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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17431 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 36206/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36206/2025 promossa da:
, n. il 20/07/1991 a SAN SEVERO (FG) Parte_1 Parte ( ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGIULI CodiceFiscale_1
SA e dall'avv. BELLUCCIO DARIO ( Indirizzo C.F._2
Telematico; ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/08/2025, la ricorrente, (, Parte_1 conveniva in giudizio il Controparte_1
e il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme (Israele), per
[...] ottenere in via preliminare, urgente e nel merito, l'ordine di rilascio immediato di un visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero un visto d'ingresso in Italia ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009 e dell'art. 10, comma 3 Cost., con contestuale rilascio di lasciapassare, in favore del coniuge, Controparte_2
(cittadino palestinese, nato a [...] il [...]).
La ricorrente chiedeva inoltre la conferma del decreto cautelare reso inaudita altera parte in data 12/08/2025.
Il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, si costituiva in giudizio (R.G. n. 36206/25) tramite Memoria di Costituzione a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato (Procuratore dello Stato E.
in data 9/12/2025,, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione Per_1
1 passiva del a Gerusalemme, e chiedendo nel merito il Parte_3 rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato,.
In Fatto
La ricorrente, , è cittadina italiana residente nel Comune di San Parte_1
VE (FG). In data 08/05/2025, ella contraeva matrimonio religioso per procura con il sig. cittadino palestinese dimorante a Gaza. Il sig. era Controparte_2 CP_2 rappresentato dal sig. , poiché lo sposo si trovava a Gaza. Persona_2
A dimostrazione dell'effettività e stabilità del legame, la ricorrente produceva una comunicazione inviata alla Croce Rossa Internazionale in data 31/05/2025, esprimendo preoccupazione per la situazione di pericolo del marito, e diverse rimesse in denaro, complessivamente superiori a € 10.000,00, effettuate in favore del coniuge per garantirgli mezzi minimi di sopravvivenza. I documenti relativi alle rimesse prodotte sono datati tra il 17/04/2025 e il 29/07/2025.
In data 10/07/2025, la ricorrente inoltrava al Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme la richiesta di visto d'ingresso per il marito, allegando i documenti di identità, il certificato di matrimonio e la procura. Il 14/07/2025, il comunicava Parte_3 che la documentazione trasmessa non provava il valore civile del matrimonio e, pertanto, il visto non era stato rilasciato.
Tale comunicazione costituiva il presupposto del ricorso presentato al Tribunale di Roma il 01/08/2025,. Il Tribunale, accogliendo l'istanza cautelare, ordinava con decreto del 12/08/2025 al e al a Controparte_1 Parte_3
Gerusalemme di rilasciare immediatamente un visto d'ingresso per motivi familiari o, in subordine, per motivi umanitari in favore di . Controparte_2
Successivamente all'emissione del decreto cautelare, in data 07/08/2025, la difesa della ricorrente aveva inviato al Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme una richiesta separata per un visto d'ingresso per motivi di studio in favore del sig.
Tale domanda era corredata dalla documentazione attestante Controparte_2
l'iscrizione a un corso di lingua italiana presso il Comitato Linguistico s.r.l.s. a Perugia, con frequenza prevista dal 08/09/2025 al 02/11/2025, e la prenotazione alberghiera per un monolocale a Perugia per il medesimo periodo (55 notti, con arrivo lunedì 8 settembre 2025 e partenza domenica 2 novembre 2025),.
A riscontro del decreto cautelare del 12/08/2025, in data 14/10/2025, il Console Aggiunto precisava che per il rilascio del visto era necessaria la Parte_4 materiale apposizione della vignetta sul titolo di viaggio e l'identificazione personale del richiedente, condizioni non garantibili allo stato attuale nel contesto di Gaza. Inoltre, veniva richiesto un aggiornamento sulla registrazione in Italia del matrimonio contratto l'8 maggio 2025. La difesa della ricorrente confermava in data 16/08/2025 che il matrimonio non era stato oggetto di trascrizione nei registri dello stato civile, e ribadiva che l'ordine giudiziale superava la necessità della registrazione,.
Pag. 2 di 5 Nella Memoria di Costituzione del 9/12/2025, il evidenziava Controparte_1 che l'uscita del sig. da Gaza e i successivi transiti erano subordinati alle decisioni CP_2 sovrane e insindacabili delle autorità estere (israeliane e ),, e che, l'ingresso in Per_3
Gerusalemme per cittadini palestinesi di Gaza per richieste di visto non era consentito neppure prima del 07/10/2023. Il segnalava inoltre che la situazione CP_1 internazionale è al momento caratterizzata da una tregua nel territorio della Striscia di Gaza. La ricorrente, pur riconoscendo il cessate il fuoco del 10-14/10/2025, deduceva che i bombardamenti e la crisi umanitaria, inclusi i problemi sanitari e la mancanza di beni, continuavano quotidianamente. in Diritto
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono, relative all'insussistenza del diritto azionato e all'insufficienza del quadro probatorio.
Sulla domanda di visto per ricongiungimento familiare (Art. 2 D.Lgs. n. 30/2007) e la prova del vincolo
Il diritto all'unità familiare invocato dalla ricorrente postula la sussistenza di un vincolo matrimoniale riconosciuto e valido ai sensi dell'ordinamento civile italiano. Dalla documentazione prodotta si evince che il matrimonio religioso contratto per procura in data 08/05/2025 non risulta trascritto nei registri dello stato civile italiano. Sebbene la giurisprudenza riconosca valore probatorio anche a legami non formalizzati, purché "debitamente attestati con documentazione ufficiale",, la mancanza della trascrizione incide sulla piena configurabilità del richiedente come "coniuge" ai sensi del diritto civile, limitando l'applicazione automatica delle norme sul ricongiungimento del familiare di cittadino UE/italiano (D.Lgs. n. 30/2007).
Inoltre, la prova del vincolo matrimoniale e del rapporto affettivo risulta lacunosa e insufficiente a dimostrare l'effettività della vita coniugale in assenza di coabitazione:
1. Il documento attestante il matrimonio religioso è prodotto in atti in formato di copia fotografica (immagine), il che, unito al fatto che l'atto non è trascritto né autenticato civilmente, rende la verifica della sua piena validità e dei suoi contenuti formali complessa in assenza di ulteriore accertamento.
2. La ricorrente ha allegato il certificato di matrimonio dove si menziona la delega dello sposo al rappresentante, ma non risulta depositato l'atto formale di procura conferito dallo sposo, essenziale per la validità del matrimonio contratto per interposta persona, minando la completezza probatoria del vincolo formale.
3. Sebbene siano state prodotte significative rimesse in denaro (€ 10.000,00) a favore del coniuge e una comunicazione alla Croce Rossa-, tali elementi attestano solo un sostegno economico. Mancano invece foto, corrispondenza o altre prove relative al rapporto personale e all'interazione tra i coniugi che potessero confermare la stabilità e l'effettività della comunione di vita familiare, soprattutto in un contesto di matrimonio per procura e non trascritto.
Pag. 3 di 5 Questi dubbi sono aggravati dalla presentazione, in data 07/08/2025, di una distinta domanda di visto d'ingresso per motivi di studio per un soggiorno temporaneo (dal 08/09/2025 al 02/11/2025), il che confligge in modo dirimente con l'intenzione dichiarata di un ricongiungimento familiare stabile e permanente. La compresenza di domande basate su finalità divergenti compromette l'idoneità probatoria del visto per ricongiungimento familiare.
Sulla domanda di visto per motivi umanitari (Art. 25 Reg. CE n. 810/2009 e Art. 10 Cost.)
La richiesta di un visto per motivi umanitari, o finalizzato alla protezione internazionale, non può trovare accoglimento. L'ordinamento italiano non prevede né disciplina la tipologia del visto individuale per motivi umanitari che consenta l'ingresso in Italia al solo fine di presentare domanda di protezione internazionale da parte di uno straniero che si trovi all'estero,. L'Art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009, come chiarito dalla CGUE (C-638/16 PPU), riguarda i visti per soggiorni brevi (non superiori a 90 giorni),,, e la regolamentazione dei visti di lunga durata è riservata alla competenza degli Stati membri,,.
Inoltre, la pretesa non è supportata da un legame qualificato e preesistente con lo Stato italiano, al di là del vincolo coniugale (la cui validità civile è contestata),. I visti per motivi umanitari sono previsti solo nell'ambito di canali strutturati (corridoi umanitari o programmi di reinsediamento), che non possono essere imposti tramite provvedimento giurisdizionale a favore di singoli individui.
Infine, per quanto attiene all'estrema urgenza derivante dal rischio di genocidio invocato dalla ricorrente, l'Amministrazione resistente ha rilevato che la situazione internazionale è mutata, essendo intercorsa una tregua nel territorio della Striscia di Gaza. Benché la cessazione delle ostilità (10-14/10/2025) non abbia risolto la grave crisi umanitaria (persistenza di bombardamenti e mancanza di beni essenziali),,, la sussistenza di un periodo di tregua, seppur precaria, modifica la valutazione del periculum inerente ad una situazione di genocidio in atto rispetto al momento della presentazione del ricorso. In ogni caso, la valutazione delle condizioni di sicurezza e l'eventuale evacuazione restano subordinate alle decisioni sovrane di autorità estere, precludendo l'adozione di un provvedimento utile e concretamente attuabile da parte del Giudice italiano.
Le spese di lite vanno compensate in quanto Il ricorso è stato promosso dalla cittadina italiana in una situazione di estremo pericolo per un soggetto indicato dalla stessa come coniuge. Gli atti documentano come la Striscia di Gaza versa ancora in una situazione precaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 36206/2025, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Pag. 4 di 5 RIGETTA il ricorso proposto da
Compensa le spese di lite
Roma 10/12/2025
Parte_1
Il Giudice
MA MA
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 36206/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36206/2025 promossa da:
, n. il 20/07/1991 a SAN SEVERO (FG) Parte_1 Parte ( ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGIULI CodiceFiscale_1
SA e dall'avv. BELLUCCIO DARIO ( Indirizzo C.F._2
Telematico; ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/08/2025, la ricorrente, (, Parte_1 conveniva in giudizio il Controparte_1
e il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme (Israele), per
[...] ottenere in via preliminare, urgente e nel merito, l'ordine di rilascio immediato di un visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero un visto d'ingresso in Italia ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009 e dell'art. 10, comma 3 Cost., con contestuale rilascio di lasciapassare, in favore del coniuge, Controparte_2
(cittadino palestinese, nato a [...] il [...]).
La ricorrente chiedeva inoltre la conferma del decreto cautelare reso inaudita altera parte in data 12/08/2025.
Il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, si costituiva in giudizio (R.G. n. 36206/25) tramite Memoria di Costituzione a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato (Procuratore dello Stato E.
in data 9/12/2025,, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione Per_1
1 passiva del a Gerusalemme, e chiedendo nel merito il Parte_3 rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato,.
In Fatto
La ricorrente, , è cittadina italiana residente nel Comune di San Parte_1
VE (FG). In data 08/05/2025, ella contraeva matrimonio religioso per procura con il sig. cittadino palestinese dimorante a Gaza. Il sig. era Controparte_2 CP_2 rappresentato dal sig. , poiché lo sposo si trovava a Gaza. Persona_2
A dimostrazione dell'effettività e stabilità del legame, la ricorrente produceva una comunicazione inviata alla Croce Rossa Internazionale in data 31/05/2025, esprimendo preoccupazione per la situazione di pericolo del marito, e diverse rimesse in denaro, complessivamente superiori a € 10.000,00, effettuate in favore del coniuge per garantirgli mezzi minimi di sopravvivenza. I documenti relativi alle rimesse prodotte sono datati tra il 17/04/2025 e il 29/07/2025.
In data 10/07/2025, la ricorrente inoltrava al Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme la richiesta di visto d'ingresso per il marito, allegando i documenti di identità, il certificato di matrimonio e la procura. Il 14/07/2025, il comunicava Parte_3 che la documentazione trasmessa non provava il valore civile del matrimonio e, pertanto, il visto non era stato rilasciato.
Tale comunicazione costituiva il presupposto del ricorso presentato al Tribunale di Roma il 01/08/2025,. Il Tribunale, accogliendo l'istanza cautelare, ordinava con decreto del 12/08/2025 al e al a Controparte_1 Parte_3
Gerusalemme di rilasciare immediatamente un visto d'ingresso per motivi familiari o, in subordine, per motivi umanitari in favore di . Controparte_2
Successivamente all'emissione del decreto cautelare, in data 07/08/2025, la difesa della ricorrente aveva inviato al Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme una richiesta separata per un visto d'ingresso per motivi di studio in favore del sig.
Tale domanda era corredata dalla documentazione attestante Controparte_2
l'iscrizione a un corso di lingua italiana presso il Comitato Linguistico s.r.l.s. a Perugia, con frequenza prevista dal 08/09/2025 al 02/11/2025, e la prenotazione alberghiera per un monolocale a Perugia per il medesimo periodo (55 notti, con arrivo lunedì 8 settembre 2025 e partenza domenica 2 novembre 2025),.
A riscontro del decreto cautelare del 12/08/2025, in data 14/10/2025, il Console Aggiunto precisava che per il rilascio del visto era necessaria la Parte_4 materiale apposizione della vignetta sul titolo di viaggio e l'identificazione personale del richiedente, condizioni non garantibili allo stato attuale nel contesto di Gaza. Inoltre, veniva richiesto un aggiornamento sulla registrazione in Italia del matrimonio contratto l'8 maggio 2025. La difesa della ricorrente confermava in data 16/08/2025 che il matrimonio non era stato oggetto di trascrizione nei registri dello stato civile, e ribadiva che l'ordine giudiziale superava la necessità della registrazione,.
Pag. 2 di 5 Nella Memoria di Costituzione del 9/12/2025, il evidenziava Controparte_1 che l'uscita del sig. da Gaza e i successivi transiti erano subordinati alle decisioni CP_2 sovrane e insindacabili delle autorità estere (israeliane e ),, e che, l'ingresso in Per_3
Gerusalemme per cittadini palestinesi di Gaza per richieste di visto non era consentito neppure prima del 07/10/2023. Il segnalava inoltre che la situazione CP_1 internazionale è al momento caratterizzata da una tregua nel territorio della Striscia di Gaza. La ricorrente, pur riconoscendo il cessate il fuoco del 10-14/10/2025, deduceva che i bombardamenti e la crisi umanitaria, inclusi i problemi sanitari e la mancanza di beni, continuavano quotidianamente. in Diritto
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono, relative all'insussistenza del diritto azionato e all'insufficienza del quadro probatorio.
Sulla domanda di visto per ricongiungimento familiare (Art. 2 D.Lgs. n. 30/2007) e la prova del vincolo
Il diritto all'unità familiare invocato dalla ricorrente postula la sussistenza di un vincolo matrimoniale riconosciuto e valido ai sensi dell'ordinamento civile italiano. Dalla documentazione prodotta si evince che il matrimonio religioso contratto per procura in data 08/05/2025 non risulta trascritto nei registri dello stato civile italiano. Sebbene la giurisprudenza riconosca valore probatorio anche a legami non formalizzati, purché "debitamente attestati con documentazione ufficiale",, la mancanza della trascrizione incide sulla piena configurabilità del richiedente come "coniuge" ai sensi del diritto civile, limitando l'applicazione automatica delle norme sul ricongiungimento del familiare di cittadino UE/italiano (D.Lgs. n. 30/2007).
Inoltre, la prova del vincolo matrimoniale e del rapporto affettivo risulta lacunosa e insufficiente a dimostrare l'effettività della vita coniugale in assenza di coabitazione:
1. Il documento attestante il matrimonio religioso è prodotto in atti in formato di copia fotografica (immagine), il che, unito al fatto che l'atto non è trascritto né autenticato civilmente, rende la verifica della sua piena validità e dei suoi contenuti formali complessa in assenza di ulteriore accertamento.
2. La ricorrente ha allegato il certificato di matrimonio dove si menziona la delega dello sposo al rappresentante, ma non risulta depositato l'atto formale di procura conferito dallo sposo, essenziale per la validità del matrimonio contratto per interposta persona, minando la completezza probatoria del vincolo formale.
3. Sebbene siano state prodotte significative rimesse in denaro (€ 10.000,00) a favore del coniuge e una comunicazione alla Croce Rossa-, tali elementi attestano solo un sostegno economico. Mancano invece foto, corrispondenza o altre prove relative al rapporto personale e all'interazione tra i coniugi che potessero confermare la stabilità e l'effettività della comunione di vita familiare, soprattutto in un contesto di matrimonio per procura e non trascritto.
Pag. 3 di 5 Questi dubbi sono aggravati dalla presentazione, in data 07/08/2025, di una distinta domanda di visto d'ingresso per motivi di studio per un soggiorno temporaneo (dal 08/09/2025 al 02/11/2025), il che confligge in modo dirimente con l'intenzione dichiarata di un ricongiungimento familiare stabile e permanente. La compresenza di domande basate su finalità divergenti compromette l'idoneità probatoria del visto per ricongiungimento familiare.
Sulla domanda di visto per motivi umanitari (Art. 25 Reg. CE n. 810/2009 e Art. 10 Cost.)
La richiesta di un visto per motivi umanitari, o finalizzato alla protezione internazionale, non può trovare accoglimento. L'ordinamento italiano non prevede né disciplina la tipologia del visto individuale per motivi umanitari che consenta l'ingresso in Italia al solo fine di presentare domanda di protezione internazionale da parte di uno straniero che si trovi all'estero,. L'Art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009, come chiarito dalla CGUE (C-638/16 PPU), riguarda i visti per soggiorni brevi (non superiori a 90 giorni),,, e la regolamentazione dei visti di lunga durata è riservata alla competenza degli Stati membri,,.
Inoltre, la pretesa non è supportata da un legame qualificato e preesistente con lo Stato italiano, al di là del vincolo coniugale (la cui validità civile è contestata),. I visti per motivi umanitari sono previsti solo nell'ambito di canali strutturati (corridoi umanitari o programmi di reinsediamento), che non possono essere imposti tramite provvedimento giurisdizionale a favore di singoli individui.
Infine, per quanto attiene all'estrema urgenza derivante dal rischio di genocidio invocato dalla ricorrente, l'Amministrazione resistente ha rilevato che la situazione internazionale è mutata, essendo intercorsa una tregua nel territorio della Striscia di Gaza. Benché la cessazione delle ostilità (10-14/10/2025) non abbia risolto la grave crisi umanitaria (persistenza di bombardamenti e mancanza di beni essenziali),,, la sussistenza di un periodo di tregua, seppur precaria, modifica la valutazione del periculum inerente ad una situazione di genocidio in atto rispetto al momento della presentazione del ricorso. In ogni caso, la valutazione delle condizioni di sicurezza e l'eventuale evacuazione restano subordinate alle decisioni sovrane di autorità estere, precludendo l'adozione di un provvedimento utile e concretamente attuabile da parte del Giudice italiano.
Le spese di lite vanno compensate in quanto Il ricorso è stato promosso dalla cittadina italiana in una situazione di estremo pericolo per un soggetto indicato dalla stessa come coniuge. Gli atti documentano come la Striscia di Gaza versa ancora in una situazione precaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 36206/2025, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Pag. 4 di 5 RIGETTA il ricorso proposto da
Compensa le spese di lite
Roma 10/12/2025
Parte_1
Il Giudice
MA MA
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