Decreto cautelare 25 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 22 novembre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00383/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00706/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Burattini, Costanza Bora, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio provinciale Motorizzazione Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento di revisione tecnica della patente di guida della categoria B (n. -OMISSIS-),
ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada, notificato in data 6 ottobre 2025, prot. Registro Ufficiale -OMISSIS-, emesso dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di Macerata, con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida del sig. -OMISSIS-, mediante nuovo esame di idoneità tecnica;
nonché di ogni atto, anteriore e/o conseguente, ad esso comunque connesso, e, in particolare, della proposta di revisione della patente di guida n. -OMISSIS- della Legione Carabinieri Marche, Stazione di -OMISSIS-, del 20 luglio 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ufficio Provinciale Motorizzazione Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. AB OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso il ricorrente riferisce che il 6 ottobre 2025 gli è stato notificato il provvedimento di revisione tecnica della patente di guida, qui gravato. Deduce che l’Amministrazione procedente ha inquadrato la vicenda di cui si discute tra i casi di revisione non obbligatoria, ai sensi dell’art. 128, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992. Il ricorrente afferma che non solo non è stato mai coinvolto, né ha causato incidenti stradali, ma non gli è stato neppure mai contestato alcunché (mediante multe e/o contravvenzioni) che potesse lasciare intendere l’emissione di un provvedimento di revisione della patente di guida nei propri confronti. Riferisce che era stato sottoposto poco meno di un anno fa (nello specifico, in data 19 dicembre 2024) ad una visita medica ai fini del rilascio della patente di guida, ai sensi dell’art. 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, al cui esito è emerso come sia in possesso dei requisiti di idoneità psicofisici richiesti per la patente di guida della categoria B, con validità fino al 19 dicembre 2026. Afferma che la comunicazione del -OMISSIS- della Legione Carabinieri Marche, Stazione di -OMISSIS- – che viene richiamata nel provvedimento impugnato come atto presupposto – non era mai stata trasmessa al ricorrente, il quale ne ha avuto conoscenza solamente in data 14 ottobre 2025.
Il ricorrente, che ha un’attività imprenditoriale nel settore agricolo, afferma che ha necessità di un uso quotidiano dell’autovettura, in quanto è celibe e non ha né figli o familiari che vivono nelle Marche che possano accompagnarlo e aiutarlo nella conduzione della propria vita quotidiana.
Il provvedimento è gravato mediante i seguenti motivi.
Con un primo motivo di diritto si deduce illegittimità del provvedimento di revisione della patente di guida per violazione dell’art. 128 del D.lgs. n. 285/1992, in quanto tale norma prevede che la revisione sia obbligatoriamente disposta in casi specifici (incidente stradale che abbia determinato lesioni gravi alle persone e a carico del conducente sia stata contestata la violazione di disposizioni che determinano quale conseguenza la sospensione della patente di guida) che non sussistono nel caso di specie.
Con un secondo motivo di diritto si deduce illegittimità del provvedimento di revisione per violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, nonché per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. avendo l’Amministrazione emanato il provvedimento in questione in maniera del tutto irragionevole e senza aver addotto alcuna valida motivazione che lo giustifichi.
Si evidenzia che seppure non può trascurarsi la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revisione della patente, l'Amministrazione è, comunque, onerata di una compiuta motivazione.
Il provvedimento di revisione, si osserva, parla genericamente di asserite condotte di guida in violazione del codice della strada, con il rischio di incolumità pubblica e per la sua persona, riportando unicamente la dicitura “ riparte dagli stalli di sosta ad alta velocità- controm ” (così testualmente).
L’atto presupposto, sopra già citato, a cui si fa riferimento nel provvedimento impugnato, ossia la comunicazione del -OMISSIS-, della Legione Carabinieri Marche, Stazione di -OMISSIS-, riporta il fatto che il sig. -OMISSIS- “ è frequente assumere condotte di guida in violazione al codice della strada che si esplicano nel lasciare aperte ed incustodite sulla pubblica via le proprie autovetture, fuori dagli spazi consentiti e ripartire ad alta velocità o contromano, facendo ripetuto uso improprio del clacson come per segnalare situazioni di emergenza ”.
Lamenta che il provvedimento, richiamando ipotetiche trasgressioni in maniera del tutto imprecisata, rende, di fatto, impossibile difendersi dalle accuse mosse, non essendo mai riportato alcun fatto concreto circostanziato. Si evidenzia che la motivazione che l’Amministrazione porta a sostegno del proprio convincimento si fonda unicamente sui “ contatti avuti con la popolazione ”.
Con un terzo motivo di diritto si afferma illegittimità del provvedimento di revisione per eccesso di potere determinato da difetto di istruttoria, a fronte di mancate formali contestazioni di violazioni del codice della strada.
Si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e l’Ufficio provinciale Motorizzazione Macerata, per resistere al ricorso.
La domanda cautelare contenta nel mezzo di gravame è stata accolta da questa Sezione con ordinanza n. -OMISSIS- con cui è stato così stabilito “ Considerato che il provvedimento adottato reca quale motivazione della disposta revisione la nota del 20 luglio 2025 dei Carabinieri di -OMISSIS- ed afferma che da tale nota emerge che il 20 luglio 2025 il ricorrente assumeva condotte di guida comportanti rischio per l’incolumità pubblica e per lui stesso;
Tenuto conto che dalla suddetta nota del 20 luglio 2025 non emerge accertato alcun fatto accaduto in quella data, che quindi il provvedimento gravato appare viziato per travisamento di fatto;
Accertato che nella nota dei Carabinieri del 20 luglio 2025 ridetta non si citano testimonianze, esposti, date, fatti specifici, bensì solo che da “contatti con la popolazione” emerge che il ricorrente tiene condotte di guida pericolose e che alcuna sanzione è stata accertata nei suoi confronti;
Ritenuto che seppur ampiamente discrezionale, il provvedimento di revisione della patente per idoneità tecnica, deve comunque basarsi su fatti specifici, che non appaiono nella specie sufficientemente delineati, richiamandosi solo generiche informazioni de relato;
Considerato che il ricorrente ha già di recente sostenuto con esito positivo l’esame di idoneità psichica e che ulteriore visita di controllo è prevista per il prossimo mese di febbraio 2026;
Ritenuto sussistente il fumus boni iuris nonché il periculum in mora derivante dalla privazione della patente di guida in caso di mancata sottoposizione agli accertamenti disposti nei ristretti termini fissati, tenuto conto del luogo di residenza e dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente ”.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il mezzo di gravame va accolto, dovendosi, all’approfondito esame di merito confermare le statuizioni in punto di fumus boni iuris svolte nella succitata ordinanza cautelare.
In particolare, assorbito il primo, sono fondati il secondo e il terzo motivo di gravame, sotto il profilo del difetto di motivazione, non potendosi ragionevolmente fondare un provvedimento incidente sulla libertà di movimento e di impresa del ricorrente sulla “ vox populi ”, essendo viceversa necessari riscontri oggettivi inerenti condotte pericolose e rivelatrici di inidoneità tecnica alla guida.
Deve, solo, precisarsi, rispetto a quanto affermato nell’ordinanza cautelare citata, come messo in evidenza da parte ricorrente nella memoria depositata il 9 febbraio 2026 che per “ un mero errore materiale effettuato nella memoria depositata in data 14 novembre 2025 nella trasposizione della data di scadenza della patente di guida del ricorrente: al contrario di quanto scritto nella memoria, la patente di guida del sig. -OMISSIS- è in scadenza il prossimo 19 dicembre 2026”. Dunque l’ulteriore visita di controllo, già programmata, è prevista per il prossimo mese di dicembre 2026.
In conclusione, il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato l’atto impugnato, salva ogni ulteriore determinazione dell’Amministrazione procedente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto gravato.
Condanna il Ministero costituito al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori e rimborso del c.u. se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
AB OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB OR | ON Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.