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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 08/01/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8211/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi,7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259006555982000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259006555982000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259006555982000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259006555982000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150090846829000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200099651715000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210051193438000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210236975086000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 23.4.2025 Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. comm. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2025 9006555982000, notificato in data 25.2.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione gli chiedeva l'importo complessivo di € 16.835,88= relativa al mancato pagamento delle cartelle dl pagamento n. 097
2015 0090846829000, n. 097 2020 0099651715000, n. 097 2021 0051193438000 e n. 097 2021
0236975086000 relative a tasse automobilistiche per gli anni 2012, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità della pretesa tributaria eccependo l'avvenuto decorso del termine di prescrizione triennale previsto per la tassa automobilistica e concludendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto di intimazione impugnato con condanna alle spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratori antistatario.
Sia l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che la Regione Lazio non si costituivano in giudizio.
In data 10.12.2025 la ricorrente depositava memorie nella quale ribadiva i propri motivi di ricorso insistendo nel suo accoglimento.
All'udienza odierna dell'11.12.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che il ricorso è inammissibile.
Ed, infatti, tra i documenti allegati al ricorso, la ricorrente non ha depositato la prova dell'avvenuta notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Lazio entrambe intestatarie del ricorso stesso.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992 il ricorrente a pena di inammissibilità deve depositare entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Ai sensi del comma 2 della stessa disposizione l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio.
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e mentre la ricorrente ha dimostrato che la Regione Lazio fosse a conoscenza del ricorso, avendo la stessa inoltrato comunicazione alla ricorrente nella quale rilevava come soltanto l'agente della riscossione potesse dare prova dell'avvenuta notifica delle cartelle presupposte dell'intimazione impugnata, nessun elemento in atti si rinviene circa l'avvenuta notifica del ricorso in capo all'unico soggetto che avrebbe potuto controdedurre in relazione alle eccezioni sollevate dalla ricorrente.
Il ricorso è, dunque, inammissibile
Non essendosi costituita alcuna delle parti resistenti non vi è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di primo grado di Roma dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8211/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi,7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259006555982000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259006555982000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259006555982000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259006555982000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150090846829000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200099651715000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210051193438000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210236975086000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 23.4.2025 Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. comm. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2025 9006555982000, notificato in data 25.2.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione gli chiedeva l'importo complessivo di € 16.835,88= relativa al mancato pagamento delle cartelle dl pagamento n. 097
2015 0090846829000, n. 097 2020 0099651715000, n. 097 2021 0051193438000 e n. 097 2021
0236975086000 relative a tasse automobilistiche per gli anni 2012, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità della pretesa tributaria eccependo l'avvenuto decorso del termine di prescrizione triennale previsto per la tassa automobilistica e concludendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto di intimazione impugnato con condanna alle spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratori antistatario.
Sia l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che la Regione Lazio non si costituivano in giudizio.
In data 10.12.2025 la ricorrente depositava memorie nella quale ribadiva i propri motivi di ricorso insistendo nel suo accoglimento.
All'udienza odierna dell'11.12.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che il ricorso è inammissibile.
Ed, infatti, tra i documenti allegati al ricorso, la ricorrente non ha depositato la prova dell'avvenuta notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Lazio entrambe intestatarie del ricorso stesso.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992 il ricorrente a pena di inammissibilità deve depositare entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Ai sensi del comma 2 della stessa disposizione l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio.
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e mentre la ricorrente ha dimostrato che la Regione Lazio fosse a conoscenza del ricorso, avendo la stessa inoltrato comunicazione alla ricorrente nella quale rilevava come soltanto l'agente della riscossione potesse dare prova dell'avvenuta notifica delle cartelle presupposte dell'intimazione impugnata, nessun elemento in atti si rinviene circa l'avvenuta notifica del ricorso in capo all'unico soggetto che avrebbe potuto controdedurre in relazione alle eccezioni sollevate dalla ricorrente.
Il ricorso è, dunque, inammissibile
Non essendosi costituita alcuna delle parti resistenti non vi è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di primo grado di Roma dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma l'11 dicembre 2025.
Il Giudice