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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 704/2022 depositato il 27/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501GT01029-2022 IRPEF-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 707/2022 depositato il 27/12/2022
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501GT01031-2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Va dato atto che il ricorso presupposto e pregiudiziale si è svolto alla Corte di Verona ed è depositato in atti.
Il presente è la conseguenza obbligata e necessaria di detta sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda nasce da un recupero a tassazione in capo ai soci di una società a ristretta base azionaria.
E' intervenuta la sentenza relativa alla società che ha pressoché integralmente accolto il ricorso della società – presupposto – svoltosi in quel di Verona, essendo invece gli odierni soci ricorrente vicentini.
Per tali motivi – anche ex art.118 disp.att.c.p.c. – non potendo questa Corte che uniformarsi al giudicato presupposto (a prescindere prescindere dalla pendenza di appello – dal momento che le sentenze sono ex lege immediatamente esecutive ex art.69 d.lgs.546/92) ci si riporta alla parte motivata della sentenza della CGPT scaligera e si manda all'Ufficio per la rideterminazione delle residue imposte e sanzioni dovute. “1. Il ricorso merita di essere parzialmente accolto nei termini di seguito precisati.
2. Oggetto di controversia è l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società Società_2 Società_1 Srl la vendita di merce, realizzando maggiori redditi per euro 493.762,00, con fatture emesse non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, a clienti che avevano emesso dichiarazioni di intento quali esportatori abituali. L'Amministrazione ha sostenuto che, tali clienti erano soggetti interposti in una più vasta frode IVA, alla quale Società_2 aveva colpevolmente contribuito, non esercitando l'ordinario e ragionevole controllo sugli stessi clienti. 3. È pacifico tra le Parti che i “soggetti economici di etnia cinese”, che avevano acquistato pellami dalla Società_2 nell'anno 2016, erano piccoli laboratori artigiani di pelletteria situati a Firenze e a Sesto Fiorentino (FI) che lavoravano prodotti, asseritamente “economici”, con strutture produttive caratterizzate da: - lavoro manuale del singolo artigiano, a volte assistito da 1 o 2 dipendenti;
- dotazioni minime, quali un tavolo da lavoro, attrezzi per tagliare i pellami, cucire le borse e applicare gli accessori;
- laboratori collocati all'interno di strutture appartenenti a soggetti terzi, dei quali nulla è dato sapere, ma ai quali (molti) “artigiani” versavano un canone di locazione per lo spazio minimo utilizzato e per i servizi comuni usufruiti (utenze e mezzo di trasporto per i pellami). La presente vicenda è parte delle tante inchieste condotte dalla Guardia di Finanza sugli illeciti e sulle illegittimità riscontrate in numerosi laboratori di pelletteria direttamente gestiti da, o che impiegano, cittadini stranieri.
4. L'avviso di accertamento opposto riassume i fatti riscontrati, quali:- i “clienti stranieri (cinesi)” della Società non avevano le caratteristiche del piccolo imprenditore, poiché non disponevano di strutture, mezzi e (spesso) personale adeguati;
- molti soggetti economici avevano sede nello stesso immobile;
- “«molti dei clienti» avevano iniziato l'attività nell'anno precedente all'effettuazione degli acquisti e l'hanno cessata nell'anno immediatamente successivo”;- diversi clienti non avevano contratti di locazione commerciale;
- la merce veniva trasportata con consegna presso un'unica ditta o presso il domicilio fiscale personale;
- il pagamento delle fatture da parte dei clienti stranieri avveniva anticipatamente alla consegna della merce (il comportamento tenuto dalla Società con gli altri clienti era totalmente diverso);- “«alcuni dei clienti» interrogati avevano dichiarato di non aver ricevuto fatture dalla Società”; e poi, a fronte di n. 175 questionari inviati, pervenivano solo 82 risposte. Ed è emerso da alcune risposte, che la società Società_2 aveva emesso fatture nei confronti di clienti, che avevano dichiarato di non aver ricevuto fatture;
ma anche che alcuni clienti condividevano la medesima sede di attività e che tanti altri non avevano neppure risposto al questionario trasmesso. Inoltre, che non risultavano ordinativi di merce;
che vi erano dichiarazioni di intento a cui non aveva fatto seguito alcun rapporto commerciale, mentre la contabilità della società Società_2 evidenziava l'emissione delle fatture e il relativo pagamento delle stesse. Il provvedimento concludeva che “l'unico controllo, quale la visura dell'iscrizione VIES dei propri clienti,” non era sufficiente per poter adeguatamente constatare la correttezza delle operazioni poste in essere, poiché se fossero state visionate le dichiarazioni IVA si sarebbe potuto riscontrare che alcuni soggetti non erano autorizzati ad effettuare scambi intracomunitari;
che altri clienti non presentavano il quadro VC per la determinazione del plafond e/o non indicavano gli acquisti effettuati senza imposta.
5. La Società replica mostrando di conoscere lo status dei suoi clienti, titolari di piccoli laboratori artigiani della pelletteria toscana, gestiti da cittadini cinesi, con dotazioni minime, ma sufficienti per tagliare e cucire borse in pelle di poco prezzo;
collocati “all'interno di opifici dove, per ridurre i costi, venivano condivisi spazi, utenze e mezzi di trasporto”;- rappresenta ancora che, i rapporti con i clienti di etnia cinese, che non avevano dimestichezza con la lingua italiana, avvenivano per il tramite della ditta “Società_5”, maggior cliente della stessa Società_2, una ditta che non rientra tra quelle accertate;
parte ricorrente segnala di aver sempre riscontrato l'esistenza della partita IVA dei clienti dal sistema VIES;
- di aver verificato periodicamente dal proprio cassetto fiscale la corrispondenza tra le dichiarazioni d'intento ricevute e quelle presenti nel sistema;
Ricordava, infine, che i “clienti contestati” gli avevano dichiarato di aver indicato un plafond superiore a quello utilizzato e che nessuna dichiarazione IVA era stata rettificata da accertamenti dell'Amministrazione finanziaria. La complessità dell'accertamento e del contenzioso, che ne è derivato, emerge in modo evidente dalle memorie illustrative depositate in atti dalle parti in causa e dai tentativi di definire la lite con un accordo conciliativo. Nelle more, l'Ufficio ha avuto modo di riesaminare, scendendo nel dettaglio, le circa 200 posizioni dei c.d. “clienti contestati”, riducendo sensibilmente quelle che originariamente erano state ritenute come inesistenti. Tutto ciò impone una più approfondita valutazione dell'accertamento, che aveva ritenuto di qualificare le fatture emesse dalla società Società_2 nei confronti dei clienti stranieri di etnia cinese, come soggettivamente inesistenti (cfr., pag. 5 dell'avviso). Occorre ricordare che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che: a) incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare dapprima l'oggettiva fittizietà del fornitore/cliente e poi la consapevolezza nel destinatario/venditore che l'operazione si inseriva in una evasione d'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente era a conoscenza, o che avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
b) dopo che l'Amministrazione ha assolto detto incombente istruttorio, grava sul Contribuente la prova contraria di aver adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (ex multis, Cass. civ., sez. V, 5.6.2023, n. 15749). Ebbene, alla luce di tali principi e considerato la complessità dei dati esibiti, il Collegio ritiene fondate e assorbenti: sia la censura di difetto di motivazione dell'atto, intesa non tanto come motivazione formale in senso stretto, bensì come motivazione sostanziale, ossia la precisa indicazione del complesso dei fattori determinanti la decisione assunta a seguito di una compiuta attività istruttoria, sia la censura di mancato raggiungimento della prova sull'oggettiva fittizietà dei “clienti cinesi” contestati alla Società. Difatti, si osserva che gli elementi indiziari presentati dall'Ufficio, primi fra tutti l'assenza di una struttura di lavorazione e di vendita in capo ai clienti
“artigiani” acquirenti i pellami e la loro incapacità di concludere accordi commerciali, sono stati adeguatamente confutati dalla Società dimostrando la “normalità” in cui operano in Italia i piccoli laboratori di pelletteria gestiti da stranieri. La stessa Società, infatti, evidenziava che i soggetti stranieri erano incapaci di concludere accordi commerciali in proprio e che ciò richiedeva l'intermediazione di Società_5, presso la cui sede la merce da loro acquistata era quasi sempre depositata. Ciò malgrado, non può dirsi che la Società non conoscesse i suoi clienti, dovendosi ritenere sufficiente nelle relazioni commerciali, la conoscenza del soggetto come questo risulta dal sistema in cui è registrato come operatore commerciale: un soggetto IVA;
un soggetto iscritto al VIES, condizione d'obbligo per chi intende operare nel mercato dell'Unione europea. Non rileva la conoscenza personale, ma quella del soggetto commerciale in quanto è registrato e perciò riconosciuto dal mercato e nei cui registri camerali si è dovuto iscrivere per pubblicità e per operare come impresa, nella specie come piccolo imprenditore artigiano;
con gli obblighi imposti dall'ordinamento giuridico, che regola astrattamente e in concreto la sua attività di impresa;
di altrettanto rilievo assume poi la sua capacità di garantire liquidità nelle transazioni, quella di rispettare il plafond e quella di produrre i beni che poi immette sul mercato. Ciò detto, non si può non prendere atto che l'Ufficio meritoriamente ha svolto un approfondito esame delle centinaia posizioni commerciali emerse all'esito del complesso accertamento fiscale opposto, individuando quelle di cui dubita fortemente che possano essere riferite a concreti operatori commerciali. Questo Collegio, tuttavia, esaminate le singole posizioni, ritiene che possano con elevato grado di certezza escludersi, perché prive di riscontri oggettivi, quelle relative ai seguenti supposti clienti:- Pelletteria Nominativo_2, perché soggetto privo di VIES;
- - Pelletteria Nominativo_3, perché non risulta iscritta all'INPS, né emergono contratti a detta ditta riferibili;
Società_6, perché non risulta iscritta all'INPS, né emergono contratti a detta ditta riferibili. Il ricavato dalla vendita delle pelli a detti “clienti contestati” sono ad ogni effetto oggetto di recupero ai fini delle imposte. In conclusione, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, respinta l'eccezione di mancato contraddittorio, di cui vi sono riscontri a confutazione offerti da parte resistente;
ritenuto definitivo, perché non impugnato, il recupero delle quote di ammortamento indeducibili pari a € 12.151,00 per anno e respinto ogni altro rilievo dedotto, questa Corte di Giustizia accoglie parzialmente il ricorso, dovendosi escludere le posizioni commerciali prima indicate. Le sanzioni amministrative irrogate saranno rideterminate nella misura più favorevole tra quelle previste secondo i medesimi criteri già adottati. Considerato il comportamento delle parti in causa ed il suo esito, dispone la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Questa Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso con riferimento esclusivo alle operazioni effettuate con Pelletteria Nominativo_2, Pelletteria Nominativo_3 e a Società_6; accoglie nel resto;
applica le sanzioni, relative alle indicate posizioni, nel minimo secondo gli stessi criteri già applicati. Dichiara definitivo perché non impugnato il recupero delle quote di ammortamento indeducibili di
€ 12.151,00. Spese compensate.
Verona. 11/09/2024 Il Giudice est. Dott. Nominativo_4 - Il Presidente Dott. Nominativo_5”
Resta inteso che il ricorso va – analogamente a quello tenutosi avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di
Verona – accolto parzialmente con compensazione delle spese per via della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
accoglie i ricorsi riuniti, come in motivazione, spese compensate
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 704/2022 depositato il 27/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501GT01029-2022 IRPEF-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 707/2022 depositato il 27/12/2022
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501GT01031-2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Va dato atto che il ricorso presupposto e pregiudiziale si è svolto alla Corte di Verona ed è depositato in atti.
Il presente è la conseguenza obbligata e necessaria di detta sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda nasce da un recupero a tassazione in capo ai soci di una società a ristretta base azionaria.
E' intervenuta la sentenza relativa alla società che ha pressoché integralmente accolto il ricorso della società – presupposto – svoltosi in quel di Verona, essendo invece gli odierni soci ricorrente vicentini.
Per tali motivi – anche ex art.118 disp.att.c.p.c. – non potendo questa Corte che uniformarsi al giudicato presupposto (a prescindere prescindere dalla pendenza di appello – dal momento che le sentenze sono ex lege immediatamente esecutive ex art.69 d.lgs.546/92) ci si riporta alla parte motivata della sentenza della CGPT scaligera e si manda all'Ufficio per la rideterminazione delle residue imposte e sanzioni dovute. “1. Il ricorso merita di essere parzialmente accolto nei termini di seguito precisati.
2. Oggetto di controversia è l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società Società_2 Società_1 Srl la vendita di merce, realizzando maggiori redditi per euro 493.762,00, con fatture emesse non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, a clienti che avevano emesso dichiarazioni di intento quali esportatori abituali. L'Amministrazione ha sostenuto che, tali clienti erano soggetti interposti in una più vasta frode IVA, alla quale Società_2 aveva colpevolmente contribuito, non esercitando l'ordinario e ragionevole controllo sugli stessi clienti. 3. È pacifico tra le Parti che i “soggetti economici di etnia cinese”, che avevano acquistato pellami dalla Società_2 nell'anno 2016, erano piccoli laboratori artigiani di pelletteria situati a Firenze e a Sesto Fiorentino (FI) che lavoravano prodotti, asseritamente “economici”, con strutture produttive caratterizzate da: - lavoro manuale del singolo artigiano, a volte assistito da 1 o 2 dipendenti;
- dotazioni minime, quali un tavolo da lavoro, attrezzi per tagliare i pellami, cucire le borse e applicare gli accessori;
- laboratori collocati all'interno di strutture appartenenti a soggetti terzi, dei quali nulla è dato sapere, ma ai quali (molti) “artigiani” versavano un canone di locazione per lo spazio minimo utilizzato e per i servizi comuni usufruiti (utenze e mezzo di trasporto per i pellami). La presente vicenda è parte delle tante inchieste condotte dalla Guardia di Finanza sugli illeciti e sulle illegittimità riscontrate in numerosi laboratori di pelletteria direttamente gestiti da, o che impiegano, cittadini stranieri.
4. L'avviso di accertamento opposto riassume i fatti riscontrati, quali:- i “clienti stranieri (cinesi)” della Società non avevano le caratteristiche del piccolo imprenditore, poiché non disponevano di strutture, mezzi e (spesso) personale adeguati;
- molti soggetti economici avevano sede nello stesso immobile;
- “«molti dei clienti» avevano iniziato l'attività nell'anno precedente all'effettuazione degli acquisti e l'hanno cessata nell'anno immediatamente successivo”;- diversi clienti non avevano contratti di locazione commerciale;
- la merce veniva trasportata con consegna presso un'unica ditta o presso il domicilio fiscale personale;
- il pagamento delle fatture da parte dei clienti stranieri avveniva anticipatamente alla consegna della merce (il comportamento tenuto dalla Società con gli altri clienti era totalmente diverso);- “«alcuni dei clienti» interrogati avevano dichiarato di non aver ricevuto fatture dalla Società”; e poi, a fronte di n. 175 questionari inviati, pervenivano solo 82 risposte. Ed è emerso da alcune risposte, che la società Società_2 aveva emesso fatture nei confronti di clienti, che avevano dichiarato di non aver ricevuto fatture;
ma anche che alcuni clienti condividevano la medesima sede di attività e che tanti altri non avevano neppure risposto al questionario trasmesso. Inoltre, che non risultavano ordinativi di merce;
che vi erano dichiarazioni di intento a cui non aveva fatto seguito alcun rapporto commerciale, mentre la contabilità della società Società_2 evidenziava l'emissione delle fatture e il relativo pagamento delle stesse. Il provvedimento concludeva che “l'unico controllo, quale la visura dell'iscrizione VIES dei propri clienti,” non era sufficiente per poter adeguatamente constatare la correttezza delle operazioni poste in essere, poiché se fossero state visionate le dichiarazioni IVA si sarebbe potuto riscontrare che alcuni soggetti non erano autorizzati ad effettuare scambi intracomunitari;
che altri clienti non presentavano il quadro VC per la determinazione del plafond e/o non indicavano gli acquisti effettuati senza imposta.
5. La Società replica mostrando di conoscere lo status dei suoi clienti, titolari di piccoli laboratori artigiani della pelletteria toscana, gestiti da cittadini cinesi, con dotazioni minime, ma sufficienti per tagliare e cucire borse in pelle di poco prezzo;
collocati “all'interno di opifici dove, per ridurre i costi, venivano condivisi spazi, utenze e mezzi di trasporto”;- rappresenta ancora che, i rapporti con i clienti di etnia cinese, che non avevano dimestichezza con la lingua italiana, avvenivano per il tramite della ditta “Società_5”, maggior cliente della stessa Società_2, una ditta che non rientra tra quelle accertate;
parte ricorrente segnala di aver sempre riscontrato l'esistenza della partita IVA dei clienti dal sistema VIES;
- di aver verificato periodicamente dal proprio cassetto fiscale la corrispondenza tra le dichiarazioni d'intento ricevute e quelle presenti nel sistema;
Ricordava, infine, che i “clienti contestati” gli avevano dichiarato di aver indicato un plafond superiore a quello utilizzato e che nessuna dichiarazione IVA era stata rettificata da accertamenti dell'Amministrazione finanziaria. La complessità dell'accertamento e del contenzioso, che ne è derivato, emerge in modo evidente dalle memorie illustrative depositate in atti dalle parti in causa e dai tentativi di definire la lite con un accordo conciliativo. Nelle more, l'Ufficio ha avuto modo di riesaminare, scendendo nel dettaglio, le circa 200 posizioni dei c.d. “clienti contestati”, riducendo sensibilmente quelle che originariamente erano state ritenute come inesistenti. Tutto ciò impone una più approfondita valutazione dell'accertamento, che aveva ritenuto di qualificare le fatture emesse dalla società Società_2 nei confronti dei clienti stranieri di etnia cinese, come soggettivamente inesistenti (cfr., pag. 5 dell'avviso). Occorre ricordare che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che: a) incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare dapprima l'oggettiva fittizietà del fornitore/cliente e poi la consapevolezza nel destinatario/venditore che l'operazione si inseriva in una evasione d'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente era a conoscenza, o che avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
b) dopo che l'Amministrazione ha assolto detto incombente istruttorio, grava sul Contribuente la prova contraria di aver adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (ex multis, Cass. civ., sez. V, 5.6.2023, n. 15749). Ebbene, alla luce di tali principi e considerato la complessità dei dati esibiti, il Collegio ritiene fondate e assorbenti: sia la censura di difetto di motivazione dell'atto, intesa non tanto come motivazione formale in senso stretto, bensì come motivazione sostanziale, ossia la precisa indicazione del complesso dei fattori determinanti la decisione assunta a seguito di una compiuta attività istruttoria, sia la censura di mancato raggiungimento della prova sull'oggettiva fittizietà dei “clienti cinesi” contestati alla Società. Difatti, si osserva che gli elementi indiziari presentati dall'Ufficio, primi fra tutti l'assenza di una struttura di lavorazione e di vendita in capo ai clienti
“artigiani” acquirenti i pellami e la loro incapacità di concludere accordi commerciali, sono stati adeguatamente confutati dalla Società dimostrando la “normalità” in cui operano in Italia i piccoli laboratori di pelletteria gestiti da stranieri. La stessa Società, infatti, evidenziava che i soggetti stranieri erano incapaci di concludere accordi commerciali in proprio e che ciò richiedeva l'intermediazione di Società_5, presso la cui sede la merce da loro acquistata era quasi sempre depositata. Ciò malgrado, non può dirsi che la Società non conoscesse i suoi clienti, dovendosi ritenere sufficiente nelle relazioni commerciali, la conoscenza del soggetto come questo risulta dal sistema in cui è registrato come operatore commerciale: un soggetto IVA;
un soggetto iscritto al VIES, condizione d'obbligo per chi intende operare nel mercato dell'Unione europea. Non rileva la conoscenza personale, ma quella del soggetto commerciale in quanto è registrato e perciò riconosciuto dal mercato e nei cui registri camerali si è dovuto iscrivere per pubblicità e per operare come impresa, nella specie come piccolo imprenditore artigiano;
con gli obblighi imposti dall'ordinamento giuridico, che regola astrattamente e in concreto la sua attività di impresa;
di altrettanto rilievo assume poi la sua capacità di garantire liquidità nelle transazioni, quella di rispettare il plafond e quella di produrre i beni che poi immette sul mercato. Ciò detto, non si può non prendere atto che l'Ufficio meritoriamente ha svolto un approfondito esame delle centinaia posizioni commerciali emerse all'esito del complesso accertamento fiscale opposto, individuando quelle di cui dubita fortemente che possano essere riferite a concreti operatori commerciali. Questo Collegio, tuttavia, esaminate le singole posizioni, ritiene che possano con elevato grado di certezza escludersi, perché prive di riscontri oggettivi, quelle relative ai seguenti supposti clienti:- Pelletteria Nominativo_2, perché soggetto privo di VIES;
- - Pelletteria Nominativo_3, perché non risulta iscritta all'INPS, né emergono contratti a detta ditta riferibili;
Società_6, perché non risulta iscritta all'INPS, né emergono contratti a detta ditta riferibili. Il ricavato dalla vendita delle pelli a detti “clienti contestati” sono ad ogni effetto oggetto di recupero ai fini delle imposte. In conclusione, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, respinta l'eccezione di mancato contraddittorio, di cui vi sono riscontri a confutazione offerti da parte resistente;
ritenuto definitivo, perché non impugnato, il recupero delle quote di ammortamento indeducibili pari a € 12.151,00 per anno e respinto ogni altro rilievo dedotto, questa Corte di Giustizia accoglie parzialmente il ricorso, dovendosi escludere le posizioni commerciali prima indicate. Le sanzioni amministrative irrogate saranno rideterminate nella misura più favorevole tra quelle previste secondo i medesimi criteri già adottati. Considerato il comportamento delle parti in causa ed il suo esito, dispone la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Questa Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso con riferimento esclusivo alle operazioni effettuate con Pelletteria Nominativo_2, Pelletteria Nominativo_3 e a Società_6; accoglie nel resto;
applica le sanzioni, relative alle indicate posizioni, nel minimo secondo gli stessi criteri già applicati. Dichiara definitivo perché non impugnato il recupero delle quote di ammortamento indeducibili di
€ 12.151,00. Spese compensate.
Verona. 11/09/2024 Il Giudice est. Dott. Nominativo_4 - Il Presidente Dott. Nominativo_5”
Resta inteso che il ricorso va – analogamente a quello tenutosi avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di
Verona – accolto parzialmente con compensazione delle spese per via della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
accoglie i ricorsi riuniti, come in motivazione, spese compensate