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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/07/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1221/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1221/2025, promossa con ricorso depositato il 25/03/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Barbara Uboldi
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Katia Bisello
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Tradate (VA), in data 29 giugno 2014
(anno 2014 atto n. 13 parte I) con i seguenti figli minorenni:
nata a [...], il [...], CP_1
, nato a [...], il [...]. CP_2 pagina1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25.03.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza, a margine dell'atto di matrimonio.
2. I figli e saranno congiuntamente affidati ad entrambi i CP_1 CP_2 genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale in via condivisa, con residenza abitativa e collocazione prevalente presso la madre, d'intesa che i genitori assumeranno, di comune accordo, ogni decisione relativa ai figli, ai loro studi e a quanto atterrà, in generale, alla loro crescita ed educazione.
3. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della SIa , rimarrà Pt_2 assegnata alla medesima, con quanto l'arreda, quale collocataria prevalente dei figli minori, ad eccezione del pianoforte “ , di proprietà del SI Per_1
, il quale lo lascerà, temporaneamente, nell'abitazione della moglie, ad Parte_1 uso dei figli, facendosi carico delle relative manutenzioni annuali, fino a che non lo potrà spostare nella propria abitazione. Il SI provvederà a Parte_1 trasferire la propria residenza dalla casa coniugale entro breve e, comunque, non oltre il prossimo 31 maggio 2025.
4. Le visite dei figli saranno così regolamentate:
- e staranno con il papà a fine settimana alternati, dal venerdì CP_1 CP_2 sera, prima di cena, fino alla domenica sera, prima di cena, quando il padre li accompagnerà presso l'abitazione materna;
- e staranno con il papà nella giornata del mercoledì, CP_1 CP_2 dall'uscita dalla scuola, sino alla mattina successiva, quando verranno ricondotti a scuola, nella settimana il cui week-end sarà di spettanza del padre;
- e staranno con il papà due giorni consecutivi, CP_1 CP_2 indicativamente il mercoledì, dall'uscita di scuola, ed il giovedì, fino alla mattina successiva, quando saranno accompagnati a scuola, nella settimana il cui week- end sarà di spettanza della madre.
- Il SI potrà vedere i figli anche in altri giorni, rispetto a quelli qui Parte_1 regolamentati, previo accordo, essendo, altresì, fatte salve modalità diverse di visita, da concordare tra le parti, anche in ordine al pernottamento infrasettimanale presso il padre, da introdurre gradualmente, tenuto conto dell'attuale età dei minori, prediligendo, inizialmente, il pernotto presso la madre. pagina2 di 5 - In ogni caso, nel rispetto degli impegni lavorativi del padre e della madre, nei giorni di rispettiva spettanza, laddove i minori non venissero affidati alle cure di parenti del genitore in quel momento collocatario, i ricorrenti si impegnano a modificare il diritto di visita sopra stabilito, permettendo al genitore che ha perso i giorni di propria spettanza di recuperarli.
- Nei periodi in cui e non frequenteranno la scuola, i genitori CP_1 CP_2 si accorderanno per gli orari di prelievo, con riguardo alle rispettive visite.
- e , inoltre, fatto salvo ogni diverso accordo migliorativo tra CP_1 CP_2 le parti, trascorreranno le Festività Natalizie, ove possibile, con entrambi i genitori;
diversamente trascorreranno la vigilia di Natale presso il padre e il giorno del Santo Natale con la madre, il giorno di Capodanno e l'Epifania, ad anni alterni, presso ciascun genitore.
- Nelle Festività Pasquali, i minori trascorreranno la metà dei giorni con la madre e l'altra metà con il padre;
nel periodo comprensivo del giorno di Pasqua resteranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale, sempre ad anni alterni e fatto salvo ogni diverso accordo migliorativo tra le parti.
- Nel giorno del proprio compleanno, e , laddove possibile, CP_1 CP_2 festeggeranno alla presenza di entrambi i genitori;
diversamente, trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro e, qualora il compleanno dei figli cadesse in un giorno infrasettimanale, ciascun genitore lo festeggerà nel week- end immediatamente successivo, uno al sabato e l'altro alla domenica.
- I giorni del compleanno dei genitori, della Festa del Papà e della Festa della
Mamma, e li trascorreranno con il genitore festeggiato, CP_1 CP_2 compatibilmente con gli impegni, scolastici e non, degli stessi.
- e , inoltre, durante il periodo estivo, trascorreranno 15 CP_1 CP_2 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da comunicarsi, reciprocamente, entro il 31 maggio di ogni anno.
- I figli potranno, altresì, trascorrere con ciascun genitore ulteriori due settimane durante l'anno, anche non consecutive, da comunicarsi reciprocamente tra i genitori.
- I ponti e le altre festività durante l'anno saranno suddivisi tra i genitori, secondo la regola dell'alternanza annuale.
- Nei giorni di propria competenza, ciascun genitore si occuperà dello svolgimento dei compiti scolastici dei figli e della frequentazione di corsi, sportivi e ricreativi, ai quali gli stessi saranno iscritti. pagina3 di 5 5. Il SI , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fino al Parte_1 raggiungimento della loro indipendenza economica, verserà mensilmente, alla SIa , a mezzo bonifico bancario, la somma di Euro 400,00, per Pt_2 ciascuno di essi, da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT Costo Vita.
6. Il padre, inoltre, si farà carico dei costi della mensa scolastica di entrambi i figli minori, sino alla fine del corrente anno scolastico, d'intesa che, dal successivo anno, gli stessi saranno considerati ricompresi nell'assegno di mantenimento mensile.
7. Le parti si faranno carico del pagamento delle spese extra assegno di mantenimento, così come previste e regolate dalle Linee Guida approvate ed adottate dal Tribunale di Varese, che qui si intendono integralmente ritrascritte, nella misura del 50% per ciascuna.
La parte che anticiperà dette spese dovrà ricevere il rimborso del relativo importo, dall'altro genitore, entro 15 giorni dalla trasmissione di idoneo documento giustificativo della spesa sostenuta, d'intesa che eventuali spese affrontate dalla madre, senza il previo consenso del padre, eccettuate le spese effettivamente indifferibili, o urgenti, rimarranno ad esclusivo carico della SIa . Pt_2
8. Le detrazioni fiscali relative ai figli saranno effettuate dalle parti, nella misura del
50% per ciascuna.
9. L'assegno unico verrà percepito integralmente, dalla SIa , quale Pt_2 collocataria prevalente dei figli minori.
10. Le parti, con riguardo alle detrazioni fiscali, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di miglioramento dell'efficienza energetica, realizzati con nella casa coniugale, concordano che, quando il SI percepirà i Parte_1 relativi rimborsi IRPEF, nei mesi di luglio/agosto, effettuerà, in favore della SIa , due bonifici di Euro 4.000,00 ciascuno, uno per il 2025 e uno Pt_2 per il 2026.
11. Il SI si farà carico dei costi della connessione Intenet fino al Parte_1 dicembre 2025, termine a partire dal quale la SIa effettuerà la Pt_2 relativa voltura con pagamenti futuri a suo carico.
12. Le parti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi reciproca domanda di mantenimento per sé stesse.
13. Entrambi i genitori si autorizzano, reciprocamente, a chiedere il rilascio e il pagina4 di 5 rinnovo del passaporto e della carta di identità, valida per l'espatrio, per sé stessi e per i figli minori.
14. I documenti d'identità dei bambini resteranno presso la SIa , che li Pt_2 consegnerà al SI , in caso di sua richiesta, in occasione di Parte_1 viaggi/vacanze con i figli, o per altre esigenze, nell'interesse dei minori.
15. Spese di procedura compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 29 giugno 2014, in Tradate, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tradate (anno 2014 atto n. 13 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1221/2025, promossa con ricorso depositato il 25/03/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Barbara Uboldi
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Katia Bisello
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Tradate (VA), in data 29 giugno 2014
(anno 2014 atto n. 13 parte I) con i seguenti figli minorenni:
nata a [...], il [...], CP_1
, nato a [...], il [...]. CP_2 pagina1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25.03.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza, a margine dell'atto di matrimonio.
2. I figli e saranno congiuntamente affidati ad entrambi i CP_1 CP_2 genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale in via condivisa, con residenza abitativa e collocazione prevalente presso la madre, d'intesa che i genitori assumeranno, di comune accordo, ogni decisione relativa ai figli, ai loro studi e a quanto atterrà, in generale, alla loro crescita ed educazione.
3. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della SIa , rimarrà Pt_2 assegnata alla medesima, con quanto l'arreda, quale collocataria prevalente dei figli minori, ad eccezione del pianoforte “ , di proprietà del SI Per_1
, il quale lo lascerà, temporaneamente, nell'abitazione della moglie, ad Parte_1 uso dei figli, facendosi carico delle relative manutenzioni annuali, fino a che non lo potrà spostare nella propria abitazione. Il SI provvederà a Parte_1 trasferire la propria residenza dalla casa coniugale entro breve e, comunque, non oltre il prossimo 31 maggio 2025.
4. Le visite dei figli saranno così regolamentate:
- e staranno con il papà a fine settimana alternati, dal venerdì CP_1 CP_2 sera, prima di cena, fino alla domenica sera, prima di cena, quando il padre li accompagnerà presso l'abitazione materna;
- e staranno con il papà nella giornata del mercoledì, CP_1 CP_2 dall'uscita dalla scuola, sino alla mattina successiva, quando verranno ricondotti a scuola, nella settimana il cui week-end sarà di spettanza del padre;
- e staranno con il papà due giorni consecutivi, CP_1 CP_2 indicativamente il mercoledì, dall'uscita di scuola, ed il giovedì, fino alla mattina successiva, quando saranno accompagnati a scuola, nella settimana il cui week- end sarà di spettanza della madre.
- Il SI potrà vedere i figli anche in altri giorni, rispetto a quelli qui Parte_1 regolamentati, previo accordo, essendo, altresì, fatte salve modalità diverse di visita, da concordare tra le parti, anche in ordine al pernottamento infrasettimanale presso il padre, da introdurre gradualmente, tenuto conto dell'attuale età dei minori, prediligendo, inizialmente, il pernotto presso la madre. pagina2 di 5 - In ogni caso, nel rispetto degli impegni lavorativi del padre e della madre, nei giorni di rispettiva spettanza, laddove i minori non venissero affidati alle cure di parenti del genitore in quel momento collocatario, i ricorrenti si impegnano a modificare il diritto di visita sopra stabilito, permettendo al genitore che ha perso i giorni di propria spettanza di recuperarli.
- Nei periodi in cui e non frequenteranno la scuola, i genitori CP_1 CP_2 si accorderanno per gli orari di prelievo, con riguardo alle rispettive visite.
- e , inoltre, fatto salvo ogni diverso accordo migliorativo tra CP_1 CP_2 le parti, trascorreranno le Festività Natalizie, ove possibile, con entrambi i genitori;
diversamente trascorreranno la vigilia di Natale presso il padre e il giorno del Santo Natale con la madre, il giorno di Capodanno e l'Epifania, ad anni alterni, presso ciascun genitore.
- Nelle Festività Pasquali, i minori trascorreranno la metà dei giorni con la madre e l'altra metà con il padre;
nel periodo comprensivo del giorno di Pasqua resteranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale, sempre ad anni alterni e fatto salvo ogni diverso accordo migliorativo tra le parti.
- Nel giorno del proprio compleanno, e , laddove possibile, CP_1 CP_2 festeggeranno alla presenza di entrambi i genitori;
diversamente, trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro e, qualora il compleanno dei figli cadesse in un giorno infrasettimanale, ciascun genitore lo festeggerà nel week- end immediatamente successivo, uno al sabato e l'altro alla domenica.
- I giorni del compleanno dei genitori, della Festa del Papà e della Festa della
Mamma, e li trascorreranno con il genitore festeggiato, CP_1 CP_2 compatibilmente con gli impegni, scolastici e non, degli stessi.
- e , inoltre, durante il periodo estivo, trascorreranno 15 CP_1 CP_2 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da comunicarsi, reciprocamente, entro il 31 maggio di ogni anno.
- I figli potranno, altresì, trascorrere con ciascun genitore ulteriori due settimane durante l'anno, anche non consecutive, da comunicarsi reciprocamente tra i genitori.
- I ponti e le altre festività durante l'anno saranno suddivisi tra i genitori, secondo la regola dell'alternanza annuale.
- Nei giorni di propria competenza, ciascun genitore si occuperà dello svolgimento dei compiti scolastici dei figli e della frequentazione di corsi, sportivi e ricreativi, ai quali gli stessi saranno iscritti. pagina3 di 5 5. Il SI , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fino al Parte_1 raggiungimento della loro indipendenza economica, verserà mensilmente, alla SIa , a mezzo bonifico bancario, la somma di Euro 400,00, per Pt_2 ciascuno di essi, da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT Costo Vita.
6. Il padre, inoltre, si farà carico dei costi della mensa scolastica di entrambi i figli minori, sino alla fine del corrente anno scolastico, d'intesa che, dal successivo anno, gli stessi saranno considerati ricompresi nell'assegno di mantenimento mensile.
7. Le parti si faranno carico del pagamento delle spese extra assegno di mantenimento, così come previste e regolate dalle Linee Guida approvate ed adottate dal Tribunale di Varese, che qui si intendono integralmente ritrascritte, nella misura del 50% per ciascuna.
La parte che anticiperà dette spese dovrà ricevere il rimborso del relativo importo, dall'altro genitore, entro 15 giorni dalla trasmissione di idoneo documento giustificativo della spesa sostenuta, d'intesa che eventuali spese affrontate dalla madre, senza il previo consenso del padre, eccettuate le spese effettivamente indifferibili, o urgenti, rimarranno ad esclusivo carico della SIa . Pt_2
8. Le detrazioni fiscali relative ai figli saranno effettuate dalle parti, nella misura del
50% per ciascuna.
9. L'assegno unico verrà percepito integralmente, dalla SIa , quale Pt_2 collocataria prevalente dei figli minori.
10. Le parti, con riguardo alle detrazioni fiscali, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di miglioramento dell'efficienza energetica, realizzati con nella casa coniugale, concordano che, quando il SI percepirà i Parte_1 relativi rimborsi IRPEF, nei mesi di luglio/agosto, effettuerà, in favore della SIa , due bonifici di Euro 4.000,00 ciascuno, uno per il 2025 e uno Pt_2 per il 2026.
11. Il SI si farà carico dei costi della connessione Intenet fino al Parte_1 dicembre 2025, termine a partire dal quale la SIa effettuerà la Pt_2 relativa voltura con pagamenti futuri a suo carico.
12. Le parti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi reciproca domanda di mantenimento per sé stesse.
13. Entrambi i genitori si autorizzano, reciprocamente, a chiedere il rilascio e il pagina4 di 5 rinnovo del passaporto e della carta di identità, valida per l'espatrio, per sé stessi e per i figli minori.
14. I documenti d'identità dei bambini resteranno presso la SIa , che li Pt_2 consegnerà al SI , in caso di sua richiesta, in occasione di Parte_1 viaggi/vacanze con i figli, o per altre esigenze, nell'interesse dei minori.
15. Spese di procedura compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 29 giugno 2014, in Tradate, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tradate (anno 2014 atto n. 13 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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