CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 993/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3634/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_2 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1395/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 21/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010201855-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010201855-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010201855-2023 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010201855-2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010201855-2023 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7812/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, depositato in data 14.5.2025, l'Agenzia delle Entrate di Caserta impugnava, dinanzi a questa Corte, la sentenza n. 1395/02/2025 della CGT di 1 grado di Caserta , emessa il 10.02.2025, depositata il 21.03.2025, notificata il 10.04.2025 che aveva accolto il ricorso promosso dal sig. Resistente_2, titolare della ditta individuale società_1 di Resistente_2”, avverso l'avviso di accertamento n. TF7010201855/2023 e compensato le spese.
In sostanza, i giudici di prime cure hanno ritenuto determinante , ai fini della loro decisione, l'omessa allegazione di prove ritenute determinati dall'Ufficio per la redazione dell'atto impugnato.
In primo luogo, infatti, non risulta essere stato allegato l'accertamento con adesione per l'annualità 2018 che l'ADE afferma avere stipulato lo Resistente_2 e che quest'ultimo nega di avere sottoscritto. Pertanto, non è possibile ritenere che sui fatti di causa sia intervenuta una confessione stragiudiziale, potenzialmente oggetto di valutazione da parte del giudice (cfr. Cass. 30689/2017).
In secondo luogo, non risulterebbe allegata agli atti la nota di Società_2 che indica il maggior volume di affari del ricorrente, rispetto al dichiarato, per l'anno 2018. Tale omissione avrebbe finito per sottrarre al contradditorio processuale delle parti ed al controllo del giudice, la principale fonte di prova di attendibilità dell'accertamento impugnato.
Nell'atto di gravame l'amministrazione finanziaria censurava la violazione , da parte dei giudici provinciali, dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, perché in forza del programma difensivo affidato al ricorso,essi avrebbero dovuto concludere per l'inammissibilità dell'opposizione, perché non evidenziava alcun “vizio proprio” dell'avviso di accertamento n. TF7010201855/2023, che integralmente riportava quanto era stato concordemente definito con l'atto di accertamento con adesione n. TF7A10200112/2024, e sul punto non contestato.
In secondo luogo, si eccepiva la violazione , nell'impugnata sentenza, dell'art.112 c.p.c per essere la stessa pronuncia andata, evidentemente, in extrapetizione, perché si fonda su ragioniche il sig. Resistente_2 non ha assolutamente prospettate. Il sig. Resistente_2, nel ricorso, non ha obiettata la mancata “allegazione” (dal giudice intesa come produzione documentale) dell'accertamento con adesione e della “nota di Società_2”.
In terzo luogo, i giudici di primo grado avrebbero, altresì, violato l'art. 115 cpc, perché hanno ritenuto non provate, sebbene allegate e non contestate, la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione n. TF7A10200112/2024, edificato sulla nota Società_2.
Il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c. (“salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisone le prove proposte dalle parti … nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”) trova, invero, diretta applicazione anche nel giudizio tributario in virtù dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992, come costantemente affermato, anche, dalla Suprema Corte.
Ad ogni buon conto, prosegue parte appellante, i documenti, che non era necessario depositare nel giudizio di primo grado, perché appunto la loro allegazione non era stata contestata, devono essere indispensabilmente essere assunti nel secondo grado, perché il loro esame elimina ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza qui gravata, che ne esce distrutta, senza zone 12
d'ombra. A ciò non osta l'art. 58, D. Lgs. n. 546/92, come novellato dal D. Lgs. n. 220/2023.
Da ultimo, la sentenza n. 1395/02/2025 sarebbe illegittima anche per violazione dell'articolo 132 c.p.c., dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, perché munita di motivazione apparente, meglio inesistente.
In data 19.6.2025 si costituiva in giudizio lo Resistente_2 che, con le sue controdeduzioni, sollecitava il rigetto del gravame.
Più specificamente, dopo avere eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello per l'assenza dei motivi specifici, parte appellata si opponeva alla produzione, nel giudizio di secondo grado, di documenti, che erano nella disponibilità dell'ufficio da prima della preposizione del ricorso introduttivo, e come tali dovevano essere prodotti in primo grado, non essendovi alcuna causa ostativa alla loro esibizione.
Parte appellante ribadisce, inoltre, l' errore , non valutato dai giudici di prime cure per essersi gli stessi arrestati all'annullamento per la ragione più liquida, in cui sarebbe incorsa l'amministrazione finanziaria nel non valutare i dati riportati nella dichiarazione integrativa e nel non avere tenuto conto dell'omesso scomputo dai ricavi accertati della perdita subita nell'anno 2017, accertata e confermata dall'Ufficio in sede di adesione.
In data 19.12.2025 , a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere parzialmente accolto nei termini che seguono.
La decisione di prime cure risulta non condivisibile, in primo luogo,nella parte in cui afferma che il contribuente avesse eccepito la mancata sottoscrizione dell' atto di accertamento con adesione n. TF7A10200112/2024, edificato sulla nota Società_2.
Nel ricorso introduttivo el giudizio non c'e traccia di tale eccezione nè essa , comunque, risulterebbe determinante ai fini della decisione.
Non si condivide, inoltre, la tesi secondo la quale l'avviso di accertamento sarebbe vulnerato irrimediabilmente dalla mancata produzione dei cd. questionari Società_2.
Ed, invero, tali denominazione risulta impropria atteso che quello che rileva , ai fini dell'accertamento del reddito , è l'indicazione , indubbiamente proveniente dalla predetta multinazionale, delle somme erogate dalla piattaforma in favore dello Resistente_2.
Tale indicazione , di fatto, non è mai contestata dal contribuente che, piuttosta , censura il mancato computo dei costi e, soprattutto, delle rilevanti perdite di esercizio pure regolarmente rilevabili dalla contabilità ed, in ultimo, posti anche formalmente all'attenzione dell'amministrazione finanziaria con la dichiarazione integrativa.
Non vi è dubbio che l'accertamento, come sostanzialmente ammesso dallo stesso consulente di parte sia il frutto degli errori dichiarativi in cui è incorso il contribuente e che l'efficacia della dichiarazione integrativa, salvo i casi di errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, è suscettibile di valutazione rigorosa e che può non escludere la qualifica di infedeltà della dichiarazione.
Purtuttavia, fermo restando quanto sopra, non si può trascurare l'importanza che assume, nel caso di specie,
l'avvenuto riconoscimento, da parte della stessa amministrazione finanziaria, in sede di adesione per l'anno
2017 , della perdita relativa all'anno 2017 di Euro di € 55.469,00 ma non utilizzata altrimenti.
Mentre, infatti, appare non censurabile il rifiuto a ritenere , in assenza di documentazione tempestivamente prodotta, dimostrati i maggiori costi per l'anno 2018 non altrettanto può dirsi per il rifiuto di computare maggiori costi già riconosciuti in difformità, peraltro, da quanto avvenuto negli accertamenti relativi all'anno precedente ed a quello successivo.
In conclusione, anche in osserquio al principio costituzionale della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost, deve affermarsi la legittimità dell'avviso di accertamento in contestazione ma gli importi vanno rideterminati tenendo conto delle perdite riconosciute per il 2017 e non utilizzate in compensazione di altri tributi.
Il parziale accoglimento dell'appello e il concorso degli errori dichiarativi del contribuente alla genesi dell'accertamento giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte l'appello nei sensi in motivazione;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3634/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_2 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1395/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 21/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010201855-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010201855-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010201855-2023 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010201855-2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010201855-2023 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7812/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, depositato in data 14.5.2025, l'Agenzia delle Entrate di Caserta impugnava, dinanzi a questa Corte, la sentenza n. 1395/02/2025 della CGT di 1 grado di Caserta , emessa il 10.02.2025, depositata il 21.03.2025, notificata il 10.04.2025 che aveva accolto il ricorso promosso dal sig. Resistente_2, titolare della ditta individuale società_1 di Resistente_2”, avverso l'avviso di accertamento n. TF7010201855/2023 e compensato le spese.
In sostanza, i giudici di prime cure hanno ritenuto determinante , ai fini della loro decisione, l'omessa allegazione di prove ritenute determinati dall'Ufficio per la redazione dell'atto impugnato.
In primo luogo, infatti, non risulta essere stato allegato l'accertamento con adesione per l'annualità 2018 che l'ADE afferma avere stipulato lo Resistente_2 e che quest'ultimo nega di avere sottoscritto. Pertanto, non è possibile ritenere che sui fatti di causa sia intervenuta una confessione stragiudiziale, potenzialmente oggetto di valutazione da parte del giudice (cfr. Cass. 30689/2017).
In secondo luogo, non risulterebbe allegata agli atti la nota di Società_2 che indica il maggior volume di affari del ricorrente, rispetto al dichiarato, per l'anno 2018. Tale omissione avrebbe finito per sottrarre al contradditorio processuale delle parti ed al controllo del giudice, la principale fonte di prova di attendibilità dell'accertamento impugnato.
Nell'atto di gravame l'amministrazione finanziaria censurava la violazione , da parte dei giudici provinciali, dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, perché in forza del programma difensivo affidato al ricorso,essi avrebbero dovuto concludere per l'inammissibilità dell'opposizione, perché non evidenziava alcun “vizio proprio” dell'avviso di accertamento n. TF7010201855/2023, che integralmente riportava quanto era stato concordemente definito con l'atto di accertamento con adesione n. TF7A10200112/2024, e sul punto non contestato.
In secondo luogo, si eccepiva la violazione , nell'impugnata sentenza, dell'art.112 c.p.c per essere la stessa pronuncia andata, evidentemente, in extrapetizione, perché si fonda su ragioniche il sig. Resistente_2 non ha assolutamente prospettate. Il sig. Resistente_2, nel ricorso, non ha obiettata la mancata “allegazione” (dal giudice intesa come produzione documentale) dell'accertamento con adesione e della “nota di Società_2”.
In terzo luogo, i giudici di primo grado avrebbero, altresì, violato l'art. 115 cpc, perché hanno ritenuto non provate, sebbene allegate e non contestate, la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione n. TF7A10200112/2024, edificato sulla nota Società_2.
Il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c. (“salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisone le prove proposte dalle parti … nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”) trova, invero, diretta applicazione anche nel giudizio tributario in virtù dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992, come costantemente affermato, anche, dalla Suprema Corte.
Ad ogni buon conto, prosegue parte appellante, i documenti, che non era necessario depositare nel giudizio di primo grado, perché appunto la loro allegazione non era stata contestata, devono essere indispensabilmente essere assunti nel secondo grado, perché il loro esame elimina ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza qui gravata, che ne esce distrutta, senza zone 12
d'ombra. A ciò non osta l'art. 58, D. Lgs. n. 546/92, come novellato dal D. Lgs. n. 220/2023.
Da ultimo, la sentenza n. 1395/02/2025 sarebbe illegittima anche per violazione dell'articolo 132 c.p.c., dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, perché munita di motivazione apparente, meglio inesistente.
In data 19.6.2025 si costituiva in giudizio lo Resistente_2 che, con le sue controdeduzioni, sollecitava il rigetto del gravame.
Più specificamente, dopo avere eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello per l'assenza dei motivi specifici, parte appellata si opponeva alla produzione, nel giudizio di secondo grado, di documenti, che erano nella disponibilità dell'ufficio da prima della preposizione del ricorso introduttivo, e come tali dovevano essere prodotti in primo grado, non essendovi alcuna causa ostativa alla loro esibizione.
Parte appellante ribadisce, inoltre, l' errore , non valutato dai giudici di prime cure per essersi gli stessi arrestati all'annullamento per la ragione più liquida, in cui sarebbe incorsa l'amministrazione finanziaria nel non valutare i dati riportati nella dichiarazione integrativa e nel non avere tenuto conto dell'omesso scomputo dai ricavi accertati della perdita subita nell'anno 2017, accertata e confermata dall'Ufficio in sede di adesione.
In data 19.12.2025 , a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere parzialmente accolto nei termini che seguono.
La decisione di prime cure risulta non condivisibile, in primo luogo,nella parte in cui afferma che il contribuente avesse eccepito la mancata sottoscrizione dell' atto di accertamento con adesione n. TF7A10200112/2024, edificato sulla nota Società_2.
Nel ricorso introduttivo el giudizio non c'e traccia di tale eccezione nè essa , comunque, risulterebbe determinante ai fini della decisione.
Non si condivide, inoltre, la tesi secondo la quale l'avviso di accertamento sarebbe vulnerato irrimediabilmente dalla mancata produzione dei cd. questionari Società_2.
Ed, invero, tali denominazione risulta impropria atteso che quello che rileva , ai fini dell'accertamento del reddito , è l'indicazione , indubbiamente proveniente dalla predetta multinazionale, delle somme erogate dalla piattaforma in favore dello Resistente_2.
Tale indicazione , di fatto, non è mai contestata dal contribuente che, piuttosta , censura il mancato computo dei costi e, soprattutto, delle rilevanti perdite di esercizio pure regolarmente rilevabili dalla contabilità ed, in ultimo, posti anche formalmente all'attenzione dell'amministrazione finanziaria con la dichiarazione integrativa.
Non vi è dubbio che l'accertamento, come sostanzialmente ammesso dallo stesso consulente di parte sia il frutto degli errori dichiarativi in cui è incorso il contribuente e che l'efficacia della dichiarazione integrativa, salvo i casi di errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, è suscettibile di valutazione rigorosa e che può non escludere la qualifica di infedeltà della dichiarazione.
Purtuttavia, fermo restando quanto sopra, non si può trascurare l'importanza che assume, nel caso di specie,
l'avvenuto riconoscimento, da parte della stessa amministrazione finanziaria, in sede di adesione per l'anno
2017 , della perdita relativa all'anno 2017 di Euro di € 55.469,00 ma non utilizzata altrimenti.
Mentre, infatti, appare non censurabile il rifiuto a ritenere , in assenza di documentazione tempestivamente prodotta, dimostrati i maggiori costi per l'anno 2018 non altrettanto può dirsi per il rifiuto di computare maggiori costi già riconosciuti in difformità, peraltro, da quanto avvenuto negli accertamenti relativi all'anno precedente ed a quello successivo.
In conclusione, anche in osserquio al principio costituzionale della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost, deve affermarsi la legittimità dell'avviso di accertamento in contestazione ma gli importi vanno rideterminati tenendo conto delle perdite riconosciute per il 2017 e non utilizzate in compensazione di altri tributi.
Il parziale accoglimento dell'appello e il concorso degli errori dichiarativi del contribuente alla genesi dell'accertamento giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte l'appello nei sensi in motivazione;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.