Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 08/01/2026, n. 211
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancata notifica

    La Corte ha rilevato che la ricorrente non ha depositato la prova dell'avvenuta notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, elemento essenziale a pena di inammissibilità ai sensi della normativa vigente. Sebbene la Regione Lazio fosse a conoscenza del ricorso, la mancata notifica all'Agenzia delle Entrate – Riscossione comporta l'inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 08/01/2026, n. 211
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 211
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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