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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 01/12/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 387/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 18 novembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 387/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Statzu Piergiorgio,
- attrice -
contro
:
, cod. fisc. , domiciliato in Bari Sardo, CP_1 CodiceFiscale_2
viale Della Torre n. 4, contumace,
- convenuto - avente ad oggetto: appalto. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo l'inadempimento contrattuale di quest'ultimo in relazione a un appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento di un immobile di sua proprietà sito in Bari Sardo. Avendo il convenuto iniziato i lavori in ritardo rispetto al termine stabilito e avendo svolto soltanto interventi parziali e preliminari (smontaggio di ringhiere, demolizione di un pilastro ornamentale, sopraelevazione di due pilastri e costruzione di un terzo), l'attrice ha agito per la risoluzione giudiziale del contratto e per la condanna della controparte alla restituzione di € 6.000,00, già corrisposti a titolo di acconto in due soluzioni, e al risarcimento dei danni.
La causa è stata trattata e istruita nella contumacia della di per CP_1
essere decisa come segue.
2. – Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio né si è presentato all'interrogatorio formale per l'udienza del 12 marzo 2024, pur essendogli stata notificata l'ordinanza istruttoria del 7 novembre 2023 e il decreto di anticipazione dell'udienza datato 15 gennaio 2024.
Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c. risulta provato il rapporto contrattuale, oggetto del capitolato di prova su cui il convenuto avrebbe dovuto rispondere.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per l'adempimento o la risoluzione di un contratto deve provare la fonte del suo diritto (contratto o fatto costitutivo) e l'inadempimento dell'altra parte, mentre grava sul convenuto l'onere di provare di aver eseguito la prestazione (Cass. Civ., Sez.
Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
L'attrice ha quindi assolto l'onere della prova. Viceversa, il convenuto, non costituendosi e non comparendo neppure all'interrogatorio formale, ha omesso di fornire qualsivoglia giustificazione o prova di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo.
3. – Ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., il contratto deve pertanto ritenersi risolto per grave inadempimento del convenuto, dato che la perdurante inosservanza degli obblighi contrattualmente assunti, protratta per anni, nonostante le somme medio tempore da lui percepite (pari all''80% del totale pattuito) e i solleciti ricevuti (anch'essi dimostrati ex art. 232 c.p.c.), depone per la definitività e, dunque, per la gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.).
4. – Deve essere accolta altresì la domanda di restituzione dell'importo di €
6.000,00, che l'attrice ha dimostrato di aver corrisposto mediante due bonifici
(di € 5.000,00 e di € 1.000,00) sempre per effetto della mancata comparizione di all'interrogatorio formale (circostanze numero 5, 8 e 9 del CP_1
capitolato di prova). Su tale somma spettano gli interessi legali, che nel caso di richiesta giudiziale sono quelli di cui al tasso previsto dall'art. 1824, comma 4,
c.c., dalla notifica della domanda (17 agosto 2022) al soddisfo.
5.. – Va rigettata la richiesta risarcitoria, non avendo l'attrice puntualmente dedotto e descritto i pregiudizi subiti di cui si è invocato il risarcimento, nel rispetto delle preclusioni assertive. A nulla rilevano le circostanze oggetto di prova orale contenute nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., dal momento che le richieste istruttorie possono avere ad oggetto soltanto i fatti tempestivamente dedotti. Al contempo, è irrilevante la produzione documentale di cui non sia stata chiarita la rilevanza;
deve ritenersi pacifico che il mero deposito di un documento non comporti automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività descrittiva ed illustrativa diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. 21 marzo 2013, n. 7115). Non è compito del giudice estrapolare dai documenti eventuali fatti rilevanti che non siano stati puntualmente e tempestivamente dedotti.
6. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannato al CP_1
pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 26.000,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo
2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 387/2022 R.G.A.C., dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti e avente ad oggetto (a) la fornitura e posa di solaio in legno più coibentazione da 5 cm e guaina per l'importo di € 6.100,00; (b) la fornitura e la posa di tegola sarda per l'importo di € 1.200,00; (c) l'elevazione di n. 2 pilastri con capitello in granito per l'importo di € 450,00, per un totale complessivo di € 7.750,00; condanna a restituire a CP_1 [...]
l'importo di € 6.000,00, oltre interessi al saggio previsto dall'art. Parte_1
1284, comma 4, c.p.c., dal giorno della domanda giudiziale al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in € 293,66 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Lanusei, il 01/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 18 novembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 387/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Statzu Piergiorgio,
- attrice -
contro
:
, cod. fisc. , domiciliato in Bari Sardo, CP_1 CodiceFiscale_2
viale Della Torre n. 4, contumace,
- convenuto - avente ad oggetto: appalto. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo l'inadempimento contrattuale di quest'ultimo in relazione a un appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento di un immobile di sua proprietà sito in Bari Sardo. Avendo il convenuto iniziato i lavori in ritardo rispetto al termine stabilito e avendo svolto soltanto interventi parziali e preliminari (smontaggio di ringhiere, demolizione di un pilastro ornamentale, sopraelevazione di due pilastri e costruzione di un terzo), l'attrice ha agito per la risoluzione giudiziale del contratto e per la condanna della controparte alla restituzione di € 6.000,00, già corrisposti a titolo di acconto in due soluzioni, e al risarcimento dei danni.
La causa è stata trattata e istruita nella contumacia della di per CP_1
essere decisa come segue.
2. – Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio né si è presentato all'interrogatorio formale per l'udienza del 12 marzo 2024, pur essendogli stata notificata l'ordinanza istruttoria del 7 novembre 2023 e il decreto di anticipazione dell'udienza datato 15 gennaio 2024.
Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c. risulta provato il rapporto contrattuale, oggetto del capitolato di prova su cui il convenuto avrebbe dovuto rispondere.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per l'adempimento o la risoluzione di un contratto deve provare la fonte del suo diritto (contratto o fatto costitutivo) e l'inadempimento dell'altra parte, mentre grava sul convenuto l'onere di provare di aver eseguito la prestazione (Cass. Civ., Sez.
Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
L'attrice ha quindi assolto l'onere della prova. Viceversa, il convenuto, non costituendosi e non comparendo neppure all'interrogatorio formale, ha omesso di fornire qualsivoglia giustificazione o prova di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo.
3. – Ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., il contratto deve pertanto ritenersi risolto per grave inadempimento del convenuto, dato che la perdurante inosservanza degli obblighi contrattualmente assunti, protratta per anni, nonostante le somme medio tempore da lui percepite (pari all''80% del totale pattuito) e i solleciti ricevuti (anch'essi dimostrati ex art. 232 c.p.c.), depone per la definitività e, dunque, per la gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.).
4. – Deve essere accolta altresì la domanda di restituzione dell'importo di €
6.000,00, che l'attrice ha dimostrato di aver corrisposto mediante due bonifici
(di € 5.000,00 e di € 1.000,00) sempre per effetto della mancata comparizione di all'interrogatorio formale (circostanze numero 5, 8 e 9 del CP_1
capitolato di prova). Su tale somma spettano gli interessi legali, che nel caso di richiesta giudiziale sono quelli di cui al tasso previsto dall'art. 1824, comma 4,
c.c., dalla notifica della domanda (17 agosto 2022) al soddisfo.
5.. – Va rigettata la richiesta risarcitoria, non avendo l'attrice puntualmente dedotto e descritto i pregiudizi subiti di cui si è invocato il risarcimento, nel rispetto delle preclusioni assertive. A nulla rilevano le circostanze oggetto di prova orale contenute nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., dal momento che le richieste istruttorie possono avere ad oggetto soltanto i fatti tempestivamente dedotti. Al contempo, è irrilevante la produzione documentale di cui non sia stata chiarita la rilevanza;
deve ritenersi pacifico che il mero deposito di un documento non comporti automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività descrittiva ed illustrativa diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. 21 marzo 2013, n. 7115). Non è compito del giudice estrapolare dai documenti eventuali fatti rilevanti che non siano stati puntualmente e tempestivamente dedotti.
6. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannato al CP_1
pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 26.000,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo
2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 387/2022 R.G.A.C., dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti e avente ad oggetto (a) la fornitura e posa di solaio in legno più coibentazione da 5 cm e guaina per l'importo di € 6.100,00; (b) la fornitura e la posa di tegola sarda per l'importo di € 1.200,00; (c) l'elevazione di n. 2 pilastri con capitello in granito per l'importo di € 450,00, per un totale complessivo di € 7.750,00; condanna a restituire a CP_1 [...]
l'importo di € 6.000,00, oltre interessi al saggio previsto dall'art. Parte_1
1284, comma 4, c.p.c., dal giorno della domanda giudiziale al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in € 293,66 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Lanusei, il 01/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti