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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5062/2015 R.G.
PROMOSSA DA Parte_1 nata a [...] il [...] (c.f. [...]
C.F. 1 , nq. di erede de sig. Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Caranna,
- ricorrente -
CONTRO
(già Controparte_2
-- Agente Controparte_1
della Riscossione per la Provincia di Messina (c.f. P.IVA_1
- p.iva
P.IVA_2 in persona del rapp.te legale p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Giannetto;
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina notificato in data 1 giugno 2011, Persona_1 impugnava "l'atto di pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento redatto a ministero dell'ufficiale di riscossione”, n. 253 dell'11 maggio 2011, notificatogli in data 17
maggio 2011. La Commissione Tributaria adita, con sentenza n. 454/9/12 depositata il 3 ottobre
2012, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e concedeva termine per la riassunzione in favore del "Tribunale Ordinario competente".
A seguito di riassunzione innanzi al Giudice delle Esecuzioni Mobiliari di
Messina s'instaurava la fase sommaria del procedimento, a conclusione della quale, il G.E., con provvedimento depositato il 20 luglio 2015, rigettava l'istanza di sospensione e concedeva termine per l'instaurazione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Nelle more del deposito del provvedimento di scioglimento della riserva, in data
Per_ 6 febbraio 2014, decedeva in Messina il Sig. originario Persona_1
ricorrente.
La causa veniva quindi riassunta da Parte_1 in qualità di erede.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio la
Controparte_1 contestando in fatto ed in diritto, tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo del giudizio dal ricorrente.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. e ritenuti non conducenti i mezzi di prova richiesti, con ordinanza del 19.02.2025, il Giudice, poneva la causa a sentenza con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione appare infondata e pertanto dovrebbe essere rigettata.
Avendo, tuttavia, parte ricorrente provveduto a pagare l'intero importo dovuto,
può considerarsi cessata la materia del contendere.
Ed infatti, con riferimento ai crediti portati dalle singole cartelle di pagamento sottese agli avvisi di intimazione di pagamento che hanno preceduto la notifica dell'atto di pignoramento ex art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973 opposto, il debito residuo
è pari a zero (si confronti estratti di ruolo aggiornati alla data del 12.05.2023 e prodotti in atti). Nel dettaglio occorre fare riferimento alle cartelle di pagamento di seguito descritte: 1a) cartella di pagamento n. 29520050039051828 000 sottesa ad avviso di intimazione di pagamento n. 29520119005745677 000
2a) cartella di pagamento n. 29520060039417238 000 sottesa ad avviso di intimazione di pagamento n. 29520119005745778 000
3a) cartella di pagamento n. 29520070024157537 000 sottesa ad avviso di intimazione di pagamento n. 29520119005745879 000
4a) cartella di pagamento n. 29520090029277654 000 sottesa ad avviso di intimazione di pagamento n. 29520119005745980 000
5a) cartella di pagamento n. 295200900277755 000 sottesa ad avviso di intimazione di pagamento n. 29520119005746081 000
La materia del contendere è, pertanto, venuta meno.
Occorre, tuttavia, ai fini della possibile liquidazione delle spese processuali,
valutare nel merito l'opposizione.
Con il primo motivo di opposizione parte opponente eccepisce la "violazione dell'art.50 co.2 d.p.r. 602/73: carenza dei presupposti e/o delle condizioni di procedibilità", (mancata precedente notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni).
In verità, l'art. 50 al co. 2, d.p.r. 607/73 (come modif. dall'art. 1 D lgs. 27.04.2001
n. 193) in caso di espropriazione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, subordina soltanto l'inizio della esecuzione alla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere. E' stato sostenuto al riguardo che “la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato da detta disposizione, determina il venire meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere" (cfr. Comm. Trib. Provinciale di Milano sent. n.
137/03/09).
Nel caso che ci occupa, invece, Persona_1 prima ancora di essere destinatario della notifica in data 17.05.2011 dell'espropriazione presso terzi,
oggetto di opposizione, era stato già destinatario sia della notifica dei singoli avvisi di intimazione ad adempiere (avvenuta in data 26.04.2011, come da
documentazione in atti) che delle sottese cartelle di pagamento;
per cui l'esecuzione forzata attuata nelle forme e nei modi cui all'art. 48 bis e 72 bis d.p.r.
n. 602/1973 è avvenuta nel pieno rispetto e sotto la vigenza delle disposizioni di legge ratione temporis applicabili.
Quanto sopra riportato deve essere riferito anche alla osservanza dei termini di decadenza del potere di esazione esercitato.
Sul punto, in particolare, occorre avere riguardo all'art. 25 del DPR 602/1973 ma da leggersi secondo la formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 11 D. Lgs. 46/1999 (con decorrenza dall'01.07.1999) e poi dall'art. 1 comma primo lett. b) D. Lgs. 193/2001 (con effetti dal 29.6.2001), in quanto la formazione dei ruoli da parte dell'ente impositore è avvenuta in data successiva e non prima della entrata in vigore delle dette norme. E ciò vale proprio in merito ai rilievi specifici
Per mossi in atti già dal ricorrente ed oggi riproposti dall'avente causa [...]
Parte_1 in particolare con riferimento all'eccezione di nullità sollevata circa
,
il mancato rispetto del termine di cui all'art. 25 del D.P.R.
9.09.1973 n. 602 avendo anche dedotto la tardività della notifica della cartella esattoriale rispetto alla consegna del ruolo all'agente della riscossione, facendo specifico richiamo alla norma. L'applicazione corretta della norma richiamata consente di non ritenere violati i termini di notifica delle cartelle esattoriali opposte. Parte opponente eccepisce, ancora, la nullità e l'inefficacia dell'atto di pignoramento per inesistenza del credito e/o nullità della notifica degli atti presupposti.
In verità, tutte le notifiche dei singoli atti sono state precedute dagli accertamenti anagrafici (v. certificazioni ed attestazioni allegate, es. alla data del 13.04.2011 (v.
consultazione anagrafica) l'indirizzo del contribuente risultava in Messina, Via
Monsignor Letterio D'Arrigo n. 16; mentre in precedenza (v. certificato di residenza del 18.07.2006, del 04.04.2007, del 02.07.2009 del 02.02.2010) in
Messina, via Gabella 3/B scala A. Zafferia, ove peraltro l'atto di pignoramento presso terzi è stato notificato a mani del medesimo (v. relata di notifica del
17.05.2011 (cron. N. 233).
Come è noto "il luogo della notificazione degli atti impositivi è il domicilio fiscale del contribuente che, in difetto di contrarie indicazioni, è costituito dal luogo di residenza anagrafica"; inoltre l'art. 26 co. 3 del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 fa espresso richiamo alle modalità contemplate dall'art. 60 del d.p.r. 600/1973; da qui senz'altro la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento così come eseguite nel caso concreto dalla Controparte_2 in quanto corrispondenti alle indicazioni effettivamente risultanti dalle attestazioni relative alle consultazioni anagrafiche di volta in volta eseguite (v. doc. in atti) prima di procedere alla singole notifiche.
Infine, è bene chiarire che qualunque eventuale vizio e/o eccezione, compresa l'eccezione di prescrizione andava fatta valere nelle forme e nei termini di legge con l'impugnazione dei singoli atti.
In particolare, si evidenzia che resta preclusa anche l'indagine sulla prescrizione del credito se non fatta valere con l'atto successivo alla cartella di pagamento di cui si contesta la notifica;
per cui nel momento in cui anche l'atto successivo regolarmente notificato non venga opposto nelle forme e nei termini di legge resta preclusa ogni contestazione successiva.
Ciò in riferimento al principio della non impugnabilità se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Alla luce di quanto sopra specificato, stante la soccombenza virtuale di parte opponente, considerate le questioni trattate e la difficoltà oggettiva di notifica comunque regolare degli atti presupposti, le spese del giudizio vengono liquidate a favore dell'opposto ( Controparte_1 ) in ragione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico,
sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza e difesa,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5062/2015 R.G. sul ricorso in opposizione proposto da Parte_1 nei confronti di CP_1
,[...] così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna Parte_1 al pagamento a favore dell'opposta delle spese processuali che liquida in ragione dei minimi tariffari, in complessivi € 1700,00 di cui € 460, per fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale.
Così deciso in Messina il 04.12.2025
Il Giudice
Avv. Valeria Anna Pappalardo
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5062/2015 R.G.
PROMOSSA DA Parte_1 nata a [...] il [...] (c.f. [...]
C.F. 1 , nq. di erede de sig. Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Caranna,
- ricorrente -
CONTRO
(già Controparte_2
-- Agente Controparte_1
della Riscossione per la Provincia di Messina (c.f. P.IVA_1
- p.iva
P.IVA_2 in persona del rapp.te legale p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Giannetto;
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina notificato in data 1 giugno 2011, Persona_1 impugnava "l'atto di pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento redatto a ministero dell'ufficiale di riscossione”, n. 253 dell'11 maggio 2011, notificatogli in data 17
maggio 2011. La Commissione Tributaria adita, con sentenza n. 454/9/12 depositata il 3 ottobre
2012, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e concedeva termine per la riassunzione in favore del "Tribunale Ordinario competente".
A seguito di riassunzione innanzi al Giudice delle Esecuzioni Mobiliari di
Messina s'instaurava la fase sommaria del procedimento, a conclusione della quale, il G.E., con provvedimento depositato il 20 luglio 2015, rigettava l'istanza di sospensione e concedeva termine per l'instaurazione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Nelle more del deposito del provvedimento di scioglimento della riserva, in data
Per_ 6 febbraio 2014, decedeva in Messina il Sig. originario Persona_1
ricorrente.
La causa veniva quindi riassunta da Parte_1 in qualità di erede.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio la
Controparte_1 contestando in fatto ed in diritto, tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo del giudizio dal ricorrente.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. e ritenuti non conducenti i mezzi di prova richiesti, con ordinanza del 19.02.2025, il Giudice, poneva la causa a sentenza con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione appare infondata e pertanto dovrebbe essere rigettata.
Avendo, tuttavia, parte ricorrente provveduto a pagare l'intero importo dovuto,
può considerarsi cessata la materia del contendere.
Ed infatti, con riferimento ai crediti portati dalle singole cartelle di pagamento sottese agli avvisi di intimazione di pagamento che hanno preceduto la notifica dell'atto di pignoramento ex art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973 opposto, il debito residuo
è pari a zero (si confronti estratti di ruolo aggiornati alla data del 12.05.2023 e prodotti in atti). Nel dettaglio occorre fare riferimento alle cartelle di pagamento di seguito descritte: 1a) cartella di pagamento n. 29520050039051828 000 sottesa ad avviso di intimazione di pagamento n. 29520119005745677 000
2a) cartella di pagamento n. 29520060039417238 000 sottesa ad avviso di intimazione di pagamento n. 29520119005745778 000
3a) cartella di pagamento n. 29520070024157537 000 sottesa ad avviso di intimazione di pagamento n. 29520119005745879 000
4a) cartella di pagamento n. 29520090029277654 000 sottesa ad avviso di intimazione di pagamento n. 29520119005745980 000
5a) cartella di pagamento n. 295200900277755 000 sottesa ad avviso di intimazione di pagamento n. 29520119005746081 000
La materia del contendere è, pertanto, venuta meno.
Occorre, tuttavia, ai fini della possibile liquidazione delle spese processuali,
valutare nel merito l'opposizione.
Con il primo motivo di opposizione parte opponente eccepisce la "violazione dell'art.50 co.2 d.p.r. 602/73: carenza dei presupposti e/o delle condizioni di procedibilità", (mancata precedente notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni).
In verità, l'art. 50 al co. 2, d.p.r. 607/73 (come modif. dall'art. 1 D lgs. 27.04.2001
n. 193) in caso di espropriazione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, subordina soltanto l'inizio della esecuzione alla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere. E' stato sostenuto al riguardo che “la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato da detta disposizione, determina il venire meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere" (cfr. Comm. Trib. Provinciale di Milano sent. n.
137/03/09).
Nel caso che ci occupa, invece, Persona_1 prima ancora di essere destinatario della notifica in data 17.05.2011 dell'espropriazione presso terzi,
oggetto di opposizione, era stato già destinatario sia della notifica dei singoli avvisi di intimazione ad adempiere (avvenuta in data 26.04.2011, come da
documentazione in atti) che delle sottese cartelle di pagamento;
per cui l'esecuzione forzata attuata nelle forme e nei modi cui all'art. 48 bis e 72 bis d.p.r.
n. 602/1973 è avvenuta nel pieno rispetto e sotto la vigenza delle disposizioni di legge ratione temporis applicabili.
Quanto sopra riportato deve essere riferito anche alla osservanza dei termini di decadenza del potere di esazione esercitato.
Sul punto, in particolare, occorre avere riguardo all'art. 25 del DPR 602/1973 ma da leggersi secondo la formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 11 D. Lgs. 46/1999 (con decorrenza dall'01.07.1999) e poi dall'art. 1 comma primo lett. b) D. Lgs. 193/2001 (con effetti dal 29.6.2001), in quanto la formazione dei ruoli da parte dell'ente impositore è avvenuta in data successiva e non prima della entrata in vigore delle dette norme. E ciò vale proprio in merito ai rilievi specifici
Per mossi in atti già dal ricorrente ed oggi riproposti dall'avente causa [...]
Parte_1 in particolare con riferimento all'eccezione di nullità sollevata circa
,
il mancato rispetto del termine di cui all'art. 25 del D.P.R.
9.09.1973 n. 602 avendo anche dedotto la tardività della notifica della cartella esattoriale rispetto alla consegna del ruolo all'agente della riscossione, facendo specifico richiamo alla norma. L'applicazione corretta della norma richiamata consente di non ritenere violati i termini di notifica delle cartelle esattoriali opposte. Parte opponente eccepisce, ancora, la nullità e l'inefficacia dell'atto di pignoramento per inesistenza del credito e/o nullità della notifica degli atti presupposti.
In verità, tutte le notifiche dei singoli atti sono state precedute dagli accertamenti anagrafici (v. certificazioni ed attestazioni allegate, es. alla data del 13.04.2011 (v.
consultazione anagrafica) l'indirizzo del contribuente risultava in Messina, Via
Monsignor Letterio D'Arrigo n. 16; mentre in precedenza (v. certificato di residenza del 18.07.2006, del 04.04.2007, del 02.07.2009 del 02.02.2010) in
Messina, via Gabella 3/B scala A. Zafferia, ove peraltro l'atto di pignoramento presso terzi è stato notificato a mani del medesimo (v. relata di notifica del
17.05.2011 (cron. N. 233).
Come è noto "il luogo della notificazione degli atti impositivi è il domicilio fiscale del contribuente che, in difetto di contrarie indicazioni, è costituito dal luogo di residenza anagrafica"; inoltre l'art. 26 co. 3 del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 fa espresso richiamo alle modalità contemplate dall'art. 60 del d.p.r. 600/1973; da qui senz'altro la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento così come eseguite nel caso concreto dalla Controparte_2 in quanto corrispondenti alle indicazioni effettivamente risultanti dalle attestazioni relative alle consultazioni anagrafiche di volta in volta eseguite (v. doc. in atti) prima di procedere alla singole notifiche.
Infine, è bene chiarire che qualunque eventuale vizio e/o eccezione, compresa l'eccezione di prescrizione andava fatta valere nelle forme e nei termini di legge con l'impugnazione dei singoli atti.
In particolare, si evidenzia che resta preclusa anche l'indagine sulla prescrizione del credito se non fatta valere con l'atto successivo alla cartella di pagamento di cui si contesta la notifica;
per cui nel momento in cui anche l'atto successivo regolarmente notificato non venga opposto nelle forme e nei termini di legge resta preclusa ogni contestazione successiva.
Ciò in riferimento al principio della non impugnabilità se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Alla luce di quanto sopra specificato, stante la soccombenza virtuale di parte opponente, considerate le questioni trattate e la difficoltà oggettiva di notifica comunque regolare degli atti presupposti, le spese del giudizio vengono liquidate a favore dell'opposto ( Controparte_1 ) in ragione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico,
sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza e difesa,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5062/2015 R.G. sul ricorso in opposizione proposto da Parte_1 nei confronti di CP_1
,[...] così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna Parte_1 al pagamento a favore dell'opposta delle spese processuali che liquida in ragione dei minimi tariffari, in complessivi € 1700,00 di cui € 460, per fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale.
Così deciso in Messina il 04.12.2025
Il Giudice
Avv. Valeria Anna Pappalardo