Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3588/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3588/2021 R. Gen. Aff Cont., in materia di “- Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art.2043 c.c.e norme speciali)”-pendente:
TRA Sig. (C.F. ) nato il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.3.1980 a Napoli e residente a Civitavecchia (Roma), al Largo Acquaroni n.24, elette dom.to presso lo studio dell'avv. Marco Liotti (C.F. ) C.F._2 sito in Napoli, alla via Luigi Mercantini n.23, che lo rappresenta a difende congiuntamente all'avv. Claudio Pepe (C.F. , giusta C.F._3 mandato in calce l'atto di citazione;
-parte attrice-
CONTRO
Sig.ra , nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._4
residente in [...], il Sig.
[...] CP_2
nato a [...] il [...] C.F. , residente
[...] C.F._5 in Casavatore alla via L. Sanfelice n.2, il Sig. , nato a Controparte_3
Casoria il 29-06-1970, residente in [...] C.F.,
[...]
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. C.F._6
Carmine Monfrecola, (C.F. ) e dall' Avv. Giacomo CodiceFiscale_7
Pace, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Monfrecola alla via Principe di Piemonte n.54;
-parte convenuta-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 6.3.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
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MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009. 1. Con atto di citazione notificato in riassunzione in data 23.03.21 il Sig.
[...]
conveniva in giudizio i Sig.ri – e Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
, premettendo: Controparte_1
- di aver acquistato per atto del Notaio registrato in data 19 giugno 2013, Per_1 dal sig. e dalla sig.ra il diritto di piena proprietà Persona_2 Persona_3 dell'appartamento ubicato in Casoria (NA), alla via Aldo Moro IV Traversa n° 1, posto al piano terra;
-che sull'immobile in parola pendeva una richiesta di rilascio, avanzata dai precedenti proprietari, per occupazione senza titolo, iscritta al ruolo n° 1061/010/C del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Casoria, nei confronti dei sig.ri , e;
Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
- che tale procedimento si era concluso in primo grado con provvedimento n° 455 del 19 luglio 2013 (doc. 3), nel quale il Giudice aveva accolto la domanda principale di “condannare i convenuti al pronto ed immediato rilascio in favore degli attori del cespite sopra identificato, libero da persone o cose” (capo della sentenza poi confermato anche in sede di appello, con sentenza n° 897/020);
- che, nonostante il provvedimento in parola, gli odierni convenuti non avevano rilasciato l'immobile, pertanto che il , subentrato nel relativo diritto Parte_1 dominicale, procedeva ad esecuzione forzata, in data 29 ottobre 2015, mediante Ufficiale Giudiziario che si avvaleva di un fabbro per l'apertura della porta Deduceva più precisamente l'attore che il verbale redatto in sede di rilascio attestava il totale sfacelo in cui era stato lasciato dai convenuti l'appartamento, segnatamente si dava atto dell'asportazione dei caloriferi, dello scaldaacqua, dei sanitari, delle prese elettriche in uno alle relative cassette, delle porte interne e degli infissi in alluminio. Lamentava l'attore che lo stato dei luoghi rinvenuto non era conforme a quello precedente l'esecuzione dell'obbligo di rilascio, dato che l'immobile, dapprima abitato, risultava del tutto inidoneo all'uso cui era destinato, per mancanza degli elementi essenziali ai fini della abitabilità. In particolare, precisava l'attore che solo pochi anni prima, nel giudizio di rilascio per occupazione senza titolo azionato dai precedenti proprietari, suoi danti causa, il CTU nominato aveva dato atto di quanto segue: “l'appartamento versa in medie condizioni manutentive sia per quanto riguarda gli impianti che le finiture. Attualmente è Controparte_ occupato di fatto dal sig. e dal suo nucleo familiare”. Esponeva l'attore che al fine di ripristinare le normali condizioni di abitabilità dell'immobile, aveva fatto redigere un preventivo da una ditta incaricata, che aveva stimato i lavori a farsi in €. 30.779/85 netti, e rivendicava in ogni caso aver sostenuto spese per lavori di ripristino pari ad € 10.500/00. Imputava il danneggiamento dell'immobile de quo ad un atto volontario dei convenuti, all'uopo rilevava che, nell'ambito del procedimento penale n° 1780/18
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R.G. Dib., già pendente presso il Tribunale di Civitavecchia, la sig.ra CP_1
aveva riconosciuto l'asportazione di elementi strutturali dell'immobile, sul
[...] presupposto che sarebbero state cose mobili di cui era possibile la riapprensione, altresì che il sig. aveva dichiarato che “quello che ho comprato io, che Controparte_3 era trasportabile, me lo sono preso..” (doc. 10, pag. 48). L'attore contestava non vi fosse alcuna prova che i avessero eseguito CP_3 lavori presso l'immobile in parola ed eccepiva che in ogni caso non sarebbero stati legittimati a danneggiare l'immobile medesimo. Rappresentava di aver inviato in data 19 luglio 2019 una proposta di negoziazione assistita, rimesta senza riscontro da parte dei convenuti e ribadiva la responsabilità extracontrattuale dei convenuti per aver danneggiato l'immobile rendendolo inabitabile. Dunque, rivendicava sussistere piena prova di tutti gli elementi costituitivi del fatto illecito, in ragione delle seguenti circostanze: lo stato pregresso dell'immobile asseverato sulla scorta della CTU su menzionata, lo stato del rilascio asseverato dal relativo verbale e dal computo metrico documentalmente esibito, le confessioni dei che avevano riconosciuto, CP_3 nel giudizio penale innanzi precitato, le condotte di danneggiamento, con dichiarazioni rese in sede giudiziale. Riteneva pertanto l'attore sussistere il nesso di causalità tra fatto ed il danno, poiché l'immobile era risultato danneggiato per effetto delle condotte dei convenuti e dunque il danno evento attestato da effigi e dal verbale di rilascio e il danno conseguenza provato sulla scorta del computo metrico e delle fatture esibite. Oltre al danno patrimoniale derivato da fatto illecito imputabile a più persone che sussumeva tra le fattispecie di cui agli artt. 2043 e 2055 c.c., l'attore rivendicava la spettanza del danno non patrimoniale, che circostanziava nel pregiudizio arrecato al suo diritto di proprietà, come facoltà di godere e disporre ex art. 832 cc, dell'immobile di cui si discute. Tanto premesso, citava i convenuti in epigrafe indicati a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 26.05.21 per sentir accogliere le seguenti conclusioni : “nel merito, in via principale accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti tutti, e, per l'effetto, per tutte le esposte ragioni, condannarli in solido al pagamento in favore del sig. della somma pari ad €. 10.500/00 (euro diecimila cinquecento/00), a titolo di Parte_1 danni patrimoniali, ed €. 10.000/00 (euro diecimila/00), a titolo di danni non patrimoniali, opportunamente maggiorati di interessi maturati e maturandi al momento della sentenza, o le diverse cifre che si riterranno conformi a giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Si costituivano i convenuti – – , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, argomentato ed eccepito e formulando domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore,
[...]
. Parte_1
Preliminarmente eccepivano l'infondatezza della domanda avanzata ex adverso, contestando le doglianze proposte dal nei loro confronti, prive di Parte_1 riscontro.
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Premettevano che fosse circostanza incontestata che l'attore avesse acquistato la casa nell'anno 2013 dal Sig. (che precisavano essere suocero del Persona_2
nonché padre della defunta moglie del Sig. , Parte_1 Controparte_3 [...]
, ed eccepivano la temerarietà dell'azione proposta nei loro confronti, Per_4 come goffo tentativo di rimediare ad una serie di errori commessi in sede di compravendita. Sul punto precisavano che il Sig. aveva acquistato Parte_1
l'immobile a scatola chiusa non essendosi sincerato personalmente dello stato di vetustà dell'immobile e delle condizioni in cui lo stesso versava. Opponevano che la Ctu, menzionata nell'avverso atto fosse risalente a molti anni prima e, in ogni caso, rilevavano illogico l'aver acquistato un immobile senza accertarsi delle condizioni in cui versava al momento dell'acquisto. All'uopo evidenziavano fosse ben specificato nell'atto di compravendita che l'immobile veniva acquistato nello “stato di fatto e di diritto in cui si trova”, pertanto fosse onere del compratore verificarne con cura le condizioni, come da giurisprudenza che sul punto richiamavano. Di contro, rilevavano che i danni lamentati dal fossero conseguenti ad Parte_1 una normale vetustà dell'immobile che era stato concesso alla figlia del Per_2
( moglie defunta del (convenuto) e madre
[...] Persona_4 Controparte_3 di e (convenuti) nel lontano 1991, dagli stessi Controparte_1 Controparte_2 condotti in locazione per oltre 24 anni. Pertanto, contestavano le richieste economiche avanzate ex adverso avanzate giacché rilevavano già scontato dal prezzo di vendita le spese di ristrutturazione dell'immobile. Presumevano altamente probabile che l'appartamento in oggetto fosse stato palesemente sottratto all'asse ereditario del Sig. a discapito dei figli Persona_2 della defunta e , nonché che il Persona_4 Controparte_2 Controparte_1
Sig. in accordo col venditore avesse omesso di versare Parte_1 Persona_2
l'intero prezzo dell'immobile per sostenere le normali spese di ristrutturazione dell'immobile per poi a distanza di anni pretendere ingiustificatamente tali spese dai Sig.ri . Rilevavano che al più il ai sensi dell'art. 1490 c.c. CP_3 Parte_1 avrebbe dovuto rivolgere le proprie richieste di risarcimento al Sig. Persona_2 per avergli nascosto eventuali vizi sull'immobile venduto chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita. Eccepivano pertanto il mancato versamento del prezzo e l'inesigibilità della richiesta di oneri per ripristino immobile, opponevano la richiesta avanzata dal Sig.
di risarcimento danni patrimoniali infondata e priva di riscontro. Parte_1
All'uopo rappresentavano una serie di circostanze caratterizzanti l'acquisto dell'immobile, contestando che il Sig. non aveva mai versato l'intera Parte_1 cifra pattuita in atti ma solamente la somma di € 34.000,00 a fronte di €130.000,00 dichiarata in atti. Rilevavano la suddetta circostanza emersa nel corso di giudizio di opposizione all'esecuzione promossa dal Sig. nei confronti Controparte_2 di dinnanzi a codesto Tribunale innanzi il G.U., Dr.ssa Parte_1
Fiore, la quale aveva chiarito non essersi realizzata nella specie una compravendita, ma una donazione indiretta.
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Rilevava la parte convenuta che, allo scopo di tutelare i suoi Controparte_2 diritti ereditari, aveva provveduto a trascrivere presso la conservatoria il suddetto atto di citazione onde evitare future vendite dell'immobile che lo avrebbero escluso dall'asse ereditario di e precisava tale trascrizione essere Persona_2 ancora presente ad oggi, come da allegato provvedimento del Giudice Fiore di rigetto della richiesta di cancellazione effettuata dal Sig. . Parte_1
Ribadivano che l'appartamento in oggetto fosse stato palesemente sottratto all'asse ereditario del Sig. a discapito dei figli della defunta Persona_2 [...]
e , dunque che il Sig. Per_4 Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 conseguentemente non solo aveva beneficiato di un immobile pagandolo, sostanzialmente, quanto un box auto ma si era reso responsabile, unitamente al Sig. , di un grave pregiudizio nei confronti dei Sig.ri Persona_2 CP_2
e .
[...] CP_1
A corroborare ulteriormente l'assunto, in merito all'excursus storico della vicenda relativa all'acquisto dell'immobile da parte del Sig. , nell'anno 2013, Parte_1 deducevano che i primi € 5.000,00 risultavano versati nell'anno 2006, circostanza che ritenevano sospetta in quanto la Sig.ra figlia di , Persona_4 Persona_2 all'epoca era ancora vivente, ben 7 anni prima della stipula dell'atto notarile, avvenuta nell'anno 2013. Inoltre, eccepivano il difetto di prova di tale pagamento effettuato dal in favore di . Rappresentavano Parte_1 Persona_2 ulteriori circostanze onde contestare anomalie emerse dall'atto di vendita del 7-6- 13, laddove il Sig. aveva dichiarato di non avere rapporti Parte_1 familiari con il e di acquistare l'immobile per un importo Persona_2 complessivo di valore pari ad € 130.00,00; tuttavia, che tale somma non era stata mai realmente pagata in quanto risultavano effettivamente versati al Sig. Per_2 dal genero , solo € 34.000,00, imputabili al più per il solo acquisto
[...] Parte_1 del garage e non dell'appartamento. Rilevavano altresì che il Sig. durante un precedente Parte_1 giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord, Giudice Dr. Caserta, aveva affermato che nell'anno 2015 venivano effettuati i lavori di ristrutturazione del fabbricato (dove è ubicato l'immobile oggetto della presunta vendita) aventi un costo di circa € 45.000,00, di cui ciascun comproprietario degli appartamenti ( – – – ) aveva Persona_5 Persona_2 Persona_6 Persona_7 contribuito per un importo di € 11.000,00 per far fronte alle spese. Quindi, deducevano che per stessa ammissione del Sig. i € 45.000,00 pervenuti Parte_1 sul conto del , altro non fossero che la somma delle quattro quote Persona_2 versate dai n.4 comproprietari pari ad € 11.000,00 ciascuno per la ristrutturazione del fabbricato, all'interno del quale la moglie dell'attore, risultava Persona_5 comproprietaria di un appartamento, che abitava insieme al e alla figlia. Parte_1
Pertanto, che il Sig. avesse già ampiamente beneficiato delle spese di Parte_1 ristrutturazione dell'immobile pagando l'immobile solo € 34,000,00 e, probabilmente in accordo col avesse beneficiato di un ampio sconto Persona_2 per le spese di ristrutturazione dell'immobile, per poi richiedere tali spese ai Signori già gravemente danneggiati da tale vicenda. CP_3
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I convenuti eccepivano l'inesistenza del nesso causale tra danno ed evento, contestando l'avversa richiesta di risarcimento del danno non provata. In merito ai danneggiamenti rilevati ex adverso, in sede di rilascio, i convenuti rappresentavano di aver abitato l'immobile de quo dal lontano 1991, e rilevavano che lo stesso all'epoca dei fatti si trovasse in uno stato totalmente grezzo. Pertanto, rivendicavano tutte le lavorazioni effettuate all'interno dell'appartamento, eseguite personalmente dal Sig. . Dunque, opponevano di aver asportato Controparte_3 quanto di loro esclusiva proprietà, beni acquistati personalmente dal CP_3
e da lui personalmente installati nei 24 anni in cui aveva abitato
[...] quell'immobile. Inoltre, per confutare quanto dichiarato dalla controparte, precisavano essere rimasti intatti una serie di servizi quali impianto elettrico, impianto idraulico, mattonelle e porte di ferro esterne. Conseguentemente disconoscevano l'addebito di danni provocati all'immobile ed eccepivano la richiesta avanzata dal generica e priva di riscontro alcuno. Parte_1
Eccepivano altresì mancare prova documentale dei pretesi danni giacché rilevavano nel caso di specie, oltre ad un computo metrico, fosse deducibile solo la quantificazione dei lavori di ristrutturazione da effettuare all'appartamento. Contestavano tutta la documentazione richiamata dalla controparte e, in particolare, quella relativa al procedimento penale che vedeva il quale Parte_1 imputato, per non avere alcuna attinenza con l'odierno giudizio, in quanto comprovante unicamente l'esistenza di un'acredine tra le parti. Ribadivano pertanto l'insussistenza di documentazione idonea a comprovare l'esistenza del nesso causale tra danno ed evento. Eccepivano, altresì, l'assoluta infondatezza del danno non patrimoniale pari ad euro 10.000,00 in quanto non specificato. I convenuti, pertanto, avanzavano domanda riconvenzionale nei confronti del Sig.
, al fine di accertare il danno patrimoniale che rivendicavano di aver Parte_1 subito, essendo stati privati dell'immobile che sarebbe a loro spettato in quanto eredi della defunta figlia di dunque approfondire ed Persona_4 Persona_2 esaminare la documentazione contabile che aveva consentito al Sig.
[...]
di acquistare l'immobile oggetto della richiesta di risarcimento danni. Parte_1
Concludevano: “-Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, avendo il Sig. già scontato dal prezzo di acquisto le spese di Parte_1 ristrutturazione dell'immobile e, ai sensi dell'art. 1490 c.c.., dovendo lo stesso rivolgere le proprie richieste economiche al Sig. che gli ha venduto l'immobile, come si evince Persona_2 dall'allegata documentazione dove emerge il pagamento della sola somma di € 34.000,00; -
.Accertare da un punto di vista contabile la modalità di acquisto dell'immobile oggetto della richiesta di risarcimento danni da parte del e, conseguentemente accertate le esposte Parte_1 irregolarità, condannare il Sig. al pagamento nei confronti del Sig. Parte_1
Controparte_ e della Sig.ra della somma di € 130.000,00, importo pari al Controparte_2 valore commerciale dell'immobile, sottratto illegittimamente all'asse ereditario dei Sig.ri CP_3
Controparte_ oltre i danni di natura psicologica subiti dai Sig.ri e a causa Controparte_2
Controparte_ della vicenda;
-Conseguentemente dichiarare che i Sig.ri – e Controparte_2
Controparte_ nulla devono al Sig. in merito alle pretestuose richieste Parte_1
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dallo stesso avanzate;
-Condannare il Sig. al pagamento delle spese e Parte_1 competenze del presente giudizio”. Disposta la trattazione scritta della presente controversia secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma c.p.c, la causa veniva rinviata, ai fini della valutazione delle relative istanze istruttorie, all'udienza del 9.5.2022. Alla data da ultimo indicata ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale richiesta dalle parti, veniva fissato per il relativo espletamento l'udienza del 18.9.23. Compariva e veniva escussa la teste di parte attrice All'esito, ritenuta la Tes_1 controversia matura per la decisione, come da ordinanza istruttoria in atti, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 6.3.2025 trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
2. -In via preliminare risulta documentalmente provata ed incontestata la legittimazione delle parti.
3. Nel merito la domanda proposta da parte attrice è infondata e va disattesa per le ragioni in appresso osservate. Nelle ipotesi di cui all'art. 2043 c.c. colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno patito, deve provare non solo i fatti costitutivi della pretesa avanzata, ma anche la riconducibilità agli stessi del comportamento di chi assume esserne l'autore, il nesso causale tra il fatto illecito e il danno subìto. Secondo la regola di riparto degli oneri probatori posta dall'art. 2697 c.c., è a carico del danneggiato l'onere di dimostrare la ricorrenza del fatto illecito in tutte le sue componenti e ciò significa che il danneggiato deve provare l'esistenza del fatto storico, di un fatto illecito, l'imputabilità soggettiva dello stesso a chi egli indica quale autore, il danno ingiusto e il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito. Costituisce, infatti, principio consolidato quello per il quale “Spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo e comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e pertanto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della relativa prova incombe sull'attore.” (Cass. Civ., sez. 3, Sentenza n. 7026 del 23/05/2001). Quindi, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art.2043 c.c., la parte danneggiata ha l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'altra parte ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa o la presenza di un caso fortuito che interrompa la relazione di causalità tra l'evento e il comportamento (cfr. Cass. Civ. sez. 3, Sentenza n. 390 del 11.01.2008; Cass. Civ. n. 11946/2013). Orbene, premesso quanto precede, risultano infondate le doglianze di parte attrice, vertendosi, come detto, in tema di illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., non risultando provato il fatto storico, in termini di danno, né tantomeno l'attore ha dimostrato l'imputabilità del fatto illecito dedotto a chi assumeva esserne stato n. 3588/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 12 N. 3588/2021 R.G.A.C.
l'autore, quindi alla parte convenuta e il nesso eziologico tra fatto ed evento lesivo, non raggiungendo la prova del danno da cui deriverebbe la pretesa risarcitoria avanzata. Sul punto occorre osservare che il detto nesso eziologico risulta essere stato specificamente ed espressamente contestato dai convenuti sin dalla propria costituzione in giudizio. Va precisato che nella specie non appaiono neppure riscontrarsi con sufficiente grado di certezza probatoria, gli elementi oggettivi dell'illecito dedotto, dagli elementi di prova offerti da parte attrice. Ed invero, giova rilevare che dalla documentazione agli atti (cfr. consulenza a firma del Perito del 92 Persona_8
e del '95) altro non è attestato che lo stato grezzo e vetusto dell'intera palazzina ove ubicato l'immobile di cui si discute. Altresì dicasi per il verbale di rilascio del 29.10.2015 (doc 6 all.2 produzione parte attrice) ove, contrariamente a quanto assunto nella prospettazione attorea circa i danni arrecati all'immobile in quella sede, veniva intimato ai convenuti di ritirate i beni inventariati (cfr. Documenti , n.6 produzione introduttiva). Parte_1
Orbene nella specie appare molto più verosimile, per tutto quanto documentato, che i lamentati danni derivino da situazioni di deprezzamento dell'immobile che devono essere attribuite alla vetustà, oppure al normale deterioramento della cosa. Queste situazioni, mette conto evidenziare che in materia locatizia ai sensi dell'articolo 1590 cod. civ., non sono mai imputabili al conduttore, sempre che del bene sia stato fatto un uso corretto e conforme al contratto. Tra l'altro, come precisato dalla costante giurisprudenza della Cassazione, risultano nulle, ai sensi dell'art. 79 della Legge n. 392 del 1978, le pattuizioni tra le parti volte ad obbligare il conduttore ad eliminare, prima del rilascio, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso. Si tratta infatti di spese di ordinaria e “non piccola” manutenzione, poste dall'art. 1576 cod. civ. a carico del locatore;
diversamente opinando si attribuirebbe a quest'ultimo un illegittimo vantaggio in aggiunta al canone (fra tutte Cass. Civ., sez. III, 5 agosto 2002, n. 11703). Pertanto, così come articolata la domanda di parte attrice parrebbe al più proponibile nei confronti dei suoi dante causa ( e Persona_2 Persona_3 per atto di compravendita del 7 giugno 2013, rep.5044, raccolta 2252 , all 1 produzione attore) alla stregua delle ipotesi di cui all'art 1490 c.c. Alcuna valenza in termini probatori, inoltre, può trarsi ai fini della pretesa risarcitoria, dalla stima dei lavori che l'attore rivendica di aver effettuato nell'immobile de quo, come da atto a firma della S.G. impianti S.A.S con allegata fattura (cfr. produzione attore) in primis perché nulla dimostra in merito ai presunti danneggiamenti arrecati al cespite dai convenuti, rientrando di contro nella prassi e nelle piene facoltà del proprietario effettuare lavori di ripristino di un immobile acquistato, nondimeno in quanto atto di parte non rileva, tenuto conto del già scarno compendio istruttorio. Giova, infatti, rammentare in merito che nel sistema risarcitorio delineato dal nostro ordinamento civilistico il concetto di danno risarcibile preso in riferimento n. 3588/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 12 N. 3588/2021 R.G.A.C.
dalle norme sostanziali è esclusivamente quello del danno-conseguenza e non già quello del mero danno-evento. In altri termini, il mero compimento di un atto o di un fatto illecito e l'avveramento di un evento di danno, non già solo per questo danno diritto al presunto danneggiato di ottenere un ristoro economico, che sia del tutto scollegato da qualsivoglia concreta conseguenza dannosa che lo stesso asserisca e provi essere derivata nella propria sfera patrimoniale e/o non patrimoniale (quasi che, come nel sistema penalistico, si trattasse di una sanzione a carico del danneggiante, piuttosto che di un ristoro spettante al danneggiato al fine di reintegrarlo dalle perdite subite per effetto dell'illecito). Al contrario, per la declaratoria della sussistenza del diritto al risarcimento, all'accertamento della sussistenza di una concreta ipotesi di responsabilità, deve sempre accompagnarsi anche l'accertamento della sussistenza di concreti effetti pregiudizievoli prodottisi nella sfera patrimoniale e/o non patrimoniale del danneggiato, di diretta derivazione eziologica rispetto all'illecito accertato. Ciò chiarito, sul punto parte attrice, invocando in via meramente astratta e ipotetica danni, nulla ha dedotto né provato al fine di dimostrare l'effettività dei menzionati pregiudizi, che giammai possono ritenersi in re ipsa. Medesima conclusione può trarsi inoltre dalla teste escussa le cui propalazioni Tes_1 sono apparse tutt'altro che circostanziate e dirimenti (cfr. verbale udienza del 18.9.23). Quanto all'ulteriore voce di danno non patrimoniale richiesto da parte attrice, per l'occupazione sine titulo contestata ai convenuti, lo stesso è parimenti da disattendere. Ed invero, in primo luogo — come risultante dal verbale di rilascio innanzi già richiamato e dalla documentazione prodotta in atti dalla medesima parte attrice — l'istante risulta aver proceduto alla notificazione del precetto ex art. 605 c.p.c. nei confronti del resistente solo in data 29 ottobre 2015, ne consegue che il periodo che va dalla data fissata per il rilascio e sostanzialmente coincidente con la effettiva liberazione dell'immobile da parte dei convenuti, sino alla successiva materiale (e formale) immissione del proprietario attore nel possesso dell'immobile locato, non può essere computato quale periodo di mora per la ritardata riconsegna dell'immobile, alla stregua di quanto disposto ex art. 1591 c.c., in materia di locazioni. Inoltre, va ribadito, la recente evoluzione giurisprudenziale è sempre più orientata ad escludere la configurabilità nell'ordinamento civilistico di c.d. danni in re ipsa, quantomeno in assenza di esplicite previsioni di legge in tal senso. Ed invero, pur non avendo considerato ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei cc.dd. risarcimenti puntivi, la Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 16601/2017) ha pur sempre evidenziato la totale eccezionalità di un tale istituto che, quindi, in quanto tale, richiede la tipicità delle relative ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi. Di contro, in assenza di espressa previsione di legge, il risarcimento del danno assolve la precipua funzione di ristorare il patrimonio del danneggiato dell'effettiva e dimostrata perdita subita in conseguenza dell'illecito altrui (in modo tale che il risarcimento, da un lato, deve essere effettivo e integrale, ma, dall'altro n. 3588/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 12 N. 3588/2021 R.G.A.C.
lato e correlativamente, non deve mai costituire una iniusta locupletatio per il danneggiato stesso). Sviluppando il ragionamento che precede, dunque, la Suprema Corte di Cassazione (ponendosi in consapevole contrasto con un precedente orientamento che pure riteneva sostanzialmente in re ipsa il danno derivante al proprietario per la tardiva restituzione di un proprio immobile da parte dei un terzo occupante senza titolo), ha affermato che “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13071 del 25/05/2018 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31233 del 04/12/2018; orientamenti che anche questo stesso Tribunale ha già avuto modo di pienamente condividere e far propri). Ciò premesso, parte attrice, essendosi esclusivamente limitata a ricollegare il chiesto risarcimento del danno alla detenzione dell'immobile compravenduto, senza null'altro dedurre o provare sul piano della concretezza del caso di specie e sull'eventuale effettività del depauperamento patrimoniale eventualmente da ella subito, sub specie di concrete occasioni di guadagno perse o di perdite patrimoniali emergenti subite, ha sostanzialmente invocato la liquidazione in proprio favore di un danno in re ipsa, tuttavia non passibile di ristoro automatico, per tutto quanto innanzi osservato. Né le carenze assertive e probatorie in ordine alla richiamata domanda risarcitoria avrebbero potuto essere colmate attraverso la CTU chiesta dalla attrice, ovvero attraverso l'invocata attivazione, da parte del Giudice, dei poteri equitativi nella liquidazione del danno. Ed invero, si rammenta che “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (cfr., ex multis, sul punto Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011). La domanda di parte attrice va pertanto integralmente rigettata.
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4. Altresì da disattendere a parere della scrivente è la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, tesa ad “accertare da un punto di vista contabile la modalità di acquisto dell'immobile oggetto di causa”, se ne rileva la genericità e l'infondatezza. I convenuti invero hanno rilevato una serie di circostanze al fine di presumere senza tuttavia dimostrare un'ipotesi di simulazione. In giurisprudenza la simulazione viene considerata come un'ipotesi di dissociazione concordata tra volontà e dichiarazione e consiste quindi nel fenomeno dell'apparenza negoziale creato dalle parti per mostrare una realtà non corrispondente all'effettivo assetto degli interessi. Le parti, in sintesi, pongono in essere una divergenza consapevole e concordata tra la volontà effettiva celata e la dichiarazione fittizia ostensibile. È quindi necessaria una intesa tra le parti atta ad incidere sull'efficacia del negozio simulato, denominata accordo simulatorio che deve necessariamente essere bilaterale o di una simulata dichiarazione recettizia di volontà. Quindi elemento costitutivo della simulazione è l'accordo simulatorio, ossia il patto mediante il quale le parti intendono creare l'apparenza. Rappresenta il mezzo indispensabile per porre in essere la simulazione e per determinare il reale significato della dichiarazione simulata. Difatti, la volontà di non dar seguito al negozio simulato è frutto di questo accordo ed è in esso esternata. Detto accordo deve essere precedente o concomitante con la conclusione dell'atto cui si riferisce, altrimenti non si verterebbe in una ipotesi di simulazione negoziale ma, piuttosto, di modifica dell'accordo raggiunto. La contro dichiarazione, invece, è il documento scritto in cui è consacrato l'accordo simulatorio che non va confusa né con il contratto dissimulato, che non sempre è voluto dalle parti, né con l'accordo simulatorio, di cui costituisce solo elemento di prova e non atto richiesto ab substantiam per la sua esistenza. Essa costituisce non dichiarazione di volontà, ma dichiarazione di scienza rappresentativa della simulazione che esaurisce la sua portata sul piano probatorio, in quanto con essa le parti non intendono porre in essere un atto dispositivo della loro sfera giuridica, ma solo riconoscere e documentare che il contratto da esse stipulato è improduttivo di effetti. Oggetto della prova della simulazione è l'accordo simulatorio, in assenza di contro dichiarazione, la prova è indiziaria e presuntiva, come occorso nel caso di specie. Ed invero non è nè allegato nè provato il c.d. 'accordo simulatorio', cioè la concorde intenzione delle parti del negozio voluto solo in apparenza (simulazione assoluta), presupposto ineludibile per accedere alla tutela ex art 1414 c.c. Al riguardo, si osserva che l'atto diretto a pregiudicare un diritto di terzi non è causa di nullità dell'atto medesimo. L'ordinamento, nel caso in cui il diritto pregiudicato è un diritto di credito, assistito dalla garanzia patrimoniale generica del debitore, prevede il rimedio dell'azione revocatoria con la conseguente possibilità di vedere vanificati gli effetti dell'atto pregiudizievole nei suoi confronti. Mai, peraltro, anche in queste ipotesi, si perviene alla sanzione della nullità. Illuminanti sono le sentenze della Suprema Corte n. 23158/14 e 20586/10, che specificano come la sanzione della nullità del negozio non possa ravvisarsi nelle ipotesi in cui vi sia un intento frodatorio ai n. 3588/2021 r.g.a.c. Pagina 11 di 12 N. 3588/2021 R.G.A.C.
danni di creditori o soggetti che vantano diritti, avendo l'ordinamento in queste ipotesi previsto altri strumenti di tutela. Ne deriva il rigetto della dispiegata domanda riconvenzionale proposta dai convenuti. 5. Sulle spese di lite. Le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della circostanza della reciproca soccombenza dovuta al rigetto della domanda principale e della riconvenzionale indicono alla integrale compensazione.
Come di recente affermato dalla giurisprudenza, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. civ. n. 3438 del 22.2.2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3588/2021 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta integralmente la domanda principale proposta da parte attrice;
-Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute;
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Aversa, 24/06/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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