Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 441
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione delle sanzioni e degli interessi

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione abbia documentato la notifica della cartella, dell'intimazione e di sei atti successivi interruttivi della prescrizione. La cartella di pagamento è stata notificata nel 2006, l'intimazione nel 2016 e altri atti successivi sono stati regolarmente notificati. Qualsiasi motivo di opposizione relativo a situazioni anteriori alla notifica regolare delle cartelle è precluso.

  • Rigettato
    Inesistenza, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione abbia documentato la regolare notifica della cartella di pagamento (art. 140 cpc nel 2006) e dell'intimazione di pagamento (art. 140 cpc nel 2016), nonché di ulteriori atti successivi. La contribuente non ha contestato tali risultanze documentali con motivi aggiunti in primo grado.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi

    La Corte ha condiviso la valutazione del primo giudice, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione per sanzioni e interessi è quinquennale. Tale termine è previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e decorre dalla data di iscrizione a ruolo del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 441
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 441
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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