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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1471/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6100/2019 depositato il 09/10/2019
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AC - Via Turchia N.2/4 96100 AC SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 510/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 14/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0176405/2012 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per l'appellante nessuno è comparso.
L'Ufficio rappresenta di aver depositato la documentazione richiesta dalla Corte con ordinanza, nel resto si riporta agli atti ed insiste nelle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato la sentenza n. 510/1/2019 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di AC che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento attribuzione di nuova rendita catastale di un immobile adibito a porto turistico ubicato a AC (Catasto: foglio 167 p.lla 6097).
L'Agenzia, con il provvedimento in parola, ha confermato la categoria D/8 ed ha attribuito una “diversa valutazione di stima” determinando la rendita in euro 26.448,60 (cfr. provvedimento in atti).
Il primo Giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso nella considerazione che la prova della notifica era stata fornita dalla ricorrente nel corso del procedimento: “ … il ricorso è stato proposto mediante notifica all'ufficio finanziario effettuata in data 31.10.2013 ma la ricorrente non ha adempiuto l'onere di allegare quando abbia ricevuto la notifica dell'avviso, al fine di dimostrare la tempestività del ricorso entro i sessanta giorni previsti dall'art. 21 del Dlgs n. 546/92. L'avviso impugnato è stato emesso infatti in data 11.07.2013,
e se l'atto fosse stato notificato al contribuente nei giorni immediatamente successivi, e comunque entro il
16.07.2013, risulterebbe sforato il termine di sessanta giorni per il ricorso. tenuto conto ovviamente della sospensione feriale dei termini processuali nel periodo 1 agosto - 15 settembre 2013…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società appellante ha dedotto l'erroneità della prima pronuncia e ne ha chiesto – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita, ha contro dedotto ed ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
All'udienza del 6 ottobre 2025 (Ordinanza n. 2836 del 2025) è stato disposto un rinvio per integrazione documentale.
Con ulteriore Ordinanza n. 3473/25 dell'11 dicembre 2025 è stato disposto ulteriore rinvio per le medesime motivazioni (cfr. provvedimento in atti).
L'Agenzia delle entrate in data 9 febbraio 2026 ha prodotto la documentazione richiesta precisando che la relativa documentazione era già allegata al provvedimento a suo tempo notificato alla Società (cfr. nota di deposito in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Va dichiarato ammissibile il ricorso introduttivo. Va riformata la sentenza gravata.
1.- La Società contribuente gestisce un porto turistico su area demaniale (concessione n. 509 - n. 1697/07) a AC (Indirizzo_1) che è stato accatastato, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva n. 22933 del 20109 dell'Agenzia del territorio, con una proposta di Categoria D/8 rendita catastale di euro
932 (foglio 167 e part. 6106).
L'Agenzia del territorio ha eseguito una variazione di classa mento e di rendita ha assegnato la Classe 1, categoria D/8 con una rendita di euro 26.448,60.
2.- Il primo Giudice ha erroneamente ritenuto “tardivo” il ricorso introduttivo: la Società contribuente ha dimostrato di aver ricevuto l'atto in contestazione in data 18 luglio 2013 (cfr. originale della raccomandata prodotta in atti).
Il ricorso introduttivo – notificato il 31 ottobre 2013 - deve (considerata la sospensione feriale: 1 agosto
15 settembre 2013) essere ritenuto tempestivo: la “naturale” scadenza cadeva lunedì 4 novembre 2013.
L'avvenuta impugnazione del provvedimento ha avuto effetto “sanante” ex art. 156 cpc rispetto ad eventuali vizi di notifica (Cassazione, n. 16826 del 24 maggio 2022).
3.- L'Agenzia delle entrate ha motivato – “ … sulla base degli elementi economici e quantitativi riportati nella allegata relazione sintetica …” - il proprio provvedimento richiamando le disposizioni che disciplinano la relativa materia, senza, tuttavia, porre in essere specifici riferimenti al caso di specie (cfr. provvedimento in atti).
4.- La Giurisprudenza di legittimità – in tema di motivazione degli atti di classamento – ha ritenuto che la relativa motivazione debba dar conto della causale concreta per la quale quello specifico atto è stato adottato sicchè il contribuente sia posto in grado di comprenderla (Cassazione, n. 19820 del 212).
5.- Secondo il Giudice di vertice l'obbligo motivazionale deve ritenersi esteso agli atti catastali trattandosi di provvedimenti amministrativi che non possono limitarsi a riportare i soli dati catastali degli immobili: non possono avere come motivazione la mera enunciazione degli elementi oggettivi della categoria catastale, della classe e della rendita, calcolata in base alle consistenze ricavate dagli elaborati, in quanto gli atti stessi sono provvedimenti di “valutativi” e come tali devono essere adeguatamente motivati (Cassazione, sentenza n. 2357 del 3 febbraio 2014).
6.- In tema di procedura OC (D.M. 19 aprile 1994, n. 701), l'orientamento della Cassazione è granitico nel ribadire che tutta l'attività amministrativa deve comunque sottostare all'obbligo di esporre i “presupposti di fatto” e le “ragioni giuridiche” che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, ovvero l'obbligo di motivazione che è alla base di qualsiasi atto impositivo e costituisce elemento centrale e qualificante attraverso cui l'Ufficio rende palese il ragionamento in base al quale è stata indotta ad adottare il provvedimento e a dargli un determinato contenuto in linea con la previsione di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 241/1990.
7.- In ragione di tali principi, con sentenza n. 3394 del 13 febbraio 2014, è stato affermato che il classamento di un'unità immobiliare non deve essere soltanto “comunicato”: occorre anche fornire gli elementi che argomentino perché la proposta del contribuente è stata rifiutata.
Su tale solco, già con Ordinanza del 20 giugno 2013, n. 15495 (sempre in tema di procedura OC) gli LI avevano espresso il principio di diritto (conformemente: Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9629 del 13/06/2012; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19820 del 13/11/2012) che mette in evidenza la “specificità” del procedimento finalizzato ad attribuire un nuovo classamento per un immobile che ne sia già provvisto e per il quale si prospetti una sopravvenuta inadeguatezza.
8.- Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di ricorso è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
“principio della ragione più liquida” corollario del principio di “economia processuale” (Consiglio di Stato,
Ad plenaria 5 gennaio 2015 – Cassazione SS.UU 12 dicembre 2014 n. 26242).
9.- Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di
“corrispondenza tra il chiesto e pronunciato” (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e
Consiglio di Stato Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
10.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella complessità e specificità delle molteplici questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Annulla il provvedimento originariamente impugnato.
Compensa le spese.
AC, 16 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA AR AV SA
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6100/2019 depositato il 09/10/2019
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AC - Via Turchia N.2/4 96100 AC SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 510/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 14/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0176405/2012 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per l'appellante nessuno è comparso.
L'Ufficio rappresenta di aver depositato la documentazione richiesta dalla Corte con ordinanza, nel resto si riporta agli atti ed insiste nelle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato la sentenza n. 510/1/2019 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di AC che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento attribuzione di nuova rendita catastale di un immobile adibito a porto turistico ubicato a AC (Catasto: foglio 167 p.lla 6097).
L'Agenzia, con il provvedimento in parola, ha confermato la categoria D/8 ed ha attribuito una “diversa valutazione di stima” determinando la rendita in euro 26.448,60 (cfr. provvedimento in atti).
Il primo Giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso nella considerazione che la prova della notifica era stata fornita dalla ricorrente nel corso del procedimento: “ … il ricorso è stato proposto mediante notifica all'ufficio finanziario effettuata in data 31.10.2013 ma la ricorrente non ha adempiuto l'onere di allegare quando abbia ricevuto la notifica dell'avviso, al fine di dimostrare la tempestività del ricorso entro i sessanta giorni previsti dall'art. 21 del Dlgs n. 546/92. L'avviso impugnato è stato emesso infatti in data 11.07.2013,
e se l'atto fosse stato notificato al contribuente nei giorni immediatamente successivi, e comunque entro il
16.07.2013, risulterebbe sforato il termine di sessanta giorni per il ricorso. tenuto conto ovviamente della sospensione feriale dei termini processuali nel periodo 1 agosto - 15 settembre 2013…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società appellante ha dedotto l'erroneità della prima pronuncia e ne ha chiesto – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita, ha contro dedotto ed ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
All'udienza del 6 ottobre 2025 (Ordinanza n. 2836 del 2025) è stato disposto un rinvio per integrazione documentale.
Con ulteriore Ordinanza n. 3473/25 dell'11 dicembre 2025 è stato disposto ulteriore rinvio per le medesime motivazioni (cfr. provvedimento in atti).
L'Agenzia delle entrate in data 9 febbraio 2026 ha prodotto la documentazione richiesta precisando che la relativa documentazione era già allegata al provvedimento a suo tempo notificato alla Società (cfr. nota di deposito in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Va dichiarato ammissibile il ricorso introduttivo. Va riformata la sentenza gravata.
1.- La Società contribuente gestisce un porto turistico su area demaniale (concessione n. 509 - n. 1697/07) a AC (Indirizzo_1) che è stato accatastato, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva n. 22933 del 20109 dell'Agenzia del territorio, con una proposta di Categoria D/8 rendita catastale di euro
932 (foglio 167 e part. 6106).
L'Agenzia del territorio ha eseguito una variazione di classa mento e di rendita ha assegnato la Classe 1, categoria D/8 con una rendita di euro 26.448,60.
2.- Il primo Giudice ha erroneamente ritenuto “tardivo” il ricorso introduttivo: la Società contribuente ha dimostrato di aver ricevuto l'atto in contestazione in data 18 luglio 2013 (cfr. originale della raccomandata prodotta in atti).
Il ricorso introduttivo – notificato il 31 ottobre 2013 - deve (considerata la sospensione feriale: 1 agosto
15 settembre 2013) essere ritenuto tempestivo: la “naturale” scadenza cadeva lunedì 4 novembre 2013.
L'avvenuta impugnazione del provvedimento ha avuto effetto “sanante” ex art. 156 cpc rispetto ad eventuali vizi di notifica (Cassazione, n. 16826 del 24 maggio 2022).
3.- L'Agenzia delle entrate ha motivato – “ … sulla base degli elementi economici e quantitativi riportati nella allegata relazione sintetica …” - il proprio provvedimento richiamando le disposizioni che disciplinano la relativa materia, senza, tuttavia, porre in essere specifici riferimenti al caso di specie (cfr. provvedimento in atti).
4.- La Giurisprudenza di legittimità – in tema di motivazione degli atti di classamento – ha ritenuto che la relativa motivazione debba dar conto della causale concreta per la quale quello specifico atto è stato adottato sicchè il contribuente sia posto in grado di comprenderla (Cassazione, n. 19820 del 212).
5.- Secondo il Giudice di vertice l'obbligo motivazionale deve ritenersi esteso agli atti catastali trattandosi di provvedimenti amministrativi che non possono limitarsi a riportare i soli dati catastali degli immobili: non possono avere come motivazione la mera enunciazione degli elementi oggettivi della categoria catastale, della classe e della rendita, calcolata in base alle consistenze ricavate dagli elaborati, in quanto gli atti stessi sono provvedimenti di “valutativi” e come tali devono essere adeguatamente motivati (Cassazione, sentenza n. 2357 del 3 febbraio 2014).
6.- In tema di procedura OC (D.M. 19 aprile 1994, n. 701), l'orientamento della Cassazione è granitico nel ribadire che tutta l'attività amministrativa deve comunque sottostare all'obbligo di esporre i “presupposti di fatto” e le “ragioni giuridiche” che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, ovvero l'obbligo di motivazione che è alla base di qualsiasi atto impositivo e costituisce elemento centrale e qualificante attraverso cui l'Ufficio rende palese il ragionamento in base al quale è stata indotta ad adottare il provvedimento e a dargli un determinato contenuto in linea con la previsione di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 241/1990.
7.- In ragione di tali principi, con sentenza n. 3394 del 13 febbraio 2014, è stato affermato che il classamento di un'unità immobiliare non deve essere soltanto “comunicato”: occorre anche fornire gli elementi che argomentino perché la proposta del contribuente è stata rifiutata.
Su tale solco, già con Ordinanza del 20 giugno 2013, n. 15495 (sempre in tema di procedura OC) gli LI avevano espresso il principio di diritto (conformemente: Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9629 del 13/06/2012; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19820 del 13/11/2012) che mette in evidenza la “specificità” del procedimento finalizzato ad attribuire un nuovo classamento per un immobile che ne sia già provvisto e per il quale si prospetti una sopravvenuta inadeguatezza.
8.- Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di ricorso è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
“principio della ragione più liquida” corollario del principio di “economia processuale” (Consiglio di Stato,
Ad plenaria 5 gennaio 2015 – Cassazione SS.UU 12 dicembre 2014 n. 26242).
9.- Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di
“corrispondenza tra il chiesto e pronunciato” (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e
Consiglio di Stato Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
10.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella complessità e specificità delle molteplici questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Annulla il provvedimento originariamente impugnato.
Compensa le spese.
AC, 16 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA AR AV SA