Decreto cautelare 31 marzo 2026
Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 20/04/2026, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00746/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 601 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-(indicati nominativamente nell’Allegato A), rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Giuliano Scalzo, con domicilio digitale PEC avv.scalzogiuseppegiuliano@pec.giuffre.it;
contro
Comune di Camerota, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza prot. n. -OMISSIS-(nonché degli ulteriori atti sostanzialmente identici specificati nell’Allegato B per ciascuno dei ricorrenti), con cui il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Camerota ha intimato ai ricorrenti, quali occupanti sine titulo , lo sgombero entro sessanta giorni dell’area demaniale sita in -OMISSIS-, Foglio 8, particella 39 (ora 778, a seguito del frazionamento del -OMISSIS-), con rimozione integrale delle strutture e ripristino dello stato originario dei luoghi;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi la Deliberazione della Giunta Comunale n. -OMISSIS- e il verbale di riconsegna del -OMISSIS- da parte della Curatela fallimentare della società-OMISSIS-., già concessionaria dell’area.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Camerota;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- la dott.ssa LA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso, notificato e depositato in data -OMISSIS-, è proposto per l’annullamento dell’ordinanza prot. n. -OMISSIS-, nonché degli atti ulteriori, tra loro sostanzialmente identici e specificamente individuati per ciascun ricorrente nell’Allegato B, notificati in date e con protocolli diversi ma tutti riconducibili al medesimo procedimento amministrativo e fondati su identico presupposto istruttorio e motivazionale, con i quali il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Camerota ha intimato ai ricorrenti lo sgombero entro sessanta giorni dell’area demaniale sita in -OMISSIS-, Foglio 8, particella 39, con rimozione integrale delle strutture e ripristino dello stato originario dei luoghi.
I ricorrenti deducono in fatto che l’area oggetto dei provvedimenti impugnati era in origine assoggettata alla destinazione tradizionale agro-silvo-pastorale propria dei beni civici, ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e successivamente, con Decreto Ministeriale 15 aprile 1972, è stato autorizzato il mutamento di destinazione d’uso di una porzione dell’area gravata da uso civico per la realizzazione di una struttura turistico ricettiva di tipo camping, destinazione rinnovata con delibera della Giunta regionale Campania del 9 aprile 1981, con previsione di concessione temporanea dell’area per l’esercizio dell’attività ricettiva, sicché sull’area si è progressivamente sviluppato un articolato insediamento turistico, costituito da piazzole, unità abitative, strutture di servizio e opere di urbanizzazione funzionali all’attività ricettiva.
A seguito della liquidazione giudiziale della società concessionaria, dichiarata con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 1/2025, l’Amministrazione comunale ha adottato la Deliberazione di Giunta n. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la presa in consegna dell’area nello stato di fatto esistente e, in attuazione di tale deliberazione, con verbale del -OMISSIS- la curatela ha proceduto alla riconsegna dell’area all’Amministrazione comunale, che ha quindi riacquisito la disponibilità del compendio.
Successivamente, l’Amministrazione ha adottato i provvedimenti impugnati, con i quali è stato intimato ai destinatari e alla curatela, per conoscenza, lo sgombero generalizzato dell’area, la rimozione di tutte le strutture esistenti e il ripristino dello stato originario dei luoghi, eliminando qualsiasi traccia.
Vengono articolati i seguenti motivi di ricorso:
1. DIFETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL POTERE ESERCITATO (Violazione dell’art. 3 L. 241/1990; violazione degli artt. 97 Cost. e 823 c.c.; violazione art, 24 Cost; violazione dei principi di legalità, tipicità e nominatività dell’azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e indeterminatezza)
Si afferma che l’ordinanza impugnata manchi di una chiara individuazione del potere esercitato (autotutela possessoria ex art. 823, comma 2, c.c.; poteri gestori del bene demaniale gravato da uso civico; poteri reintegratori della destinazione civica originaria) e abbia ecceduto il contenuto funzionale della presupposta Delibera, introducendo autonomi e ulteriori obblighi di facere in capo ai destinatari e incidendo direttamente sull’assetto materiale dei luoghi, senza poter essere qualificata quale mera fase esecutiva della presa in consegna dell’area;
2. DIFETTO DI PRESUPPOSTO E DI ISTRUTTORIA SULLA CESSAZIONE DELLO SCOPO DEL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE AUTORIZZATO CON D.M. 15 APRILE 1972 (Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 2, L. 1766/1927 e 41 R.D. 332/1928; violazione dell’art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e contraddittorietà)
Si sostiene che l’atto presupponga implicitamente l’intervenuta cessazione dello scopo del mutamento di destinazione autorizzato con D.M. 15 aprile 1972 (in quanto il ritorno alla destinazione civica è subordinato alla cessazione dello scopo della destinazione autorizzata, non alla mera cessazione del rapporto concessorio o alla vicenda soggettiva del concessionario), senza però alcun accertamento istruttorio a supporto;
3. ESERCIZIO DI POTERE REINTEGRATORIO IN ASSENZA DI COMPETENZA; IN SUBORDINE, DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE (Violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 78 D.P.R. 616/1977; violazione della L. 1766/1927 e del R.D. 332/1928; violazione dell’art. 2 L.R. Campania n. 11/1981; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere, incompetenza; nullità dell’atto ai sensi dell’art. 21-septies L. 241/1990 in via subordinata)
Si rileva che l’eventuale ripristino dell’antica destinazione non costituisce esercizio di un ordinario potere dominicale, ma integra un intervento riconducibile alla disciplina speciale dei beni gravati da uso civico, con conseguente necessaria applicazione delle procedure e delle competenze previste dalla normativa di settore;
4. VIOLAZIONE DEL REGIME SPECIALE DEI BENI GRAVATI DA USO CIVICO E APPLICAZIONE DI SCHEMI INCOMPATIBILI (Violazione e falsa applicazione della L. 16 giugno 1927 n. 1766, art. 12; R.D. 26 febbraio 1928 n. 332; artt. 66 e 78 D.P.R. 616/1977; L.R. Campania n. 11/1981; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per erronea qualificazione giuridica e difetto dei presupposti)
Si osserva che il Comune ha applicato al bene gravato da uso civico (come tale soggetto al regime pubblicistico speciale) schemi propri dell’autotutela demaniale ordinaria, assumendo illegittimamente che il compendio potesse essere gestito secondo logiche dominicali tipiche del demanio comunale;
5. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, INDETERMINATEZZA DEL COMANDO, IRRAGIONEVOLEZZA DELL’ORDINE DI RIPRISTINO GENERALIZZATO E VIOLAZIONE DELLA STESSA DELIBERA PRESUPPOSTA (Violazione degli artt. 3 e 7 L. 7 agosto 1990 n. 241; violazione degli artt. 24 e 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di tipicità del comando, indeterminatezza oggettiva e soggettiva, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità)
Si rappresenta che il comando amministrativo, per come conformato, non consente ai destinatari di individuare con precisione né le condotte richieste né l’oggetto materiale dell’obbligo, risultando quindi inidoneo a produrre effetti conformativi puntuali ed essendo, per ciò stesso, anche intrinsecamente ineseguibile;
6. ESAURIMENTO DEL POTERE DI AUTOTUTELA POSSESSORIA E DIFETTO DEL PRESUPPOSTO DELL’ORDINE IMPARTITO (Violazione e falsa applicazione dell’art. 823 c.c.; violazione dei principi in materia di autotutela amministrativa; eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento e difetto dei presupposti)
Si eccepisce il difetto del presupposto del potere esercitato, poiché l’Amministrazione ha disposto un intervento di sgombero e ripristino successivo alla già dichiarata riacquisizione del possesso del bene;
7. ILLEGITTIMA QUALIFICAZIONE GENERALIZZATA DEI DESTINATARI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMOGENEITÀ DEL VIZIO (Violazione e falsa applicazione dell’art. 823 c.c.; violazione dell’art. 7 L. 241/1990; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto del presupposto e difetto di istruttoria)
Ci si duole che l’Amministrazione abbia omesso in radice qualsiasi valutazione delle singole posizioni, presupponendo in via generalizzata la qualifica di occupanti sine titulo , pertanto il vizio è comune a tutti i ricorrenti, intrinseco al provvedimento e indipendente dalle singole posizioni, in quanto derivante da una modalità di esercizio del potere che ha ignorato integralmente la verifica dei presupposti fattuali, sostituendola con una qualificazione generalizzata e indifferenziata.
Con decreto presidenziale n.-OMISSIS- pubblicato in data -OMISSIS- è stata rilevata d’ufficio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, del c.p.a., l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti ed è stato invitato il Comune di Camerota, in vista dell’udienza del -OMISSIS-, a depositare gli atti e documenti posti a base dell’azione amministrativa in contestazione.
Con memoria depositata in data -OMISSIS- i ricorrenti hanno contestato l’eccepita inammissibilità e insistito nei motivi di gravame.
Il Comune di Camerota si è costituito in resistenza in data -OMISSIS- depositando documentazione.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del -OMISSIS- ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti.
Il Collegio non ravvisa, infatti, concreti elementi sulla cui base discostarsi dalle considerazioni svolte in occasione della valutazione della domanda di adozione di misure cautelari monocratiche con il decreto presidenziale n.-OMISSIS-/-OMISSIS-, ove si è affermato che “ la posizione dei ricorrenti quali occupanti abusivi dell’area demaniale in discussione, restata sostanzialmente incontestata (non essendo peraltro gli stessi neanche precedenti concessionari), incide in radice sulla loro legittimazione ad agire e, dunque, sull’ammissibilità del ricorso ”.
In particolare, tale affermazione risulta giustificata anche nell’attuale sede di giudizio, al punto da consentire, sulla base della manifesta fondatezza dell’eccezione riportata, la definizione della causa mediante sentenza in forma semplificata.
Va specificato, in proposito, che non è contestabile in punto di diritto l’assenza di un titolo che legittimi l’occupazione dell’area di cui oggi si discute.
Questo perché i “titoli” che i ricorrenti allegano risultano costituiti dai rapporti negoziali intrattenuti con il concessionario del bene.
Tuttavia, non solo tali titoli non sono opponibili all’amministrazione, come gli stessi ricorrenti ammettono (v. pag. 2 della memoria ex artt. 73 e 55, comma 5, c.p.a.), ma non vi è alcuna possibilità di considerarne in qualunque modo la validità, atteso peraltro che il concessionario stesso ha già provveduto alla restituzione del bene.
Né risulta applicabile al caso la teoria dell’affidamento incolpevole allegata dai ricorrenti, secondo i quali la continuità del rapporto con il concessionario e l’adempimento anche economico degli obblighi contrattuali con questo stipulati consentirebbe loro di vantare una posizione tutelabile nei confronti dell’amministrazione.
È di tutta evidenza, infatti, che l’affidamento incolpevole, ove pure possa riconoscersi, al più darebbe titolo ai ricorrenti per la tutela delle proprie posizioni nei confronti del concessionario e non dell’amministrazione, la quale, non solo è completamente estranea al contenuto o agli effetti della relazione negoziale, ma è obbligata esclusivamente a valutare la posizione dei ricorrenti come essa si presenta ai suoi occhi.
Ebbene, a fronte di un rapporto concessorio ormai esaurito, dell’intervenuta riconsegna dell’area, dell’avvenuto riacquisito del compendio e della presenza sul bene di installazioni e opere completamente abusive e mai consentite, l’occupazione non può che qualificarsi da parte dell’amministrazione come sine titulo , non potendo essere utilizzato neppure l’argomento dell’inerzia dell’amministrazione stessa o della liceità delle installazioni al fine di “recuperare” il difetto di legittimazione già affermato.
Pertanto, in mancanza di un titolo che giustifichi l’occupazione e in assenza di qualunque altro e diverso profilo giuridico cui l’occupazione stessa possa appoggiarsi, le contestazioni formulate dai ricorrenti, da ultimo nella memoria dell’-OMISSIS-, appaiono in tutta evidenza infondate e completamente inidonee a consentire un rovesciamento della prospettiva già anticipata nel decreto presidenziale sopra richiamato.
In definitiva, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione dei ricorrenti.
Sussistono, per la natura formale della decisione, eccezionali motivi per compensare, tra le parti, spese e competenze di lite, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l’intervento dei magistrati:
RL SO, Presidente
LA PO, Primo Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA PO | RL SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.