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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/10/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2080/2024
TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Prima Civile
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025 il giorno 23 del mese di ottobre, avanti a noi dott. Salvatore Irullo, Giudice onorario in funzione di Giudice unico, è chiamata la causa iscritta al n. 2080/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c. f. ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] c. f. ; CP_1 C.F._2
nato a [...] l'[...] c. f. ; Controparte_2 C.F._3 Controparte_3 nato a [...] l'[...] c. f. ; C.F._4
, nata a [...] il [...], c. f. Parte_2 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Veronica Saitta e Giuliano Saitta
- Attrice –
CONTRO
(c.f. ), CP_4 C.F._6
Sono presenti per la parte ricorrente, l'Avv. SAITTA Giuliano Parte_3
l'AVV. SAITTA VERONICA, i quali si riportano alle proprie difese e chiedono la decisione con condanna alle spese.
Il Giudice
Dato atto e ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide la controversia come da sentenza e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281sexties, cpc, la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza.
pagina1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 2080/2024
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2080/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza del 23.10.2025 e promossa tra
, nato a [...] il [...] c. f. ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] c. f. ; CP_1 C.F._2
nato a [...] l'[...] c. f. ; Controparte_2 C.F._3 Controparte_3 nato a [...] l'[...] c. f. ; C.F._4
, nata a [...] il [...], c. f. Parte_2 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Veronica Saitta e Giuliano Saitta
- Attrice –
CONTRO
(c.f. ), CP_4 C.F._6
- Convenuto contumace–
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c. gli odierni ricorrenti deducono di essere titolari di diritti reali su un immobile sito in Messina, Via Comunale
Santo, piano terra, censito nel catasto dei fabbricati del Comune di Messina al foglio di mappa 123, part. 768, cat. D/7, secondo le quote di proprietà meglio specificate in ricorso e di avere concesso a la detenzione dell'immobile predetto per l'esercizio della sua attività artigianale di CP_4 officina meccanica, con scrittura privata dell'1.10.2017. Con detta scrittura era stata altresì prevista una durata della detenzione di anni 6, rinnovabili per ulteriori ani 6; e la corresponsione della somma pagina2 di 6 annua di € 5.400,00 a titolo di corrispettivo della detenzione, da versare in rate mensili di € 450,00
l'una entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal 5.10.2017.
Secondo gli attori, il , considerato un parente, non avrebbe voluto procedere alla CP_4 registrazione del contratto;
avrebbe “corrisposto con irregolarità l'importo mensile di € 450,00 di cui si è detto;
a far data dal febbraio 2021 non ha più versato alcunché (restando così debitore di somma non inferiore ad € 17.550,00); ha alienato l'unico bene immobile di sua proprietà (con atto in Notar
del 20.7.2023, doc. 6); e - soprattutto - continua a detenere senza titolo il cespite di proprietà Per_1
, nonostante le innumerevoli richieste verbali di restituzione e gli incontri effettuati CP_5 presso i legali di fiducia;
e nonostante la predisposizione, da partite dei deducenti, di idoneo contratto di locazione per la regolarizzazione del rapporto..”.
Secondo gli attori, la scrittura privata intercorsa tra i da una parte e CP_5 [...]
dall'altra parte è da ritenere nulla perché non registrata (ex art. 1, c. 346, della L. n. 311/2004); CP_4
- che il si è, di fatto, reso impossidente senza tuttavia restituire il cespite da lui detenuto sin CP_4 dall'ottobre del 2017.
Pertanto, ritenendo che la controversia dia luogo ad una occupazione sine titulo dell'immobile in questione, gli odierni attori chiedono: “1) Ritenere e dichiarare la nullità della scrittura privata decorrente dall'1.10.2017 con la quale i Sigg.ri , , Parte_1 CP_1 CP_2
e (ciascuno per le rispettive quote di
[...] Controparte_3 Parte_2 proprietà/usufrutto e nell'insieme per l'intero) hanno concesso in detenzione ad uso artigianale a
l'immobile sito nel Comune di Messina alla Via Comunale Santo, piano terra, in
CP_4 catasto al fg. 123, part. 768. 2) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che detiene
CP_4 senza alcun titolo il suddetto immobile;
e, per l'effetto, condannare il medesimo a
CP_4 rilasciare con immediatezza il cespite in questione, in favore dei ricorrenti, libero e sgombero da persone e da cose non appartenenti ad essi ricorrenti. 3) Condannare il al risarcimento dei
CP_4 danni derivati e derivanti ai per la illegittima detenzione dell'immobile, da liquidare CP_5 in misura pari al mancato pagamento dell'importo mensile di € 450,00 (o di quell'altra somma che vorrà determinarsi) da febbraio 2021 fino all'effettivo rilascio, oltre il costo delle utenze eventualmente non corrisposte da ottobre 2017 alla predetta data di effettivo rilascio ed oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo. 4) In ogni caso, condannare al pagamento
CP_4 dell'importo di € 17.550,00 (nonché dell'ulteriore somma liquidanda per la detenzione del cespite da giugno 2024 fino al rilascio), oltre interessi, anche a titolo di ingiustificato arricchimento. 5)
Condannare il al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.”. CP_4
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio.
pagina3 di 6 La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Deve intanto premettersi che a norma dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 “….
i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati …..”.Aggiungasi che il contratto nullo, ai sensi dell'art. 1423 c.c., “…. non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente …”, pertanto la nullità è in linea di principio insanabile mentre è suscettibile di sanatoria il mero illecito tributario come peraltro avvenuto nella fattispecie.
I fatti illustrati non sono stati contestati dal resistente che è rimasto contumace, con mancata partecipazione al processo che – pur non rilevante ai sensi dell'art. 115 co. 1 cpc- determina la possibilità di apprezzare le suddette circostanze di fatto.
Deve, quindi, essere dichiarata la nullità del contratto di locazione e la detenzione sine titulo dell'immobile oggetto di causa da parte del convenuto con conseguente condanna al suo immediato rilascio.
Va infine esaminata la possibilità di condanna del resistente al versamento della somma richiesta a titolo di indennità di occupazione sine titulo.
In tema di indennità per illegittima occupazione dell'immobile, si precisa che fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Il danno per il proprietario, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno
"presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nella presente controversia gli attori non provano danni ulteriori rispetto a quelli derivanti dal mancato godimento dell'immobile e dalla mancata percezione delle somme pattuite con l'occupante con il contratto non registrato. Pertanto, appare corretto fare riferimento per la quantificazione dell'indennità di occupazione al canone mensile di euro 450,00 pattuito tra le parti. Ne consegue, come richiesto, che l'indennità di occupazione sine titulo anno va calcolata a decorrere dal febbraio del 2021 ed è da commisurare in misura pari all'importo di € 450,00) che le parti hanno pattuito all'atto della sottoscrizione della scrittura privata dell'1.10.2017 sicché il convenuto va condannato pagina4 di 6 al pagamento a favore degli attori a titolo di indennità di occupazione sine titulo di euro 25.650,00, oltre le ulteriori mensilità di € 450,00 ciascuna dal 5.11.2025 sino alla data dell'effettivo rilascio ed interessi legali su ogni singola mensilità dal dovuto sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del sottoscritto giudice onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nato a [...] il Parte_1
02.01.1950 c. f. ; nata a [...] il [...] c. C.F._1 CP_1
; nato a [...] l'[...] c.f. CodiceFiscale_7 Controparte_2
; nato a [...] l'[...] c. f. C.F._3 Controparte_3
; , nata a [...] il [...], c. f. C.F._4 Parte_2 C.F._5 contro (c.f. ), così provvede: CP_4 C.F._6
1) dichiara l'occupazione senza titolo dell'immobile immobile sito in Messina, Via Comunale Santo, piano terra, censito nel catasto dei fabbricati del Comune di Messina al foglio di mappa 123, part. 768, cat. D/7,, da parte di (c.f. e lo condanna all'immediato CP_4 C.F._6 rilascio in favore di , nato a [...] il [...] c. f. ; Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] c. ; nato CP_1 CodiceFiscale_7 Controparte_2
a Messina l'1.05.1951 c.f. ; nato a [...] l'[...] C.F._3 Controparte_3
c. f. ; nata a [...] il [...], c. f. C.F._4 Parte_2
, fissando per l'esecuzione, in caso di mancato spontaneo rilascio, il giorno C.F._5
3o novembre 2025;
2) condanna, altresì, (c.f. ) al pagamento in favore della CP_4 C.F._6 controparte a titolo di indennità di occupazione sine titulo di euro 25.650,00, oltre le ulteriori mensilità di € 450,00 ciascuna dal 5.11.2025 sino alla data dell'effettivo rilascio ed interessi legali su ogni singola mensilità dal dovuto sino al soddisfo.
4) condanna (c.f. ), a rifondere a a parte attrice. le spese CP_4 C.F._6 di lite, che liquida in € 1778,00 per compensi professioni ed euro 301,25 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Il Giudice
Dott. Salvatore Irullo
pagina5 di 6 In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina6 di 6