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Articolo 4 della Legge 18 dicembre 1984, n. 976
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Legge 18 dicembre 1984, n. 976
Articolo 4 della Legge 18 dicembre 1984, n. 976
Versione
31 gennaio 1985
Art. 4.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1985
Vedi fonte istituzionale
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