Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
RG:1831/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Antonella Paone Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1831 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 (“separazione giudiziale”), riservata in decisione in data 11.10.2024.
TRA
nato a [...] il [...], C.f.: Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Santa MA AP VE (CE) alla via Albana n.ri 46/48 presso lo studio dell'avv. Maurizio Spirito che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTE
nata a [...] il [...], residente in [...]
Colonne n.33, C.F: elettivamente domiciliata in C.F._2
ANTI (NA) al Corso LI 52, presso lo studio dell'avv. Arturo Casolaro che la rappresenta e difende giusta procura alle liti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
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INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.02.2022 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 26.06.1997, dalla quale ha avuto CP_1
due figli, attualmente maggiorenni, chiedeva: pronunciare la separazione personale di coniugi, assegnare la casa coniugale alla moglie, porre a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei figli di € 250,00 mensili cadauno, oltre il 50 % delle spese straordinarie, condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituiva con memoria difensiva in riconvenzionale del 18.06.2022 la resistente che, contestando integralmente il contenuto del ricorso, chiedeva: la separazione dei coniugi con addebito al marito, attribuire il godimento dell'abitazione familiare in suo favore, disporre a carico di Parte_1
l'obbligo di somministrare alla resistente un assegno mensile pari ad almeno €
500,00, disporre a carico di l'obbligo di somministrare a favore Parte_1
dei figli entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, un assegno mensile pari a € 1000,00, (€ 500,00 ciascuno) oltre al rimborso per la quota del cento per cento delle spese straordinarie riguardanti la prole, disporre che il coniuge obbligato presti idonea garanzia reale o personale per l'adempimento degli obblighi di contribuzione al mantenimento dei figli e della moglie.
All'udienza presidenziale dell'1.7.2022 il Presidente f.f., sentiti i coniugi, onerava parte resistente al deposito della dichiarazione patrimoniale e rinviava all'udienza del 25.11.2022, a trattazione scritta, per consentire alle parti di dedurre in ordine alle rispettive condizioni patrimoniali.
A scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, il Presidente f.f., fallito il tentativo di conciliazione esperito alla precedente udienza, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti:
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autorizzava i coniugi a vivere separatamente, dichiarava lo scioglimento della comunione, disponeva l'obbligo a carico del ricorrente di versare a favore della resistente, entro i giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 ( cinquecento/00),€ 250,00 per ciascun figlio, il contributo di entrambi i coniugi alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% , l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, l'obbligo per il ricorrente di versare a favore della resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 ( duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della moglie..
Quindi designava quale giudice istruttore se stesso, fissando l'udienza di comparizione e trattazione per il 9.05.23.
Con memoria integrativa ex art.709 c.p.c. del 12.01.2023, il ricorrente si difendeva, chiedendo il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla resistente, il contributo al mantenimento in favore della stessa, il riconoscimento di un contributo da porre a suo carico per i figli nella misura di € 250,00.
Con memoria integrativa del 28.04.2023, si costituiva per parte resistente l'Avv. Arturo Casolaro che, in sostituzione del precedente difensore, stante la rinuncia al mandato professionale di quest'ultimo, nel riportarsi a tutti gli scritti difensivi agli atti, insisteva nelle proprie richieste economiche chiedendo disporsi ex art. 156 VI comma c.c. che le somme stabilite a titolo di mantenimento della prole e/o del coniuge venissero corrisposte direttamente dal terzo datore.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., il GI con ordinanza del
3.11.2023 rigettava la prova orale articolata da entrambe le parti per inammissibilità, ammetteva le richieste di esibizione formulate da parte resistente a controparte, limitatamente alla produzione di tutta la documentazione inerente la situazione patrimoniale (ultime tre dichiarazioni dei redditi, eventuali contratti di locazione, estratti contabili, movimentazioni dei propri conti correnti, contratti bancari, investimenti, polizze) onerando il ricorrente al deposito di quanto richiesto, riservandosi all'esito in ordine alle indagini di PT, dichiarava inammissibile la richiesta ex art. 156 co.6 c.c., rinviando per la verifica della
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documentazione reddituale all'udienza a trattazione scritta dell'11.03.2024.
Il GI lette le note, ritenuta superflua ogni altra attività, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza dell'11.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione al PM per la determinazione di competenza, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Il PM apponeva il visto in data 16.10.2024.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di indifferenza e distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale (sono pesanti le accuse che le parti si formulano reciprocamente).
Da tale compendio di elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendosi peraltro la loro convivenza interrotta tempo fa e mai più ripristinata, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulla domanda di addebito formulata dalla resistente.
Si osserva in premessa che la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
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Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare il comportamento di entrambi i coniugi nel suo complesso, tenendo conto che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
In punto di onere probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà o più in generale per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione
(Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 (Rv. 647052 - 01).
Partendo da queste premesse, si osserva che parte resistente non ha articolato prova ammissibile a supporto della domanda proposta, con valutazione operata dal GI in corso di giudizio che qui si conferma.
Ne consegue il rigetto per infondatezza.
Sul mantenimento dei figli e sul dovere di contribuzione alle spese straordinarie.
Per quanto riguarda la posizione di , il ricorrente, a sostegno della Per_1
circostanza dedotta con note di trattazione scritta del 5.03.2024 secondo cui la figlia ha raggiunto la sua autosufficienza economica in ragione del suo arruolamento nell'Esercito LIno in data 13.11.2023, ha documentato con deposito del 7.10.2024 l'invito al giuramento, la mail ricevuta dalla resistente di convocazione della data e luogo di destinazione della figlia, in ultimo la mail del
23.04.2024 del trasferimento presso la caserma “Lancieri Montebello” sita a
Roma. Non risulta contestato da parte resistente l'inserimento della figlia Per_1
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nell'Esercito LIno.
Ne consegue che nei confronti di , pacifica la sua autosufficienza Per_1
economica, nulla deve disporsi in ordine al mantenimento.
In ordine al figlio (maggiorenne, studente universitario, non Per_2
economicamente autosufficiente) va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento: la madre, convivendo con la stesso, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per i figlio.
Quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1
a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, vanno evidenziati:
in primo luogo, l'età dei figli con i relativi impegni di istruzione, di vita e di relazione;
in secondo luogo, la durata considerevole della convivenza coniugale (25 anni), il tenore di vita goduto dai figli in costanza di tale convivenza;
in terzo luogo, non sono stati previsti lunghi tempi di permanenza della minore con il padre;
di conseguenza la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dallo stesso non è molto consistente.
Quanto alle rispettive situazioni patrimoniali attuali dei coniugi, questa la situazione rappresentata:
- il ricorrente ha dichiarato nel ricorso introduttivo di essere dipendente della
ST LI S.p.A con un guadagno netto mensile di € 2000,00 allegando modello 730/2019 (reddito € 36.937,00) per l'anno d'imposta 2018, modello
730/2020 (€ reddito € 44.424,00) per l'anno d'imposta 2019, modello 730/2021
(reddito € 42.978,00) per l'anno d'imposta 2020. Con nota informativa del
20.06.2022 ha precisato che il reddito mensile come dichiarato in ricorso €
2000,00, non rappresenta lo stipendio mensile che oscilla tra i 1600,00 e 1700
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euro, ma viene indicato come media del reddito annuale, costituito anche da tredicesima e quattordicesima mensilità oltre che da premi legati al raggiungimento di obbiettivi. Con la medesima nota ha dichiarato: di essere comproprietario per la quota di un terzo, in uno ai suoi due fratelli di un piccolo fabbricato di due piani fuori terra, composto da due unità abitative, uno studio e due locali deposito in Frattamaggiore, di una unità immobiliare ad uso abitativo che si sviluppa su tre livelli sita in San Pietro Infine (CE) alla Strada Provinciale
9 Annunziata Lunga (beni di provenienza che sono nella disponibilità dei comproprietari), di abitare l'immobile sito in Frattamaggiore, di essere comproprietario per la quota di ½ con la resistente del box auto in Giugliano in
Campania, destinato a pertinenza della casa familiare. Con deposito del
18.11.2022 ha prodotto: statini paga della ST relativi ai mesi di aprile 2022 (€
1760,12), maggio 2022(€ 1769,19), settembre 2022 (€ 1811,66) e ottobre 2022 (
€ 1819,20), estratto del conto corrente Credit Agricole su cui viene accreditato lo stipendio con un saldo finale al 30.06.2022 di € 902,61, estratto del conto corrente Unicredit con un saldo di € 23.04,01 al 30.09.2022, attestazione poste italiane al 15.11.2022 di un buono postale del valore di circa 8500,00. Con deposito dell'1.02.2024 ha, altresì, depositato: estratto lista movimenti del conto corrente Credit Agricole dall'1.01.2021 al 31.12.2023, lista movimenti del conto corrente Unicredit dall'1.01.2021 al 31.12.2023, certificazione Poste LIne relativa ai buoni dematerializzati. Infine, il ricorrente con deposito del 5.03.2024 ha prodotto modello 730/2022 (reddito € 44.558,00), modello 730/2023 (reddito
€42.226,00).
-la resistente con memoria difensiva ha dichiarato di non avere alcun reddito, di essere proprietaria solo della casa coniugale, di essere comproprietaria con il marito di un box di pertinenza della casa coniugale. Con nota di deposito del
30.06.2022 ha depositato un quadro di sintesi patrimoniale rilasciato dall''ufficio postale di Casandrino relativo alla sua posizione per un valore di € 26.724,18, alla posizione della figlia per un valore di € 500,00, a quella del figlio Per_1
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per un valore di € 7439,05. Per_3
Con nota informativa aggiungeva di essere proprietaria esclusiva di altro box pertinenziale, di possedere in comproprietà con il fratello dell'autovettura
Hyundai, da lei utilizzata, di essere titolare presso l'Ufficio Postale di una somma complessiva di € 44.142,52 per effetto delle donazioni ricevute in vita dalla madre e, a seguito del decesso di quest'ultima, dell'eredità, precisando che tale somma solo nominalmente può essere attribuita alla stessa come da specifica che segue: € 6535,00 relativi al libretto smart 51474895 con giacenza di € 1.835,23 e al buono postale n. 51474895001 di € 4700,00, sono titoli cointestati con il fratello , lasciati in eredità dalla madre, € 2911,39 relativi ai buoni Persona_4
postali 80010691001, 80010691002 e 80010691003 cointestati con il figlio
, € 466,82 portati dal libretto ordinario postale n.6881691 sono Persona_5
un lascito della nonna materna per la figlia , € 500,00 portati dal Persona_6
buono postale n.9741912201 cointestati con la figlia , € 22.113,29 derivanti Per_1
dall'eredità materna sono costituiti dal buono fruttifero postale n.6881691010 di
€ 7000,00 da fondi per € 5.419,06 e da € 9.694,23, relativi alla polizza multiramo n. 50014484107, che la resistente ha stipulato in favore dei figli. Infine la sola residua
Al netto della situazione prospettata dalle parti, valorizzando anche la spesa di auto e moto a carico della resistente non può che confermarsi l'obbligo in capo al ricorrente, già stabilito in sede presidenziale, per quel che attiene al mantenimento del figlio . Per_3
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, di istruzione e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, secondo le statuizioni previste dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale a far data dal 25.10.2019.
Sulla domanda di mantenimento formulata dalla resistente.
Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente, il
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Collegio, aderendo ad un recente indirizzo di legittimità (ordinanza del 15 ottobre
2019, n. 26084), rileva che anche all'assegno di mantenimento (alla luce di quanto già previsto in materia divorzile dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
n. 18287 del 11 luglio 2018) vada riconosciuta una funzione mista assistenziale- compensativa-perequativa che si fonda sul principio di libertà, auto-responsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). Il Collegio premette di essere ben consapevole che la separazione necessariamente comporta un impoverimento per entrambi i coniugi (dividendo ogni risorsa che prima era comune) e che generalmente o, meglio, nella quasi totalità dei casi, altera gli equilibri fra gli stessi.
È necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo della durata dell'unione coniugale, delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. L'assegno separativo deve infatti certamente, compensare l'investimento compiuto nel progetto matrimoniale e perequare, in via peraltro del tutto tendenziale, i disagi economici che derivano dalla separazione.
A tal riguardo, posto, con riferimento alle situazioni patrimoniali dei coniugi, quanto sopra già riassunto, risulta quindi evidente una disparità delle parti tale da giustificare la previsione di un assegno di mantenimento nell'interesse della resistente, avendo peraltro quest'ultima dimostrato di essersi attivata per assicurarsi una propria autonomia. Pertanto tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 25 anni in base alle risultanze degli atti) nel corso della quale il tenore di vita è dipeso dalle entrate del solo ricorrente, il Tribunale ritiene congruo prevedere a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della resistente mediante versamento di un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili. Tale assegno sarà versato alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT-Foi.
Sulle spese di giudizio
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La regolamentazione delle spese di giudizio, considerati i rigetti di reciproche domande, depone nel senso di una compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Napoli il 10.06.1970 e , nata a [...] il [...], ai CP_1
sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.;
b) rigetta la domanda di addebito formulata dalla resistente, come in parte motiva;
c) assegna la casa coniugale alla resistente;
d) dispone che a un assegno di € 250,00 Parte_1 CP_1
mensili quale contributo al mantenimento del figlio entro il Per_3
giorno cinque di ogni mese. Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) rigetta, a far data dal dicembre 2023, la domanda di mantenimento per la figlia;
Per_1
f) pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura Parte_1
del 50%, spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie, purché documentate, sostenute nell'interesse del figlio;
g) dispone che versi a un assegno di € Parte_1 CP_1
250,00 quale contributo al suo mantenimento entro il giorno cinque di ogni mese. Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
h) compensa tra le parti le spese di lite;
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i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Casandrino per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 20, parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 7.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Antonella Paone Dott.ssa Alessandra Tabarro
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