Sentenza 11 ottobre 2022
Decreto cautelare 19 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2023
Inammissibile
Sentenza 17 gennaio 2025
Inammissibile
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/04/2026, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02954/2026REG.PROV.COLL.
N. 01676/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1676 del 2025, proposto da
Consorzio per la Gestione della Pesca dei Molluschi Bivalvi nel Compartimento Marittimo di Ancona A R.L.(Co.Ge.Vo.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mastri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella De Berardinis, Cecilia Maria Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio per la Gestione della Pesca dei Molluschi Bivalvi nel Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio per la Gestione della Pesca dei Molluschi Bivalvi Area B Ancona (Co.Ge.Vo.) Civitanova Marche, non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 358 del 17.1.25, pronunciata nel ricorso n. 3040/23.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche, Consorzio per la Gestione della Pesca dei Molluschi Bivalvi nel Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. ID NT e uditi per le parti gli avvocati Roberto Tiberi per delega dell'avvocato Antonio Matri e Alessia Zittignani per delega degli avvocati Gabriella De Berardinis, Cecilia Maria Satta e Massimo Ortenzi;
Rilevato in fatto che :
- la presente controversia ha ad oggetto il ricorso proposto dall’originaria parte appellante - Consorzio per la Gestione della Pesca dei Molluschi Bivalvi nel Compartimento Marittimo di Ancona A R.L. - per la revocazione della sentenza n. 358 del 2025 di questa sezione del Consiglio di Stato;
- con quest’ultima pronuncia è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, avverso la sentenza del Tar Marche di rigetto del ricorso originario della stessa parte proposto per l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 30/01/2012, con la quale si era disposto di non variare le aree di pesca individuate con il R.R. n. 6 del 19/10/2002, art. 10;
- in particolare, si contestava l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, per contrasto con regolamenti ministeriali e norme di legge che stabilirebbero la competenza statale, in quanto detti provvedimenti avrebbero consentito così la pesca ad imbarcazioni non autorizzate nella medesima area ed il trasferimento di imbarcazioni da un compartimento ad un altro;
- all’esito del giudizio la sentenza ha respinto i motivi di ricorso e valutato manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale, condividendo le osservazioni svolte dal Tar;
- con il ricorso per revocazione in epigrafe la parte ricorrente deduce i motivi di cui al primo comma ex art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto (si riporta la deduzione del ricorso) “ la sentenza si fonda sull’assunto che la suddivisione delle aree di pesca rientra nella competenza regionale e non sussiste per la Regione un obbligo di ripristinare il regime precedente di cui al D.M. n. 44/95 posto che i compartimenti marittimi (essendo articolazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) sono istituiti in base a presupposti diversi, non necessariamente coincidenti con le problematiche della pesca dei molluschi bivalvi ”, assunto che “ ha ignorato, però, la nota 6.12.24 del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in atti, che stabilisce il rapporto tra disposizioni statali e disciplina regionale della materia ”;
- viene quindi proposta anche la domanda rescissoria, attraverso la riproposizione delle censure dedotte laddove denunciano la proroga per legge del termine dell'art. 10, comma 3, R.R. n. 6/09 in violazione di principi cardine dell'ordinamento costituzionale, di ragionevolezza e non arbitrarietà, riconducibile all'art. 3 Cost., dando forza di legge ad un atto amministrativo, di difesa (art. 24 Cost.), sottraendo ai soggetti lesi l'immediato accesso alle sedi giurisdizionali per la tutela delle loro ragioni, di competenza, come precisata dalla Corte Costituzionale, segnatamente a fronte della legislazione della Regione Marche, con la sentenza 1.6.06 n. 213 (art. 117 Cost.) e di divisione dei poteri, di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (artt. 97, 117 e 118 Cost.);
- si sono costituiti in giudizio la Regione intimata ed il Consorzio per la Gestione della Pesca dei Molluschi Bivalvi nel Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, chiedendo il rigetto ovvero l’inammissibilità del ricorso;
- all’udienza del 19 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Considerato in diritto che :
- in via preliminare, il ricorso va dichiarato inammissibile per insussistenza dei peculiari presupposti dell’errore revocatorio evocato;
- al riguardo, in linea di diritto assume rilievo dirimente la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di presupposti per la revocazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. V 2 marzo 2018 n. 1297 e sez. VI, 26 marzo 2021 n. 2560);
- come noto, l’errore di fatto - idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106, c.p.a .. e 395 n. 4, c.p.c., - deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non ha espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa;
- inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive od indagini ermeneutiche;
- in tale ottica soltanto nell’attività preliminare di lettura degli atti acquisiti al processo è configurabile l'errore di fatto revocatorio, che attiene proprio all'esistenza ed al significato letterale degli atti, mentre tale errore non ricorre in caso di inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di difformità del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio o, ancora, quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, in tutti questi casi semmai un errore di giudizio, che non è censurabile con la revocazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV 24 maggio 2018 n. 3110);
- l’errore di fatto revocatorio può considerarsi tale soltanto quello che non coinvolge l'attività valutativa del giudice, ma che consiste in una errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, nel senso che il fatto oggetto dell'asserito errore non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato in quanto, in tal caso, sussisterebbe un vero e proprio errore di giudizio e con la revocazione verrebbe contestato in sostanza l'inesatto apprezzamento, in fatto o in diritto, delle risultanze processuali
- nel caso di specie i paventati errori fuoriescono dai parametri individuati;
- invero, il ricorso per revocazione contesta il ragionamento giuridico posto a base della pronuncia, in quanto espressamente lamenta – nei termini già riportati espressamente nella narrativa in fatto - come la sentenza si fondi sull’assunto che “la suddivisione delle aree di pesca rientra nella competenza regionale e non sussiste per la Regione un obbligo di ripristinare il re gime precedente di cui al D.M. n. 44/95 posto che i compartimenti marittimi (essendo articolazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) sono istituiti in base a presupposti diversi, non necessariamente coincidenti con le problematiche della pesca dei molluschi bivalvi”:
- secondo il ricorso (cfr. in specie pagina 23 e 24) la sentenza avrebbe quindi ignorato, “ la nota 6.12.24 del Ministero dell’Agri coltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in atti, che stabilisce il rapporto tra disposizioni statali e disciplina regionale della materia: “Mentre l’art. 9, comma 1, del D.M. 22.12.00 afferisce all’attività amministrativa del rilascio delle licenze di pesca dei molluschi bivalvi, la normativa regionale attiene alla deroga temporanea alle modalità di gestione – di competenza di codesta Regione della specie bersaglio di riferimento. Il secondo motivo attiene ad un aspetto di sopravvenienza cronologica della 24 normativa regionale rispetto a quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, del D.M. 22.12.22. Difatti, il legislatore regionale, nell’adottare gli atti di propria competenza, ha obliterato l’assetto sotteso detto D.M. trascurando di modulare la normativa di propria emanazione al fine di evi tare la genesi delle criticità che oggi evidenzia a questa Amministrazione ”.
- tuttavia, il dedotto motivo revocatorio riguarda proprio il ragionamento giuridico svolto dalla sentenza revocanda, scontrandosi quindi in pieno con il consolidato principio (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VII, 19/12/2025, n. 10129) a mente del quale non può giustificare la revocazione una contestazione sull'attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto;
- di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono "fatti" ai sensi dell'articolo 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa e interpretativa del giudice;
- l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali;
- esso non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice;
- in proposito va ribadito come (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. V , 23/06/2022 , n. 5174) il ricorso per revocazione non possa giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando, non contemplati dall' art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione;
- non sussiste pertanto errore revocatorio per il mero fatto che alcuni documenti o atti siano stati non esplicitamente esaminati o valorizzati in sentenza, giacché non sussiste alcun obbligo di motivare sulla corretta lettura di ciascun documento di causa, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto, dando atto naturalmente di averlo rettamente inteso nella sua reale portata giuridica in ragione dei fatti a cui esso fa riferimento;
- ciò vale a maggior ragione in ordine al contenuto giuridico ed alle tesi ivi sostenute, come nel caso della nota ministeriale invocata, che ben il Giudice può non condividere secondo una valutazione che, solo per questo, non può qualificarsi in termini di errore revocatorio;
- in definitiva, parte ricorrente chiede il riesame integrale del merito, perché reputato non condivisibile e carente, in termini pertanto inammissibili in quanto nella presente sede non è possibile procedere al riesame della prova logica;
- pertanto, in disparte la condivisibilità o meno del ragionamento giuridico svolto, della valutazione dei documenti e degli atti indicati, non emerge alcun elemento qualificabile come errore di fatto revocatorio, costituendo il punto invocato una questione controversa e (per quanto opinabile) decisa dalla sentenza oggetto di revocazione;
- per potersi ragione in termini di errore revocatorio, si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione, in quanto non costituisce motivo di revocazione – neppure per omessa pronuncia - il fatto che il giudice non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte, essendo a tal fine sufficiente che lo stesso abbia esaminato comunque tutti i motivi di ricorso o di appello;
- alla luce dei principi richiamati le considerazioni sin qui svolte valgono per tutti i profili evocati, in quanto concernenti unicamente contestazioni rispetto all’attività valutativa del Giudice su punti comunque controversi della causa;
- pertanto, alla luce di tali emergenze risultano carenti gli stessi presupposti del giudizio revocatorio, nei termini sopra richiamati in via preliminare;
- infatti, la sentenza, dopo aver correttamente richiamato i dati di fatto, li ha valutati in termini opposti alla tesi esposta da parte appellata, costituendo ciò il punto principale della controversia decisa dalla sentenza di appello;
- l’insufficienza dell’analisi, quand’anche vi fosse, non costituirebbe un abbaglio dei sensi nei termini necessari predetti;
- le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di ciascuna delle parti resistenti costitute, liquidate per ciascuna in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA TT, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
ID NT, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID NT | IA TT |
IL SEGRETARIO