Articolo 23 della Legge 1 giugno 1977, n. 285
Articolo 22Articolo 24
Versione
12 giugno 1977
Art. 23.
Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca, fruiscono, per ogni dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal precedente articolo 4, del contributo di cui al precedente articolo 9, lettera b). Si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni stabiliti per i contratti di formazione previsti dalla presente legge.
Il contributo e' condizionato alla frequenza obbligatoria dei dipendenti ai corsi di formazione professionale organizzati dalla regione.
Entrata in vigore il 12 giugno 1977