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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/12/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1871 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], nella qualità di genitori Pt_2 CodiceFiscale_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore (c.f. ), Persona_1 CodiceFiscale_3 nata a [...], il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Genick (c.f.
) ed elettivamente domiciliati come in atti telematici;
C.F._4
RICORRENTI
contro
IL PUBBLICO MINISTERO-SEDE
PARTE NECESSARIA
Oggetto: domanda di riconoscimento del genere femminile ai sensi della L. n. 164/82 e del d. lgs n.
150/2011.
pag. 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di La Spezia (SP) la rettificazione dell'atto di nascita della minore , disponendo la modifica del suo genere da femminile a maschile e Persona_1 la modifica del suo nome da a ”. Persona_1 Persona_2
Per il Pubblico Ministero: si associa al ricorso di controparte.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 28.11.2024 e regolarmente notificato alla Procura della Repubblica-sede,
e hanno dedotto di essere i genitori di , nata a [...] Parte_1 Parte_2 Persona_1
(SP), il 19.5.2012, attualmente minorenne, anagraficamente di sesso femminile, la quale ha però manifestato, sin dall'infanzia, uno spiccato desiderio di appartenenza al genere maschile.
Hanno altresì aggiunto che presenta una disforia di genere e che al fine di adeguare l'aspetto fisico Per_1 alla sua psiche: i) fin dalla prima infanzia ha esternato comportamenti che, dall'abbigliamento al taglio di capelli alla preferenza per certi giochi, avevano forti connotazioni di mascolinità; ii) ha esplicitamente richiesto di assumere il nome elettivo di “ ”; iii) ha rivendicato, anche all'interno dell'ambiente Per_2 scolastico primario, il nuovo nome elettivo;
iv) i genitori hanno preso contatti, nel settembre 2021, con il
Centro di Andrologia e Endocrinologia di Genere dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi
(Firenze); v) ha iniziato una terapia farmacologica a base di triptorelina che ha lo scopo di “sospendere” lo sviluppo puberale e ritardare così l'acquisizione dei tratti fenotipici femminili;
vi) ha richiesto, e ottenuto, un primo importante riconoscimento del nome elettivo “ ” in fase di iscrizione alla Per_2 scuola secondaria e nell'ambito sportivo del judo.
Per_ Hanno altresì aggiunto che (la sorella gemella di ha da subito considerato normali i Per_1 comportamenti più tipici del genere maschile tenuti dalla sorella iniziando a rivolgersi alla stessa Per_1 come “fratello”; il percorso psicologico, svolto parallelamente alla crescita di ha colto in particolar Per_1 modo il crescente disagio che la bambina stava sperimentando in concomitanza con l'incipiente pubertà.
Hanno quindi chiesto al Tribunale di disporre la rettifica del sesso anagrafico di da femminile in Per_1 maschile e il cambio del nome, da “ in “ ”. Per_1 Per_2
All'udienza del 18.3.2025 è stata sentita parte attrice e il P.M. ha chiesto che venisse disposta apposita c.t.u. per approfondire e valutare la capacità della richiedente di determinarsi in maniera libera e cosciente, valutandone anche le condizioni psico sessuali.
pag. 2 di 6 A seguito di tale richiesta, è stata disposta c.t.u. medico-legale, affidata ad un collegio peritale composto nelle persone del Prof. e della dott.ssa Persona_4 Persona_5
In data 12.9.2025 è stato depositato l'elaborato peritale.
All'udienza del 22.10.2025, la causa è stata discussa dal procuratore di parte attrice (come da ricorso introduttivo) e dal P.M., che si è associato al ricorso;
entrambe le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Nel merito, giova preliminarmente precisare che la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L. n. 164/1982, si è pronunciata nel senso di “escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali” (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 221/2015 e sent. n. 180/2017). Sul punto, la
Suprema Corte ha, altresì, precisato che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata,
e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (cfr. Cass. civ., sent. n.
15138/2015).
L'interpretazione così fornita, del combinato disposto degli artt. 1 c. 1, legge n. 164/1982 e 31, c. 4,
d.lgs. n. 150/2011, deve peraltro essere coordinata con la necessità di un accertamento rigoroso della serietà dell'intento, nonché della irreversibilità della scelta della persona desiderosa di mutare i propri dati anagrafici, frutto di un percorso individuale serio e univoco da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per l'accoglimento della domanda attorea.
Ed infatti, dalla relazione del collegio peritale nominato in corso di giudizio (approfondita, argomentata e supportata da adeguate indagini diagnostiche) si evince che : Persona_1
- si identifica stabilmente come maschio, con espressione di genere coerente e continuativa sin dall'età prescolare avendo mostrato preferenze ludiche, modalità relazionali e portamento tipici pag. 3 di 6 con il genere maschile (cfr. colloquio clinico con la minore: “quando mi mettevano la gonna io la levavo perché non mi sentivo a mio agio”);
- ad oggi, ha assunto definitivamente un ruolo di genere maschile, riconosciutogli pubblicamente nel contesto familiare, caratterizzato da piena accettazione e sostegno, non solo da parte del nucleo ristretto, ma anche dalle famiglie di origine di entrambi i genitori;
- è inserita in un percorso clinico strutturato con (PT) secondo Controparte_1 protocolli specialistici presso la SOD di Andrologia, Endocrinologia e Incongruenza di Genere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (Firenze), con conseguente riduzione significativa del disagio psicologico legato allo sviluppo puberale, permanendo limitati elementi di sofferenza per l'impossibilità di essere riconosciuta nei contesti ufficiali come maschio (cfr. colloquio clinico con la minore: “ Lamenta di non potersi tesserare presso le società sportive
“perché ho un documento che non mi rappresenta”. Aggiunge che se sul suo documento di identità si leggesse ” allora “mi sentirei rappresentato””); Persona_2
- possiede una capacità di discernimento adeguata alla sua età evolutiva, essendo in grado di comprendere con chiarezza la natura del percorso intrapreso anche in relazione alla rettifica del nome, esprimendo le motivazioni che la spingono a proseguirlo (cfr. colloquio clinico con la minore: “Aggiunge che se sul suo documento di identità si leggesse ” allora Persona_2
“mi sentirei rappresentato”), non emergendo elementi di natura psicopatologica che possano mettere in dubbio il percorso identitario.
È stata quindi ritenuta di rilevante importanza, al fine di ridurre il costante disagio legato all'incongruenza tra identità vissuta e riconoscimento formale, la rettifica del nome nei documenti ufficiali.
Anche dalle relazioni del 12.9.2024 (redatta dalla psicologa psicoterapeuta dott.ssa e dalle Persona_6 endocrinologhe dott.ssa e dott.ssa dell'Azienda Ospedaliero- Persona_7 Persona_8
Universitaria Careggi) e del 14.10.2024 (redatta dallo psicologo-psicoterapeuta dott. , Persona_9 richiamate nella relazione dei c.t.u., e comunque prodotte in atti, emerge che : Persona_1
- ha mostrato, fin da piccola, preferenza per giochi, attività ed espressione di genere maschile;
- mostra un crescente disagio verso i caratteri sessuali primari e secondari femminili assegnati alla nascita e un'identificazione con il sesso maschile precoce e strutturata;
- nel mese di marzo 2023 ha iniziato terapia con PT per sospendere la pubertà, riportando miglioramenti del funzionamento psicologico in tutti gli ambiti di vita;
- vive stabilmente nel ruolo maschile, avendo completato un processo di coming out e riconoscimento sociale in tutti gli ambiti della sua vita (familiare, scolastica e relazionale);
pag. 4 di 6 - presenta quadro di Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5
(codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole e che le provoca un elevato livello di sofferenza psichica;
- manifesta un forte desiderio di ottenere il riconoscimento anagrafico del sesso maschile.
Si sottolinea la legittimità dell'esercizio della presente azione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in quanto, come da recente giurisprudenza di merito cui questo Collegio ritiene di aderire, condividendone le motivazioni (cfr. Tribunale di Roma, sent. 11.03.2011; Tribunale di
Frosinone, sent. 25.07.2017; Tribunale di Genova, sent. 17.01.2019; Tribunale di Lucca, sent.
27.08.2021), si ritiene che la minore abbia diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di autodeterminazione, specie in relazione alla tutela dei propri diritti fondamentali alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione (cfr. artt. 1 e 3 legge n. 219/2017; artt. 2, 13 e 32 Cost.; artt. 1, 2 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
Sul punto, giova altresì rilevare che è stata verificata la corrispondenza tra la domanda dei genitori e l'autodeterminazione di la quale è risultata capace di discernimento in relazione alla sua età e alla Per_1 sua maturità. Invero, l'esame diretto di espletato all'udienza del 18/03/2025, ha confermato un Per_1 cambiamento ormai irreversibile anche dal punto di vista fisico-estetico e una ferma e consapevole volontà di sancire la propria vera identità di genere sul piano giuridico. Anche in udienza i genitori della minore hanno ribadito il sostegno alla figlia e al percorso dalla stessa scelto.
Il percorso psicoterapico seguito con costanza, le terapie ormonali praticate con successo e la matura gestione del disagio sociale conseguente a tale processo di cambiamento consentono di ritenere che Per_1 abbia maturato una piena consapevolezza circa l'incongruenza tra il suo corpo e il vissuto d'identità come fino ad ora sperimentato, così da consentirle di concludere - altrettanto consapevolmente - un progetto volto a ristabilire irreversibilmente uno stato di armonia tra soma e psiche nella percezione della propria appartenenza sessuale.
Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che le risultanze appena evidenziate – lette alla luce dei principi di diritto sopra richiamati – non possano che condurre all'accoglimento della domanda di rettificazione dell'atto di nascita formulata da parte attrice, con conseguente attribuzione alla stessa del genere maschile.
A quanto appena disposto deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, con conseguente assegnazione ad del nome di “ ”, ed il sesso maschile, conformemente a quanto Per_1 Per_2 richiesto. Ciò al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome.
pag. 5 di 6 In proposito, può richiamarsi non soltanto l'art. 5 legge n. 164/1982 (“Le attestazioni [...] sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), ma anche la normativa in materia di stato civile (cfr. art. 35 D.P.R. n. 396/00), che prevede che il nome di una persona debba corrispondere al sesso.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di c.t.u. (come liquidate con separato provvedimento) vengono poste in via definitiva a carico di parte ricorrente, trattandosi di attività svolta nel suo esclusivo interesse.
Nulla dispone in punto di spese legali, in assenza di effettivo contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone la rettifica dell'atto di nascita relativo ad (nata a [...], il [...]), con Persona_1 attribuzione alla stessa del sesso maschile;
- dispone la rettifica del nome di parte attrice da a ”; Per_1 Per_2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente di procedere, dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, alle necessarie correzioni, iscrizioni ed annotazioni sull'atto di nascita relativo e agli altri adempimenti di legge;
- pone in via definitiva le spese sostenute per la c.t.u. (come liquidate con separato provvedimento) a carico integrale di parte ricorrente.
Nulla in punto di spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1871 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], nella qualità di genitori Pt_2 CodiceFiscale_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore (c.f. ), Persona_1 CodiceFiscale_3 nata a [...], il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Genick (c.f.
) ed elettivamente domiciliati come in atti telematici;
C.F._4
RICORRENTI
contro
IL PUBBLICO MINISTERO-SEDE
PARTE NECESSARIA
Oggetto: domanda di riconoscimento del genere femminile ai sensi della L. n. 164/82 e del d. lgs n.
150/2011.
pag. 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di La Spezia (SP) la rettificazione dell'atto di nascita della minore , disponendo la modifica del suo genere da femminile a maschile e Persona_1 la modifica del suo nome da a ”. Persona_1 Persona_2
Per il Pubblico Ministero: si associa al ricorso di controparte.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 28.11.2024 e regolarmente notificato alla Procura della Repubblica-sede,
e hanno dedotto di essere i genitori di , nata a [...] Parte_1 Parte_2 Persona_1
(SP), il 19.5.2012, attualmente minorenne, anagraficamente di sesso femminile, la quale ha però manifestato, sin dall'infanzia, uno spiccato desiderio di appartenenza al genere maschile.
Hanno altresì aggiunto che presenta una disforia di genere e che al fine di adeguare l'aspetto fisico Per_1 alla sua psiche: i) fin dalla prima infanzia ha esternato comportamenti che, dall'abbigliamento al taglio di capelli alla preferenza per certi giochi, avevano forti connotazioni di mascolinità; ii) ha esplicitamente richiesto di assumere il nome elettivo di “ ”; iii) ha rivendicato, anche all'interno dell'ambiente Per_2 scolastico primario, il nuovo nome elettivo;
iv) i genitori hanno preso contatti, nel settembre 2021, con il
Centro di Andrologia e Endocrinologia di Genere dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi
(Firenze); v) ha iniziato una terapia farmacologica a base di triptorelina che ha lo scopo di “sospendere” lo sviluppo puberale e ritardare così l'acquisizione dei tratti fenotipici femminili;
vi) ha richiesto, e ottenuto, un primo importante riconoscimento del nome elettivo “ ” in fase di iscrizione alla Per_2 scuola secondaria e nell'ambito sportivo del judo.
Per_ Hanno altresì aggiunto che (la sorella gemella di ha da subito considerato normali i Per_1 comportamenti più tipici del genere maschile tenuti dalla sorella iniziando a rivolgersi alla stessa Per_1 come “fratello”; il percorso psicologico, svolto parallelamente alla crescita di ha colto in particolar Per_1 modo il crescente disagio che la bambina stava sperimentando in concomitanza con l'incipiente pubertà.
Hanno quindi chiesto al Tribunale di disporre la rettifica del sesso anagrafico di da femminile in Per_1 maschile e il cambio del nome, da “ in “ ”. Per_1 Per_2
All'udienza del 18.3.2025 è stata sentita parte attrice e il P.M. ha chiesto che venisse disposta apposita c.t.u. per approfondire e valutare la capacità della richiedente di determinarsi in maniera libera e cosciente, valutandone anche le condizioni psico sessuali.
pag. 2 di 6 A seguito di tale richiesta, è stata disposta c.t.u. medico-legale, affidata ad un collegio peritale composto nelle persone del Prof. e della dott.ssa Persona_4 Persona_5
In data 12.9.2025 è stato depositato l'elaborato peritale.
All'udienza del 22.10.2025, la causa è stata discussa dal procuratore di parte attrice (come da ricorso introduttivo) e dal P.M., che si è associato al ricorso;
entrambe le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Nel merito, giova preliminarmente precisare che la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L. n. 164/1982, si è pronunciata nel senso di “escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali” (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 221/2015 e sent. n. 180/2017). Sul punto, la
Suprema Corte ha, altresì, precisato che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata,
e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (cfr. Cass. civ., sent. n.
15138/2015).
L'interpretazione così fornita, del combinato disposto degli artt. 1 c. 1, legge n. 164/1982 e 31, c. 4,
d.lgs. n. 150/2011, deve peraltro essere coordinata con la necessità di un accertamento rigoroso della serietà dell'intento, nonché della irreversibilità della scelta della persona desiderosa di mutare i propri dati anagrafici, frutto di un percorso individuale serio e univoco da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per l'accoglimento della domanda attorea.
Ed infatti, dalla relazione del collegio peritale nominato in corso di giudizio (approfondita, argomentata e supportata da adeguate indagini diagnostiche) si evince che : Persona_1
- si identifica stabilmente come maschio, con espressione di genere coerente e continuativa sin dall'età prescolare avendo mostrato preferenze ludiche, modalità relazionali e portamento tipici pag. 3 di 6 con il genere maschile (cfr. colloquio clinico con la minore: “quando mi mettevano la gonna io la levavo perché non mi sentivo a mio agio”);
- ad oggi, ha assunto definitivamente un ruolo di genere maschile, riconosciutogli pubblicamente nel contesto familiare, caratterizzato da piena accettazione e sostegno, non solo da parte del nucleo ristretto, ma anche dalle famiglie di origine di entrambi i genitori;
- è inserita in un percorso clinico strutturato con (PT) secondo Controparte_1 protocolli specialistici presso la SOD di Andrologia, Endocrinologia e Incongruenza di Genere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (Firenze), con conseguente riduzione significativa del disagio psicologico legato allo sviluppo puberale, permanendo limitati elementi di sofferenza per l'impossibilità di essere riconosciuta nei contesti ufficiali come maschio (cfr. colloquio clinico con la minore: “ Lamenta di non potersi tesserare presso le società sportive
“perché ho un documento che non mi rappresenta”. Aggiunge che se sul suo documento di identità si leggesse ” allora “mi sentirei rappresentato””); Persona_2
- possiede una capacità di discernimento adeguata alla sua età evolutiva, essendo in grado di comprendere con chiarezza la natura del percorso intrapreso anche in relazione alla rettifica del nome, esprimendo le motivazioni che la spingono a proseguirlo (cfr. colloquio clinico con la minore: “Aggiunge che se sul suo documento di identità si leggesse ” allora Persona_2
“mi sentirei rappresentato”), non emergendo elementi di natura psicopatologica che possano mettere in dubbio il percorso identitario.
È stata quindi ritenuta di rilevante importanza, al fine di ridurre il costante disagio legato all'incongruenza tra identità vissuta e riconoscimento formale, la rettifica del nome nei documenti ufficiali.
Anche dalle relazioni del 12.9.2024 (redatta dalla psicologa psicoterapeuta dott.ssa e dalle Persona_6 endocrinologhe dott.ssa e dott.ssa dell'Azienda Ospedaliero- Persona_7 Persona_8
Universitaria Careggi) e del 14.10.2024 (redatta dallo psicologo-psicoterapeuta dott. , Persona_9 richiamate nella relazione dei c.t.u., e comunque prodotte in atti, emerge che : Persona_1
- ha mostrato, fin da piccola, preferenza per giochi, attività ed espressione di genere maschile;
- mostra un crescente disagio verso i caratteri sessuali primari e secondari femminili assegnati alla nascita e un'identificazione con il sesso maschile precoce e strutturata;
- nel mese di marzo 2023 ha iniziato terapia con PT per sospendere la pubertà, riportando miglioramenti del funzionamento psicologico in tutti gli ambiti di vita;
- vive stabilmente nel ruolo maschile, avendo completato un processo di coming out e riconoscimento sociale in tutti gli ambiti della sua vita (familiare, scolastica e relazionale);
pag. 4 di 6 - presenta quadro di Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5
(codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole e che le provoca un elevato livello di sofferenza psichica;
- manifesta un forte desiderio di ottenere il riconoscimento anagrafico del sesso maschile.
Si sottolinea la legittimità dell'esercizio della presente azione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in quanto, come da recente giurisprudenza di merito cui questo Collegio ritiene di aderire, condividendone le motivazioni (cfr. Tribunale di Roma, sent. 11.03.2011; Tribunale di
Frosinone, sent. 25.07.2017; Tribunale di Genova, sent. 17.01.2019; Tribunale di Lucca, sent.
27.08.2021), si ritiene che la minore abbia diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di autodeterminazione, specie in relazione alla tutela dei propri diritti fondamentali alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione (cfr. artt. 1 e 3 legge n. 219/2017; artt. 2, 13 e 32 Cost.; artt. 1, 2 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
Sul punto, giova altresì rilevare che è stata verificata la corrispondenza tra la domanda dei genitori e l'autodeterminazione di la quale è risultata capace di discernimento in relazione alla sua età e alla Per_1 sua maturità. Invero, l'esame diretto di espletato all'udienza del 18/03/2025, ha confermato un Per_1 cambiamento ormai irreversibile anche dal punto di vista fisico-estetico e una ferma e consapevole volontà di sancire la propria vera identità di genere sul piano giuridico. Anche in udienza i genitori della minore hanno ribadito il sostegno alla figlia e al percorso dalla stessa scelto.
Il percorso psicoterapico seguito con costanza, le terapie ormonali praticate con successo e la matura gestione del disagio sociale conseguente a tale processo di cambiamento consentono di ritenere che Per_1 abbia maturato una piena consapevolezza circa l'incongruenza tra il suo corpo e il vissuto d'identità come fino ad ora sperimentato, così da consentirle di concludere - altrettanto consapevolmente - un progetto volto a ristabilire irreversibilmente uno stato di armonia tra soma e psiche nella percezione della propria appartenenza sessuale.
Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che le risultanze appena evidenziate – lette alla luce dei principi di diritto sopra richiamati – non possano che condurre all'accoglimento della domanda di rettificazione dell'atto di nascita formulata da parte attrice, con conseguente attribuzione alla stessa del genere maschile.
A quanto appena disposto deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, con conseguente assegnazione ad del nome di “ ”, ed il sesso maschile, conformemente a quanto Per_1 Per_2 richiesto. Ciò al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome.
pag. 5 di 6 In proposito, può richiamarsi non soltanto l'art. 5 legge n. 164/1982 (“Le attestazioni [...] sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), ma anche la normativa in materia di stato civile (cfr. art. 35 D.P.R. n. 396/00), che prevede che il nome di una persona debba corrispondere al sesso.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di c.t.u. (come liquidate con separato provvedimento) vengono poste in via definitiva a carico di parte ricorrente, trattandosi di attività svolta nel suo esclusivo interesse.
Nulla dispone in punto di spese legali, in assenza di effettivo contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone la rettifica dell'atto di nascita relativo ad (nata a [...], il [...]), con Persona_1 attribuzione alla stessa del sesso maschile;
- dispone la rettifica del nome di parte attrice da a ”; Per_1 Per_2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente di procedere, dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, alle necessarie correzioni, iscrizioni ed annotazioni sull'atto di nascita relativo e agli altri adempimenti di legge;
- pone in via definitiva le spese sostenute per la c.t.u. (come liquidate con separato provvedimento) a carico integrale di parte ricorrente.
Nulla in punto di spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6