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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/07/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 4777/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Sporminore (TN), Via Maron n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Maria a Beccara del
Foro di Trento (c.f. giusta procura conferita in calce all'atto C.F._2 introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trento – via Rosmini 45;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3
in Sporminore (TN), Via Maron n. 27, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Mazzoni (C.F.
) e Danilo Pezzi (C.F. ), del Foro di Trento, C.F._4 C.F._5
giusta procura conferita in calce all'atto introduttivo e presso il loro studio in Mezzolombardo
(TN), Piazza San Giovanni n. 14, elettivamente domiciliato;
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili CONCLUSIONI: con note scritte in sostituzione di udienza, depositate in data 19 giugno
2025, la Sig. a mezzo della propria procuratrice, domandava “che il Tribunale di Pt_1
Trento voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 10.07.2010 in San Michele all'Adige TN e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di San Michele all'Adige sub Atto n. 7 Parte 2 serie A – anno 2010 con conferma delle condizioni rassegnate” nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione. Con note scritte, depositate in data 16 giugno 2025, i procuratori del Sig. CP_1 domandavano “in ottemperanza al provvedimento dd. 29.11.2024, richiamandosi integralmente al ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dd. 10.10.2024, verificato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 403/2024 dd. 29.11.2024 e pubblicata il
02.12.2024, chiede che il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10 luglio 2010 in San Michele all'Adige
TN e trascritto negli atti di matrimonio del Comune San Michele all'Adige sub Atto n. 7 Parte
2 serie A – anno 2010, con conferma delle condizioni rassegnate” nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione.
Il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del
14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23-10-2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario a San Michele all'Adige il 10-07-2010 (siccome registrato nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di San Michele all'Adige al N°7, Parte 2, Serie A, Anno 2010), e che dalla loro unione erano nati, a Trento, due figli ( il 01-09-2011 e il 21- Per_1 Per_2
11-2013), hanno adito il tribunale con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51, c.p.c. per chiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza n. 403/2024, pubblicata il 02-12-2024, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate che qui si riportano: “a. I figli minori Per_3 e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e per
[...] Persona_4
l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse degli stessi, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei minori;
b. Le parti concordano sin d'ora che i figli, se d'accordo, saranno iscritti presso le scuole di Mezzolombardo;
qualora il figlio avesse a completare l'attuale ciclo di Per_1 studi a Denno sarà il padre a provvedere ai trasporti dalla casa di abitazione del figlio alla scuola nonché dalla scuola alla casa di abitazione del figlio in caso di sciopero dei mezzi pubblici, impegnandosi altresì lo stesso a fornire alla IG.ra gli orari in cui il figlio Pt_1 farà rientro a casa, nonché le autorizzazioni già ottenute dal minore per poter rimanere sul pulmino;
c. I figli minori e sposteranno la residenza presso Persona_3 Persona_4
l'abitazione ove si trasferirà la madre (nei termini e modalità sotto indicati) e saranno quindi presso di lei collocati prevalentemente;
d. Il padre potrà tenere con sé i figli: - a fine settimana alternati dal venerdì sera dalle ore 18 alla domenica sera alle ore 21.00 con rientro presso la casa materna, con possibilità di accompagnarli entro le 22.00 nei periodi estivi (in cui i ragazzi non hanno scuola), previo preavviso alla madre da effettuarsi con messaggio telefonico entro la giornata del sabato;
- il mercoledì (salvo diverso accordo): - da fine scuola eventualmente presso l'istituto scolastico (o dalla mattina ore 7.15 presso la casa materna se non c'è scuola) alle 21.00, indipendentemente dal week end di competenza;
- nei periodi estivi
(quando i ragazzi non hanno scuola) tutto il giorno (dalla mattina ore 7.15 presso la casa materna) sino al giovedì pomeriggio ad ore 13.30 presso la casa materna, quindi comprensivo di pernotto, la settimana che i ragazzi sono con la madre nel week end;
→ il padre preleverà e riaccompagnerà i figli presso la casa di abitazione materna;
dopo il pernottamento infrasettimanale presso di sé li riaccompagnerà a casa della madre al pomeriggio successivo (durante il periodo estivo); → in ogni caso, nei periodi estivi (quando i ragazzi non hanno scuola), qualora la IG.ra ne abbia necessità, il padre si dichiara Pt_1
disponibile a tenerli mezza giornata o tutta la giornata, pur garantendo il loro rientro a casa per il pernotto dalla madre, previo accordo da effettuarsi entro il giorno prima;
→ ciascun genitore potrà sentire telefonicamente i figli tutti i giorni liberamente e senza interferenze da parte dell'altro genitore;
e. Feste e Ponti: i tempi di permanenza con ciascun genitore andranno divisi equamente e rispettando l'alternanza, di anno in anno;
Salvo diverso accordo : - durante l'estate il padre terrà con sé i figli due settimane anche non consecutive, così come la madre;
luogo e data di soggiorno fuori città verranno comunicati entro il 30 aprile di ogni anno dalla IG.ra al IG. il quale si adeguerà Parte_1 CP_1 al periodo individuato dalla stessa, scegliendo un altro periodo che comunicherà con almeno
15 giorni di anticipo, anche in base agli impegni dei ragazzi presso i camp estivi concordati;
se i periodi scelti coincidessero, ciascuno manterrà diritto a metà del periodo scelto;
ciascun genitore dovrà provvedere personalmente ed integralmente a sostenere le spese della propria vacanza con i figli;
- le vacanze natalizie saranno trascorse metà con il padre ed metà con la madre alternando le festività di Natale e Capodanno;
prevedendosi che quest'anno il Natale sarà trascorso con la mamma ed il Capodanno con il papà; il periodo si intenderà dal termine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre mattina ore 8.00 e dal 30 dicembre mattina ore
8.00 sino al 6 gennaio sera 21.00; i fine settimana successivi saranno ordinariamente gestiti secondo la regola dell'alternanza tra genitori e quindi, terminato il periodo di vacanza con un genitore, riprenderà il protocollo ordinario con l'altro genitore;
- le festività minori saranno godute da ciascun genitore in pari misura, alternando di anno in anno le varie festività; - metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore da alternarsi Pasqua e Lunedì dell'Angelo; f. Periodi di malattia del figlio: eventuali diritti di visita reciproci “saltati” verranno recuperati previo accordo tra le parti;
ciascun genitore si impegna a tenere aggiornato l'altro sulle condizioni di salute e su eventuali farmaci assunti o prescritti dal medico;
inoltre ciascun genitore avrà diritto di verificare i contenuti ed i tempi di utilizzo dei dispositivi (telefono cellulare e tablet) in uso ai due figli;
dovrà sempre essere garantita la possibilità per i genitori di contattare i figli;
g. Il OR verserà alla ORa CP_1
quale contributo per il mantenimento ordinario dei due figli, a partire dal Parte_1
mese di agosto 2024, la somma di Euro 300,00 mensili ciascuno, per un totale di Euro 600,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione un anno dal decreto di omologa) e da versarsi entro il 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra ; h. Le spese straordinarie per i due figli, Parte_1
individuate nel protocollo CNF novembre 2017, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, con detrazioni fiscali ripartite nella rispettiva quota di spettanza;
le modalità di accordo e di rimborso sono quelle previste nel protocollo CNF novembre 2017, ma le parti si impegnano sin d'ora a concordare quelle extra assegno subordinate da protocollo al consenso di entrambi, qualora siano superiori ad euro 300,00 (intese espressamente nel senso di € 150,00 per ciascun figlio). In ogni caso, quando possibile, ciascun genitore sosterrà direttamente la propria quota parte di competenza (70/30) con emissione di fatture/ricevute già suddivise per i rispettivi importi, senza dover quindi ricorrere al “meccanismo” del pagamento integrale e successivo rimborso. Le attività usufruibili mediante i buoni di servizio saranno interamente a carico della IG.ra entro i limiti per cui potrà beneficiarne;
l'esubero seguirà la Parte_1
suddivisione delle spese straordinarie;
i. L'assegno unico e ogni altra forma di sussidio e analoghe provvidenze sarà percepito interamente dalla IG.ra ”. Parte_1
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 403/2024 dd.
29-11-2024 e pubblicata il 02-12-2024, passata in giudicato e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità: quanto alle questioni non patrimoniali, le parti, in assenza di elementi di pregiudizio per la prole, hanno scelto il regime di affidamento condiviso di cui all'art. 337-ter, c.c.; superflua, infine, risulta l'audizione di questi ultimi, in assenza di profili critici.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, vista la mancata regolamentazione delle stesse ad opera delle parti in sede di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo
Tribunale ritiene di doverle compensare integralmente fra le parti, stante l'avvenuto raggiungimento di un accordo fra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 23-10-2024 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10-07-2010 in San
Michele all'Adige (TN) e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di San Michele all'Adige sub Atto n. 7 Parte 2 serie A – anno 2010, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
-compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, nella camera di conIGlio del 28-06-2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi