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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 441/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2735/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso dp.latina@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 560/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi: - IPOTECA TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3761/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, Sezione 3, con la Sentenza n. 560/2024, depositata il 3/6/2024, ha accolto parzialmente, per quanto concerne le sanzioni e gli interessi, compensando le spese, il ricorso della Sig.ra Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avente n. dati 0, fascicolo n. dati del 25/11/2023, notificata il 25/10/2023 dall'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, conseguente alla cartella di pagamento n.05720060010710641000 di competenza della AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Latina
e contenente due ruoli, di cui il primo relativo all'accertamento n. RC4010300251/2005 e il secondo dall'accertamento n. RC4010301090/2005, entrambi non opposti.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: “L'asserita prescrizione delle sanzioni e degli interessi è da accogliere. La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 20955 dell'1Ottobre 2020, sulla scia di quanto statuito dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs n. 472/1997 e dell'art. 2948 comma 1 n. 4 del c.c., “le sanzioni e gli interessi fiscali, relativi ai tributi non pagati e richiesti con le cartelle di pagamento, sono prescrivibili in cinque anni in quanto integrano una autonoma obbligazione anche rispetto al debito principale relativo ai tributi”. Orbene essendo stata la cartella di pagamento n. 0dati notificata l'19.7.2006 i cinque anni scadevano il 19.7.2001, ma il primo atto interruttivo è stato notificato il 25.5.2016 e quindi la prescrizione delle sanzioni ed interessi è maturata”.
3. La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la parziale riforma, con vittoria delle spese in favore del difensore antistatario, ed ha concluso per sentire accogliere il ricorso e rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione anche successiva notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati.
3. L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese, eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento e ai sensi dell'art. 342 cpc per estrema genericità dei motivi;
- l'inammissibilità delle eccezioni proposte ai sensi dell'art. 21 d. l. 546/92 per tempestiva notifica della cartella di pagamento impugnata.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Latina, costituendosi in giudizio per il rigetto dell'appello e con appello incidentale ha chiesto la riforma della sentenza in punto della ritenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
3. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 3/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. In ordine all'appello principale il Collegio osserva che, come evidenziato dal primo giudice, l'ADER ha documentato sia la notifica della cartella che dell'intimazione nonché di ben sei atti successivi ed interruttivi della prescrizione. In particolare, la cartella di pagamento n. 05720060010710641000 risulta notificata ai sensi dell'art. 140 cpc in data 19.7.2006, l'intimazione di pagamento n. 05720169004104419000, sempre ai sensi dell'art. 140 cpc, in data in data 16.6.2016 e il relativo avviso ricevuto a mani dall'opponente. Era pertanto onere, in primo grado, dell'odierno appellante contestare con i motivi aggiunti le suddette risultanze documentali e tanto tuttavia non è avvenuto.
Parimenti non risultano né impugnati né contestati gli ulteriori atti successivi di cui l'ADER ha anche documentato la regolare notifica:
1) Comunicazione preventiva di ipoteca dati del 01/12/2014;
2) Avviso di Intimazione n. 05720169000488941000 del 29/01/2016;
3) Avviso di Intimazione n. 05720169001591391000 del 05/02/2016;
4) Comunicazione preventiva di ipoteca n. 05776201700000367000 del 08/11/2017;
5) Avviso di Intimazione n. 05720199009724489000 del 25/09/2019;
6) Avviso di Intimazione n. 05720229001567429000 del 04/08/2023.
A fronte di dette regolari notifiche, l'appello non è fondato, fermo restando che qualsiasi motivo di opposizione che abbia ad oggetto situazioni anteriori alla notifica regolare delle cartelle resta precluso, potendosi far valere soltanto eventuali vizi propri dell'atto impugnato. In tal senso si pone l'insegnamento di legittimità
(Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/11/2021, n. 37259) in base al quale, in conformità al disposto normativo in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Inoltre, ancora recentemente la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 25/09/2025)
01/10/2025, n. 26509) ha ribadito che "il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone
RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, mentre non opera l'estinzione quinquennale in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi",
(conf. Cass. sez. VI-V, 26.6.2020, n. 12740).
5. Per quanto concerne l'appello incidentale il Collegio condivide la valutazione del primo giudice.
L'insegnamento di legittimità infatti non ha mancato di chiarire che "in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale (Cass. sez. VI-
V, 8.3.2022, n. 7486). Alla prescrizione quinquennale per la riscossione di sanzioni e interessi ha fatto richiamo anche Cass. sentenza n. 2095 del 24.1.23 per cui «Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale»; nonché Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25/07/2024, n. 20829 secondo cui in materia di sanzioni tributarie, il termine di prescrizione è quinquennale, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del
D.Lgs. n. 472 del 1997, decorrendo dalla data di iscrizione a ruolo del credito. Tale termine, previsto specificamente per le sanzioni, non può essere derogato dalle norme di diritto comune, confermando il carattere speciale dell'illecito tributario.
Non risulta pertanto fondato neppure l'appello incidentale. Le spese restano pertanto compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale e quello incidentale;
compensa le spese.
Cosi deciso in Latina il 3/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
ZO IN PP OL
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2735/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso dp.latina@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 560/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi: - IPOTECA TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3761/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, Sezione 3, con la Sentenza n. 560/2024, depositata il 3/6/2024, ha accolto parzialmente, per quanto concerne le sanzioni e gli interessi, compensando le spese, il ricorso della Sig.ra Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avente n. dati 0, fascicolo n. dati del 25/11/2023, notificata il 25/10/2023 dall'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, conseguente alla cartella di pagamento n.05720060010710641000 di competenza della AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Latina
e contenente due ruoli, di cui il primo relativo all'accertamento n. RC4010300251/2005 e il secondo dall'accertamento n. RC4010301090/2005, entrambi non opposti.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: “L'asserita prescrizione delle sanzioni e degli interessi è da accogliere. La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 20955 dell'1Ottobre 2020, sulla scia di quanto statuito dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs n. 472/1997 e dell'art. 2948 comma 1 n. 4 del c.c., “le sanzioni e gli interessi fiscali, relativi ai tributi non pagati e richiesti con le cartelle di pagamento, sono prescrivibili in cinque anni in quanto integrano una autonoma obbligazione anche rispetto al debito principale relativo ai tributi”. Orbene essendo stata la cartella di pagamento n. 0dati notificata l'19.7.2006 i cinque anni scadevano il 19.7.2001, ma il primo atto interruttivo è stato notificato il 25.5.2016 e quindi la prescrizione delle sanzioni ed interessi è maturata”.
3. La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la parziale riforma, con vittoria delle spese in favore del difensore antistatario, ed ha concluso per sentire accogliere il ricorso e rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione anche successiva notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati.
3. L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese, eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento e ai sensi dell'art. 342 cpc per estrema genericità dei motivi;
- l'inammissibilità delle eccezioni proposte ai sensi dell'art. 21 d. l. 546/92 per tempestiva notifica della cartella di pagamento impugnata.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Latina, costituendosi in giudizio per il rigetto dell'appello e con appello incidentale ha chiesto la riforma della sentenza in punto della ritenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
3. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 3/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. In ordine all'appello principale il Collegio osserva che, come evidenziato dal primo giudice, l'ADER ha documentato sia la notifica della cartella che dell'intimazione nonché di ben sei atti successivi ed interruttivi della prescrizione. In particolare, la cartella di pagamento n. 05720060010710641000 risulta notificata ai sensi dell'art. 140 cpc in data 19.7.2006, l'intimazione di pagamento n. 05720169004104419000, sempre ai sensi dell'art. 140 cpc, in data in data 16.6.2016 e il relativo avviso ricevuto a mani dall'opponente. Era pertanto onere, in primo grado, dell'odierno appellante contestare con i motivi aggiunti le suddette risultanze documentali e tanto tuttavia non è avvenuto.
Parimenti non risultano né impugnati né contestati gli ulteriori atti successivi di cui l'ADER ha anche documentato la regolare notifica:
1) Comunicazione preventiva di ipoteca dati del 01/12/2014;
2) Avviso di Intimazione n. 05720169000488941000 del 29/01/2016;
3) Avviso di Intimazione n. 05720169001591391000 del 05/02/2016;
4) Comunicazione preventiva di ipoteca n. 05776201700000367000 del 08/11/2017;
5) Avviso di Intimazione n. 05720199009724489000 del 25/09/2019;
6) Avviso di Intimazione n. 05720229001567429000 del 04/08/2023.
A fronte di dette regolari notifiche, l'appello non è fondato, fermo restando che qualsiasi motivo di opposizione che abbia ad oggetto situazioni anteriori alla notifica regolare delle cartelle resta precluso, potendosi far valere soltanto eventuali vizi propri dell'atto impugnato. In tal senso si pone l'insegnamento di legittimità
(Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/11/2021, n. 37259) in base al quale, in conformità al disposto normativo in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Inoltre, ancora recentemente la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 25/09/2025)
01/10/2025, n. 26509) ha ribadito che "il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone
RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, mentre non opera l'estinzione quinquennale in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi",
(conf. Cass. sez. VI-V, 26.6.2020, n. 12740).
5. Per quanto concerne l'appello incidentale il Collegio condivide la valutazione del primo giudice.
L'insegnamento di legittimità infatti non ha mancato di chiarire che "in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale (Cass. sez. VI-
V, 8.3.2022, n. 7486). Alla prescrizione quinquennale per la riscossione di sanzioni e interessi ha fatto richiamo anche Cass. sentenza n. 2095 del 24.1.23 per cui «Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale»; nonché Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25/07/2024, n. 20829 secondo cui in materia di sanzioni tributarie, il termine di prescrizione è quinquennale, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del
D.Lgs. n. 472 del 1997, decorrendo dalla data di iscrizione a ruolo del credito. Tale termine, previsto specificamente per le sanzioni, non può essere derogato dalle norme di diritto comune, confermando il carattere speciale dell'illecito tributario.
Non risulta pertanto fondato neppure l'appello incidentale. Le spese restano pertanto compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale e quello incidentale;
compensa le spese.
Cosi deciso in Latina il 3/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
ZO IN PP OL