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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente relatrice dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. ND Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 621 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, già , con sede Parte_1 Parte_2 in , in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Pt_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1
Lessiani, come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
attrice in riassunzione/appellata
e rappresentato e difeso dall'Avv. SAdra Controparte_2
Pantaleone, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione,
Appellante/convenuto in riassunzione
1 e
, , e , nella loro Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 qualità di eredi di rappresentati e difesi Persona_1 dagli Avv.ti e , come da procura CP_6 Controparte_7 allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione,
Appellanti/convenuti in riassunzione
e residente in [...], rappresentata e difesa Controparte_8 dall'Avv. SAdra Pantaleone, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione,
Appellante/convenuta in riassunzione
residente in [...]
D'Ilio n. 28,
Appellata/convenuta in riassunzione contumace
Avente ad oggetto: riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 6066 pubblicata il 28/2/2023 della Corte di cassazione in tema di fideiussione
CONCLUSIONI per l'attrice in riassunzione
“Il sottoscritto Avv. Antonio Lessiani, difensore di
[...]
si riporta all'atto di riassunzione Parte_2 notificato, ed a tutti gli atti presupposti, chiedendo
l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste ivi formulate. Impugna e contesta, con riserva di più ampia difesa, tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto dai convenuti Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e nei rispettivi scritti
[...] Controparte_5 Controparte_8
2 difensivi, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni, deduzioni e richieste istruttorie non formulate nei precedenti gradi e fasi di giudizio o che sono coperte da giudicato e comunque tardive, come pure eccepisce la tardività delle produzioni documentali non versate in atti nelle precedenti fasi di giudizio. Rileva che ad oggi non risulta costituita la sola Sig.ra nonostante la Controparte_9 regolarità della notifica depositata in data 13.11.2023, della quale, per comodità, viene prodotta nuovamente la relativa ricevuta in allegato al presente atto.”.
Conclusioni per l'appellante/convenuto in riassunzione
[...]
CP_2
“Si conclude perché voglia la Ecc.ma Corte di Appello
1°)- per le ragioni tutte illustrate in questa sede e nell'atto di appello, dichiarare inammissibile ovvero rigettare le domande tutte avanzate dalla con il ricorso per ingiunzione CP_10
19.9.1999, rigettando altresì l'appello incidentale proposto da
. CP_10
2°)- In subordine determinare il credito di Parte_2
nei limiti dell'obbligazione del debitore principale
[...] assistita da fideiussione (150.000.000 di Lire) detraendo da tale importo gli addebiti per interessi ultralegali, gli interessi anatocistici, le somme riscosse in sede di riparto dal fallimento SA NN, le quote di debito di pertinenza dei cofideiussori e e e ND Parte_3 Pt_4 Parte_5
3°)- Condannare al risarcimento ex art. Parte_2
96 cpc, dei danni per l'iscrizione ipotecaria sui beni dell'appel1ante accesa nel 1999 e tenuta ferma fino al Giugno
3 2004 liquidandoli in euro 100.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
5°)- Con rivalsa delle competenze dei tre gradi precedenti del giudizio e del presente, oltre alla rifusione delle spese tutte, ivi comprese le spese della consulenza tecnica di primo grado corrisposte dal sig. .”. CP_2
Conclusioni per gli appellanti/convenuti in riassunzione
, e Controparte_3 CP_4 CP_5
“Gli avv. Sulli e Di Bartolomeo, per i Sigg. si CP_3 riportano alla comparsa di risposta ed insistono nelle domande, eccezioni e conclusioni ivi rassegnate, - che di seguito si trascrivono ”Alla stregua di quanto precede, insistono gli appellanti per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Dichiarare inammissibili ovvero rigettare le domande tutte avanzate dalla con il ricorso per ingiunzione 19.9.1999, CP_10 per le ragioni tutte illustrate;
2)In subordine, determinare il credito della nei limiti CP_10 dell'obbligazione del debitore principale assistita da fideiussione (150.000.000 di lire) detraendo da tale importo gli addebiti per interessi ultralegali, gli interessi anatocistici, le somme riscosse in sede di riparto dal fallimento SA NN, le quote di debito di pertinenza dei fideiussori e CP_8
; Pt_5
3) in via istruttoria disporsi C.T.U. al fine di determinare il saldo effettivo del c.c. alla data del 19.9.1999;
4) con rivalsa delle spese di tutti gradi di merito e di quello di legittimità - associandosi alle ulteriori eccezioni di nullità proposte dai Sigg. e ”. CP_2 CP_8
4
Conclusioni per l'appellante/convenuta in riassunzione CP_8
[...]
“In ossequio a quanto disposto con ordinanza 13.11.2023 la difesa della signora si riporta alle deduzioni esposte Controparte_8 con la comparsa di costituzione nonché alle istanze istruttorie
e alle conclusioni ivi rassegnate – che di seguito si trascrivono
“Si conclude perché voglia la Ecc.ma Corte di Appello
1°)- per le ragioni illustrate in questa sede e nell'atto di appello principale, dichiarare inammissibile ovvero rigettare le domande tutte avanzate dalla con il ricorso per CP_10 ingiunzione 19.9.1999 e con l'appello incidentale;
2°)- In subordine determinare il credito di Parte_2
nei limiti dell'obbligazione del debitore principale
[...] assistita da fideiussione (150.000.000 di Lire) detraendo da tale importo gli addebiti per interessi ultralegali, gli interessi anatocistici, le somme riscosse in sede di riparto dal fallimento SA NN, le quote di debito di pertinenza dei cofideiussori e e e ND Parte_3 Pt_4 Parte_5
3°)- Condannare al risarcimento ex art. Parte_2
96 cpc, dei danni per l'iscrizione ipotecaria sui beni della esponente tenuta ferma fino al dicembre 2007, liquidandoli in €
100.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
5°) - Con rivalsa delle spese e competenze dei tre gradi precedenti nonché del presente giudizio.”
5 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 548 del 1999 il Tribunale
Ordinario di Teramo, in accoglimento del ricorso presentato il
17/9/1999 da , successivamente incorporata da Controparte_11
ora denominata Parte_2 Parte_1
ingiungeva a SA NN s.p.a., quale debitrice
[...] principale, ed ai fideiussori Persona_1 CP_2
, , in
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_9 proprio e quale erede di Persona_2 Parte_7
e questi ultimi Controparte_8 Parte_3 Parte_8 due quali eredi di , di pagare, in solido tra loro Persona_2
e con altri garanti, la somma di € 257.061.221, oltre ad interessi e spese, pari al saldo passivo alla data del 16/9/1999 del conto corrente n. 11896.8 intrattenuto da SA NN s.p.a. presso la banca ricorrente.
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato proponevano opposizione i sig.ri Persona_1 [...]
Controparte_2 Controparte_8 Parte_5 Pt_6
, quale erede di
[...] Controparte_9 Parte_9
, e Parte_7 Parte_3 Parte_8
1.1.1. I predetti e eccepivano la Pt_3 Parte_8 propria carenza di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità del defunto . Persona_2
1.1.2. Gli altri opponenti eccepivano ai sensi dell'art. 1956 c.c. la loro liberazione dalla garanzia fideiussoria per avere la banca, pur a conoscenza della situazione di dissesto finanziario in cui SA NN s.p.a. versava nel giugno del
1999, continuato ad alimentare la linea di credito della
6 debitrice principale in difetto di autorizzazione di tutti i garanti.
1.1.3. Gli opponenti esponevano in particolare che nel giugno del 1999 la banca aveva consentito a SA NN s.p.a. di svincolare titoli per 500.000.000 di lire che erano stati vincolati in occasione della prestazione di una fideiussione da parte della stessa in favore di a CP_10 Controparte_12 garanzia di un prestito obbligazionario dell'importo di
1.000.000.000 di lire erogato da quest'ultima società a SA
NN; che inizialmente la banca aveva richiesto l'autorizzazione di tutti i fideiussori, ma aveva poi autorizzato lo svincolo nonostante i sig.ri e CP_2
non avessero sottoscritto l'atto di autorizzazione;
CP_3 che, a seguito dello svincolo, la banca aveva trattenuto la somma di 150.000.000 di lire a scomputo della passività del conto corrente ed aveva consentito alla correntista di prelevare
314.000.000 di lire, mantenendo inalterata l'apertura di credito di 100.000.000 di lire, nonostante già nel maggio dello stesso anno fosse stato emesso dal Tribunale di Teramo a carico di SA
NN s.p.a. un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di oltre 400.000.000 di lire su istanza della
[...]
Controparte_13
1.1.4. Gli opponenti contestavano inoltre l'applicazione da parte della banca di interessi ultralegali non validamente pattuiti, anche superiori al tasso soglia usurario, nonché
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, applicata pure nel periodo successivo alla chiusura del rapporto.
1.2. Si costituiva in giudizio Controparte_11
7 contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Con sentenza parziale il Tribunale definiva la posizione dei sig.ri e riconosciuti Pt_3 Parte_8 carenti di legittimazione passiva per avere rinunciato all'eredità del de cuius Persona_2
1.4. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale con sentenza n. 74 del 2009 revocava il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarava cessata la materia del contendere, senza alcuna statuizione condannatoria, nei rapporti fra la banca ed i sig.ri ND e i quali avevano concluso una Parte_5 transazione con;
per quanto riguardava gli altri CP_10 opponenti, dichiarava la nullità della clausola del contratto di conto corrente che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della clausola che prevedeva l'applicazione di interessi in misura ultralegale sino al
5/7/1998; determinava il credito della banca nella somma di €
124.496,49, oltre ad interessi al 5,75% annuo;
dava atto del versamento da parte del sig. della complessiva somma CP_2 di € 186.558,13; condannava quindi a restituirgli la somma CP_10 di euro 30.485,58, pari alla differenza fra quanto dovutole e quanto pagato dal fideiussore, oltre ad interessi;
compensava nella misura della metà le spese di lite e poneva le spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio per la metà
a carico di e per il residuo a carico degli opponenti, in CP_10 solido fra loro.
1.4.1. Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione sollevata dagli opponenti ai sensi dell'art. 1956 c.c.; rilevava che sulla base della consulenza tecnica espletata risultava che
8 dopo lo svincolo dei titoli autorizzato da il conto CP_10 corrente intestato a SA NN s.p.a. aveva presentato un saldo attivo sino al 13/7/1999; che nei mesi di luglio ed agosto il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato movimentazioni a debito della correntista per un totale di £ 485.499.652 a fronte di un affidamento di 100.000.000 di lire, poi revocato il
13/9/1999; che era pertanto provato che aveva continuato CP_10 ad erogare credito alla correntista oltre i limiti del fido;
che mancava tuttavia la prova, cui erano tenuti i fideiussori, che vi fosse stato un deterioramento delle condizioni della debitrice principale rispetto alla data del 19/12/1997 quando essi avevano rilasciato la fideiussione sino a concorrenza della somma di £ 2.000.000.000; che mancava inoltre la prova che la banca fosse a conoscenza di tale deterioramento nei mesi di luglio ed agosto del 1999, quando aveva continuato a far credito alla correntista;
che erano inutilizzabili i documenti tardivamente prodotti dai fideiussori dopo la scadenza dei termini fissati ai sensi dell'art. 184 c.p.c. al fine di dimostrare lo stato di dissesto della correntista;
che i decreti ingiuntivi e le iscrizioni ipotecarie a carico di SA NN
s.p.a., indicati da nel ricorso monitorio a sostegno della CP_10 sua richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, risalivano al 27 agosto ed alla prima metà del mese di settembre del 1999; che non vi era neppure prova che la banca conoscesse il decreto ingiuntivo emesso a carico di SA NN s.p.a. e di alcuni fideiussori nel maggio del 1999 su istanza di
[...]
prodotto dagli opponenti unitamente Controparte_13 all'atto di citazione.
9 1.4.2. Il Tribunale sulla base della consulenza tecnica d'ufficio osservava che i tassi applicati dalla banca non avevano superato la soglia usuraria;
che il conto corrente era stato aperto il 28/2/1996, ma che la banca aveva prodotto unicamente il contratto stipulato il 5/7/1998; che prima di tale data non vi era prova della valida pattuizione di tassi ultralegali e che quindi per la prima parte del rapporto andavano applicati i tassi indicati nell'art. 117 TUB;
che era illecita anche la capitalizzazione degli interessi debitori, non corrispondendo ad un uso normativo.
2. Avverso tale sentenza proponevano appello, con separati atti, i sig.ri ed , Controparte_2 Controparte_8 CP_3
e in qualità di eredi di CP_4 Controparte_5 [...]
. Per_1
2.1. Il sig. contestava il mancato accoglimento CP_2 da parte del Tribunale dell'eccezione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c., alla luce della documentazione prodotta in sede di consulenza tecnica d'ufficio, considerata tardiva dal Tribunale nonostante in quella sede non ci fossero state contestazioni da parte di e del mancato CP_10 consenso di tutti i fideiussori all'operazione di svincolo dei titoli.
2.1.1. L'appellante deduceva inoltre che la fideiussione era stata prestata in riferimento allo scoperto di conto corrente con il limite di 150.000.000 di lire e con scadenza al 2/1/1999, con conseguente estinzione ai sensi dell'art. 1957 c.c.; che risultava violato anche l'art. 1955 c.c.; che aveva CP_10 richiesto il decreto ingiuntivo nei confronti di soggetti che non avevano accettato l'eredità di uno dei fideiussori deceduto,
10 lasciando scadere il termine per proporre azioni nei confronti dei veri successori;
che inoltre aveva sottoscritto una transazione con i fideiussori e Pt_5 Parte_6 liberandoli da ogni impegno, e si era insinuata nel passivo fallimentare di SA NN s.p.a. senza dichiarare di avere già da lui ricevuto il pagamento del credito vantato e non aveva decurtato quanto assegnatole in sede fallimentare dalla pretesa fatta valere nei confronti dei fideiussori;
l'appellante deduceva, in subordine, che il credito vantato da doveva CP_10 comunque essere ricalcolato;
che infatti non trovava giustificazione l'applicazione della commissione di massimo scoperto, avendo la correntista esaurito l'intero importo dell'affidamento, sicché la banca non aveva tenuto somme a disposizione della cliente;
che la banca aveva applicato i giorni valuta in difformità da quanto disposto dall'art. 120 TUB;
che la forma scritta era imposta per i contratti bancari non solo in riferimento agli interessi debitori ma anche per quanto riguardava le spese e gli altri oneri applicati sul conto, con conseguente illegittimità degli addebiti effettuati a tale titolo senza valida pattuizione.
2.1.2. L'appellante chiedeva quindi il rigetto delle domande proposte da con condanna della banca a CP_10 restituirgli l'intera somma versatale, o, in subordine, la rideterminazione del credito vantato dalla banca con eliminazione degli addebiti illegittimi e con sottrazione delle somme ricevute da in sede fallimentare e di quelle che CP_10 avrebbero dovuto essere pagate dagli altri fideiussori;
chiedeva inoltre la condanna di , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a CP_10 risarcirgli il danno cagionato dall'iscrizione ipotecaria su
11 tutti gli immobili di sua proprietà dal 1999 al 2004, quantificato nella somma di euro 100.000,00 o in quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
2.2. Proponeva appello incidentale avverso la sentenza impugnata anche la sig.ra aderendo a tutte le Controparte_8 argomentazioni svolte dal sig. e chiedendo a sua CP_2 volta la condanna della banca, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a risarcirle i danni provocati dall'iscrizione ipotecaria sui suoi beni, mantenuta sino al 2007, quantificati nella somma di euro
100.000,00 o nella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
2.3. Aderivano all'appello proposto dal sig. CP_2 proponendo appello incidentale, anche i sig.ri e CP_3 CP_4 [...]
, eredi del defunto CP_5 Persona_1
2.4. Si costituiva in giudizio chiedendo il CP_11 rigetto degli appelli.
2.4.1. L'appellata ribadiva, in particolare, che l'art. 5 del contratto di fideiussione prevedeva un'espressa deroga alla disciplina dell'art. 1956 c.c., ponendo a carico dei fideiussori l'obbligo di tenersi informati in ordine alle condizioni patrimoniali della debitrice principale ed ai suoi rapporti con la banca, e che quest'ultima era tenuta a fornire loro informazioni solo in caso di richiesta, che nel caso in esame non era stata avanzata dai garanti.
2.5. La sig.ra rimaneva contumace. Controparte_9
2.6. Con sentenza n. 1351 del 2015 la Corte d'appello, in accoglimento dei gravami proposti dai sig.ri CP_2
e , rigettava la domanda di pagamento CP_8 CP_3 formulata da in sede monitoria e condannava la banca a CP_10
12 restituire ai fideiussori le somme versatele e a rifondere loro le spese del giudizio.
2.6.1. La Corte riteneva fondata l'eccezione formulata dai fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.; evidenziava che dagli atti, anche senza tenere conto della documentazione depositata tardivamente dagli appellanti, risultava che aveva CP_10 continuato a far credito a SA NN s.p.a., nonostante la società versasse nell'estate del 1999 in uno stato di dissesto finanziario e patrimoniale, ed aveva consentito nello stesso periodo lo svincolo di titoli senza acquisire l'autorizzazione di tutti i fideiussori.
2.6.2. Quanto alla conoscenza di stato di dissesto da parte di , la Corte rilevava che il sistema bancario dispone di CP_10 tutte le informazioni relative alla sofferenza finanziaria degli operatori commerciali mediante la Centrale Rischi della Banca
d'Italia e che era inverosimile che di fronte al persistente superamento dei limiti dell'affidamento concesso a CP_14 non avesse verificato il merito creditizio della
[...] correntista prima di concederle lo svincolo della garanzia pignoratizia.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello CP_10 proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo la banca lamentava il mancato esame da parte del giudice d'appello delle sue deduzioni in ordine alla clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di fideiussione, da cui discendeva la presunzione di conoscenza da parte dei garanti della condizione economica del garantito, con esclusione dell'applicabilità dell'art. 1956 c.c.
13 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, in subordine al mancato accoglimento del primo motivo, osservava che la CP_10 clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di fideiussione faceva obbligo ai garanti di tenersi informati sulle condizioni patrimoniali della società garantita e che essi erano in grado di acquisire tali informazioni, essendo suoi soci. Rilevava inoltre che secondo la giurisprudenza di legittimità la mancata richiesta dell'autorizzazione ai fideiussori da parte della banca non comporta il venir meno della garanzia quando vi sia una comunanza di interessi fra il debitore garantito ed i garanti, per essere questi suoi soci o amministratori.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso contestava la CP_10 ricostruzione della sentenza d'appello, deducendo che i fideiussori non avevano fornito prova del fatto che le condizioni economiche della correntista erano peggiorate nell'estate del
1999 e che essa ne fosse al corrente.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso contestava la liquidazione delle spese da parte del giudice di appello, evidenziando che dalla lettura del dispositivo appariva che la
Corte avesse liquidato per il primo grado a titolo di spese la somma di euro 10.000,00 in favore di ciascuno degli appellanti, nonostante i sig.ri e fossero stati CP_2 CP_8 rappresentati dallo stesso difensore sia in primo grado sia in appello e che gli eredi si fossero costituiti solo in CP_3 appello.
3.4.1. Lamentava inoltre che la Corte aveva confermato la revoca del decreto ingiuntivo senza specificare che tale statuizione era rivolta unicamente ai debitori ingiunti che avevano proposto opposizione, tenuto conto che il decreto
14 ingiuntivo era stato emesso anche nei confronti di altri garanti.
3.5. I sig.ri Controparte_2 Controparte_8 CP_3
e resistevano con controricorso. CP_4 Controparte_5
3.6. La sig.ra non si costituiva in giudizio. CP_15
3.7. Con ordinanza n. 6066 pubblicata il 28/2/2023 la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava assorbiti gli altri motivi, annullava la sentenza impugnata e rimetteva la causa dinanzi a questa Corte, in diversa composizione, per la decisione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
3.7.1. La Corte di cassazione osservava che era stata ritualmente acquisita sia nel primo che nel secondo grado di giudizio l'eccezione di relativa alla clausola contenuta CP_10 nell'art. 5 del contratto di fideiussione, volta a paralizzare l'eccezione delle controparti di avvenuta liberazione dalle proprie obbligazioni ai sensi dell'art. 1956 c.c.; che il giudice di appello non si era pronunciato su tale eccezione;
che non spettava al giudice di legittimità stabilire se l'esame di tale eccezione poteva incidere sull'esito della lite ovvero stabilire se, ove essa fosse stata esaminata dal giudice di appello, la decisione sarebbe stata diversa da quella adottata.
4. Con atto di citazione notificato in data 17/5/2023 la che aveva frattanto incorporato Parte_2
, riassumeva la causa nei confronti delle parti del CP_10 giudizio di Cassazione, chiedendo il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza di primo grado sulla base delle deduzioni già spiegate nel giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte.
4.1. Si costituivano in giudizio i sig.ri CP_2
e riproponendo le censure alla
[...] Controparte_8
15 sentenza di primo grado e le domande già proposte dinanzi a questa Corte in sede di appello.
4.1.1. I predetti convenuti in riassunzione eccepivano inoltre l'invalidità della clausola di cui all'art. 5 della fideiussione omnibus da loro sottoscritta per violazione degli artt. 1956, comma 2, c.c., 33 d.lgs. n. 206 del 2005, 1341, comma
2, c.c., 2, comma 2 lett. a) della disciplina antitrust di cui alla legge n. 287 del 1990, per essere la clausola frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza.
4.1.2. Insistevano inoltre nella richiesta di ammissione della documentazione ritenuta tardiva in primo grado, tenuto conto della disciplina delle produzioni documentali in appello dettata dall'art. 345 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
4.2. I sig.ri , e reiteravano le CP_3 CP_4 Controparte_5 censure svolte nell'atto di appello;
chiedevano che venisse dichiarata la natura abusiva dell'art. 5 del contratto di fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust in base ai principi dettati nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 2023, secondo la quale l'abusività delle clausole per contrarietà al Codice del consumo può essere rilevata anche in sede esecutiva nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto non abbia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione; contestavano la validità della predetta clausola per violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c. ed insistevano nella richiesta di ammissione della documentazione ritenuta tardiva dal primo giudice, trattandosi di documenti essenziali ai fini del decidere.
16 4.3. La sig.ra non si costituiva in Controparte_9 giudizio.
4.4. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
17/12/2023 si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e le parti nelle note depositate ai sensi della norma citata concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, come trascritto in epigrafe.
4.4.1. Con ordinanza in data 19/12/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Va in primo luogo osservato che parti del presente giudizio di rinvio sono solo coloro che parteciparono al giudizio di Cassazione.
5.1. Ne consegue che non è parte del presente giudizio la sig.ra la quale propose opposizione insieme Parte_9 agli altri fideiussori avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del defunto quale sua erede, venne Parte_7 condannata al pagamento a della somma di euro 124.496,49, CP_10 ma non partecipò agli altri gradi del giudizio, non risultando a lei notificati gli atti di appello.
6. Va dichiarata la contumacia della sig.ra CP_9
, la quale, ritualmente citata in giudizio da
[...] Parte_1
con notificazione a mezzo posta presso il suo indirizzo
[...] di residenza dell'atto di riassunzione, da lei ritirato in data
1/6/2023, non si è costituita in giudizio.
6.1. Nei confronti della predetta convenuta in riassunzione la sentenza di primo grado risulta pertanto passata in giudicato, non avendola lei impugnata (sull'inapplicabilità dell'art. 1306, comma 2, c.c. al coobbligato solidale soccombente che non abbia
17 proposto impugnazione vedi Cass. n. 19444 del 2025).
7. Vanno poi dichiarate inammissibili le censure di nullità della clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione in data 19/12/1997 proposte per la prima volta in sede di rinvio dai sig.ri , e CP_2 CP_8 CP_3
7.1. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di rinvio, infatti, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase di quello originario, con la conseguenza che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (vedi Cass. n.
16915 del 2025, Cass. n. 24357 del 2023).
7.2. Risulta inammissibile anche la richiesta dei convenuti in riassunzione di ammissione della documentazione prodotta tardivamente in primo grado nonché di quella prodotta in appello, giudicata tardiva nella sentenza di questa Corte, avverso la quale i sig.ri , e non proposero CP_2 CP_8 CP_3 ricorso incidentale condizionato.
7.3. Per gli stessi motivi risultano inammissibili le domande risarcitorie reiterate dai sig.ri e CP_2 CP_8 nel presente giudizio, non accolte dal giudice di appello senza che i predetti appellanti proponessero sul punto ricorso
18 incidentale per cassazione. Tali domande non possono infatti considerarsi assorbite dall'accoglimento in appello dell'eccezione di estinzione della fideiussione, trattandosi di domande ulteriori che trovavano il loro presupposto proprio nella ritenuta infondatezza della pretesa di pagamento di
. CP_10
8. Venendo all'esame del merito, è fondato il primo motivo di appello, con il quale i sig.ri e CP_2 CP_8
contestarono il rigetto da parte del Tribunale della CP_3 loro eccezione di estinzione della fideiussione omnibus prestata il 19/12/1997 in favore di a garanzia di tutte le CP_10 obbligazioni di SA NN s.p.a., per avere la banca consentito la liberazione di garanzie concesse dalla debitrice principale quando le sue condizioni patrimoniali erano già deteriorate e per averle consentito di prelevare i fondi ricavati dallo svincolo dei titoli con conseguente aggravamento dell'esposizione debitoria da loro garantita.
8.1. Con lettera in data 3/6/1999, prodotta dai sig.ri
[...]
, e in sede di opposizione a decreto CP_2 CP_8 CP_3 ingiuntivo, , in risposta alla richiesta di SA NN CP_10
s.p.a., dichiarò di acconsentire allo svincolo del pegno di titoli dell'importo di £ 500.000.000, allo svincolo della fideiussione prestata da ed alla liberazione dei Parte_10 sig.ri e per quanto Persona_1 Controparte_2 riguardava l'obbligazione relativa alla fideiussione che la stessa aveva prestato in favore di a CP_10 Controparte_12 garanzia del prestito obbligazionario dell'importo di
1.000.000.000 di lire contratto da SA NN s.p.a., a condizione: a) del rilascio di polizza fideiussoria dell'importo
19 di £.
1.290.000.000 di Zurich International Italia s.p.a.; b) della prestazione di fideiussione da parte di Parte_11
; c) di autorizzazione di tutti i garanti alle liberazioni
[...] proposte.
8.2. E' pacifico che i sig.ri e non CP_2 CP_3 prestarono il loro assenso a tale operazione e che, ciò nonostante, consentì lo svincolo dei titoli, il cui CP_10 importo venne riversato sul conto corrente n. 11896 intestato a
SA NN s.p.a., che alla data del 30/6/1999, in base alla documentazione prodotta dalla banca in sede monitoria, presentava uno scoperto di £ 322.743.794, più che triplo rispetto al limite dell'affidamento concesso alla correntista, pari a £
100.000.000, essendo cessata il 2/1/1999 l'altra linea di credito dell'importo di euro 150.000.000.
8.2.1. A seguito del versamento del controvalore dei titoli il conto per un giorno, in data 14/7/1999, presentò un saldo positivo, con azzeramento della passività sopra indicata, frattanto salita a circa 360.000.000 di lire, ma immediatamente tornò a debito, stante il prelievo nella stessa giornata di £
350.000.000, presentando infine, alla data del 16/9/1999, quando revocò il fido, un'esposizione di £. 257.061.221 per la CP_10 quale la banca chiese ed ottenne il decreto ingiuntivo opposto.
8.3. L'odierna attrice ha sostenuto che il consenso dei sig.ri e non era necessario per lo CP_2 CP_3 svincolo dei titoli, giacché i predetti fideiussori vennero liberati dalla garanzia relativa alla fideiussione bancaria prestata dalla stessa in favore di ma non ha CP_10 CP_12 fornito nessuna prova che i titoli fossero vincolati unicamente a garanzia della fideiussione bancaria, circostanza questa
20 sempre contestata ai sig.ri e CP_2 CP_3 CP_8 giacché non ha prodotto l'atto di costituzione del pegno. Né tale destinazione può evincersi dalla lettera sopra citata del
3/6/1999, ove nell'oggetto si legge unicamente che tale garanzia era “a supporto” della fideiussione bancaria prestata a favore di , fermo restando che i sig.ri e Controparte_12 CP_3 [...]
rimasero obbligati a garantire tutte le altre CP_2 obbligazioni della debitrice principale e che nella lettera del
3/6/1999 non vi è alcun cenno che non fosse richiesta anche la loro autorizzazione.
8.4. La banca ha inoltre sostenuto che non vi era prova che nel giugno del 1999 le condizioni patrimoniali di SA NN si fossero aggravate al punto di rendere più difficile la soddisfazione del credito né che essa ne fosse a conoscenza.
8.4.1 Ha infine asserito che nel caso in esame la norma di cui all'art. 1956 c.c. non trovava applicazione, stante la clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di fideiussione, che poneva a carico dei garanti l'obbligo di tenersi informati in ordine alle condizioni patrimoniali del debitore garantito e di informarsi presso quest'ultimo dei rapporti intrattenuti con la banca ed imponeva a questa di comunicare ai fideiussori, su loro richiesta, entro i limiti dell'importo garantito,
l'esposizione complessiva del debitore, previo consenso di quest'ultimo ove il fideiussore avesse richiesto ulteriori informazioni concernenti l'esposizione.
8.4.2. Ha anche evidenziato che, essendo i sig.ri , CP_8
e soci di SA NN ed essendo stato CP_2 CP_3 quest'ultimo anche amministratore della società, non avevano difficoltà ad acquisire informazioni sulle condizioni
21 patrimoniali della debitrice garantita, ed avrebbero potuto recedere dalla fideiussione ove avessero ritenuto che era diventata eccessivamente rischiosa;
ha infine dedotto che i soci avevano un interesse convergente con quello della società, sì da escludere, anche sotto questo profilo, l'applicabilità dell'art. 1956 c.c.
Part 8.5. Le deduzioni di non sono fondate.
8.5.1. Quanto all'aggravarsi delle condizioni patrimoniali di SA NN s.p.a., i sig.ri e CP_2 CP_8
hanno prodotto il decreto ingiuntivo provvisoriamente CP_3 esecutivo emesso il 17/5/1999 dal Tribunale di Pescara nei confronti della società e di alcuni fideiussori su istanza di per il pagamento della Controparte_13 somma di £. 412.340.362; dal ricorso per decreto ingiuntivo risulta che la stessa chiese ed ottenne che il decreto CP_10 venisse munito di clausola di provvisoria esecutività stante il pericolo nel ritardo scaturente dalla situazione di “dissesto” in cui versava SA NN s.p.a., attestata dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Teramo a carico di alcuni fideiussori in data 15/9/1999 per il pagamento della somma di
1.181.185.970, da altro decreto ingiuntivo di ingente importo emesso negli stessi giorni a carico dei fideiussori e dalle numerosissime iscrizioni ipotecarie che gravavano sui beni sia della debitrice principale sia dei fideiussori.
8.5.2. Per ciò che riguarda la conoscenza da parte di CP_10 di tale situazione, che avrebbe portato a breve alla dichiarazione di fallimento della società, la banca era in grado avvalendosi della rete informativa della Centrale Rischi della
Banca d'Italia di conoscere l'esposizione debitoria di SA
22 NN presso le altre banche ed i crediti classificati in sofferenza.
8.5.3. E' inverosimile che abbia consentito alla CP_10 società la liberazione di garanzie senza vagliarne la condizione economica e patrimoniale, sia attraverso l'accesso alla Centrale
Rischi sia attraverso l'esame dei bilanci e della documentazione contabile;
ove poi avesse omesso tale vaglio, non valutando l'aggravamento del rischio che tale liberazione produceva per i fideiussori, il suo comportamento sarebbe connotato da colpa grave e violazione del dovere di correttezza che ai sensi dell'art. 1375 c.c. deve connotare l'esecuzione dei rapporti contrattuali.
8.5.4. Va poi osservato che in ordine a tale operazione fu proprio la banca a ritenere necessario – evidentemente ritenendola particolarmente rischiosa – che tutti i fideiussori acconsentissero allo svincolo dei titoli, rilasciandole apposita autorizzazione scritta.
8.5.5. Ne consegue che non può trovare applicazione la presunzione di autorizzazione tacita che opera laddove il fideiussore sia anche socio della debitrice garantita né può ritenersi che la banca fosse esonerata dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione dei fideiussori per essere questi obbligati, ai sensi dell'art. 5 del contratto di fideiussione,
a tenersi informati sulle condizioni economiche e patrimoniali della società e potendo pertanto recedere dal contratto se avessero ritenuto che l'impegno assunto era divenuto troppo gravoso.
8.5.6. Fermo restando che la clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione non esonerava la banca dall'obbligo di
23 comportarsi secondo buona fede nei confronti dei fideiussori, nel caso in esame è stata la stessa a subordinare lo CP_10 svincolo dei titoli e la liberazione delle altre garanzie al rilascio dell'autorizzazione espressa di tutti i fideiussori, sicché, in difetto, avendo l'operazione ulteriormente aggravato l'esposizione debitoria della società e dei fideiussori, le garanzie prestate dai sig.ri e CP_2 CP_8 CP_3 risultano estinte.
9. Sulla base di quanto esposto, in parziale modifica della sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo n. 74 del 2009, deve essere integralmente rigettata la domanda di pagamento proposta da nei confronti dei sig.ri Parte_1 CP_2
e . CP_8 CP_3
10. Sono assorbiti gli altri motivi di appello.
11. Le spese seguono la prevalente soccombenza della banca e si liquidano come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso fra 52.000,01 e 260.000,00 euro, esclusi per il giudizio di appello ed il presente giudizio di rinvio i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta;
esse vanno liquidate in solido in favore dei sig.ri e CP_2 CP_8 che sono stati rappresentati in tutti i gradi di giudizio dagli stessi difensori, i quali hanno svolto nei loro confronti analoghe difese.
11.1. Vanno infine poste a carico di anche Parte_1 le spese delle consulenze tecniche espletate in primo grado, come liquidate dal Tribunale di Teramo, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
24
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento degli appelli proposti da CP_2
, , , e , ed in
[...] Controparte_8 CP_3 CP_4 Controparte_5 parziale riforma della sentenza n. 74 del 2009 del Tribunale
Ordinario di Teramo, ogni contraria istanza disattesa, in sede di rinvio, così provvede:
1) rigetta la domanda di pagamento proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2 CP_8
,
[...] Controparte_9 Controparte_3 [...]
e ; CP_4 Controparte_5
2) dichiara inammissibili le domande di condanna di
[...] proposte da e Parte_1 Controparte_2 CP_8
ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
[...]
3) condanna a rifondere a Parte_1 CP_2
e , in solido fra loro, le spese
[...] Controparte_8 del giudizio, che liquida per il primo grado in euro 410,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%; per il giudizio di appello in euro 500,00 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; per il giudizio di legittimità in euro 7.655,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; e per il presente giudizio di rinvio in euro 9.991,00 per compensi, oltre ad accessori
25 di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
4) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
, e in solido CP_3 Controparte_4 Controparte_5 fra loro, le spese del giudizio, che liquida per il primo grado in euro 154,09 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%; per il giudizio di appello in euro 154,09 per esborsi ed euro
9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%; per il giudizio di legittimità in euro 7.655,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; e per il presente giudizio di rinvio in euro 9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
5) pone definitivamente a carico di le Parte_1 spese di consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, come liquidate dal Tribunale Ordinario di Teramo, ferma la solidarietà di tutte le parti nei rapporti con il consulente;
6) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 18/11/2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Nicoletta Orlandi
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente relatrice dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. ND Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 621 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, già , con sede Parte_1 Parte_2 in , in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Pt_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1
Lessiani, come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
attrice in riassunzione/appellata
e rappresentato e difeso dall'Avv. SAdra Controparte_2
Pantaleone, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione,
Appellante/convenuto in riassunzione
1 e
, , e , nella loro Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 qualità di eredi di rappresentati e difesi Persona_1 dagli Avv.ti e , come da procura CP_6 Controparte_7 allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione,
Appellanti/convenuti in riassunzione
e residente in [...], rappresentata e difesa Controparte_8 dall'Avv. SAdra Pantaleone, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione,
Appellante/convenuta in riassunzione
residente in [...]
D'Ilio n. 28,
Appellata/convenuta in riassunzione contumace
Avente ad oggetto: riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 6066 pubblicata il 28/2/2023 della Corte di cassazione in tema di fideiussione
CONCLUSIONI per l'attrice in riassunzione
“Il sottoscritto Avv. Antonio Lessiani, difensore di
[...]
si riporta all'atto di riassunzione Parte_2 notificato, ed a tutti gli atti presupposti, chiedendo
l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste ivi formulate. Impugna e contesta, con riserva di più ampia difesa, tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto dai convenuti Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e nei rispettivi scritti
[...] Controparte_5 Controparte_8
2 difensivi, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni, deduzioni e richieste istruttorie non formulate nei precedenti gradi e fasi di giudizio o che sono coperte da giudicato e comunque tardive, come pure eccepisce la tardività delle produzioni documentali non versate in atti nelle precedenti fasi di giudizio. Rileva che ad oggi non risulta costituita la sola Sig.ra nonostante la Controparte_9 regolarità della notifica depositata in data 13.11.2023, della quale, per comodità, viene prodotta nuovamente la relativa ricevuta in allegato al presente atto.”.
Conclusioni per l'appellante/convenuto in riassunzione
[...]
CP_2
“Si conclude perché voglia la Ecc.ma Corte di Appello
1°)- per le ragioni tutte illustrate in questa sede e nell'atto di appello, dichiarare inammissibile ovvero rigettare le domande tutte avanzate dalla con il ricorso per ingiunzione CP_10
19.9.1999, rigettando altresì l'appello incidentale proposto da
. CP_10
2°)- In subordine determinare il credito di Parte_2
nei limiti dell'obbligazione del debitore principale
[...] assistita da fideiussione (150.000.000 di Lire) detraendo da tale importo gli addebiti per interessi ultralegali, gli interessi anatocistici, le somme riscosse in sede di riparto dal fallimento SA NN, le quote di debito di pertinenza dei cofideiussori e e e ND Parte_3 Pt_4 Parte_5
3°)- Condannare al risarcimento ex art. Parte_2
96 cpc, dei danni per l'iscrizione ipotecaria sui beni dell'appel1ante accesa nel 1999 e tenuta ferma fino al Giugno
3 2004 liquidandoli in euro 100.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
5°)- Con rivalsa delle competenze dei tre gradi precedenti del giudizio e del presente, oltre alla rifusione delle spese tutte, ivi comprese le spese della consulenza tecnica di primo grado corrisposte dal sig. .”. CP_2
Conclusioni per gli appellanti/convenuti in riassunzione
, e Controparte_3 CP_4 CP_5
“Gli avv. Sulli e Di Bartolomeo, per i Sigg. si CP_3 riportano alla comparsa di risposta ed insistono nelle domande, eccezioni e conclusioni ivi rassegnate, - che di seguito si trascrivono ”Alla stregua di quanto precede, insistono gli appellanti per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Dichiarare inammissibili ovvero rigettare le domande tutte avanzate dalla con il ricorso per ingiunzione 19.9.1999, CP_10 per le ragioni tutte illustrate;
2)In subordine, determinare il credito della nei limiti CP_10 dell'obbligazione del debitore principale assistita da fideiussione (150.000.000 di lire) detraendo da tale importo gli addebiti per interessi ultralegali, gli interessi anatocistici, le somme riscosse in sede di riparto dal fallimento SA NN, le quote di debito di pertinenza dei fideiussori e CP_8
; Pt_5
3) in via istruttoria disporsi C.T.U. al fine di determinare il saldo effettivo del c.c. alla data del 19.9.1999;
4) con rivalsa delle spese di tutti gradi di merito e di quello di legittimità - associandosi alle ulteriori eccezioni di nullità proposte dai Sigg. e ”. CP_2 CP_8
4
Conclusioni per l'appellante/convenuta in riassunzione CP_8
[...]
“In ossequio a quanto disposto con ordinanza 13.11.2023 la difesa della signora si riporta alle deduzioni esposte Controparte_8 con la comparsa di costituzione nonché alle istanze istruttorie
e alle conclusioni ivi rassegnate – che di seguito si trascrivono
“Si conclude perché voglia la Ecc.ma Corte di Appello
1°)- per le ragioni illustrate in questa sede e nell'atto di appello principale, dichiarare inammissibile ovvero rigettare le domande tutte avanzate dalla con il ricorso per CP_10 ingiunzione 19.9.1999 e con l'appello incidentale;
2°)- In subordine determinare il credito di Parte_2
nei limiti dell'obbligazione del debitore principale
[...] assistita da fideiussione (150.000.000 di Lire) detraendo da tale importo gli addebiti per interessi ultralegali, gli interessi anatocistici, le somme riscosse in sede di riparto dal fallimento SA NN, le quote di debito di pertinenza dei cofideiussori e e e ND Parte_3 Pt_4 Parte_5
3°)- Condannare al risarcimento ex art. Parte_2
96 cpc, dei danni per l'iscrizione ipotecaria sui beni della esponente tenuta ferma fino al dicembre 2007, liquidandoli in €
100.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
5°) - Con rivalsa delle spese e competenze dei tre gradi precedenti nonché del presente giudizio.”
5 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 548 del 1999 il Tribunale
Ordinario di Teramo, in accoglimento del ricorso presentato il
17/9/1999 da , successivamente incorporata da Controparte_11
ora denominata Parte_2 Parte_1
ingiungeva a SA NN s.p.a., quale debitrice
[...] principale, ed ai fideiussori Persona_1 CP_2
, , in
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_9 proprio e quale erede di Persona_2 Parte_7
e questi ultimi Controparte_8 Parte_3 Parte_8 due quali eredi di , di pagare, in solido tra loro Persona_2
e con altri garanti, la somma di € 257.061.221, oltre ad interessi e spese, pari al saldo passivo alla data del 16/9/1999 del conto corrente n. 11896.8 intrattenuto da SA NN s.p.a. presso la banca ricorrente.
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato proponevano opposizione i sig.ri Persona_1 [...]
Controparte_2 Controparte_8 Parte_5 Pt_6
, quale erede di
[...] Controparte_9 Parte_9
, e Parte_7 Parte_3 Parte_8
1.1.1. I predetti e eccepivano la Pt_3 Parte_8 propria carenza di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità del defunto . Persona_2
1.1.2. Gli altri opponenti eccepivano ai sensi dell'art. 1956 c.c. la loro liberazione dalla garanzia fideiussoria per avere la banca, pur a conoscenza della situazione di dissesto finanziario in cui SA NN s.p.a. versava nel giugno del
1999, continuato ad alimentare la linea di credito della
6 debitrice principale in difetto di autorizzazione di tutti i garanti.
1.1.3. Gli opponenti esponevano in particolare che nel giugno del 1999 la banca aveva consentito a SA NN s.p.a. di svincolare titoli per 500.000.000 di lire che erano stati vincolati in occasione della prestazione di una fideiussione da parte della stessa in favore di a CP_10 Controparte_12 garanzia di un prestito obbligazionario dell'importo di
1.000.000.000 di lire erogato da quest'ultima società a SA
NN; che inizialmente la banca aveva richiesto l'autorizzazione di tutti i fideiussori, ma aveva poi autorizzato lo svincolo nonostante i sig.ri e CP_2
non avessero sottoscritto l'atto di autorizzazione;
CP_3 che, a seguito dello svincolo, la banca aveva trattenuto la somma di 150.000.000 di lire a scomputo della passività del conto corrente ed aveva consentito alla correntista di prelevare
314.000.000 di lire, mantenendo inalterata l'apertura di credito di 100.000.000 di lire, nonostante già nel maggio dello stesso anno fosse stato emesso dal Tribunale di Teramo a carico di SA
NN s.p.a. un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di oltre 400.000.000 di lire su istanza della
[...]
Controparte_13
1.1.4. Gli opponenti contestavano inoltre l'applicazione da parte della banca di interessi ultralegali non validamente pattuiti, anche superiori al tasso soglia usurario, nonché
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, applicata pure nel periodo successivo alla chiusura del rapporto.
1.2. Si costituiva in giudizio Controparte_11
7 contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Con sentenza parziale il Tribunale definiva la posizione dei sig.ri e riconosciuti Pt_3 Parte_8 carenti di legittimazione passiva per avere rinunciato all'eredità del de cuius Persona_2
1.4. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale con sentenza n. 74 del 2009 revocava il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarava cessata la materia del contendere, senza alcuna statuizione condannatoria, nei rapporti fra la banca ed i sig.ri ND e i quali avevano concluso una Parte_5 transazione con;
per quanto riguardava gli altri CP_10 opponenti, dichiarava la nullità della clausola del contratto di conto corrente che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della clausola che prevedeva l'applicazione di interessi in misura ultralegale sino al
5/7/1998; determinava il credito della banca nella somma di €
124.496,49, oltre ad interessi al 5,75% annuo;
dava atto del versamento da parte del sig. della complessiva somma CP_2 di € 186.558,13; condannava quindi a restituirgli la somma CP_10 di euro 30.485,58, pari alla differenza fra quanto dovutole e quanto pagato dal fideiussore, oltre ad interessi;
compensava nella misura della metà le spese di lite e poneva le spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio per la metà
a carico di e per il residuo a carico degli opponenti, in CP_10 solido fra loro.
1.4.1. Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione sollevata dagli opponenti ai sensi dell'art. 1956 c.c.; rilevava che sulla base della consulenza tecnica espletata risultava che
8 dopo lo svincolo dei titoli autorizzato da il conto CP_10 corrente intestato a SA NN s.p.a. aveva presentato un saldo attivo sino al 13/7/1999; che nei mesi di luglio ed agosto il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato movimentazioni a debito della correntista per un totale di £ 485.499.652 a fronte di un affidamento di 100.000.000 di lire, poi revocato il
13/9/1999; che era pertanto provato che aveva continuato CP_10 ad erogare credito alla correntista oltre i limiti del fido;
che mancava tuttavia la prova, cui erano tenuti i fideiussori, che vi fosse stato un deterioramento delle condizioni della debitrice principale rispetto alla data del 19/12/1997 quando essi avevano rilasciato la fideiussione sino a concorrenza della somma di £ 2.000.000.000; che mancava inoltre la prova che la banca fosse a conoscenza di tale deterioramento nei mesi di luglio ed agosto del 1999, quando aveva continuato a far credito alla correntista;
che erano inutilizzabili i documenti tardivamente prodotti dai fideiussori dopo la scadenza dei termini fissati ai sensi dell'art. 184 c.p.c. al fine di dimostrare lo stato di dissesto della correntista;
che i decreti ingiuntivi e le iscrizioni ipotecarie a carico di SA NN
s.p.a., indicati da nel ricorso monitorio a sostegno della CP_10 sua richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, risalivano al 27 agosto ed alla prima metà del mese di settembre del 1999; che non vi era neppure prova che la banca conoscesse il decreto ingiuntivo emesso a carico di SA NN s.p.a. e di alcuni fideiussori nel maggio del 1999 su istanza di
[...]
prodotto dagli opponenti unitamente Controparte_13 all'atto di citazione.
9 1.4.2. Il Tribunale sulla base della consulenza tecnica d'ufficio osservava che i tassi applicati dalla banca non avevano superato la soglia usuraria;
che il conto corrente era stato aperto il 28/2/1996, ma che la banca aveva prodotto unicamente il contratto stipulato il 5/7/1998; che prima di tale data non vi era prova della valida pattuizione di tassi ultralegali e che quindi per la prima parte del rapporto andavano applicati i tassi indicati nell'art. 117 TUB;
che era illecita anche la capitalizzazione degli interessi debitori, non corrispondendo ad un uso normativo.
2. Avverso tale sentenza proponevano appello, con separati atti, i sig.ri ed , Controparte_2 Controparte_8 CP_3
e in qualità di eredi di CP_4 Controparte_5 [...]
. Per_1
2.1. Il sig. contestava il mancato accoglimento CP_2 da parte del Tribunale dell'eccezione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c., alla luce della documentazione prodotta in sede di consulenza tecnica d'ufficio, considerata tardiva dal Tribunale nonostante in quella sede non ci fossero state contestazioni da parte di e del mancato CP_10 consenso di tutti i fideiussori all'operazione di svincolo dei titoli.
2.1.1. L'appellante deduceva inoltre che la fideiussione era stata prestata in riferimento allo scoperto di conto corrente con il limite di 150.000.000 di lire e con scadenza al 2/1/1999, con conseguente estinzione ai sensi dell'art. 1957 c.c.; che risultava violato anche l'art. 1955 c.c.; che aveva CP_10 richiesto il decreto ingiuntivo nei confronti di soggetti che non avevano accettato l'eredità di uno dei fideiussori deceduto,
10 lasciando scadere il termine per proporre azioni nei confronti dei veri successori;
che inoltre aveva sottoscritto una transazione con i fideiussori e Pt_5 Parte_6 liberandoli da ogni impegno, e si era insinuata nel passivo fallimentare di SA NN s.p.a. senza dichiarare di avere già da lui ricevuto il pagamento del credito vantato e non aveva decurtato quanto assegnatole in sede fallimentare dalla pretesa fatta valere nei confronti dei fideiussori;
l'appellante deduceva, in subordine, che il credito vantato da doveva CP_10 comunque essere ricalcolato;
che infatti non trovava giustificazione l'applicazione della commissione di massimo scoperto, avendo la correntista esaurito l'intero importo dell'affidamento, sicché la banca non aveva tenuto somme a disposizione della cliente;
che la banca aveva applicato i giorni valuta in difformità da quanto disposto dall'art. 120 TUB;
che la forma scritta era imposta per i contratti bancari non solo in riferimento agli interessi debitori ma anche per quanto riguardava le spese e gli altri oneri applicati sul conto, con conseguente illegittimità degli addebiti effettuati a tale titolo senza valida pattuizione.
2.1.2. L'appellante chiedeva quindi il rigetto delle domande proposte da con condanna della banca a CP_10 restituirgli l'intera somma versatale, o, in subordine, la rideterminazione del credito vantato dalla banca con eliminazione degli addebiti illegittimi e con sottrazione delle somme ricevute da in sede fallimentare e di quelle che CP_10 avrebbero dovuto essere pagate dagli altri fideiussori;
chiedeva inoltre la condanna di , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a CP_10 risarcirgli il danno cagionato dall'iscrizione ipotecaria su
11 tutti gli immobili di sua proprietà dal 1999 al 2004, quantificato nella somma di euro 100.000,00 o in quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
2.2. Proponeva appello incidentale avverso la sentenza impugnata anche la sig.ra aderendo a tutte le Controparte_8 argomentazioni svolte dal sig. e chiedendo a sua CP_2 volta la condanna della banca, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a risarcirle i danni provocati dall'iscrizione ipotecaria sui suoi beni, mantenuta sino al 2007, quantificati nella somma di euro
100.000,00 o nella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
2.3. Aderivano all'appello proposto dal sig. CP_2 proponendo appello incidentale, anche i sig.ri e CP_3 CP_4 [...]
, eredi del defunto CP_5 Persona_1
2.4. Si costituiva in giudizio chiedendo il CP_11 rigetto degli appelli.
2.4.1. L'appellata ribadiva, in particolare, che l'art. 5 del contratto di fideiussione prevedeva un'espressa deroga alla disciplina dell'art. 1956 c.c., ponendo a carico dei fideiussori l'obbligo di tenersi informati in ordine alle condizioni patrimoniali della debitrice principale ed ai suoi rapporti con la banca, e che quest'ultima era tenuta a fornire loro informazioni solo in caso di richiesta, che nel caso in esame non era stata avanzata dai garanti.
2.5. La sig.ra rimaneva contumace. Controparte_9
2.6. Con sentenza n. 1351 del 2015 la Corte d'appello, in accoglimento dei gravami proposti dai sig.ri CP_2
e , rigettava la domanda di pagamento CP_8 CP_3 formulata da in sede monitoria e condannava la banca a CP_10
12 restituire ai fideiussori le somme versatele e a rifondere loro le spese del giudizio.
2.6.1. La Corte riteneva fondata l'eccezione formulata dai fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.; evidenziava che dagli atti, anche senza tenere conto della documentazione depositata tardivamente dagli appellanti, risultava che aveva CP_10 continuato a far credito a SA NN s.p.a., nonostante la società versasse nell'estate del 1999 in uno stato di dissesto finanziario e patrimoniale, ed aveva consentito nello stesso periodo lo svincolo di titoli senza acquisire l'autorizzazione di tutti i fideiussori.
2.6.2. Quanto alla conoscenza di stato di dissesto da parte di , la Corte rilevava che il sistema bancario dispone di CP_10 tutte le informazioni relative alla sofferenza finanziaria degli operatori commerciali mediante la Centrale Rischi della Banca
d'Italia e che era inverosimile che di fronte al persistente superamento dei limiti dell'affidamento concesso a CP_14 non avesse verificato il merito creditizio della
[...] correntista prima di concederle lo svincolo della garanzia pignoratizia.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello CP_10 proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo la banca lamentava il mancato esame da parte del giudice d'appello delle sue deduzioni in ordine alla clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di fideiussione, da cui discendeva la presunzione di conoscenza da parte dei garanti della condizione economica del garantito, con esclusione dell'applicabilità dell'art. 1956 c.c.
13 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, in subordine al mancato accoglimento del primo motivo, osservava che la CP_10 clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di fideiussione faceva obbligo ai garanti di tenersi informati sulle condizioni patrimoniali della società garantita e che essi erano in grado di acquisire tali informazioni, essendo suoi soci. Rilevava inoltre che secondo la giurisprudenza di legittimità la mancata richiesta dell'autorizzazione ai fideiussori da parte della banca non comporta il venir meno della garanzia quando vi sia una comunanza di interessi fra il debitore garantito ed i garanti, per essere questi suoi soci o amministratori.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso contestava la CP_10 ricostruzione della sentenza d'appello, deducendo che i fideiussori non avevano fornito prova del fatto che le condizioni economiche della correntista erano peggiorate nell'estate del
1999 e che essa ne fosse al corrente.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso contestava la liquidazione delle spese da parte del giudice di appello, evidenziando che dalla lettura del dispositivo appariva che la
Corte avesse liquidato per il primo grado a titolo di spese la somma di euro 10.000,00 in favore di ciascuno degli appellanti, nonostante i sig.ri e fossero stati CP_2 CP_8 rappresentati dallo stesso difensore sia in primo grado sia in appello e che gli eredi si fossero costituiti solo in CP_3 appello.
3.4.1. Lamentava inoltre che la Corte aveva confermato la revoca del decreto ingiuntivo senza specificare che tale statuizione era rivolta unicamente ai debitori ingiunti che avevano proposto opposizione, tenuto conto che il decreto
14 ingiuntivo era stato emesso anche nei confronti di altri garanti.
3.5. I sig.ri Controparte_2 Controparte_8 CP_3
e resistevano con controricorso. CP_4 Controparte_5
3.6. La sig.ra non si costituiva in giudizio. CP_15
3.7. Con ordinanza n. 6066 pubblicata il 28/2/2023 la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava assorbiti gli altri motivi, annullava la sentenza impugnata e rimetteva la causa dinanzi a questa Corte, in diversa composizione, per la decisione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
3.7.1. La Corte di cassazione osservava che era stata ritualmente acquisita sia nel primo che nel secondo grado di giudizio l'eccezione di relativa alla clausola contenuta CP_10 nell'art. 5 del contratto di fideiussione, volta a paralizzare l'eccezione delle controparti di avvenuta liberazione dalle proprie obbligazioni ai sensi dell'art. 1956 c.c.; che il giudice di appello non si era pronunciato su tale eccezione;
che non spettava al giudice di legittimità stabilire se l'esame di tale eccezione poteva incidere sull'esito della lite ovvero stabilire se, ove essa fosse stata esaminata dal giudice di appello, la decisione sarebbe stata diversa da quella adottata.
4. Con atto di citazione notificato in data 17/5/2023 la che aveva frattanto incorporato Parte_2
, riassumeva la causa nei confronti delle parti del CP_10 giudizio di Cassazione, chiedendo il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza di primo grado sulla base delle deduzioni già spiegate nel giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte.
4.1. Si costituivano in giudizio i sig.ri CP_2
e riproponendo le censure alla
[...] Controparte_8
15 sentenza di primo grado e le domande già proposte dinanzi a questa Corte in sede di appello.
4.1.1. I predetti convenuti in riassunzione eccepivano inoltre l'invalidità della clausola di cui all'art. 5 della fideiussione omnibus da loro sottoscritta per violazione degli artt. 1956, comma 2, c.c., 33 d.lgs. n. 206 del 2005, 1341, comma
2, c.c., 2, comma 2 lett. a) della disciplina antitrust di cui alla legge n. 287 del 1990, per essere la clausola frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza.
4.1.2. Insistevano inoltre nella richiesta di ammissione della documentazione ritenuta tardiva in primo grado, tenuto conto della disciplina delle produzioni documentali in appello dettata dall'art. 345 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
4.2. I sig.ri , e reiteravano le CP_3 CP_4 Controparte_5 censure svolte nell'atto di appello;
chiedevano che venisse dichiarata la natura abusiva dell'art. 5 del contratto di fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust in base ai principi dettati nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 2023, secondo la quale l'abusività delle clausole per contrarietà al Codice del consumo può essere rilevata anche in sede esecutiva nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto non abbia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione; contestavano la validità della predetta clausola per violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c. ed insistevano nella richiesta di ammissione della documentazione ritenuta tardiva dal primo giudice, trattandosi di documenti essenziali ai fini del decidere.
16 4.3. La sig.ra non si costituiva in Controparte_9 giudizio.
4.4. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
17/12/2023 si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e le parti nelle note depositate ai sensi della norma citata concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, come trascritto in epigrafe.
4.4.1. Con ordinanza in data 19/12/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Va in primo luogo osservato che parti del presente giudizio di rinvio sono solo coloro che parteciparono al giudizio di Cassazione.
5.1. Ne consegue che non è parte del presente giudizio la sig.ra la quale propose opposizione insieme Parte_9 agli altri fideiussori avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del defunto quale sua erede, venne Parte_7 condannata al pagamento a della somma di euro 124.496,49, CP_10 ma non partecipò agli altri gradi del giudizio, non risultando a lei notificati gli atti di appello.
6. Va dichiarata la contumacia della sig.ra CP_9
, la quale, ritualmente citata in giudizio da
[...] Parte_1
con notificazione a mezzo posta presso il suo indirizzo
[...] di residenza dell'atto di riassunzione, da lei ritirato in data
1/6/2023, non si è costituita in giudizio.
6.1. Nei confronti della predetta convenuta in riassunzione la sentenza di primo grado risulta pertanto passata in giudicato, non avendola lei impugnata (sull'inapplicabilità dell'art. 1306, comma 2, c.c. al coobbligato solidale soccombente che non abbia
17 proposto impugnazione vedi Cass. n. 19444 del 2025).
7. Vanno poi dichiarate inammissibili le censure di nullità della clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione in data 19/12/1997 proposte per la prima volta in sede di rinvio dai sig.ri , e CP_2 CP_8 CP_3
7.1. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di rinvio, infatti, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase di quello originario, con la conseguenza che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (vedi Cass. n.
16915 del 2025, Cass. n. 24357 del 2023).
7.2. Risulta inammissibile anche la richiesta dei convenuti in riassunzione di ammissione della documentazione prodotta tardivamente in primo grado nonché di quella prodotta in appello, giudicata tardiva nella sentenza di questa Corte, avverso la quale i sig.ri , e non proposero CP_2 CP_8 CP_3 ricorso incidentale condizionato.
7.3. Per gli stessi motivi risultano inammissibili le domande risarcitorie reiterate dai sig.ri e CP_2 CP_8 nel presente giudizio, non accolte dal giudice di appello senza che i predetti appellanti proponessero sul punto ricorso
18 incidentale per cassazione. Tali domande non possono infatti considerarsi assorbite dall'accoglimento in appello dell'eccezione di estinzione della fideiussione, trattandosi di domande ulteriori che trovavano il loro presupposto proprio nella ritenuta infondatezza della pretesa di pagamento di
. CP_10
8. Venendo all'esame del merito, è fondato il primo motivo di appello, con il quale i sig.ri e CP_2 CP_8
contestarono il rigetto da parte del Tribunale della CP_3 loro eccezione di estinzione della fideiussione omnibus prestata il 19/12/1997 in favore di a garanzia di tutte le CP_10 obbligazioni di SA NN s.p.a., per avere la banca consentito la liberazione di garanzie concesse dalla debitrice principale quando le sue condizioni patrimoniali erano già deteriorate e per averle consentito di prelevare i fondi ricavati dallo svincolo dei titoli con conseguente aggravamento dell'esposizione debitoria da loro garantita.
8.1. Con lettera in data 3/6/1999, prodotta dai sig.ri
[...]
, e in sede di opposizione a decreto CP_2 CP_8 CP_3 ingiuntivo, , in risposta alla richiesta di SA NN CP_10
s.p.a., dichiarò di acconsentire allo svincolo del pegno di titoli dell'importo di £ 500.000.000, allo svincolo della fideiussione prestata da ed alla liberazione dei Parte_10 sig.ri e per quanto Persona_1 Controparte_2 riguardava l'obbligazione relativa alla fideiussione che la stessa aveva prestato in favore di a CP_10 Controparte_12 garanzia del prestito obbligazionario dell'importo di
1.000.000.000 di lire contratto da SA NN s.p.a., a condizione: a) del rilascio di polizza fideiussoria dell'importo
19 di £.
1.290.000.000 di Zurich International Italia s.p.a.; b) della prestazione di fideiussione da parte di Parte_11
; c) di autorizzazione di tutti i garanti alle liberazioni
[...] proposte.
8.2. E' pacifico che i sig.ri e non CP_2 CP_3 prestarono il loro assenso a tale operazione e che, ciò nonostante, consentì lo svincolo dei titoli, il cui CP_10 importo venne riversato sul conto corrente n. 11896 intestato a
SA NN s.p.a., che alla data del 30/6/1999, in base alla documentazione prodotta dalla banca in sede monitoria, presentava uno scoperto di £ 322.743.794, più che triplo rispetto al limite dell'affidamento concesso alla correntista, pari a £
100.000.000, essendo cessata il 2/1/1999 l'altra linea di credito dell'importo di euro 150.000.000.
8.2.1. A seguito del versamento del controvalore dei titoli il conto per un giorno, in data 14/7/1999, presentò un saldo positivo, con azzeramento della passività sopra indicata, frattanto salita a circa 360.000.000 di lire, ma immediatamente tornò a debito, stante il prelievo nella stessa giornata di £
350.000.000, presentando infine, alla data del 16/9/1999, quando revocò il fido, un'esposizione di £. 257.061.221 per la CP_10 quale la banca chiese ed ottenne il decreto ingiuntivo opposto.
8.3. L'odierna attrice ha sostenuto che il consenso dei sig.ri e non era necessario per lo CP_2 CP_3 svincolo dei titoli, giacché i predetti fideiussori vennero liberati dalla garanzia relativa alla fideiussione bancaria prestata dalla stessa in favore di ma non ha CP_10 CP_12 fornito nessuna prova che i titoli fossero vincolati unicamente a garanzia della fideiussione bancaria, circostanza questa
20 sempre contestata ai sig.ri e CP_2 CP_3 CP_8 giacché non ha prodotto l'atto di costituzione del pegno. Né tale destinazione può evincersi dalla lettera sopra citata del
3/6/1999, ove nell'oggetto si legge unicamente che tale garanzia era “a supporto” della fideiussione bancaria prestata a favore di , fermo restando che i sig.ri e Controparte_12 CP_3 [...]
rimasero obbligati a garantire tutte le altre CP_2 obbligazioni della debitrice principale e che nella lettera del
3/6/1999 non vi è alcun cenno che non fosse richiesta anche la loro autorizzazione.
8.4. La banca ha inoltre sostenuto che non vi era prova che nel giugno del 1999 le condizioni patrimoniali di SA NN si fossero aggravate al punto di rendere più difficile la soddisfazione del credito né che essa ne fosse a conoscenza.
8.4.1 Ha infine asserito che nel caso in esame la norma di cui all'art. 1956 c.c. non trovava applicazione, stante la clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di fideiussione, che poneva a carico dei garanti l'obbligo di tenersi informati in ordine alle condizioni patrimoniali del debitore garantito e di informarsi presso quest'ultimo dei rapporti intrattenuti con la banca ed imponeva a questa di comunicare ai fideiussori, su loro richiesta, entro i limiti dell'importo garantito,
l'esposizione complessiva del debitore, previo consenso di quest'ultimo ove il fideiussore avesse richiesto ulteriori informazioni concernenti l'esposizione.
8.4.2. Ha anche evidenziato che, essendo i sig.ri , CP_8
e soci di SA NN ed essendo stato CP_2 CP_3 quest'ultimo anche amministratore della società, non avevano difficoltà ad acquisire informazioni sulle condizioni
21 patrimoniali della debitrice garantita, ed avrebbero potuto recedere dalla fideiussione ove avessero ritenuto che era diventata eccessivamente rischiosa;
ha infine dedotto che i soci avevano un interesse convergente con quello della società, sì da escludere, anche sotto questo profilo, l'applicabilità dell'art. 1956 c.c.
Part 8.5. Le deduzioni di non sono fondate.
8.5.1. Quanto all'aggravarsi delle condizioni patrimoniali di SA NN s.p.a., i sig.ri e CP_2 CP_8
hanno prodotto il decreto ingiuntivo provvisoriamente CP_3 esecutivo emesso il 17/5/1999 dal Tribunale di Pescara nei confronti della società e di alcuni fideiussori su istanza di per il pagamento della Controparte_13 somma di £. 412.340.362; dal ricorso per decreto ingiuntivo risulta che la stessa chiese ed ottenne che il decreto CP_10 venisse munito di clausola di provvisoria esecutività stante il pericolo nel ritardo scaturente dalla situazione di “dissesto” in cui versava SA NN s.p.a., attestata dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Teramo a carico di alcuni fideiussori in data 15/9/1999 per il pagamento della somma di
1.181.185.970, da altro decreto ingiuntivo di ingente importo emesso negli stessi giorni a carico dei fideiussori e dalle numerosissime iscrizioni ipotecarie che gravavano sui beni sia della debitrice principale sia dei fideiussori.
8.5.2. Per ciò che riguarda la conoscenza da parte di CP_10 di tale situazione, che avrebbe portato a breve alla dichiarazione di fallimento della società, la banca era in grado avvalendosi della rete informativa della Centrale Rischi della
Banca d'Italia di conoscere l'esposizione debitoria di SA
22 NN presso le altre banche ed i crediti classificati in sofferenza.
8.5.3. E' inverosimile che abbia consentito alla CP_10 società la liberazione di garanzie senza vagliarne la condizione economica e patrimoniale, sia attraverso l'accesso alla Centrale
Rischi sia attraverso l'esame dei bilanci e della documentazione contabile;
ove poi avesse omesso tale vaglio, non valutando l'aggravamento del rischio che tale liberazione produceva per i fideiussori, il suo comportamento sarebbe connotato da colpa grave e violazione del dovere di correttezza che ai sensi dell'art. 1375 c.c. deve connotare l'esecuzione dei rapporti contrattuali.
8.5.4. Va poi osservato che in ordine a tale operazione fu proprio la banca a ritenere necessario – evidentemente ritenendola particolarmente rischiosa – che tutti i fideiussori acconsentissero allo svincolo dei titoli, rilasciandole apposita autorizzazione scritta.
8.5.5. Ne consegue che non può trovare applicazione la presunzione di autorizzazione tacita che opera laddove il fideiussore sia anche socio della debitrice garantita né può ritenersi che la banca fosse esonerata dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione dei fideiussori per essere questi obbligati, ai sensi dell'art. 5 del contratto di fideiussione,
a tenersi informati sulle condizioni economiche e patrimoniali della società e potendo pertanto recedere dal contratto se avessero ritenuto che l'impegno assunto era divenuto troppo gravoso.
8.5.6. Fermo restando che la clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione non esonerava la banca dall'obbligo di
23 comportarsi secondo buona fede nei confronti dei fideiussori, nel caso in esame è stata la stessa a subordinare lo CP_10 svincolo dei titoli e la liberazione delle altre garanzie al rilascio dell'autorizzazione espressa di tutti i fideiussori, sicché, in difetto, avendo l'operazione ulteriormente aggravato l'esposizione debitoria della società e dei fideiussori, le garanzie prestate dai sig.ri e CP_2 CP_8 CP_3 risultano estinte.
9. Sulla base di quanto esposto, in parziale modifica della sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo n. 74 del 2009, deve essere integralmente rigettata la domanda di pagamento proposta da nei confronti dei sig.ri Parte_1 CP_2
e . CP_8 CP_3
10. Sono assorbiti gli altri motivi di appello.
11. Le spese seguono la prevalente soccombenza della banca e si liquidano come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso fra 52.000,01 e 260.000,00 euro, esclusi per il giudizio di appello ed il presente giudizio di rinvio i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta;
esse vanno liquidate in solido in favore dei sig.ri e CP_2 CP_8 che sono stati rappresentati in tutti i gradi di giudizio dagli stessi difensori, i quali hanno svolto nei loro confronti analoghe difese.
11.1. Vanno infine poste a carico di anche Parte_1 le spese delle consulenze tecniche espletate in primo grado, come liquidate dal Tribunale di Teramo, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
24
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento degli appelli proposti da CP_2
, , , e , ed in
[...] Controparte_8 CP_3 CP_4 Controparte_5 parziale riforma della sentenza n. 74 del 2009 del Tribunale
Ordinario di Teramo, ogni contraria istanza disattesa, in sede di rinvio, così provvede:
1) rigetta la domanda di pagamento proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2 CP_8
,
[...] Controparte_9 Controparte_3 [...]
e ; CP_4 Controparte_5
2) dichiara inammissibili le domande di condanna di
[...] proposte da e Parte_1 Controparte_2 CP_8
ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
[...]
3) condanna a rifondere a Parte_1 CP_2
e , in solido fra loro, le spese
[...] Controparte_8 del giudizio, che liquida per il primo grado in euro 410,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%; per il giudizio di appello in euro 500,00 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; per il giudizio di legittimità in euro 7.655,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; e per il presente giudizio di rinvio in euro 9.991,00 per compensi, oltre ad accessori
25 di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
4) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
, e in solido CP_3 Controparte_4 Controparte_5 fra loro, le spese del giudizio, che liquida per il primo grado in euro 154,09 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%; per il giudizio di appello in euro 154,09 per esborsi ed euro
9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%; per il giudizio di legittimità in euro 7.655,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; e per il presente giudizio di rinvio in euro 9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
5) pone definitivamente a carico di le Parte_1 spese di consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, come liquidate dal Tribunale Ordinario di Teramo, ferma la solidarietà di tutte le parti nei rapporti con il consulente;
6) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 18/11/2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Nicoletta Orlandi
26