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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 26/01/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 287/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 10/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 384/2022 proposta da Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione – P.IVA_Ric_1 rappresentata da Rappresentante_1 -
CF_Rappresentante_1 difesa da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1 contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari elettivamente domiciliata presso
Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1510/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 2 e pubblicata il 07/05/2015
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. TVF030301128/2014 ires-altro 2006 - avviso di accertamento n. TVF030301128/2014 iva-altro 2006
- avviso di accertamento n. TVF030301128/2014 irap 2006
Richieste delle parti: Ricorrente: rigetto dell'appello originario, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di tutti i gradi di giudizio, da liquidare in favore del difensore distrattario.
Resistente: accoglimento dell'appello originario, riforma della sentenza di primo grado e condanna della Ricorrente_1 s.r.l. al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
La Ric_1 s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, così come in atti rappresentata e difesa (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato, iscritto a ruolo e depositato nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria
Regionale) in data 8.2.2022, proponeva ricorso in riassunzione ex art. 63 d. lgs. n. 546/92 del processo originariamente pendente dinanzi ad essa ed iscritto a ruolo sotto il n. 4022/15 R.G.A. (del quale il contribuente era originaria parte appellata); tale processo era stato deciso e concluso dalla sentenza n.
512/01/2016, la quale era stata impugnata in via principale con ricorso per cassazione dall'Agenzia delle Entrate, risultata soccombente all'esito di tale grado di giudizio.
Ric_1La medesima sentenza era stata inoltre impugnata anche dalla s.r.l. con ricorso incidentale per cassazione.
La Suprema Corte con ordinanza n. 19903/21, depositata in data 13.7.2021, aveva accolto il ricorso principale, respinto il ricorso incidentale ed annullato con rinvio la già citata sentenza n. 512/01/2016 emessa da questa Corte.
L'annullamento interveniva in conseguenza dell'accoglimento dell'unico motivo dispiegato nel ricorso principale, che lamentava la violazione degli artt. 39 comma 1 lett. d), 41 bis d.p.r. n. 600/73, 17, 19, 21 e 54 d.p.r. n. 633/72 nonché 2697 e 2729 c.c.; con tale motivo in sostanza l'Agenzia delle Entrate lamentava che l'allora Commissione Regionale aveva valutato il materiale probatorio versato nel processo secondo criteri erronei e per tale ragione aveva altrettanto erroneamente concluso, sulla scorta di una scorretta valutazione degli elementi probatori addotti dalla contribuente, che le operazioni commerciali documentate dalle fatture nn. 37/B del 2.12.2006 e 39/B del 14.12.2006, emesse in suo favore dalla Società_1 s.r.l. (ed aventi ad oggetto la compravendita di accessori per telefoni cellulari), fossero esistenti (mentre invece l'ufficio impositore affermava che tali operazioni fossero oggettivamente inesistenti). La contribuente con il proprio ricorso chiedeva la decisione della controversia in punto di merito, sottintendendo che instava per il rigetto dell'appello a suo tempo proposto dall'Agenzia delle Entrate e per la conseguente conferma della sentenza n. 1510/02/2015 emessa dalla Commissione Provinciale di
Bari all'esito del giudizio di primo grado. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con proprio atto di controdeduzioni con il quale invece insisteva per l'accoglimento dell'appello originario e la riforma della citata sentenza di primo grado.
Quest'ultima aveva deciso l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TVF030301128/2014 emesso dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate in data 15.5.2014 e notificato alla contribuente in data 3.6.2014.
Con tale avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2006, l'ufficio impositore, ai sensi degli artt. 39 comma 1 lett. d) e 40 d.p.r. n. 600/73, 54 comma 5 d.p.r. n. 633/72, 4 e 25 d. lgs. n. 446/97, negava la deduzione dei costi costituiti dall'acquisto dei prodotti commerciali documentato dalle fatture nn. fatture nn. 37/B del 2.12.2006 e 39/B del 14.12.2006 (nonché la detrazione dell'i.v.a. addebitata al loro interno), emesse dalla Società_1 s.r.l. e già richiamate;
tali costi ammontavano a complessivi € 202.180,00 mentre l'i.v.a. ammontava ad € 40.436,00; esso motivava il citato diniego in virtù della circostanza per cui, a suo parere, tali fatture documentavano operazioni commerciali oggettivamente inesistenti e perveniva a tale conclusione sulla scorta del p.v.c. redatto dal Gruppo di Bari della Guardia di Bari/2° Nucleo Operativo in data 17.12.2013 e consegnato alla contribuente in data 21.12.2013; questo atto istruttorio richiamava a sua volta in buona parte il contenuto della relazione approntata in data 6.10.2020 dalla Direzione Regionale dell'Abruzzo/Ufficio Controlli Fiscali ed, anche sulla scorta delle evidenze rappresentate in quest'ultimo atto, affermava che sulla scorta di svariati indizi emersi nel corso dell'attività ispettiva doveva riconoscersi che la società emittente le predette fatture – la s.r.l. Società_1 – non era operativa e che pertanto le operazioni commerciali da loro documentate avrebbero dovuto reputarsi oggettivamente inesistenti.
Il disconoscimento della deduzione e della detrazione prima ricordate comportava l'ampliamento dell'imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dell'i.re.s., dell'i.r.a.p. e dell'i.v.a.., che era quindi assoggettato ad imposizione. Ne conseguiva che erano liquidati e chiesti in pagamento € 34.732,00 a titolo di i.r.e.s., € 8.933,00 a titolo di i.r.a.p. ed € 40.437,00 a titolo di i.v.a., al netto degli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza prevista dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73 e delle sanzioni pecuniarie contestualmente inflitte. La sentenza pronunciata dalla Commissione Provinciale aveva accolto il ricorso ed aveva affermato che la pretesa creditoria dell'ufficio impositore era infondata poiché la prova dei suoi elementi costitutivi era insufficiente mentre la contribuente aveva fornito una prova piena ed attendibile dei relativi elementi impeditivi ossia dell'esistenza delle operazioni commerciali riportate nelle due fatture emesse nei confronti della contribuente ed, ancor prima, della società che le aveva emesse.
L'ufficio impositore aveva interposto appello con cui chiedeva la riforma di tale sentenza;
le doglianze articolate con tale gravame denunciavano l'erroneità dell'attività di valutazione delle prove addotte dalla contribuente ed, in conseguenza, delle conclusioni raggiunte dalla sentenza di primo grado.
La contribuente si era costituita con proprie controdeduzioni a mezzo delle quali chiedeva il rigetto del gravame. Questa Corte, come anticipato, aveva accolto il gravame con la sentenza n. 512/01/2016; essa era annullata dall'ordinanza n. 19903/21 della Suprema Corte di Cassazione, la quale disponeva il rinvio degli atti a questo ufficio giudiziario seppur in diversa composizione. Introdotto il giudizio di rinvio ed instaurato ritualmente il contraddittorio processuale, in data
13.10.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 10.11.2025 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 att. c.p.c..
Appare necessario rammentare che la Suprema Corte, nella fase rescindente del giudizio di legittimità, ha proceduto all'annullamento della sentenza n. 512/01/2016 emessa da questa Corte poiché ha affermato, in accoglimento del ricorso principale dell'ufficio impositore, che essa avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio prodotto agli atti del giudizio di primo grado ed avrebbe perciò statuito in modo scorretto ed illegittimo che la contribuente aveva fornito prova contraria dell'esistenza del diritto di credito vantato dall'Agenzia delle Entrate, così superando la relativa prova diretta da essa offerta;
ha altresì respinto il ricorso incidentale interposto dalla contribuente, il quale censurava la citata pronuncia resa da questa corte nella parte in cui (confermando la sentenza di primo grado) non riconosceva la nullità dell'atto impositivo per effetto del mancato rispetto dei termini stabiliti dagli artt. 43 d.p.r. n. 600/73 e 57 d.p.r. n. 633/72. Per quanto concerne la presente fase del processo, la Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato inoltro delle dichiarazioni fiscali ed il deposito dei bilanci presso la competente C.c.i.a.a. non costituiscono prove dell'esistenza della società emittente le fatture che documentano le operazioni in predicato di inesistenza;
che la congruenza delle annotazioni, nei partitari della contribuente, dei quantitativi della merce acquistata dalla Società_1 s.r.l. e di quella rivenduta alla
Società_2 s.r.l. non era sufficiente a dimostrare l'effettività della consegna
Ric_1dei beni asseritamente venduti dalla prima società; che la transazione conclusa tra la s.r.l. e la Società_1 s.r.l. (con riduzione del compenso originariamente pattuito ad € 70.000,00 in conseguenza della denuncia dei presunti vizi della merce effettuata dalla Società_2
s.r.l.) ed, in particolare, la registrazione delle relative fatturazioni tanto nelle scritture contabili della Ricorrente_1 s.r.l. quanto in quelle della Società_2 s.r.l. non rappresentavano una prova sufficiente dell'effettività delle operazioni commerciali documentate nelle fatture più volte ricordate. Da ultimo, la Suprema Corte aggiungeva che questa Corte aveva violato il principio di diritto secondo il quale la prova presuntiva – sulla quale poggiava la pretesa creditoria controversa – non va valutata in modo atomistico e frammentario.
Tanto premesso, deve osservarsi che questa Corte è chiamata ad applicare nel presente giudizio tali principii di diritto, sui quali si è formato il giudicato;
nell'attuale fase rescissoria – che di tale giudizio forma oggetto – è necessario definire le ricadute della loro applicazione sulle sorti del diritto di credito vantato dall'Agenzia delle Entrate. In via preliminare, la contribuente – nella sua veste di appellata – eccepisce l'inammissibilità dell'appello originariamente proposto dall'Agenzia delle Entrate ossia quello da essa depositato in data
2.7.2015, dal quale è scaturito il processo iscritto a ruolo sotto il n. 4022/15 r.g.a.; la Ric_1 s.r.l. infatti assume che i motivi di gravame presenti in tale appello sarebbero generici.
L'eccezione è infondata.
Essa invero non è stata sollevata nel giudizio di appello concluso dalla sentenza n. 512/01/2016 per mezzo delle controdeduzioni ivi depositate dalla s.r.l. e pertanto risulta preclusa e coperta dal giudicato che su tale profilo della lite si è formato in conseguenza della pronuncia dell'ordinanza della Suprema Corte n. 19903/21.
Ancora, in via parimenti preliminare va esaminata la doglianza, formulata dalla contribuente mediante la devoluzione del relativo motivo, concernente il mancato riconoscimento della nullità dell'avviso di accertamento impugnato in conseguenza del mancato rispetto dei termini decadenziali stabiliti dagli artt. 43 d.p.r. n. 600/73 e 57 d.p.r. n. 633/72.
A parere dell'appellata, tali termini non avrebbero dovuto essere oggetto del “raddoppio” previsto dall'art. 43 comma 3 d.p.r. n. 600/73 e dall'art. 57 comma 3 d.p.r. n. 633/72, poiché l'ufficio impositore non avrebbe dimostrato di avere denunciato alla competente autorità giudiziaria il legale rappresentante della società contribuente in quanto ipotetico autore di uno dei delitti p. e p. dal d. lgs.
n. 74/00. Tale doglianza risulta infondata per molteplici ragioni.
Essa è stata oggetto dell'unico motivo del ricorso incidentale per cassazione proposto dalla contribuente;
tale ricorso è stato rigettato e perciò il relativo punto della sentenza n. 512/01/2016 risulta coperto dal giudicato.
A prescindere da tale circostanza, va osservato che l'infondatezza discende anche dall'applicazione dei testi delle due norme nella loro formulazione vigente ratione temporis; difatti, tanto l'art. 43 comma 3 d.p.r. n. 600/73 quanto l'art. 57 comma 3 d.p.r. n. 633/72, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. n. 128/15, non subordinano il raddoppio all'effettivo inoltro all'autorità giudiziaria della denuncia relativa ad uno dei delitti p. e p. dal d. lgs. n. 74/00 ma al contrario lo ricollegano alla sussistenza (in capo all'ufficio impositore ovvero ai competenti organi di polizia giudiziaria) dell'obbligo di presentazione di tale denuncia, la cui verifica incidentale è rimessa al giudice tributario;
quest'ultimo deve appurare se vi sono seri indizi di uno dei citati delitti.
Nel caso di specie, all'esito della ricostruzione della complessiva vicenda sottesa all'emissione dell'avviso di accertamento impugnato ed anche alla luce della decisione adottata nel giudizio di legittimità, questa Corte riscontra in capo al legale rappresentante della società contribuente obiettivi indizi di consumazione del delitto p. e p. dall'art. 2 d. lgs. n. 74/00 giacché egli ha utilizzato (annotandole nella contabilità societaria e poi riportando le evidenze di quest'ultima nella relativa dichiarazione fiscale) fatture che documentavano operazioni commerciali oggettivamente inesistenti.
Passando all'esame del merito della pretesa creditoria veicolata dall'atto impositivo, se ne deve riconoscere la fondatezza. L'ordinanza pronunciata all'esito del giudizio di legittimità ha sostanzialmente espunto dalla piattaforma con cui la contribuente ha ritenuto di soddisfare l'onere di fornire la prova contraria, su di essa incombente, i tre principali indizi valorizzati dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, prima, e dalla sentenza pronunciata dalla Commissione Provinciale, poi. Tali indizi sono costituiti dal deposito del bilancio dell'esercizio inerente all'anno di imposta 2006
(valutato congiuntamente al mancato inoltro della dichiarazione fiscale), dalla conformità delle fatture disconosciute alla previsione dell'art. 21 d.p.r. n. 633/72 e dalla transazione intervenuta tra la
Società_1 s.r.l. e la contribuente. La Suprema Corte, nell'ordinanza n. 19903/21, ha negato loro attitudine dimostrativa dell'esistenza delle operazioni commerciali riportate nelle fatture nn. 37/B del 2.12.2006 e 39/B del 14.12.2006 della
Società_1 s.r.l.. Da ciò discende che non può sostenersi che la contribuente abbia fornito una prova contraria adeguatamente idonea a confutare l'esistenza del diritto di credito esercitato dall'Agenzia delle
Entrate, il quale a sua volta rinviene la sua fonte probatoria nel p.v.c. redatto dal Gruppo di Bari della Guardia di Finanza in data 17.12.2013 (oltre che nella relazione approntata in data 6.10.2010 dalla
Direzione Regionale dell'Abruzzo della medesima Agenzia).
A riguardo della prova diretta dell'esistenza di tale pretesa, va considerato che essa è ritratta non soltanto dalle circostanze fattuali direttamente vagliate dal giudice di legittimità quali la mancata presentazione della dichiarazione fiscale, la genericità del contenuto delle due fatture della
Società_1 s.r.l. e la simulazione più che verosimile della transazione intervenuta tra quest'ultima società e la contribuente ma anche da ulteriori elementi indiziari trascurati dalle precedenti sentenze di merito nonostante la loro rappresentazione all'interno del p.v.c. del 17.12.2013.
Questa Corte intende fare riferimento all'assenza di un'effettiva sede operativa della Società_1
s.r.l., alla mancata disponibilità di un immobile destinato allo stoccaggio della merce commerciata, all'ubicazione della sua sede legale all'interno dell'abitazione privata del suo legale rappresentante, all'assenza di un contratto di compravendita della merce descritta nelle due fatture, all'assenza di una documentazione fiscale e/o commerciale (d.d.t., d.a.s., bolle di consegna, etc.) in grado di comprovare il trasporto di tale merce dalla sede della Società_1 s.r.l. alla sede della contribuente (o ad un immobile a sua disposizione) e da quest'ultima sede a quella della
Società_2 s.r.l. oltre ai più usuali indizi dimostrativi dell'assenza di operatività di un'attività imprenditoriale fittizia quali l'assenza di personale dipendente e l'assenza di attrezzature e beni strumentali necessari al suo svolgimento.
A quest'ultimo riguardo deve considerarsi che, stando a quanto si evince dalla relazione stilata in data
Società_16.10.2010 dalla direzione abruzzese dell'Agenzia delle Entrate, il “codice attività” della s.r.l. era il “commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici” (465201) e pertanto appare alquanto inusuale che essa non disponesse di un magazzino destinato al ricovero delle merci commercializzate e che non fosse in possesso di documentazione comprovante la loro consegna agli acquirenti (oltre che proprie controparti contrattuali), anche a mezzo di un eventuale vettore. A ciò deve aggiungersi che va dato adeguato risalto, quale ulteriore elemento di prova dell'inesistenza delle operazioni commerciali fatturate, all'estrema concisione delle contestazioni riguardanti i vizi da cui sarebbero stati affetti gli accessori per apparecchi telefonici compravenduti. Questa Corte ha esaminato la nota di contestazione inviata dalla Società_2
s.r.l. alla Ricorrente_1 s.r.l. (datata 18.1.2007), l'analoga nota di contestazione inviata dalla
Ricorrente_1 Società_1 s.r.l. alla fornitrice s.r.l. (datata 25.1.2007) e la transazione conclusa tra la Ricorrente_1 s.r.l. e la Società_2 s.r.l. in data 27.2.2007; orbene appare singolare che nel testo di tutti questi atti non sono mai menzionate la natura e la causa del difetto da cui i citati accessori sarebbero affetti;
tale dettaglio appare ancor più significativo se si pone mente al considerevole valore della partita di merce di cui essi formavano oggetto.
La valutazione unitaria delle circostanze finora passate in rassegna integra una prova presuntiva persuasiva (e quindi dotata dei requisiti, della gravità, della precisione e della concordanza) in grado di dimostrare la più che verosimile inesistenza delle operazioni commerciali menzionate nelle fatture emesse dalla Società_1 s.r.l. e dunque la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'Agenzia delle Entrate.
Va inoltre ricordato che, con la doglianza n. 4) del ricorso in riassunzione, la società contribuente deduce che la transazione da essa conclusa con la Società_1 s.r.l. non sarebbe simulata poiché la sua effettività sarebbe dimostrata dall'effettività della transazione intervenuta tra essa e la
Società_2 s.r.l.; quest'ultima circostanza sarebbe dimostrata in particolar modo dal pagamento del corrispettivo della merce venduta attraverso l'esecuzione di bonifici bancari.
A tal proposito va osservato che quest'ultima circostanza confligge con il riconoscimento della
Società_1simulazione della transazione conclusa tra la contribuente e la propria fornitrice Soc_1 s.r.l.; tale circostanza è coperta dal giudicato, formatosi per effetto della pronuncia dell'ordinanza n. 19903/21 della Suprema Corte di Cassazione.
Gli effetti della formazione del giudicato su tale punto della pronuncia escludono che la lagnanza in disamina possa essere positivamente preso in considerazione nella presente sede. Ne deriva che, di contro, la contribuente avrebbe dovuto farla valere ricorrendo in revocazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. avverso tale punto dell'ordinanza n. 19903/21 e lamentando – mercè tale mezzo straordinario di impugnazione – la violazione dell'art. 395 comma 1 n. 4) c.p.c. (atteso che tale ordinanza, restando silente sull'oggetto della doglianza, risulta emessa sul presupposto dell'inesistenza della transazione tra la Ricorrente_1 s.r.l. e la Società_2 s.r.l.).
In riferimento a questo specifico tema di prova deve poi soggiungersi che la contribuente a più riprese afferma di poter provare la fondatezza delle proprie asserzioni facendo leva sulle evidenze desumibili dalle annotazioni registrate nella propria contabilità (bilanci, mastrini, etc.).
La documentazione contabile, tuttavia, non ha alcuna attitudine dimostrativa delle circostanze favorevoli al contribuente che esercita un'attività imprenditoriale. A tale conclusione si perviene sia in funzione del fatto che essa è formata dallo stesso contribuente (a favore del quale dovrebbe svolgere funzione di prova) sia per effetto dell'art. 2709 c.c., che in generale ne circoscrive la valenza dimostrativa soltanto alle circostanze sfavorevoli all'imprenditore (cfr. sul punto da ultimo Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 25321/24).
Da ultimo, va osservato che con memoria depositata in data 1.10.2025 la contribuente eccepisce che la pretesa creditoria vantata nei suoi confronti sarebbe neutralizzata, per effetto dell'art. 21 bis d. lgs. n.
Numero_174/00, dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in c.m.; questa sentenza ha assolto Rappresentante_1, nella sua qualità di legale rappresentante della Ric_1
s.r.l., dall'accusa di avere commesso il delitto p. e p. dall'art. 2 d. lgs. n. 74/00.
L'eccezione è priva di fondamento. Dall'esame del capo di imputazione di cui il Rappr_1 risponde si evince invero che l'anno di imposta
2006 non è ricompreso nelle contestazioni mosse nei suoi confronti nel processo deciso dalla suddetta sentenza;
invero, in tale capo di accusa (si tratta del capo C della rubrica dell'editto accusatorio presente nell'intestazione della sentenza) si fa riferimento agli anni di imposta compresi tra il 2007 ed il 2010 mentre, prima del richiamo all'anno 2007, vi è un “omissis” decisamente esplicativo.
In definitiva, l'avviso di accertamento n. TVF030301128/2014, emesso in data 15.5.2014 dalla
Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate, è legittimo e fondato;
fondata deve quindi considerarsi la pretesa creditoria ad esso sottostante (con riguardo tanto alle maggiori imposte quanto alle sanzioni pecuniarie inflitte).
Le spese e gli onorari di giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs.
n. 546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento a tutti i gradi di giudizio finora celebrati ai sensi del d.m. n. 55/2014, vigente al momento della definizione di quello attuale (cfr. Cass. SS.UU. civili sent.
n. 17406/12); essi sono quantificati, tenendo conto della decurtazione del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n. 546/92 (poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'ufficio impositore), nella misura complessiva di € 8.560,00 (€ 2.960,00 per il processo di primo grado;
€
1.920,00 per il processo di secondo grado;
€ 1.760,00 per il giudizio di legittimità; € 1.920,00 per il giudizio di rinvio), oltre al rimborso delle spese generali come per legge.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione, in riforma della sentenza n.
1510/02/2015 emessa dalla Commissione Provinciale di Bari, così decide: accoglie l'appello originariamente proposto dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate in data 2.7.2015 (4022/15 r.g.a.) e, per l'effetto, respinge il ricorso proposto dalla Ric_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TVF030301128/2014, da essa emesso in data 15.5.2014; condanna l'appellata Ric_1 s.r.l. al pagamento in favore dell'appellante Agenzia delle Entrate delle spese e degli onorari di tutti i gradi di giudizio finora celebrati (incluso quello di legittimità), che si liquidano in complessivi € 8.560,00, oltre al rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 10.11.2025.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 10/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 384/2022 proposta da Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione – P.IVA_Ric_1 rappresentata da Rappresentante_1 -
CF_Rappresentante_1 difesa da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1 contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari elettivamente domiciliata presso
Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1510/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 2 e pubblicata il 07/05/2015
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. TVF030301128/2014 ires-altro 2006 - avviso di accertamento n. TVF030301128/2014 iva-altro 2006
- avviso di accertamento n. TVF030301128/2014 irap 2006
Richieste delle parti: Ricorrente: rigetto dell'appello originario, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di tutti i gradi di giudizio, da liquidare in favore del difensore distrattario.
Resistente: accoglimento dell'appello originario, riforma della sentenza di primo grado e condanna della Ricorrente_1 s.r.l. al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
La Ric_1 s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, così come in atti rappresentata e difesa (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato, iscritto a ruolo e depositato nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria
Regionale) in data 8.2.2022, proponeva ricorso in riassunzione ex art. 63 d. lgs. n. 546/92 del processo originariamente pendente dinanzi ad essa ed iscritto a ruolo sotto il n. 4022/15 R.G.A. (del quale il contribuente era originaria parte appellata); tale processo era stato deciso e concluso dalla sentenza n.
512/01/2016, la quale era stata impugnata in via principale con ricorso per cassazione dall'Agenzia delle Entrate, risultata soccombente all'esito di tale grado di giudizio.
Ric_1La medesima sentenza era stata inoltre impugnata anche dalla s.r.l. con ricorso incidentale per cassazione.
La Suprema Corte con ordinanza n. 19903/21, depositata in data 13.7.2021, aveva accolto il ricorso principale, respinto il ricorso incidentale ed annullato con rinvio la già citata sentenza n. 512/01/2016 emessa da questa Corte.
L'annullamento interveniva in conseguenza dell'accoglimento dell'unico motivo dispiegato nel ricorso principale, che lamentava la violazione degli artt. 39 comma 1 lett. d), 41 bis d.p.r. n. 600/73, 17, 19, 21 e 54 d.p.r. n. 633/72 nonché 2697 e 2729 c.c.; con tale motivo in sostanza l'Agenzia delle Entrate lamentava che l'allora Commissione Regionale aveva valutato il materiale probatorio versato nel processo secondo criteri erronei e per tale ragione aveva altrettanto erroneamente concluso, sulla scorta di una scorretta valutazione degli elementi probatori addotti dalla contribuente, che le operazioni commerciali documentate dalle fatture nn. 37/B del 2.12.2006 e 39/B del 14.12.2006, emesse in suo favore dalla Società_1 s.r.l. (ed aventi ad oggetto la compravendita di accessori per telefoni cellulari), fossero esistenti (mentre invece l'ufficio impositore affermava che tali operazioni fossero oggettivamente inesistenti). La contribuente con il proprio ricorso chiedeva la decisione della controversia in punto di merito, sottintendendo che instava per il rigetto dell'appello a suo tempo proposto dall'Agenzia delle Entrate e per la conseguente conferma della sentenza n. 1510/02/2015 emessa dalla Commissione Provinciale di
Bari all'esito del giudizio di primo grado. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con proprio atto di controdeduzioni con il quale invece insisteva per l'accoglimento dell'appello originario e la riforma della citata sentenza di primo grado.
Quest'ultima aveva deciso l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TVF030301128/2014 emesso dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate in data 15.5.2014 e notificato alla contribuente in data 3.6.2014.
Con tale avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2006, l'ufficio impositore, ai sensi degli artt. 39 comma 1 lett. d) e 40 d.p.r. n. 600/73, 54 comma 5 d.p.r. n. 633/72, 4 e 25 d. lgs. n. 446/97, negava la deduzione dei costi costituiti dall'acquisto dei prodotti commerciali documentato dalle fatture nn. fatture nn. 37/B del 2.12.2006 e 39/B del 14.12.2006 (nonché la detrazione dell'i.v.a. addebitata al loro interno), emesse dalla Società_1 s.r.l. e già richiamate;
tali costi ammontavano a complessivi € 202.180,00 mentre l'i.v.a. ammontava ad € 40.436,00; esso motivava il citato diniego in virtù della circostanza per cui, a suo parere, tali fatture documentavano operazioni commerciali oggettivamente inesistenti e perveniva a tale conclusione sulla scorta del p.v.c. redatto dal Gruppo di Bari della Guardia di Bari/2° Nucleo Operativo in data 17.12.2013 e consegnato alla contribuente in data 21.12.2013; questo atto istruttorio richiamava a sua volta in buona parte il contenuto della relazione approntata in data 6.10.2020 dalla Direzione Regionale dell'Abruzzo/Ufficio Controlli Fiscali ed, anche sulla scorta delle evidenze rappresentate in quest'ultimo atto, affermava che sulla scorta di svariati indizi emersi nel corso dell'attività ispettiva doveva riconoscersi che la società emittente le predette fatture – la s.r.l. Società_1 – non era operativa e che pertanto le operazioni commerciali da loro documentate avrebbero dovuto reputarsi oggettivamente inesistenti.
Il disconoscimento della deduzione e della detrazione prima ricordate comportava l'ampliamento dell'imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dell'i.re.s., dell'i.r.a.p. e dell'i.v.a.., che era quindi assoggettato ad imposizione. Ne conseguiva che erano liquidati e chiesti in pagamento € 34.732,00 a titolo di i.r.e.s., € 8.933,00 a titolo di i.r.a.p. ed € 40.437,00 a titolo di i.v.a., al netto degli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza prevista dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73 e delle sanzioni pecuniarie contestualmente inflitte. La sentenza pronunciata dalla Commissione Provinciale aveva accolto il ricorso ed aveva affermato che la pretesa creditoria dell'ufficio impositore era infondata poiché la prova dei suoi elementi costitutivi era insufficiente mentre la contribuente aveva fornito una prova piena ed attendibile dei relativi elementi impeditivi ossia dell'esistenza delle operazioni commerciali riportate nelle due fatture emesse nei confronti della contribuente ed, ancor prima, della società che le aveva emesse.
L'ufficio impositore aveva interposto appello con cui chiedeva la riforma di tale sentenza;
le doglianze articolate con tale gravame denunciavano l'erroneità dell'attività di valutazione delle prove addotte dalla contribuente ed, in conseguenza, delle conclusioni raggiunte dalla sentenza di primo grado.
La contribuente si era costituita con proprie controdeduzioni a mezzo delle quali chiedeva il rigetto del gravame. Questa Corte, come anticipato, aveva accolto il gravame con la sentenza n. 512/01/2016; essa era annullata dall'ordinanza n. 19903/21 della Suprema Corte di Cassazione, la quale disponeva il rinvio degli atti a questo ufficio giudiziario seppur in diversa composizione. Introdotto il giudizio di rinvio ed instaurato ritualmente il contraddittorio processuale, in data
13.10.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 10.11.2025 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 att. c.p.c..
Appare necessario rammentare che la Suprema Corte, nella fase rescindente del giudizio di legittimità, ha proceduto all'annullamento della sentenza n. 512/01/2016 emessa da questa Corte poiché ha affermato, in accoglimento del ricorso principale dell'ufficio impositore, che essa avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio prodotto agli atti del giudizio di primo grado ed avrebbe perciò statuito in modo scorretto ed illegittimo che la contribuente aveva fornito prova contraria dell'esistenza del diritto di credito vantato dall'Agenzia delle Entrate, così superando la relativa prova diretta da essa offerta;
ha altresì respinto il ricorso incidentale interposto dalla contribuente, il quale censurava la citata pronuncia resa da questa corte nella parte in cui (confermando la sentenza di primo grado) non riconosceva la nullità dell'atto impositivo per effetto del mancato rispetto dei termini stabiliti dagli artt. 43 d.p.r. n. 600/73 e 57 d.p.r. n. 633/72. Per quanto concerne la presente fase del processo, la Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato inoltro delle dichiarazioni fiscali ed il deposito dei bilanci presso la competente C.c.i.a.a. non costituiscono prove dell'esistenza della società emittente le fatture che documentano le operazioni in predicato di inesistenza;
che la congruenza delle annotazioni, nei partitari della contribuente, dei quantitativi della merce acquistata dalla Società_1 s.r.l. e di quella rivenduta alla
Società_2 s.r.l. non era sufficiente a dimostrare l'effettività della consegna
Ric_1dei beni asseritamente venduti dalla prima società; che la transazione conclusa tra la s.r.l. e la Società_1 s.r.l. (con riduzione del compenso originariamente pattuito ad € 70.000,00 in conseguenza della denuncia dei presunti vizi della merce effettuata dalla Società_2
s.r.l.) ed, in particolare, la registrazione delle relative fatturazioni tanto nelle scritture contabili della Ricorrente_1 s.r.l. quanto in quelle della Società_2 s.r.l. non rappresentavano una prova sufficiente dell'effettività delle operazioni commerciali documentate nelle fatture più volte ricordate. Da ultimo, la Suprema Corte aggiungeva che questa Corte aveva violato il principio di diritto secondo il quale la prova presuntiva – sulla quale poggiava la pretesa creditoria controversa – non va valutata in modo atomistico e frammentario.
Tanto premesso, deve osservarsi che questa Corte è chiamata ad applicare nel presente giudizio tali principii di diritto, sui quali si è formato il giudicato;
nell'attuale fase rescissoria – che di tale giudizio forma oggetto – è necessario definire le ricadute della loro applicazione sulle sorti del diritto di credito vantato dall'Agenzia delle Entrate. In via preliminare, la contribuente – nella sua veste di appellata – eccepisce l'inammissibilità dell'appello originariamente proposto dall'Agenzia delle Entrate ossia quello da essa depositato in data
2.7.2015, dal quale è scaturito il processo iscritto a ruolo sotto il n. 4022/15 r.g.a.; la Ric_1 s.r.l. infatti assume che i motivi di gravame presenti in tale appello sarebbero generici.
L'eccezione è infondata.
Essa invero non è stata sollevata nel giudizio di appello concluso dalla sentenza n. 512/01/2016 per mezzo delle controdeduzioni ivi depositate dalla s.r.l. e pertanto risulta preclusa e coperta dal giudicato che su tale profilo della lite si è formato in conseguenza della pronuncia dell'ordinanza della Suprema Corte n. 19903/21.
Ancora, in via parimenti preliminare va esaminata la doglianza, formulata dalla contribuente mediante la devoluzione del relativo motivo, concernente il mancato riconoscimento della nullità dell'avviso di accertamento impugnato in conseguenza del mancato rispetto dei termini decadenziali stabiliti dagli artt. 43 d.p.r. n. 600/73 e 57 d.p.r. n. 633/72.
A parere dell'appellata, tali termini non avrebbero dovuto essere oggetto del “raddoppio” previsto dall'art. 43 comma 3 d.p.r. n. 600/73 e dall'art. 57 comma 3 d.p.r. n. 633/72, poiché l'ufficio impositore non avrebbe dimostrato di avere denunciato alla competente autorità giudiziaria il legale rappresentante della società contribuente in quanto ipotetico autore di uno dei delitti p. e p. dal d. lgs.
n. 74/00. Tale doglianza risulta infondata per molteplici ragioni.
Essa è stata oggetto dell'unico motivo del ricorso incidentale per cassazione proposto dalla contribuente;
tale ricorso è stato rigettato e perciò il relativo punto della sentenza n. 512/01/2016 risulta coperto dal giudicato.
A prescindere da tale circostanza, va osservato che l'infondatezza discende anche dall'applicazione dei testi delle due norme nella loro formulazione vigente ratione temporis; difatti, tanto l'art. 43 comma 3 d.p.r. n. 600/73 quanto l'art. 57 comma 3 d.p.r. n. 633/72, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. n. 128/15, non subordinano il raddoppio all'effettivo inoltro all'autorità giudiziaria della denuncia relativa ad uno dei delitti p. e p. dal d. lgs. n. 74/00 ma al contrario lo ricollegano alla sussistenza (in capo all'ufficio impositore ovvero ai competenti organi di polizia giudiziaria) dell'obbligo di presentazione di tale denuncia, la cui verifica incidentale è rimessa al giudice tributario;
quest'ultimo deve appurare se vi sono seri indizi di uno dei citati delitti.
Nel caso di specie, all'esito della ricostruzione della complessiva vicenda sottesa all'emissione dell'avviso di accertamento impugnato ed anche alla luce della decisione adottata nel giudizio di legittimità, questa Corte riscontra in capo al legale rappresentante della società contribuente obiettivi indizi di consumazione del delitto p. e p. dall'art. 2 d. lgs. n. 74/00 giacché egli ha utilizzato (annotandole nella contabilità societaria e poi riportando le evidenze di quest'ultima nella relativa dichiarazione fiscale) fatture che documentavano operazioni commerciali oggettivamente inesistenti.
Passando all'esame del merito della pretesa creditoria veicolata dall'atto impositivo, se ne deve riconoscere la fondatezza. L'ordinanza pronunciata all'esito del giudizio di legittimità ha sostanzialmente espunto dalla piattaforma con cui la contribuente ha ritenuto di soddisfare l'onere di fornire la prova contraria, su di essa incombente, i tre principali indizi valorizzati dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, prima, e dalla sentenza pronunciata dalla Commissione Provinciale, poi. Tali indizi sono costituiti dal deposito del bilancio dell'esercizio inerente all'anno di imposta 2006
(valutato congiuntamente al mancato inoltro della dichiarazione fiscale), dalla conformità delle fatture disconosciute alla previsione dell'art. 21 d.p.r. n. 633/72 e dalla transazione intervenuta tra la
Società_1 s.r.l. e la contribuente. La Suprema Corte, nell'ordinanza n. 19903/21, ha negato loro attitudine dimostrativa dell'esistenza delle operazioni commerciali riportate nelle fatture nn. 37/B del 2.12.2006 e 39/B del 14.12.2006 della
Società_1 s.r.l.. Da ciò discende che non può sostenersi che la contribuente abbia fornito una prova contraria adeguatamente idonea a confutare l'esistenza del diritto di credito esercitato dall'Agenzia delle
Entrate, il quale a sua volta rinviene la sua fonte probatoria nel p.v.c. redatto dal Gruppo di Bari della Guardia di Finanza in data 17.12.2013 (oltre che nella relazione approntata in data 6.10.2010 dalla
Direzione Regionale dell'Abruzzo della medesima Agenzia).
A riguardo della prova diretta dell'esistenza di tale pretesa, va considerato che essa è ritratta non soltanto dalle circostanze fattuali direttamente vagliate dal giudice di legittimità quali la mancata presentazione della dichiarazione fiscale, la genericità del contenuto delle due fatture della
Società_1 s.r.l. e la simulazione più che verosimile della transazione intervenuta tra quest'ultima società e la contribuente ma anche da ulteriori elementi indiziari trascurati dalle precedenti sentenze di merito nonostante la loro rappresentazione all'interno del p.v.c. del 17.12.2013.
Questa Corte intende fare riferimento all'assenza di un'effettiva sede operativa della Società_1
s.r.l., alla mancata disponibilità di un immobile destinato allo stoccaggio della merce commerciata, all'ubicazione della sua sede legale all'interno dell'abitazione privata del suo legale rappresentante, all'assenza di un contratto di compravendita della merce descritta nelle due fatture, all'assenza di una documentazione fiscale e/o commerciale (d.d.t., d.a.s., bolle di consegna, etc.) in grado di comprovare il trasporto di tale merce dalla sede della Società_1 s.r.l. alla sede della contribuente (o ad un immobile a sua disposizione) e da quest'ultima sede a quella della
Società_2 s.r.l. oltre ai più usuali indizi dimostrativi dell'assenza di operatività di un'attività imprenditoriale fittizia quali l'assenza di personale dipendente e l'assenza di attrezzature e beni strumentali necessari al suo svolgimento.
A quest'ultimo riguardo deve considerarsi che, stando a quanto si evince dalla relazione stilata in data
Società_16.10.2010 dalla direzione abruzzese dell'Agenzia delle Entrate, il “codice attività” della s.r.l. era il “commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici” (465201) e pertanto appare alquanto inusuale che essa non disponesse di un magazzino destinato al ricovero delle merci commercializzate e che non fosse in possesso di documentazione comprovante la loro consegna agli acquirenti (oltre che proprie controparti contrattuali), anche a mezzo di un eventuale vettore. A ciò deve aggiungersi che va dato adeguato risalto, quale ulteriore elemento di prova dell'inesistenza delle operazioni commerciali fatturate, all'estrema concisione delle contestazioni riguardanti i vizi da cui sarebbero stati affetti gli accessori per apparecchi telefonici compravenduti. Questa Corte ha esaminato la nota di contestazione inviata dalla Società_2
s.r.l. alla Ricorrente_1 s.r.l. (datata 18.1.2007), l'analoga nota di contestazione inviata dalla
Ricorrente_1 Società_1 s.r.l. alla fornitrice s.r.l. (datata 25.1.2007) e la transazione conclusa tra la Ricorrente_1 s.r.l. e la Società_2 s.r.l. in data 27.2.2007; orbene appare singolare che nel testo di tutti questi atti non sono mai menzionate la natura e la causa del difetto da cui i citati accessori sarebbero affetti;
tale dettaglio appare ancor più significativo se si pone mente al considerevole valore della partita di merce di cui essi formavano oggetto.
La valutazione unitaria delle circostanze finora passate in rassegna integra una prova presuntiva persuasiva (e quindi dotata dei requisiti, della gravità, della precisione e della concordanza) in grado di dimostrare la più che verosimile inesistenza delle operazioni commerciali menzionate nelle fatture emesse dalla Società_1 s.r.l. e dunque la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'Agenzia delle Entrate.
Va inoltre ricordato che, con la doglianza n. 4) del ricorso in riassunzione, la società contribuente deduce che la transazione da essa conclusa con la Società_1 s.r.l. non sarebbe simulata poiché la sua effettività sarebbe dimostrata dall'effettività della transazione intervenuta tra essa e la
Società_2 s.r.l.; quest'ultima circostanza sarebbe dimostrata in particolar modo dal pagamento del corrispettivo della merce venduta attraverso l'esecuzione di bonifici bancari.
A tal proposito va osservato che quest'ultima circostanza confligge con il riconoscimento della
Società_1simulazione della transazione conclusa tra la contribuente e la propria fornitrice Soc_1 s.r.l.; tale circostanza è coperta dal giudicato, formatosi per effetto della pronuncia dell'ordinanza n. 19903/21 della Suprema Corte di Cassazione.
Gli effetti della formazione del giudicato su tale punto della pronuncia escludono che la lagnanza in disamina possa essere positivamente preso in considerazione nella presente sede. Ne deriva che, di contro, la contribuente avrebbe dovuto farla valere ricorrendo in revocazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. avverso tale punto dell'ordinanza n. 19903/21 e lamentando – mercè tale mezzo straordinario di impugnazione – la violazione dell'art. 395 comma 1 n. 4) c.p.c. (atteso che tale ordinanza, restando silente sull'oggetto della doglianza, risulta emessa sul presupposto dell'inesistenza della transazione tra la Ricorrente_1 s.r.l. e la Società_2 s.r.l.).
In riferimento a questo specifico tema di prova deve poi soggiungersi che la contribuente a più riprese afferma di poter provare la fondatezza delle proprie asserzioni facendo leva sulle evidenze desumibili dalle annotazioni registrate nella propria contabilità (bilanci, mastrini, etc.).
La documentazione contabile, tuttavia, non ha alcuna attitudine dimostrativa delle circostanze favorevoli al contribuente che esercita un'attività imprenditoriale. A tale conclusione si perviene sia in funzione del fatto che essa è formata dallo stesso contribuente (a favore del quale dovrebbe svolgere funzione di prova) sia per effetto dell'art. 2709 c.c., che in generale ne circoscrive la valenza dimostrativa soltanto alle circostanze sfavorevoli all'imprenditore (cfr. sul punto da ultimo Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 25321/24).
Da ultimo, va osservato che con memoria depositata in data 1.10.2025 la contribuente eccepisce che la pretesa creditoria vantata nei suoi confronti sarebbe neutralizzata, per effetto dell'art. 21 bis d. lgs. n.
Numero_174/00, dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in c.m.; questa sentenza ha assolto Rappresentante_1, nella sua qualità di legale rappresentante della Ric_1
s.r.l., dall'accusa di avere commesso il delitto p. e p. dall'art. 2 d. lgs. n. 74/00.
L'eccezione è priva di fondamento. Dall'esame del capo di imputazione di cui il Rappr_1 risponde si evince invero che l'anno di imposta
2006 non è ricompreso nelle contestazioni mosse nei suoi confronti nel processo deciso dalla suddetta sentenza;
invero, in tale capo di accusa (si tratta del capo C della rubrica dell'editto accusatorio presente nell'intestazione della sentenza) si fa riferimento agli anni di imposta compresi tra il 2007 ed il 2010 mentre, prima del richiamo all'anno 2007, vi è un “omissis” decisamente esplicativo.
In definitiva, l'avviso di accertamento n. TVF030301128/2014, emesso in data 15.5.2014 dalla
Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate, è legittimo e fondato;
fondata deve quindi considerarsi la pretesa creditoria ad esso sottostante (con riguardo tanto alle maggiori imposte quanto alle sanzioni pecuniarie inflitte).
Le spese e gli onorari di giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs.
n. 546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento a tutti i gradi di giudizio finora celebrati ai sensi del d.m. n. 55/2014, vigente al momento della definizione di quello attuale (cfr. Cass. SS.UU. civili sent.
n. 17406/12); essi sono quantificati, tenendo conto della decurtazione del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n. 546/92 (poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'ufficio impositore), nella misura complessiva di € 8.560,00 (€ 2.960,00 per il processo di primo grado;
€
1.920,00 per il processo di secondo grado;
€ 1.760,00 per il giudizio di legittimità; € 1.920,00 per il giudizio di rinvio), oltre al rimborso delle spese generali come per legge.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione, in riforma della sentenza n.
1510/02/2015 emessa dalla Commissione Provinciale di Bari, così decide: accoglie l'appello originariamente proposto dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate in data 2.7.2015 (4022/15 r.g.a.) e, per l'effetto, respinge il ricorso proposto dalla Ric_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TVF030301128/2014, da essa emesso in data 15.5.2014; condanna l'appellata Ric_1 s.r.l. al pagamento in favore dell'appellante Agenzia delle Entrate delle spese e degli onorari di tutti i gradi di giudizio finora celebrati (incluso quello di legittimità), che si liquidano in complessivi € 8.560,00, oltre al rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 10.11.2025.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso