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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/11/2025, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13905/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE Sezione Protezione Internazionale CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice d.ssa Federica Samà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13905 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata il [...] a [...], Parte_1 [...]
, nata il [...] a [...], Parte_2
[...]
, nato il [...] a [...], Brasile Parte_3
, nata il [...] a [...], , Parte_4 Pt_2
con il patrocinio dell'Avv. LOMBARDO MANUELA e dell'avv.to DE GORI CARLO;
- ricorrenti -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato il 04/12/2024 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per CP_1
essere discendenti diretti di Persona_1
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:
“ 1 - In data 30/06/1865, in Italia, a Pisa (PI) , è nato il Sig. Persona_1
(Avo Italiano, emigrato, poi, in e di cui a seguire la discendenza,
[...] Pt_2
v. All.2), come comprovato dal certificato di battesimo, rilasciato dalla Curia Arcivescovile di Pisa che si produce. (All.3). E' bene sottolineare che il Sig. non ha Persona_1
mai rinunciato alla Cittadinanza Italiana, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano , come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione n. 000.8280414494/2024, rilasciato dall'Ufficio Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia - della Repubblica Federativa del
– in data 25/10/2024 che si produce unitamente a copia tradotta e legalizzata mediante Pt_2
apostille (All. 4).
2. Dall'unione tra il Sig. e la Sig.ra Persona_1 Persona_2
in data 24 febbraio 1906 è nato un figlio, il Sig. che in data 07 dicembre 1937 ha Persona_3
contratto matrimonio con la Sig.ra Tali circostanze sono comprovate dal certificato Controparte_2
di nascita e di matrimonio del predetto che si producono in copia tradotta e legalizzata mediante apostille. (All.5).
Dall'unione tra i Sig.ri e in data 16 gennaio 1944 è nata una Persona_3 Controparte_2
figlia, la Sig.ra che in data 25 ottobre 1969 ha contratto matrimonio con Controparte_3
il Sig. Tali circostanze sono comprovate dal certificato di nascita e di matrimonio Controparte_4
della predetta che si producono in copia tradotta e legalizzata mediante apostille. (All.6).
Dall'unione tra i Sig.ri e sono nati due figli: (A). Controparte_3 Controparte_4
e (B) odierne attrici. Parte_1 Parte_2
(A). Parte_1
2 Dall'unione tra i Sig.ri e in data 10 febbraio 1973 Controparte_3 Controparte_4
è nata una figlia, la Sig.ra odierna attrice, che in Parte_1
data 15 dicembre 2007 ha contratto matrimonio con il Sig. Tali Controparte_5
circostanze sono comprovate dal certificato di nascita e di matrimonio della predetta che si producono in copia tradotta e legalizzata mediante apostille. (All.7). (B) AB ON MO RE.
Dall'unione tra i Sig.ri e in data 19 febbraio 1975 Controparte_3 Controparte_4
è nata una figlia, la Sig.ra odierna attrice che, in data 10 Parte_2
settembre 2005, ha contratto matrimonio con il Sig. Controparte_6
Tali circostanze sono comprovate dal certificato di nascita e di matrimonio della predetta che si producono in copia tradotta e legalizzata mediante apostille. (All.8.)
Dall'unione tra i Sig.ri e sono nati Parte_2 Controparte_6
due figli minori, entrambi attori:
b. In data 20 luglio 2009 è nato il minore ,attrice come comprovato dal Parte_3
certificato di nascita che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille.(All.9).
3 Ricorso ex. Art. 281 decies c.p.c. Fam. Per_1
bb. In data 23 marzo 2013 è nata la minore attrice, come Parte_4
comprovato dal certificato di nascita che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille.(All.10)”.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
*****
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
3 Occorre premettere che la causa viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 28 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge23 maggio 2025 n. 74).
Nel ricorso i ricorrenti hanno dedotto di aver tentato di inoltrare – presso Autorità
Consolare competente, Consolato Generale D'Italia a San Paolo – le richieste di iscrizione nella lista d'attesa per il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano, ma ogni tentativo è stato vano stante l'assenza di posti disponibili sul portale della suddetta Autorità, producendo a sostegno uno screenshot del portale telematico di
Prenot@mi.
Ne consegue che non è stata adita preliminarmente l'amministrazione convenuta poiché
i tempi sarebbero stati esorbitanti e che, in ogni caso, il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo, imprescrittibile, tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa.
Va innanzitutto premesso che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si richiama inoltre la recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui «La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia
(v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente,
4 null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n.
25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Risulta che il cittadino italiano nato nel 1865 in Italia, Persona_1
non è stato mai naturalizzato brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio che l'aveva tramessa a sua Persona_3
volta ai suoi discendenti.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
I ricorrenti hanno, inoltre, prodotto un certificato del Ministero della Giustizia e della
Sicurezza Pubblica del – Dipartimento Migrazione, che esclude una Pt_2
naturalizzazione brasiliana a nome di Persona_1
A tale riguardo va precisato che non potrebbe comunque desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto
5 prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in , di manifestare il proprio Pt_2
dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
Le SSUU hanno rilevato che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge – normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che: «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che: «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in alla fine dell'Ottocento, Pt_2
implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole,
6 unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Né potrebbe obiettarsi che la trasmissione della cittadinanza si sia interrotta a causa dell'acquisto iure soli della cittadinanza brasiliana da parte dei discendenti dell'avo, nati prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che all'art. 7 ha affermato il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. A tale riguardo si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel
Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo jus soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
7 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio.
(Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_1
di lite.
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP_1
convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per
8 cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio e introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3
sono cittadini italiani;
Parte_4
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio che liquida in € 1. 452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, il 07/11/2025
La Giudice d.ssa Federica Samà
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE Sezione Protezione Internazionale CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice d.ssa Federica Samà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13905 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata il [...] a [...], Parte_1 [...]
, nata il [...] a [...], Parte_2
[...]
, nato il [...] a [...], Brasile Parte_3
, nata il [...] a [...], , Parte_4 Pt_2
con il patrocinio dell'Avv. LOMBARDO MANUELA e dell'avv.to DE GORI CARLO;
- ricorrenti -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato il 04/12/2024 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per CP_1
essere discendenti diretti di Persona_1
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:
“ 1 - In data 30/06/1865, in Italia, a Pisa (PI) , è nato il Sig. Persona_1
(Avo Italiano, emigrato, poi, in e di cui a seguire la discendenza,
[...] Pt_2
v. All.2), come comprovato dal certificato di battesimo, rilasciato dalla Curia Arcivescovile di Pisa che si produce. (All.3). E' bene sottolineare che il Sig. non ha Persona_1
mai rinunciato alla Cittadinanza Italiana, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano , come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione n. 000.8280414494/2024, rilasciato dall'Ufficio Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia - della Repubblica Federativa del
– in data 25/10/2024 che si produce unitamente a copia tradotta e legalizzata mediante Pt_2
apostille (All. 4).
2. Dall'unione tra il Sig. e la Sig.ra Persona_1 Persona_2
in data 24 febbraio 1906 è nato un figlio, il Sig. che in data 07 dicembre 1937 ha Persona_3
contratto matrimonio con la Sig.ra Tali circostanze sono comprovate dal certificato Controparte_2
di nascita e di matrimonio del predetto che si producono in copia tradotta e legalizzata mediante apostille. (All.5).
Dall'unione tra i Sig.ri e in data 16 gennaio 1944 è nata una Persona_3 Controparte_2
figlia, la Sig.ra che in data 25 ottobre 1969 ha contratto matrimonio con Controparte_3
il Sig. Tali circostanze sono comprovate dal certificato di nascita e di matrimonio Controparte_4
della predetta che si producono in copia tradotta e legalizzata mediante apostille. (All.6).
Dall'unione tra i Sig.ri e sono nati due figli: (A). Controparte_3 Controparte_4
e (B) odierne attrici. Parte_1 Parte_2
(A). Parte_1
2 Dall'unione tra i Sig.ri e in data 10 febbraio 1973 Controparte_3 Controparte_4
è nata una figlia, la Sig.ra odierna attrice, che in Parte_1
data 15 dicembre 2007 ha contratto matrimonio con il Sig. Tali Controparte_5
circostanze sono comprovate dal certificato di nascita e di matrimonio della predetta che si producono in copia tradotta e legalizzata mediante apostille. (All.7). (B) AB ON MO RE.
Dall'unione tra i Sig.ri e in data 19 febbraio 1975 Controparte_3 Controparte_4
è nata una figlia, la Sig.ra odierna attrice che, in data 10 Parte_2
settembre 2005, ha contratto matrimonio con il Sig. Controparte_6
Tali circostanze sono comprovate dal certificato di nascita e di matrimonio della predetta che si producono in copia tradotta e legalizzata mediante apostille. (All.8.)
Dall'unione tra i Sig.ri e sono nati Parte_2 Controparte_6
due figli minori, entrambi attori:
b. In data 20 luglio 2009 è nato il minore ,attrice come comprovato dal Parte_3
certificato di nascita che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille.(All.9).
3 Ricorso ex. Art. 281 decies c.p.c. Fam. Per_1
bb. In data 23 marzo 2013 è nata la minore attrice, come Parte_4
comprovato dal certificato di nascita che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille.(All.10)”.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
*****
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
3 Occorre premettere che la causa viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 28 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge23 maggio 2025 n. 74).
Nel ricorso i ricorrenti hanno dedotto di aver tentato di inoltrare – presso Autorità
Consolare competente, Consolato Generale D'Italia a San Paolo – le richieste di iscrizione nella lista d'attesa per il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano, ma ogni tentativo è stato vano stante l'assenza di posti disponibili sul portale della suddetta Autorità, producendo a sostegno uno screenshot del portale telematico di
Prenot@mi.
Ne consegue che non è stata adita preliminarmente l'amministrazione convenuta poiché
i tempi sarebbero stati esorbitanti e che, in ogni caso, il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo, imprescrittibile, tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa.
Va innanzitutto premesso che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si richiama inoltre la recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui «La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia
(v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente,
4 null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n.
25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Risulta che il cittadino italiano nato nel 1865 in Italia, Persona_1
non è stato mai naturalizzato brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio che l'aveva tramessa a sua Persona_3
volta ai suoi discendenti.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
I ricorrenti hanno, inoltre, prodotto un certificato del Ministero della Giustizia e della
Sicurezza Pubblica del – Dipartimento Migrazione, che esclude una Pt_2
naturalizzazione brasiliana a nome di Persona_1
A tale riguardo va precisato che non potrebbe comunque desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto
5 prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in , di manifestare il proprio Pt_2
dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
Le SSUU hanno rilevato che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge – normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che: «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che: «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in alla fine dell'Ottocento, Pt_2
implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole,
6 unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Né potrebbe obiettarsi che la trasmissione della cittadinanza si sia interrotta a causa dell'acquisto iure soli della cittadinanza brasiliana da parte dei discendenti dell'avo, nati prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che all'art. 7 ha affermato il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. A tale riguardo si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel
Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo jus soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
7 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio.
(Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
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dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_1
di lite.
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP_1
convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per
8 cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio e introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3
sono cittadini italiani;
Parte_4
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio che liquida in € 1. 452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, il 07/11/2025
La Giudice d.ssa Federica Samà
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