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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 685/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4995/2022 depositato il 25/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5165/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 2 e pubblicata il 27/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150050538245 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: il difensore del contribuente insiste in atti
Appellata: non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso-reclamo ex art. 17 bis D.Lgs. 546/92, notificato in data 07.11.2016, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320150050538245 per tasse auto, anno d'imposta 2010, importo € 390,28, notificata il 9.09.2016.
La ricorrente deduceva che l'atto presupposto non era mai stato notificato né era mai stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione, con conseguente nullità della cartella ed estinzione dell'obbligazione per decorrenza dei termini di prescrizione.
L'Agente della riscossione, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 5165/2022, depositata il 27.06.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, accogliendo il ricorso, annullava l'atto impugnato e dichiarava irripetibili le spese del giudizio.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso il capo della sentenza n. 5165/2022 relativo alle spese, chiedendo la condanna di parte resistente a rifondere le spese di lite di primo grado, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Difensore_1; con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di appello, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Difensore_1. L'appellante deduce i seguenti motivi: a) violazione del principio di responsabilità per le spese del giudizio;
b) eccezionalità della compensazione delle spese di lite;
c) violazione del principio di causalità;
d) irrilevanza del valore esiguo della lite;
e) irrilevanza della contumacia;
f) l'accoglimento del ricorso per decorso del termine di prescrizione e/o di decadenza non può giustificare la compensazione delle spese di lite;
g) violazione dell'art. 17 bis D.Lgs. 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita neppure in questo grado.
All'udienza dell'1 dicembre 2025, sentito il difensore del contribuente, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Invero, il primo giudice ha erroneamente compensato le spese processuali in quanto è possibile derogare al principio della soccombenza solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che non sono configurabili nella circostanza che la somma portata dalla cartella era dovuta e non era stata pagata.
A ciò aggiungasi che non sono rilevanti ai fini della compensazione delle spese processuali né il valore esiguo della lite né la contumacia della parte resistente né il fatto che il ricorso venga accolto per il decorso del termine di prescrizione e/o di decadenza.
Pertanto, nel caso in esame, applicando il principio della soccombenza, le spese processuali di primo grado devono essere poste a carico dell'Agente della riscossione e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i minimi tabellari, avuto riguardo all'attività difensiva in concreto svolta tenuto conto pure della mancata costituzione in giudizio della controparte, e con esclusione della fase istruttoria che non è stata espletata.
Anche le spese giudiziali di appello, in base al principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'Agente della riscossione e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i minimi tabellari in considerazione dell'attività difensiva espletata in relazione all'oggetto della controversia, e con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta. Si precisa che il valore della lite in grado di appello è pari alle contestate spese processuali, per cui viene applicato il primo scaglione delle tariffe professionali.
Le spese processuali di primo e secondo grado liquidate nella misura specificata in dispositivo vengono distratte in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, in parziale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 5165/2022, appellata da Ricorrente_1, condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese giudiziali di primo grado, che liquida in euro 220,00 oltre gli oneri accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese sostenute da Ricorrente_1
per questo grado del giudizio, che liquida in euro 233,00, oltre gli oneri accessori di legge.
Dispone la distrazione delle spese di entrambi i gradi in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. OM Francola
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4995/2022 depositato il 25/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5165/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 2 e pubblicata il 27/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150050538245 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: il difensore del contribuente insiste in atti
Appellata: non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso-reclamo ex art. 17 bis D.Lgs. 546/92, notificato in data 07.11.2016, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320150050538245 per tasse auto, anno d'imposta 2010, importo € 390,28, notificata il 9.09.2016.
La ricorrente deduceva che l'atto presupposto non era mai stato notificato né era mai stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione, con conseguente nullità della cartella ed estinzione dell'obbligazione per decorrenza dei termini di prescrizione.
L'Agente della riscossione, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 5165/2022, depositata il 27.06.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, accogliendo il ricorso, annullava l'atto impugnato e dichiarava irripetibili le spese del giudizio.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso il capo della sentenza n. 5165/2022 relativo alle spese, chiedendo la condanna di parte resistente a rifondere le spese di lite di primo grado, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Difensore_1; con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di appello, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Difensore_1. L'appellante deduce i seguenti motivi: a) violazione del principio di responsabilità per le spese del giudizio;
b) eccezionalità della compensazione delle spese di lite;
c) violazione del principio di causalità;
d) irrilevanza del valore esiguo della lite;
e) irrilevanza della contumacia;
f) l'accoglimento del ricorso per decorso del termine di prescrizione e/o di decadenza non può giustificare la compensazione delle spese di lite;
g) violazione dell'art. 17 bis D.Lgs. 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita neppure in questo grado.
All'udienza dell'1 dicembre 2025, sentito il difensore del contribuente, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Invero, il primo giudice ha erroneamente compensato le spese processuali in quanto è possibile derogare al principio della soccombenza solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che non sono configurabili nella circostanza che la somma portata dalla cartella era dovuta e non era stata pagata.
A ciò aggiungasi che non sono rilevanti ai fini della compensazione delle spese processuali né il valore esiguo della lite né la contumacia della parte resistente né il fatto che il ricorso venga accolto per il decorso del termine di prescrizione e/o di decadenza.
Pertanto, nel caso in esame, applicando il principio della soccombenza, le spese processuali di primo grado devono essere poste a carico dell'Agente della riscossione e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i minimi tabellari, avuto riguardo all'attività difensiva in concreto svolta tenuto conto pure della mancata costituzione in giudizio della controparte, e con esclusione della fase istruttoria che non è stata espletata.
Anche le spese giudiziali di appello, in base al principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'Agente della riscossione e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i minimi tabellari in considerazione dell'attività difensiva espletata in relazione all'oggetto della controversia, e con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta. Si precisa che il valore della lite in grado di appello è pari alle contestate spese processuali, per cui viene applicato il primo scaglione delle tariffe professionali.
Le spese processuali di primo e secondo grado liquidate nella misura specificata in dispositivo vengono distratte in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, in parziale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 5165/2022, appellata da Ricorrente_1, condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese giudiziali di primo grado, che liquida in euro 220,00 oltre gli oneri accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese sostenute da Ricorrente_1
per questo grado del giudizio, che liquida in euro 233,00, oltre gli oneri accessori di legge.
Dispone la distrazione delle spese di entrambi i gradi in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. OM Francola