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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/08/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo
ha pronunciato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 520/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Bonaventura Manzo Parte_1
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Falanga Controparte_1
CONVENUTA
GA. Parte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del giorno 14.05.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 22.01.2016, il , conveniva in giudizio, Parte_1 la e la per sentirli dichiarare responsabili dell'incidente Controparte_2 CP_3 verificatosi il giorno 14.11.2013 alle ore 14:30 circa in Angri alla via Stabia, n.38 quando il veniva investito dall'autocarro tg. CA038MJ di proprietà della Parte_1 con sede in Angri alla via Stabia, 38 – assicurata con la CP_3 [...] con polizza n. 60001623, condotto dal sig. , e per CP_4 Persona_1
l'effetto sentirli condannare al pagamento in favore del a titolo di Parte_1 risarcimento della somma di Euro 54.380,00 ovvero di € 78.055.00 con la personalizzazione per i danni subiti alla persona – danno biologico e danno morale – al netto delle somme versate dall' . CP_5
Si costituiva in giudizio la poi confluita nella per CP_2 Controparte_1 mezzo del proprio difensore che eccepiva quanto segue: a) incompetenza per materia del Giudice ordinario in favore del Giudice del lavoro. b) Improcedibilità della domanda per non essere stati osservati gli obblighi previsti dalla legge 990/69 e succ.ve modificazioni, e dal D.Lgs. 209/2005; c) infondatezza della domanda risarcitoria e onere della prova d) non operatività della copertura assicurativa.
La benché ritualmente e regolarmente citata in giudizio, restava Controparte_3 contumace.
Istruito il giudizio con l'escussione di due testimoni, espletata CTU medico legale sulla persona dell'attore, la causa veniva rinviata all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 14 maggio 2025 all'esito della quale veniva decisa.
La domanda è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Innanzitutto, vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.
Sotto il profilo processuale, va osservato che la domanda è perfettamente procedibile, validamente proposta oltre che pienamente ammissibile dal momento che l'attore ha adempiuto a tutte le formalità previste dagli artt. 145, 148, 283 e 287 del D. lgs. 209/05.
E' stata inoltre esperita la procedura di negoziazione assistita con esito infruttuoso.
Quanto all'eccezione di incompetenza per materia in favore del Giudice del Lavoro, va detto innanzitutto che non si tratta tecnicamente di competenza ma di ripartizione interna al Tribunale. Proseguendo, giova evidenziare che nel caso di specie non si è verificato un incidente sul lavoro, come emerge dal Rapporto sull'infortunio redatto dalla S.P.IS.A.L.-ASL SALERNO a seguito di indagini.
La relazione redatta a termine di una complessa indagine di P.G. esclude che il sinistro sia da considerarsi incidente sul lavoro. Tali conclusioni non sono contraddette dal provvedimento di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento a carico di colui che guidava l'autocarro di proprietà della CP_3
[...]
Peraltro, anche qualora la “competenza” fosse appartenuta al Giudice del Lavoro la relativa “incompetenza” doveva essere rilevata non oltre la prima udienza come da disposizioni tabellari.
Anche l'eccezione avente ad oggetto l'operatività della polizza assicurativa va disattesa.
La polizza assicurativa che copriva il veicolo investitore è operante essendosi l'incidente verificato nell'area aperta al pubblico della società che opera CP_3 nel settore dell'edilizia; infatti, per le caratteristiche proprie dell'attività esercitata dalla società convenuta l'area di sua proprietà è aperta al pubblico e non è riservata a una particolare categoria di persone, ne è accessibile su invito della proprietaria. L'accesso in buona sostanza è consentito a tutti.
Sono da equipararsi alle strade di uso pubblico anche quelle aree di proprietà privata, aperte alla circolazione del pubblico, cioè quelle in cui chiunque può circolare anche se sottospecifiche condizioni o per determinate finalità.
Quanto alla prova del fatto storico, si ritiene che le circostanze di tempo e di luogo dell'incidente e la dinamica del sinistro, così come esposte in citazione, abbiano trovato piena conferma nelle esaurienti, concordi e univoche deposizioni rese dai testimoni escussi della cui attendibilità non sono emerse ragioni per dubitare.
Invero dalla deposizione dei testi escussi, è emerso che, nelle circostanze di tempo e luogo riportate in citazione l'attore veniva investito dall'autocarro di proprietà della convenuta CP_3
I testimoni concordemente hanno affermato che in data 14.11.2013 ore 14:30 circa, si erano recati in via Stabia di Angri, luogo dell'incidente, per incontrare il sig.
[...]
che si trovava all'interno dell'area aperta al pubblico della ditta e Pt_1 CP_3 che in tale circostanza assistevano all'investimento del per opera del Parte_1 conducente l'autocarro del convenuto.
Gli stessi, con dovizia di particolari hanno descritto la dinamica dell'incidente e riferito che il conducente, l'autocarro Tg. CA038MJ, imprudentemente, e senza segnalazione, faceva una repentina manovra di retromarcia investendo il sig. , fermo Parte_1 davanti al suo veicolo con le spalle rivolte al veicolo investitore. A seguito dell'impatto il veniva prima sbalzato in avanti contro l'autocarro di sua proprietà Parte_1
Piaggio Porter tg. AZ100HE, e poi rimaneva schiacciato tra i due veicoli. I testi hanno chiarito che il non poteva evitare l'investimento perché dava le spalle al Parte_1 veicolo investitore e quindi non in grado di percepire il pericolo. Descrivevano i punti d'urto – parte posteriore dell'autocarro e fianco destro del . Aggiungevano Parte_1 che l'autocarro nel fare la retromarcia non emetteva nessun sonoro, e che invano tentavano di richiamare l'attenzione del conducente. Dopo l'investimento, il
[...]
veniva soccorso e trasportato per mezzo del 118 all'Ospedale di Nocera Pt_1
Inferiore.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, si ritiene di condividere le valutazioni espresse dal CTU dr. che riconosce la compatibilità del nesso di causalità Per_2 materiale e in particolare: il criterio cronologico;
il criterio topografico e il criterio dell'efficienza quali-quantitativa, il criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni e quello dell'esclusione di altre cause.
Il CTU, con valutazioni del tutto condivisibili sia dal punto di vista tecnico che logico, ha determinato il periodo d'inabilità e il danno biologico come di seguito indicato:
il periodo di ITT ha avuto una durata di giorni 12 (dodici)
il periodo di ITP al 75% ha avuto una durata di giorni 34 (trentaquattro)
il periodo di ITP al 50% ha avuto una durata di giorni 40 (quaranta)
il periodo di ITP al 25% ha avuto una durata di giorni 40 (quaranta)
il danno biologico è valutabile nella misura del 12% (dodici per cento)
spese mediche sostenute totale pari a Euro 1.983
conservata la capacità lavorativa e la vita relazione.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano anno 2024 le voci da risarcire al danneggiato, escluse quelle non provate, vanno quantificate come segue: Età del danneggiato alla data del sinistro 32 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 12
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 34
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Danno non patrimoniale risarcibile € 28.918,00
Con personalizzazione massima (max 47% del danno
€ 42.509,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 1.380,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.932,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 7.762,50
Spese mediche € 1.983,00
Totale generale: € 38.663,50 Totale con personalizzazione massima € 52.254,50
Dall'importo così' determinato devono essere detratte le somme già corrisposte dall' al pari ad € 15.734,59, per un importo risultante di € CP_6 Parte_1
36.519,91, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo calcolati secondo i criteri statuiti da Cass.S.U. 1712/ 1995.
Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate in relazione al valore della causa (compreso fra € 52.001 ed € 260.000) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna in solido le convenute al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 36.519,91, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
2) Condanna le convenute in solido al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, rimborso spese di ctu, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 22.08.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo
ha pronunciato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 520/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Bonaventura Manzo Parte_1
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Falanga Controparte_1
CONVENUTA
GA. Parte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del giorno 14.05.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 22.01.2016, il , conveniva in giudizio, Parte_1 la e la per sentirli dichiarare responsabili dell'incidente Controparte_2 CP_3 verificatosi il giorno 14.11.2013 alle ore 14:30 circa in Angri alla via Stabia, n.38 quando il veniva investito dall'autocarro tg. CA038MJ di proprietà della Parte_1 con sede in Angri alla via Stabia, 38 – assicurata con la CP_3 [...] con polizza n. 60001623, condotto dal sig. , e per CP_4 Persona_1
l'effetto sentirli condannare al pagamento in favore del a titolo di Parte_1 risarcimento della somma di Euro 54.380,00 ovvero di € 78.055.00 con la personalizzazione per i danni subiti alla persona – danno biologico e danno morale – al netto delle somme versate dall' . CP_5
Si costituiva in giudizio la poi confluita nella per CP_2 Controparte_1 mezzo del proprio difensore che eccepiva quanto segue: a) incompetenza per materia del Giudice ordinario in favore del Giudice del lavoro. b) Improcedibilità della domanda per non essere stati osservati gli obblighi previsti dalla legge 990/69 e succ.ve modificazioni, e dal D.Lgs. 209/2005; c) infondatezza della domanda risarcitoria e onere della prova d) non operatività della copertura assicurativa.
La benché ritualmente e regolarmente citata in giudizio, restava Controparte_3 contumace.
Istruito il giudizio con l'escussione di due testimoni, espletata CTU medico legale sulla persona dell'attore, la causa veniva rinviata all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 14 maggio 2025 all'esito della quale veniva decisa.
La domanda è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Innanzitutto, vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.
Sotto il profilo processuale, va osservato che la domanda è perfettamente procedibile, validamente proposta oltre che pienamente ammissibile dal momento che l'attore ha adempiuto a tutte le formalità previste dagli artt. 145, 148, 283 e 287 del D. lgs. 209/05.
E' stata inoltre esperita la procedura di negoziazione assistita con esito infruttuoso.
Quanto all'eccezione di incompetenza per materia in favore del Giudice del Lavoro, va detto innanzitutto che non si tratta tecnicamente di competenza ma di ripartizione interna al Tribunale. Proseguendo, giova evidenziare che nel caso di specie non si è verificato un incidente sul lavoro, come emerge dal Rapporto sull'infortunio redatto dalla S.P.IS.A.L.-ASL SALERNO a seguito di indagini.
La relazione redatta a termine di una complessa indagine di P.G. esclude che il sinistro sia da considerarsi incidente sul lavoro. Tali conclusioni non sono contraddette dal provvedimento di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento a carico di colui che guidava l'autocarro di proprietà della CP_3
[...]
Peraltro, anche qualora la “competenza” fosse appartenuta al Giudice del Lavoro la relativa “incompetenza” doveva essere rilevata non oltre la prima udienza come da disposizioni tabellari.
Anche l'eccezione avente ad oggetto l'operatività della polizza assicurativa va disattesa.
La polizza assicurativa che copriva il veicolo investitore è operante essendosi l'incidente verificato nell'area aperta al pubblico della società che opera CP_3 nel settore dell'edilizia; infatti, per le caratteristiche proprie dell'attività esercitata dalla società convenuta l'area di sua proprietà è aperta al pubblico e non è riservata a una particolare categoria di persone, ne è accessibile su invito della proprietaria. L'accesso in buona sostanza è consentito a tutti.
Sono da equipararsi alle strade di uso pubblico anche quelle aree di proprietà privata, aperte alla circolazione del pubblico, cioè quelle in cui chiunque può circolare anche se sottospecifiche condizioni o per determinate finalità.
Quanto alla prova del fatto storico, si ritiene che le circostanze di tempo e di luogo dell'incidente e la dinamica del sinistro, così come esposte in citazione, abbiano trovato piena conferma nelle esaurienti, concordi e univoche deposizioni rese dai testimoni escussi della cui attendibilità non sono emerse ragioni per dubitare.
Invero dalla deposizione dei testi escussi, è emerso che, nelle circostanze di tempo e luogo riportate in citazione l'attore veniva investito dall'autocarro di proprietà della convenuta CP_3
I testimoni concordemente hanno affermato che in data 14.11.2013 ore 14:30 circa, si erano recati in via Stabia di Angri, luogo dell'incidente, per incontrare il sig.
[...]
che si trovava all'interno dell'area aperta al pubblico della ditta e Pt_1 CP_3 che in tale circostanza assistevano all'investimento del per opera del Parte_1 conducente l'autocarro del convenuto.
Gli stessi, con dovizia di particolari hanno descritto la dinamica dell'incidente e riferito che il conducente, l'autocarro Tg. CA038MJ, imprudentemente, e senza segnalazione, faceva una repentina manovra di retromarcia investendo il sig. , fermo Parte_1 davanti al suo veicolo con le spalle rivolte al veicolo investitore. A seguito dell'impatto il veniva prima sbalzato in avanti contro l'autocarro di sua proprietà Parte_1
Piaggio Porter tg. AZ100HE, e poi rimaneva schiacciato tra i due veicoli. I testi hanno chiarito che il non poteva evitare l'investimento perché dava le spalle al Parte_1 veicolo investitore e quindi non in grado di percepire il pericolo. Descrivevano i punti d'urto – parte posteriore dell'autocarro e fianco destro del . Aggiungevano Parte_1 che l'autocarro nel fare la retromarcia non emetteva nessun sonoro, e che invano tentavano di richiamare l'attenzione del conducente. Dopo l'investimento, il
[...]
veniva soccorso e trasportato per mezzo del 118 all'Ospedale di Nocera Pt_1
Inferiore.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, si ritiene di condividere le valutazioni espresse dal CTU dr. che riconosce la compatibilità del nesso di causalità Per_2 materiale e in particolare: il criterio cronologico;
il criterio topografico e il criterio dell'efficienza quali-quantitativa, il criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni e quello dell'esclusione di altre cause.
Il CTU, con valutazioni del tutto condivisibili sia dal punto di vista tecnico che logico, ha determinato il periodo d'inabilità e il danno biologico come di seguito indicato:
il periodo di ITT ha avuto una durata di giorni 12 (dodici)
il periodo di ITP al 75% ha avuto una durata di giorni 34 (trentaquattro)
il periodo di ITP al 50% ha avuto una durata di giorni 40 (quaranta)
il periodo di ITP al 25% ha avuto una durata di giorni 40 (quaranta)
il danno biologico è valutabile nella misura del 12% (dodici per cento)
spese mediche sostenute totale pari a Euro 1.983
conservata la capacità lavorativa e la vita relazione.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano anno 2024 le voci da risarcire al danneggiato, escluse quelle non provate, vanno quantificate come segue: Età del danneggiato alla data del sinistro 32 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 12
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 34
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Danno non patrimoniale risarcibile € 28.918,00
Con personalizzazione massima (max 47% del danno
€ 42.509,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 1.380,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.932,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 7.762,50
Spese mediche € 1.983,00
Totale generale: € 38.663,50 Totale con personalizzazione massima € 52.254,50
Dall'importo così' determinato devono essere detratte le somme già corrisposte dall' al pari ad € 15.734,59, per un importo risultante di € CP_6 Parte_1
36.519,91, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo calcolati secondo i criteri statuiti da Cass.S.U. 1712/ 1995.
Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate in relazione al valore della causa (compreso fra € 52.001 ed € 260.000) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna in solido le convenute al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 36.519,91, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
2) Condanna le convenute in solido al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, rimborso spese di ctu, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 22.08.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo