TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10054 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1
N. 2098 2023 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2098 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TUCCILLO DANIELA presso cui elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (Na)
– Località Lago Patria – Parco Palumbo Viale degli Oleandri n. 40,
RICORRENTE
E
- non costituito Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
1 2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di
Napoli con il decreto del 02.10.2028 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale 27.09.2018.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
2 3
• Sull'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
(nata il [...]).
Va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del Giudice,
è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il Giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto
(pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Com'è noto, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha conseguito l'autosufficienza
3 4
economica intesa come possesso di una idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o come costruzione di un proprio nucleo familiare, ovvero che lo stesso si rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia) (cfr. (Cass. civ., sez. I,
13/10/2021, n. 27904; Cass civ., sez. I, 17/02/2021, n. 4219; Cass. civ., sez. VI, 9/10/2020, n. 21752). L'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non può, difatti, protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 7 luglio 2004, n.
12477). Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (cfr. Cass. civ., sez. I, 23/08/2021, n.
23318). La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla
4 5
formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. civ., sez. VI, 22/07/2019, n. 19696). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità
5 6
lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. civ., sez. VI,
29/12/2020, n. 29779). I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2017, n. 13354). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. VI, 12 aprile 2016, n. 7168). Orbene ritiene il Collegio che considerata la giovane età di (23 Per_1
anni) deve presumersi che ancora non abbia avuto modo di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro, dovendo essere fornita la prova che, nonostante il breve lasso temporale dal raggiungimento della maggiore età, la stessa possa considerarsi già colposamente inerte rispetto alla ricerca di una autosufficienza economica. Pertanto, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento, tenuto conto del rapporto di convivenza della figlia con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della figlia.
Tanto premesso, considerate le esigenze di vita della figlia ormai adulta e che non è stata fornita alcuna prova del reddito del resistente contumace, mentre la ricorrente ha dedotto di essere
6 7
priva di mezzi adeguati, limitandosi a produrre un'attestazione dell'Agenzia dell'Entrate per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 ma non per gli anni del giudizio 2023, 2024 e 2025, considerato l'importo previsto in sede di separazione (euro 250,00 mensili come da decreto di omologa del 4.10.2018) ritiene il Collegio di determinare un assegno a carico del resistente contumace di €.
350,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia Tale Per_1
assegno dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese alla ricorrente e sarà rivalutato di anno in anno secondo gli indici
ISTAT.
Va, altresì, posto a carico del sig. l'obbligo di CP_1
contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Napoli del 07/3/18, purché documentate.
• Sulla domanda di assegno divorzile di parte ricorrente.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge nr. 898 del 1° dicembre 1970, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo
1987 n. 74, il Giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre, la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008), data la diversità delle discipline sostanziali, della
7 8
natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali;
l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass.
Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011). Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 dell'11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane
8 9
per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
Invero, la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass.
09/08/2019, n. 21234). La regola di giudizio, ispirata al canone dell'auto- responsabilità, in affermazione della funzione oltre che assistenziale anche perequativa e compensativa dell'assegno, vuole che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603;
Cass. n. 5603 del 28/02/2020).
Ed infatti (Cassazione 11832/23), il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative
9 10
professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019).
Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
………..tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. ………,
è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera.
(Cassazione 27945/23).
La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza
3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte
10 11
compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
La Suprema Corte ha sostanzialmente sancito, rectius ribadito, il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, specificando altresì che non rilevano solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che < condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di
11 12
recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge
1dicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, va rilevato che in separazione nulla veniva previsto a titolo di mantenimento per la ricorrente, e che quest'ultima in sede divorzile ha dedotto di avere una relazione sentimentale stabile con il Sig. ormai dal 2019. Parte_2
Ritiene, quindi, il Collegio che la continuità e stabilità del rapporto sentimentale allegato dall'istante, che si protrae da più di sei anni senza soluzione di continuità sono elementi che univocamente concorrono a rappresentare l'esistenza di una convivenza
12 13
giuridicamente rilevante anche in assenza di stabile coabitazione con inevitabile rescissione di ogni residua solidarietà post matrimoniale.
Pertanto, in ragione di ciò, dell'età della donna (50 anni) e della ancora presumibile generica capacità lavorativa della stessa, la domanda da parte della sig.ra di assegno divorzile va Pt_1
rigettata.
Stante la contumacia del resistente e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, dalle parti in causa, a Napoli il
26/06/1999 (atto n. 83, parte II, s.A, sez. XX, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1999);
• pone a carico di , a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento della figlia la somma Per_1
mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00) da corrispondere a entro e non oltre, il giorno 5 di ogni Parte_1
mese; somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del
13 14
2018;
• rigetta la domanda di assegno di divorzio di parte ricorrente;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi dott.ssa Immacolata Cozzolino
14
N. 2098 2023 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2098 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TUCCILLO DANIELA presso cui elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (Na)
– Località Lago Patria – Parco Palumbo Viale degli Oleandri n. 40,
RICORRENTE
E
- non costituito Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
1 2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di
Napoli con il decreto del 02.10.2028 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale 27.09.2018.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
2 3
• Sull'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
(nata il [...]).
Va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del Giudice,
è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il Giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto
(pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Com'è noto, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha conseguito l'autosufficienza
3 4
economica intesa come possesso di una idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o come costruzione di un proprio nucleo familiare, ovvero che lo stesso si rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia) (cfr. (Cass. civ., sez. I,
13/10/2021, n. 27904; Cass civ., sez. I, 17/02/2021, n. 4219; Cass. civ., sez. VI, 9/10/2020, n. 21752). L'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non può, difatti, protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 7 luglio 2004, n.
12477). Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (cfr. Cass. civ., sez. I, 23/08/2021, n.
23318). La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla
4 5
formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. civ., sez. VI, 22/07/2019, n. 19696). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità
5 6
lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. civ., sez. VI,
29/12/2020, n. 29779). I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2017, n. 13354). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. VI, 12 aprile 2016, n. 7168). Orbene ritiene il Collegio che considerata la giovane età di (23 Per_1
anni) deve presumersi che ancora non abbia avuto modo di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro, dovendo essere fornita la prova che, nonostante il breve lasso temporale dal raggiungimento della maggiore età, la stessa possa considerarsi già colposamente inerte rispetto alla ricerca di una autosufficienza economica. Pertanto, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento, tenuto conto del rapporto di convivenza della figlia con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della figlia.
Tanto premesso, considerate le esigenze di vita della figlia ormai adulta e che non è stata fornita alcuna prova del reddito del resistente contumace, mentre la ricorrente ha dedotto di essere
6 7
priva di mezzi adeguati, limitandosi a produrre un'attestazione dell'Agenzia dell'Entrate per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 ma non per gli anni del giudizio 2023, 2024 e 2025, considerato l'importo previsto in sede di separazione (euro 250,00 mensili come da decreto di omologa del 4.10.2018) ritiene il Collegio di determinare un assegno a carico del resistente contumace di €.
350,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia Tale Per_1
assegno dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese alla ricorrente e sarà rivalutato di anno in anno secondo gli indici
ISTAT.
Va, altresì, posto a carico del sig. l'obbligo di CP_1
contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Napoli del 07/3/18, purché documentate.
• Sulla domanda di assegno divorzile di parte ricorrente.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge nr. 898 del 1° dicembre 1970, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo
1987 n. 74, il Giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre, la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008), data la diversità delle discipline sostanziali, della
7 8
natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali;
l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass.
Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011). Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 dell'11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane
8 9
per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
Invero, la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass.
09/08/2019, n. 21234). La regola di giudizio, ispirata al canone dell'auto- responsabilità, in affermazione della funzione oltre che assistenziale anche perequativa e compensativa dell'assegno, vuole che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603;
Cass. n. 5603 del 28/02/2020).
Ed infatti (Cassazione 11832/23), il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative
9 10
professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019).
Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
………..tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. ………,
è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera.
(Cassazione 27945/23).
La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza
3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte
10 11
compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
La Suprema Corte ha sostanzialmente sancito, rectius ribadito, il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, specificando altresì che non rilevano solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che < condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di
11 12
recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge
1dicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, va rilevato che in separazione nulla veniva previsto a titolo di mantenimento per la ricorrente, e che quest'ultima in sede divorzile ha dedotto di avere una relazione sentimentale stabile con il Sig. ormai dal 2019. Parte_2
Ritiene, quindi, il Collegio che la continuità e stabilità del rapporto sentimentale allegato dall'istante, che si protrae da più di sei anni senza soluzione di continuità sono elementi che univocamente concorrono a rappresentare l'esistenza di una convivenza
12 13
giuridicamente rilevante anche in assenza di stabile coabitazione con inevitabile rescissione di ogni residua solidarietà post matrimoniale.
Pertanto, in ragione di ciò, dell'età della donna (50 anni) e della ancora presumibile generica capacità lavorativa della stessa, la domanda da parte della sig.ra di assegno divorzile va Pt_1
rigettata.
Stante la contumacia del resistente e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, dalle parti in causa, a Napoli il
26/06/1999 (atto n. 83, parte II, s.A, sez. XX, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1999);
• pone a carico di , a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento della figlia la somma Per_1
mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00) da corrispondere a entro e non oltre, il giorno 5 di ogni Parte_1
mese; somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del
13 14
2018;
• rigetta la domanda di assegno di divorzio di parte ricorrente;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi dott.ssa Immacolata Cozzolino
14