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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 864/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PE MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10609/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00144 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80138 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250030064559000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20886/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione e agli Enti impositori, Regione Campania ha impugnato la cartella di pagamento in oggetto per un importo complessivo iscritto a ruolo di € 253,84 comprensivo di sorta, interessi, compensi a carico e diritti di notifica;
ha eccepito la inesistenza della notifica a mezzo pec – mancanza di conformità dell'atto contenuto - nullità insanabile, la mancata notifica dell'avviso di accertamento quale atto presupposto, la prescrizione del credito. Si è costituita agenzia delle entrate riscossioni che ha chiesto il rigetto del ricorso La Regione Campania non si è costituita
La commissione - all'esito dell'odierna pubblica udienza – ha deciso come da dispositivo sotto trascritto. DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato
Ed invero, sebbene l'ente impositore non si sia costituito, Agenzia delle entrate ha provato coem nel caso in esame alla data di notifica della cartella di pagamento de qua non risulta in alcun modo spirato il termine di prescrizione triennale proprio del tributo, Tassa Auto, iscritto a ruolo. Nel caso che ci occupa, infatti, il tributo richiesto in pagamento si riferisce all'anno 2019. Dalla cartella si desume che il relativo avviso di accertamento è stato notificato dalla Regione Campania con . N. 964038295326 il 18/10/2022 e la cartella l'12.03.2025. In considerazione che la prescrizione triennale decorre dal primo gennaio dell'anno successivo al pagamento, il relativo termine risulta sistematicamente interrotto mediante la notifica della cartella 07120250030064559000, con la conseguenza che oggi la pretesa fatta valere risulta certamente valida ed esigibile. Considerata l'esiguità dell'importo le spese sono compensate .
P Q M
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PE MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10609/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00144 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80138 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250030064559000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20886/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione e agli Enti impositori, Regione Campania ha impugnato la cartella di pagamento in oggetto per un importo complessivo iscritto a ruolo di € 253,84 comprensivo di sorta, interessi, compensi a carico e diritti di notifica;
ha eccepito la inesistenza della notifica a mezzo pec – mancanza di conformità dell'atto contenuto - nullità insanabile, la mancata notifica dell'avviso di accertamento quale atto presupposto, la prescrizione del credito. Si è costituita agenzia delle entrate riscossioni che ha chiesto il rigetto del ricorso La Regione Campania non si è costituita
La commissione - all'esito dell'odierna pubblica udienza – ha deciso come da dispositivo sotto trascritto. DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato
Ed invero, sebbene l'ente impositore non si sia costituito, Agenzia delle entrate ha provato coem nel caso in esame alla data di notifica della cartella di pagamento de qua non risulta in alcun modo spirato il termine di prescrizione triennale proprio del tributo, Tassa Auto, iscritto a ruolo. Nel caso che ci occupa, infatti, il tributo richiesto in pagamento si riferisce all'anno 2019. Dalla cartella si desume che il relativo avviso di accertamento è stato notificato dalla Regione Campania con . N. 964038295326 il 18/10/2022 e la cartella l'12.03.2025. In considerazione che la prescrizione triennale decorre dal primo gennaio dell'anno successivo al pagamento, il relativo termine risulta sistematicamente interrotto mediante la notifica della cartella 07120250030064559000, con la conseguenza che oggi la pretesa fatta valere risulta certamente valida ed esigibile. Considerata l'esiguità dell'importo le spese sono compensate .
P Q M
Rigetta il ricorso e compensa le spese