venendo dunque alle domande attoree, va respinta quella svolta in via principale, mentre va accolta la domanda svolta in via subordinata e, per l'effetto, va dichiarata la pari responsabilità ex art. 2054 c.c., dell'attore e del conducente del veicolo antagonista, Sig. , in ordine alla Controparte_2 produzione del sinistro per cui è causa.
Conseguentemente, quest'ultimo va condannato in solido con la Compagnia Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni, al
[...] risarcimento del 50% dei danni subiti dal Sig. pari ad euro 1.150,00 per il danno Parte_1 pagina 7 di 9 patrimoniale, da rivalutarsi all'attualità e dunque per euro € 1.361,60, e pari ad euro 1.136,68 a titolo di danno non patrimoniale, da considerarsi già attualizzato in quanto calcolato sulla base di tabelle aggiornate.
11. Quanto agli interessi richiesti, va premesso che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. n. 6351/2025). Nel caso di specie, nulla essendo stato dedotto, la domanda sul punto va respinta.
12. L'attore ha chiesto, ulteriormente, sulla base della polizza infortuni n. 01 3500170269 stipulata dal medesimo Sig. sempre con la Compagnia Sara Assicurazioni che Parte_1 CP_1 quest'ultima venisse altresì condannata ad indennizzare l'infortunato per la invalidità permanente riportata dal sinistro nei termini previsti dalla suddetta polizza, che indica un valore a punto di € 500,00, senza franchigia (cfr. pag. 1 del contratto – doc. 11 della citazione).
Le condizioni di polizza in questione prevedono che siano garantiti anche gli infortuni derivati da imperizia, imprudenza o negligenza (pag. 14 del documento). Ne consegue che la compagnia di assicurazioni convenuta deve indennizzare, in ragione della suddetta polizza, anche la quota parte di danno, pari al 50%, non indennizzata in virtù della RC Auto. L'indennizzo va liquidato nei limiti sopra indicati e del massimale di polizza di euro 50.000,00 e dunque per euro 1.000,00 (50.000,00 X 2%).
Giova rilevare che, nel caso di specie, il cumulo dell'indennizzo del danno non patrimoniale derivante dalle due polizze non eccede il danno effettivamente patito.
14. Le spese di lite del doppio grado di giudizio in ragione della sproporzione tra il chiesto ed il pronunciato vanno compensate nella misura del 50%; il restante 50% segue la soccombenza, previa liquidazione ai medi dello scaglione corrispondente al valore della controversia.
Per le stesse ragioni le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e riformando la sentenza impugnata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la pari responsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa ex art. 2054 c.c., condanna in solido con la Controparte_2 Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore appellante signor dell'importo di euro 2.286,68; Parte_1
- accertato che l'infortunio per cui è causa è coperto dalla polizza infortuni n. 01 3500170269 stipulata tra il Sig. e la Compagnia condanna Parte_1 Controparte_1 quest'ultima a pagare all'attore appellante signor un ulteriore importo di euro Parte_1 pagina 8 di 9 1.000,00;
- compensa le spese di lite nella misura del 50%;
- condanna i convenuti a rifondere l'attore delle spese di lite del doppio grado di giudizio nei limiti del restante 50%, che si liquidano già ridotte in euro 1.908,50, oltre spese forf iva e cpa;
- spese di CTU a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
Velletri, 13/12/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3528/2023, promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...] difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 D'ALESSANDRO DIEGO Appellante contro c.f. , difesa dall'avv. ANTIGNANI FEDERICO con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio in VIA A. FUSCO 104 ROMA Appellata
e nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. FABRIZIO CASSONI, C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina, Via Isonzo, 71, C.F._3 Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del GdP di Velletri n. 1376/2023 – R.G.n. 2485/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte appellante: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: – accogliere per tutto quanto esposto in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1376/2023 – R.G.n. 2485/2022 - emessa dal Giudice di Pace di Velletri in persona del Dott.ssa Francesca Salucci in data 27 febbraio 2023, pubblicata in data 22 maggio 2023 e notificata dall'Avv. Antignani in pari data: IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di cui in premessa, Sig. , in ordine alla Controparte_2 produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare il citato responsabile civile, in solido con la Compagnia in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni materiali subiti dal Sig. , quantificabili, in virtù di quanto esposto in atti, in Parte_1
€ 2.300,00, ovvero in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale - adeguatamente personalizzato - subito dall'appellato, per un importo, parametrato sulla relazione medico-legale in atti, pari ad € 14.490,00, ovvero nella misura determinata sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale a firma del pari ad Parte_2
pagina 1 di 9 € 4.990,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal fatto all'effettivo saldo;
- accertata e dichiarata l'esistenza della polizza infortuni n. 01 3500170269 tra il Sig. e la Parte_1 Compagnia condannare quest'ultima ad indennizzare l'infortunato nella Controparte_1 misura pari al 6% di I.P., così come da perizia medico-legale in atti, per un importo pari ad € 3.000,00, ovvero nella misura determinata sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale a firma del pari al 2% di I.P., oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge Parte_2 dall'evento all'effettivo saldo. Nel caso in cui dovesse ritenersi la polizza infortuni non cumulabile con il risarcimento per la responsabilità civile, scomputare il citato importo, ovvero quello che sarà ritenuto di giustizia, dal risarcimento riconosciuto all'appellante; IN VIA SUBORDINATA - accertare e dichiarare, ex art. 2054 c.c., la concorsualità del conducente del veicolo di cui in premessa, Sig.
, in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare il citato Controparte_2 responsabile civile, in solido con la Compagnia in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del 50% dei danni materiali subiti dal Sig. , Parte_1 quantificabili, in virtù di quanto esposto in narrativa, in € 1.150,00, ovvero in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché al 50% del danno biologico, morale ed esistenziale - adeguatamente personalizzato - subito dall'appellante, per un importo, parametrato sulla relazione medico-legale in atti, pari ad € 7.245,00, ovvero nella misura determinata sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale a firma del pari ad € 2.495,00, oltre rivalutazione monetaria Parte_2 ed interessi nella misura di legge dal fatto all'effettivo saldo;
- - accertata e dichiarata l'esistenza della polizza infortuni n. 01 3500170269 tra il Sig. e la Compagnia Sara Parte_1 Controparte_1 condannare quest'ultima ad indennizzare l'infortunato nella misura pari al 6% di I.P., così come da perizia medico-legale in atti, per un importo pari ad € 3.000,00, ovvero nella misura determinata sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale a firma del pari al 2% di I.P., oltre Parte_2 rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dall'evento all'effettivo saldo. Nel caso in cui dovesse ritenersi la polizza infortuni non cumulabile con il risarcimento per la responsabilità civile, scomputare il citato importo, ovvero quello che sarà ritenuto di giustizia, dal risarcimento riconosciuto all'appellante; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi in cui non sia riconosciuto il diritto risarcitorio per la responsabilità civile in favore dell'appellante, accertare e dichiarare l'esistenza della polizza infortuni n. 01 3500170269 tra il Sig. e la Compagnia Parte_1
condannando quest'ultima ad indennizzare l'infortunato nella misura pari al Controparte_1 6% di I.P., così come da perizia medico-legale in atti, per un importo pari ad € 3.000,00, ovvero nella misura determinata sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale a firma del Parte_2 pari al 2% di I.P., oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dall'evento all'effettivo saldo. IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Parte appellata Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, CP_3 accertare, dichiarare e disporre la reiezione delle pretese attrice perché nulle, inammissibili, improcedibili nonché infondate in fatto e diritto;
la riduzione del petitum all'equo e giusto con divieto di cumulo tra risarcimento e indennizzo, in applicazione delle tabelle di legge per lesioni micropermanenti, delle limitazioni e franchigie di polizza, con integrale rigetto dell'avversa domanda di risarcimento del c.d. danno morale soggettivo (cfr. Cass. A Sez. Unite sent. n.26972/08 Trib. Di Pavia sent. n.1107/08) e/o esistenziale;
vinte le spese e competenze di lite.).
Parte appellata : Voglia il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice di Appello, rigettare la CP_2 proposta impugnazione perché infondata e/o non provata. Accertare e dichiarare che anche il presente giudizio è stato introdotto in violazione dell'art. 96 commi 1 e 3 cpc. Per l'effetto voglia condannare la parte appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del convenuto. In
pagina 2 di 9 ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Sig. adiva il Giudice di Pace di Velletri chiedendo di: IN VIA Parte_1 PRINCIPALE: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di cui in premessa, Sig. , in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, Controparte_2 condannare il citato responsabile civile, in solido con la Compagnia in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dal Sig.
, quantificabili, in virtù di quanto esposto in narrativa, in € 2.300,00, ovvero in quella Parte_1 misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale - adeguatamente personalizzato - subito dall'attore, per un importo, parametrato sulla relazione medico-legale in atti, pari ad € 14.490,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge;
- accertata e dichiarata l'esistenza della polizza infortuni n. 01 3500170269 tra il Sig. e la Parte_1 Compagnia condannare quest'ultima ad indennizzare l'infortunato nella Controparte_1 misura pari al 6% di I.P., così come da perizia medico-legale in atti, per un importo pari ad € 3.000,00, ovvero in quella misura che sarà ritenuta di giustizia e che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Nel caso in cui dovesse ritenersi la polizza infortuni non cumulabile con il risarcimento per la responsabilità civile, scomputare il citato importo, ovvero quello che sarà ritenuto di giustizia, dal risarcimento riconosciuto all'attore. IN VIA SUBORDINATA - accertare e dichiarare, ex art. 2054 c.c., la concorsualità del conducente del veicolo di cui in premessa, Sig. , in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, Controparte_2 condannare il citato responsabile civile, in solido con la Compagnia in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del 50% dei danni materiali subiti dal Sig. , quantificabili, in virtù di quanto esposto in narrativa, in € 1.150,00, ovvero in quella Parte_1 misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché al 50% del danno biologico, morale ed esistenziale - adeguatamente personalizzato - subito dall'attore, per un importo, parametrato sulla relazione medico-legale in atti, pari ad € 7.245,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge;
- accertata e dichiarata l'esistenza della polizza infortuni n. 01 3500170269 tra il Sig. e la Parte_1 Compagnia condannare quest'ultima ad indennizzare l'infortunato nella Controparte_1 misura pari al 6% di I.P., così come da perizia medico-legale in atti, per un importo pari ad € 3.000,00, ovvero in quella misura che sarà ritenuta di giustizia e che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Nel caso in cui dovesse ritenersi la polizza infortuni non cumulabile con il risarcimento per la responsabilità civile, scomputare il citato importo, ovvero quello che sarà ritenuto di giustizia, dal risarcimento riconosciuto all'attore. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi in cui non sia riconosciuto il diritto risarcitorio per la responsabilità civile in favore dell'attore, accertare e dichiarare l'esistenza della polizza infortuni n. 01 3500170269 tra il Sig. e la Parte_1 CP_4 Controparte_1 condannando quest'ultima ad indennizzare l'infortunato nella misura pari al 6% di I.P., così come da perizia medico-legale in atti, per un importo pari ad € 3.000,00, ovvero in quella misura che sarà ritenuta di giustizia e che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge;
IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”
2. Il 27 febbraio 2023, il Giudice di Pace pronunciava la seguente sentenza di rigetto: “La parte attrice ha citato in Giudizio la Compagnia assicurativa nonché al fine di chiedere il Controparte_2 risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro avvenuto in data 25.08.2020 in Lariano e
pagina 3 di 9 precisamente alla via Napoli quando veniva investito e urtato dal veicolo Fiat Punto tg CX875AV condotta da . Orbene l'attore agiva in giudizio azionando la polizza infortuni. Si Controparte_2 costituiva in giudizio la la quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità Controparte_5 della domanda relativa all'indennizzo. Si costituiva in giudizio anche il sig.re il quale Controparte_2 chiedeva il rigetto della domanda. La causa veniva istruita sia per-il tramite dell'acquisizione dei documenti che con l'escussione dei testi. Orbene dal modello CAI depositato risulta che il sinistro sia avvenuto così come descritto e specificatamente che la vettura dell'attore veniva colpita nella parte posteriore e risulta che l'attore abbia effettuato una manovra di svolta. E' stato deferito anche l'interrogatorio formale e il convenuto ha confermato la dinamica del CAI ovvero di aver urtato la parte laterale destra della vettura Fiat PUNTO di parte attrice che veniva da Velletri in direzione di Artena e all'improvviso girava a sinistra senza mettere la freccia. Orbene dall'escussione dei testi specificatamente e sono stati contraddittori ed infatti precisamente il teste Tes_1 CP_6 CP_6 dapprima ha affermato che l'urto avveniva all'altezza della ruota posteriore destra e poi afferma che il
per girare si era fermato e che aveva già completato la manovra di svolta. Sussistono i Pt_1 presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c atteso che dal modello CAI allegato agli atti dello stesso attore la dinamica era la medesima e pertanto le istanze formulate contraddicevano già in prima istanza lo stesso modello sottoscritto dall'attore e sotto questo profilo lo Stesso deve essere condannato per lite temeraria ex art. 96 c.p.c al pagamento della soma di euro 1000,00 in favore del convenuto
e che si determina in via equitativa considerato il valore della domanda e l'esito Controparte_2 dell'istruttoria. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte soccombente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 1000,00 oltre accessori in favore di ciascuna! parte costituita.
P.Q.M.
Il Giudice di pace di Velletri, nella persona della Dott.ssa Francesca Salucci, rigetta la domanda in quanto infondata. Condanna la parte soccombente convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1000,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte costituita. Condanna la parte soccombente ex art. 96 c.p.c al pagamento della somma di euro 1000.00 in favore del convenuto ” (doc. D). Controparte_2
3. Con l'odierno appello, la parte attrice ha impugnato la sentenza, tra l'altro, nella parte in cui precisava che: “…Orbene dal modello CAI depositato risulta che il sinistro sia avvenuto così come descritto e specificatamente che la vettura dell'attore veniva colpita nella parte posteriore e risulta che l'attore abbia effettuato una manovra di svolta. E' stato deferito anche l'interrogatorio formale e il convenuto ha confermato la dinamica del CAI ovvero di aver urtato la parte laterale destra della vettura Fiat PUNTO di parte attrice che veniva da Velletri in direzione di Artena e all'improvviso girava a sinistra senza mettere la freccia. Orbene dall'escussione dei testi specificatamente e Tes_1
sono stati contraddittori ed infatti precisamente il teste dapprima ha affermato che CP_6 CP_6 l'urto avveniva all'altezza della ruota posteriore destra e poi afferma che il per girare si era Pt_1 fermato e che aveva già completato la manovra di svolta…”.
L'Appellante ha sostenuto, in particolare, che nell'atto di citazione l'attore aveva già evidenziato l'erronea rappresentazione grafica del sinistro riportata nel modello CAI sottoscritto dalle parti. Il che, sempre ad avviso dell'Appellante, avrebbe dovuto spingere il Giudicante a svolgere un'indagine in grado di verificare la fondatezza della domanda attorea. Secondo l'Appellante le dichiarazioni dell'appellato Sig. rese in sede di interrogatorio formale sul cap. 8 (Vero che CP_2 l'impatto avveniva tra la parte anteriore destra della Sua auto e la parte posteriore destra dell'auto dell'attore?): “colpivo la parte laterale destra all'altezza della ruota posteriore” e sul cap. 9 (Vero che, a causa dell'impatto, l'auto del Sig. ruotava di 90° finendo con la parte anteriore rivolta in Pt_1 direzione Artena?): “non ruotava di 90°. Si spostava un po'” e quelle dei testi Sig.ra e Testimone_2 signor che confermavano, in particolare, il cap. 2 (Vero che, in tale circostanza, vedeva Testimone_3 la Fiat Punto dell'attore viaggiare su Via Napoli, all'interno del Comune di Lariano (RM) in direzione Artena, allorquando, giunto in prossimità di Via Ontanese, con l'indicatore di direzione sinistro in pagina 4 di 9 funzione, rallentava al fine di effettuare la svolta su detta via?), il cap. 1 bis (Vero che la Fiat Punto avviava la descritta manovra di svolta molto lentamente?), il cap. 2 bis (Vero che, quasi al termine della predetta manovra di svolta, l'auto del Sig. veniva colpita nella parte posteriore destra Pt_1 dall'autovettura Fiat Bravo targata EC 057 BW proveniente dalla direzione opposta (verso Lariano?) ed il cap. 3 (Vero che a causa dell'impatto l'auto del Sig. ruotava di 90° su sé stessa, finendo con Pt_1 la parte anteriore dell'auto rivolta in direzione Artena?), fornivano piena prova sulla dinamica del sinistro come riferita dall'attore, tanto più che, qualora la condotta di guida dell'attore fosse stata del tutto imprevedibile e/o pericolosa, tale cioè da non permettere un pronto arresto del veicolo con la precedenza, quest'ultimo avrebbe colpito l'altra auto sulla parte anteriore, non su quella posteriore. L'appellante ha dunque sottolineato che l'art. 2054 del Codice civile, nel caso di scontro tra veicoli, impone una presunzione, fino a prova contraria, che ogni conducente coinvolto abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai mezzi, per cui, l'infrazione di un conducente, quand'anche grave, non dispensa l'altro conducente dal fornire prova circa la correttezza della propria condotta, né esime il Giudice dal verificarla al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. Nella specie, invece, il Giudice di primo grado ometteva qualsivoglia valutazione in merito alla correttezza o meno della condotta di guida del convenuto.
In sostanza, l'Appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure non abbia quanto meno riconosciuto un concorso di colpa tra i conducenti nella causazione del sinistro.
4. Anche in grado d'appello si sono costituiti i convenuti, resistendo all'impugnazione. La compagnia di assicurazioni ed il signor , in particolare, hanno sostenuto che la responsabilità CP_2 del sinistro era ascrivibile solo all'attore, che, provenendo dalla via Napoli direzione Artena, per immettersi sulla via Ontanese, aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra, senza dare la precedenza al convenuto, che proveniva dall'opposta corsia, così come riportato sul modulo CAI sottoscritto dalle parti coinvolte;
quanto alla polizza infortuni, la compagnia di assicurazioni, oltre ad eccepire il divieto di cumulo tra risarcimento e indennizzo, ha contestato la mancanza di prova del nesso causale tra l'evento di danno e l'asserito infortunio, sostenendo che si trattava di patologia concausata da pregresse patologie.
5. Istruita la causa con l'espletamento di una CTU, è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'11.12.2025, all'esito del deposito delle note conclusionali di cui al riformato art. 189 cpc.
*****
6. Come anticipato, secondo i convenuti, l'esclusiva responsabilità del sinistro a carico dell'attore trova fondamento nel modulo CAI sottoscritto dalle parti coinvolte nel sinistro.
Al riguardo, va premesso che, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass. n. 2438/2024).
Nella specie, si ritiene che il modulo CAI acquisito al giudizio (doc. 1 allegato all'atto di appello), nella sezione 13, dedicata alla rappresentazione grafica delle auto al momento dell'urto, invero non rappresenti i veicoli al momento esatto dell'urto, tanto che le auto sono raffigurate ciascuna nella propria corsia di percorrenza, e senza alcun punto di contatto reciproco;
si ritiene, piuttosto, che le auto siano state ritratte nella posizione di provenienza prima dell'urto, tanto che avanti a ciascun veicolo è disegnata una freccia che indica la traiettoria assunta subito dopo dalle auto, in direzione del punto ove si è verificato l'urto: quella dell'attore, verso la via Ontanese, e quella del convenuto, verso Lariano.
In definitiva, la descrizione del sinistro riportata sul modulo CAI non dice molto sulla posizione pagina 5 di 9 esatta delle auto al momento dello scontro.
A tal fine è necessario, dunque, attingere a quanto acquisito in sede istruttoria orale.
Sia le dichiarazioni del convenuto che quelle dei testi, infatti, riferiscono che l'auto del convenuto, viaggiando sulla via Napoli, in direzione Lariano, urtava la parte laterale destra all'altezza della ruota posteriore dell'auto dell'attore, il quale, provenendo dalla direzione opposta della Via Napoli (direzione Artena), aveva quasi terminato la manovra di svolta su Via Ontanese. Tale ricostruzione è confortata dai danni riportati dai veicoli rappresentati nelle predette sezioni 10 del modulo CAI e dalle foto del veicolo incidentato condotto nell'occasione dall'attore. L'auto dell'attore, infatti, risulta danneggiata nella parte latero posteriore destra, mentre quella del convenuto nella parte anteriore destra.
Ciò appurato, se è vero che la dinamica descritta conferma che la collisione tra i veicoli è avvenuta mentre l'attore eseguiva una manovra di svolta a sinistra senza concedere la dovuta precedenza al conducente del veicolo di parte convenuta che, nel frangente, sopraggiungeva dalla corsia opposta, è pur vero che quest'ultimo non ha dimostrato di non aver potuto in alcun modo evitare lo scontro. Al contrario, la circostanza che l'urto si è verificato con la parte posteriore dell'auto dell'attore, induce a ritenere che quest'ultimo aveva quasi completato la manovra di svolta e, dunque, il convenuto, se avesse tenuto la velocità consentita in quel tratto (50km/h), sarebbe stato in grado di evitare l'impatto, eventualmente arrestando il mezzo condotto, una volta avvedutosi della manovra intrapresa dal signor . Il tratto rettilineo e le condizioni di visibilità, infatti, non erano Pt_1 pacificamente d'ostacolo (in tal senso, anche l'esito della prova orale).
Ed invero, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione (Cass. n. 29927/2024).
Può dunque ritenersi che, nella specie, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro non sia stata superata.
7. Chiarito ciò, è stata contestata la mancanza di prova del nesso causale tra le lesioni lamentate e l'asserito infortunio, in quanto, ad avviso della compagnia di assicurazioni convenuta, derivate da pregresse patologie: Cardiopatia Ischemica Cronica ed Ipertensione Arteriosa in soggetto obeso portatore di PMK, con FAC in NAO e con Gotta.
Nel corso dell'istruttoria di secondo grado è stata disposta una CTU medica. L'Ausiliario nominato ha così relazionato: “Dall' esame degli atti di causa e della documentazione medica in atti si possono dedurre le seguenti considerazioni medico-legali: in data 25 agosto 2020 a seguito di incidente stradale con altra autovettura, il Sig. riportava un trauma del torace Parte_1 verosimilmente da trazione da cintura di sicurezza. … in alcuni casi, la trazione esercitata dalla cintura di sicurezza per ritenere il corpo in seguito ad un urto, può concettualmente giustificare la comparsa di una minima pericardite post- traumatica come nel caso de quo. La pericardite legata a questi eventi traumatici minori generalmente si risolve lasciando solo minimi reliquati funzionali, sostanzialmente identificabili in lieve dolenzia toracica alla digitopressione o ai cambi climatici e/o lieve dispnea per sforzi fisici importanti. Il gold standard diagnostico è rappresentato dall' Ecocardiogramma che solitamente evidenzia lo scollamento dei foglietti pericardici e l'aumento del liquido tra di essi. Nel caso di specie, in relazione ai criteri medico-legali di giudizio per la valutazione del nesso causale (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, eziologico), non pagina 6 di 9 è possibile escludere a priori la sussistenza di un nesso causale valido tra l'evento lesivo e il danno riportato ma, in ogni caso il reliquato funzionale del predetto danno appare di lieve entità”. Ha dunque così concluso: “In merito ai quesiti postimi dall' Ill.mo sig. Giudice posso affermare che Il Sig.
è affetto da: “ESITO DI TRAUMA TORACICO DA CINTURA DI SICUREZZA CON Parte_1
LIEVE SCOLLAMENTO PERICARDICO”. L' insieme delle predette patologie e il loro grado di espressione clinica, possono essere equatitativamente così stimate: • INVALIDITA' PERMANENTE= 2% della totale • INVALIDITA' TEMPORANEA ASSOLUTA = 10 giorni • INVALIDITA' TEMPORANEA RELATIVA (50%)= 10 giorni • Ricevute di spese mediche correlabili all' accaduto pari a 0€”.
Può, dunque, ritenersi accertata la ricorrenza del nesso causale, nei termini sopra esposti, tra l'evento e gli esiti lesivi sopra descritti.
L'importo corrispondente alla monetizzazione del danno così appurato, applicando i criteri previsti dall'art. 5 legge 57/2001 come aggiornati con D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, è pari ad euro 2.273,35, di cui euro 1.430,65 per invalidità permanente ed euro 842,70 per danno da inabilità temporanea.
8. Non risultano, infatti, dimostrate le ulteriori specifiche voci di danno riferite a quello morale e alla personalizzazione del danno dinamico-esistenziale.
Al riguardo giova rilevare, quanto al primo aspetto, che, in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), va liquidato a condizione che si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. 339/2016). Nella specie, la dolorabilità è stata circoscritta dal CTU ad una “lieve dolenzia toracica alla digitopressione o ai cambi climatici e/o lieve dispnea per sforzi fisici importanti.”, in termini tali, dunque, da non giustificare, almeno in termini presuntivi, la ricorrenza di un danno morale.
Quanto alla personalizzazione, nulla è stato nemmeno dedotto in merito, mentre è noto che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass. n. 5984/2025).
9. Nessuna specifica contestazione è stata invece sollevata rispetto alla quantificazione del danno patrimoniale. L'attore, infatti, ha sostenuto di aver dovuto rottamare l'auto, essendosi rivelata antieconomica la riparazione. Sono state depositate le foto del veicolo incidentato ed il certificato di rottamazione nonché gli annunci di vendita di auto analoghe al fine di comprovarne il valore del veicolo all'epoca del sinistro, pari ad euro 2.300,00 (schermate del sito di vendite private “subito.it”, sub doc. 21 dell'atto di citazione).
10. Venendo dunque alle domande attoree, va respinta quella svolta in via principale, mentre va accolta la domanda svolta in via subordinata e, per l'effetto, va dichiarata la pari responsabilità ex art. 2054 c.c., dell'attore e del conducente del veicolo antagonista, Sig. , in ordine alla Controparte_2 produzione del sinistro per cui è causa.
Conseguentemente, quest'ultimo va condannato in solido con la Compagnia Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni, al
[...] risarcimento del 50% dei danni subiti dal Sig. pari ad euro 1.150,00 per il danno Parte_1 pagina 7 di 9 patrimoniale, da rivalutarsi all'attualità e dunque per euro € 1.361,60, e pari ad euro 1.136,68 a titolo di danno non patrimoniale, da considerarsi già attualizzato in quanto calcolato sulla base di tabelle aggiornate.
11. Quanto agli interessi richiesti, va premesso che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. n. 6351/2025). Nel caso di specie, nulla essendo stato dedotto, la domanda sul punto va respinta.
12. L'attore ha chiesto, ulteriormente, sulla base della polizza infortuni n. 01 3500170269 stipulata dal medesimo Sig. sempre con la Compagnia Sara Assicurazioni che Parte_1 CP_1 quest'ultima venisse altresì condannata ad indennizzare l'infortunato per la invalidità permanente riportata dal sinistro nei termini previsti dalla suddetta polizza, che indica un valore a punto di € 500,00, senza franchigia (cfr. pag. 1 del contratto – doc. 11 della citazione).
Le condizioni di polizza in questione prevedono che siano garantiti anche gli infortuni derivati da imperizia, imprudenza o negligenza (pag. 14 del documento). Ne consegue che la compagnia di assicurazioni convenuta deve indennizzare, in ragione della suddetta polizza, anche la quota parte di danno, pari al 50%, non indennizzata in virtù della RC Auto. L'indennizzo va liquidato nei limiti sopra indicati e del massimale di polizza di euro 50.000,00 e dunque per euro 1.000,00 (50.000,00 X 2%).
Giova rilevare che, nel caso di specie, il cumulo dell'indennizzo del danno non patrimoniale derivante dalle due polizze non eccede il danno effettivamente patito.
14. Le spese di lite del doppio grado di giudizio in ragione della sproporzione tra il chiesto ed il pronunciato vanno compensate nella misura del 50%; il restante 50% segue la soccombenza, previa liquidazione ai medi dello scaglione corrispondente al valore della controversia.
Per le stesse ragioni le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e riformando la sentenza impugnata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la pari responsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa ex art. 2054 c.c., condanna in solido con la Controparte_2 Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore appellante signor dell'importo di euro 2.286,68; Parte_1
- accertato che l'infortunio per cui è causa è coperto dalla polizza infortuni n. 01 3500170269 stipulata tra il Sig. e la Compagnia condanna Parte_1 Controparte_1 quest'ultima a pagare all'attore appellante signor un ulteriore importo di euro Parte_1 pagina 8 di 9 1.000,00;
- compensa le spese di lite nella misura del 50%;
- condanna i convenuti a rifondere l'attore delle spese di lite del doppio grado di giudizio nei limiti del restante 50%, che si liquidano già ridotte in euro 1.908,50, oltre spese forf iva e cpa;
- spese di CTU a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
Velletri, 13/12/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
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