Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 993
CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 19 D.Lgs. 546/1992

    La Corte ha ritenuto non condivisibile la tesi dell'appellante, poiché il contribuente non aveva contestato la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, né la nota della Società_2.

  • Rigettato
    Violazione art. 112 c.p.c. (extra petizione)

    La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del giudice di prime cure non fossero estranee alle difese del contribuente.

  • Rigettato
    Violazione art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione)

    La Corte ha ritenuto che la mancata contestazione da parte del contribuente riguardasse la provenienza dei dati, ma non la loro corretta elaborazione ai fini fiscali.

  • Rigettato
    Violazione art. 132 c.p.c. e art. 36 D.Lgs. 546/1992 (motivazione apparente)

    La Corte ha ritenuto la motivazione di primo grado non del tutto condivisibile, ma non inesistente.

  • Accolto
    Mancato computo perdite pregresse

    La Corte ha ritenuto che il rifiuto di computare le perdite pregresse fosse censurabile, in quanto già riconosciute dall'amministrazione finanziaria e diversamente da quanto avvenuto per anni precedenti e successivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 993
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 993
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo