Art. 23.
Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca, fruiscono, per ogni dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal precedente articolo 4, del contributo di cui al precedente articolo 9, lettera b). Si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni stabiliti per i contratti di formazione previsti dalla presente legge.
Il contributo e' condizionato alla frequenza obbligatoria dei dipendenti ai corsi di formazione professionale organizzati dalla regione.
Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca, fruiscono, per ogni dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal precedente articolo 4, del contributo di cui al precedente articolo 9, lettera b). Si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni stabiliti per i contratti di formazione previsti dalla presente legge.
Il contributo e' condizionato alla frequenza obbligatoria dei dipendenti ai corsi di formazione professionale organizzati dalla regione.