Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00796/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00580/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2026, proposto da
EL RI, EN EN, CO ER, LI IO BO, MA AR, AV UN, AR CC, LI LE, DA AN, FI CO IS, RI ZI TO, RI EL CI EN, BE IO NT, rappresentati e difesi dall'avvocato CO Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura U.T.G. di Crotone, non costituita in giudizio;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata dal viceprefetto aggiunto, dott. Zaccaria Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI EL TT, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento/verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale Crotone del 26 aprile 2026, n. 93, di ricusazione della lista dei candidati al Consiglio comunale di VE, portante il contrassegno “cerchio con bordo blu che raffigura, nella parte superiore, due montagne; davanti alle montagne si trovano alcuni pini; dietro le montagne è raffigurato il sole; al centro del simbolo vi è la scritta ‘PER SAVELLI’, nella parte inferiore del logo sono presenti le fasce arcobaleno della bandiera della pace” e la collegata candidatura a Sindaco di EL RI, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto e pregresso e connesso e conseguenziale.
e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti e della lista Per VE di partecipare alle elezioni fissate per i giorni 24 e 25 Maggio 2026 per il rinnovo del Consiglio comunale di VE e per l’elezione del Sindaco di VE e per condanna della Sottocommissione Elettorale Circondariale Crotone e della Commissione Elettorale Circondariale di Crotone e della Commissione Elettorale Circondariale e del Ministero dell’Interno e del Prefetto di Catanzaro e di Crotone ad ammettere la lista Per VE e i ricorrenti/candidati alle consultazioni elettorali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 30 aprile 2026 il dott. CO AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FA e TO
1. – Sono state indette per il 24 e 25 maggio 2026 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di VE.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il 25 aprile 2026, risultavano presentate due liste di candidati al Consiglio comunale, ciascuna collegata ad un candidato sindaco.
Entrambe le liste di candidati, tuttavia, sono state escluse dalla procedura elettorale dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale Crotone, la quale ha rilevato che «l’autenticazione delle firme relative all’accettazione delle candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale è stata eseguita dai dipendenti comunali RO TA e dott. CO TA, i quali non risultano essere stati debitamente incaricati all’autenticazione delle predette firme da parte del Sindaco o Commissario Straordinario secondo le modalità indicate 5 dall’art. 14 comma 1 Legge n. 53 del 1990; che, inoltre, dall’autenticazione della firma del candidato alla carica di Sindaco, effettuata dal dott. TA CO, non risulta indicata la qualifica dell’autenticatore, né la sua funzione risulta indicata altrove all’interno della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco» .
2. – L’odierna sentenza riguarda il ricorso proposto, avverso il verbale di esclusione meglio indicato in epigrafe, dai candidati alla carica di consigliere comunale della lista Per VE (EN EN, CO ER, LI IO BO, MA AR, AV UN, AR CC, LI LE, DA AN, FI CO IS, RI ZI TO), insieme alla candidata alla carica di Sindaco (EL RI) e ai due presentatori della lista (RI EL CI EN e BE IO NT).
I ricorrenti, denunciando l’illegittimità della decisione della Sottocommissione, chiedono l’annullamento del verbale di esclusione e l’accertamento del loro diritto a partecipare alla competizione elettorale.
Deducono:
a) la violazione dell’art. 14 l. 21 marzo 1990, n. 53 e dell’art. 21 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, giacché:
- a1) i dipendenti comunali RO TA e CO TA sarebbero stati debitamente delegati per l’autentica delle sottoscrizioni dal Commissario Straordinario del Comune di VE con i decreti nn. 3 e 2 del 9 aprile 2026;
- a2) la qualifica di CO TA è nota e dichiarata dalla stessa Sottocommissione Elettorale Circondariale;
- a3) il citato art. 14 della l. n. 53 del 1990 prevede una sola causa di nullità dell’autentica, che si verifica quando essa preceda di 180 giorni la presentazione delle candidature;
b) la violazione del principio del favor partecipationis , resa ancor più grave dal fatto che l’esclusione di tutte le candidature impedirà ai cittadini del Comune di VE di scegliere liberamente i propri organi rappresentativi;
c) la violazione del principio dell’affidamento, posto che i candidati si sono recati presso gli uffici comunali per poter accedere alla competizione elettorale e gli eventuali vizi non sarebbero loro imputabili;
d) la mancata attivazione del soccorso istruttorio, ammissibile in condizioni del tutto particolari, quale quelle verificatasi nella specie;
e) la sostanziale lesione del diritto dei ricorrenti all’elettorato passivo.
3. – Si è costituita con memoria, che ha argomentato circa la correttezza del proprio operato, la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Crotone.
4. – Il ricorso è stato discusso all’udienza speciale elettorale del 30 aprile 2026.
5. – Questo Tribunale, in una recente pronuncia (sentenza della Sez. II del 2 maggio 2025, n. 789, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza dell’8 maggio 2025, n. 3950) ha ricordato in via generale che sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l'apposizione del timbro, l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l'accertamento della sua identità e dell'apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, la legittimazione di quest'ultimo, infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione (Cons. Stato, Sez. V, 15 maggio 2015, n. 24905; Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2019, n. 3022).
Di recente, la giurisprudenza (cfr. CGARS 30 maggio 2024, n. 390) ha ribadito che, in materia di presentazione delle liste elettorali vige il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. Le modalità di autenticazione, essendo dirette a garantire con il vincolo della fede privilegiata la certezza circa la provenienza della presentazione della lista, sono requisiti prescritti ad substantiam e non surrogabili (cfr. anche Cons. Stato, Sez. II, 25 maggio 2022 n. 4198; Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2941).
Le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono, di conseguenza, essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione.
Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura, o che presentano come delegati le liste, non assumono, si badi, un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale (Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2019, n. 3022).
Va infine rilevato che, per i vizi relativi a uno degli elementi costitutivi dell’autenticazione non è ammesso soccorso istruttorio (cfr. questa Sezione, sentenza del 2 maggio 2025, n. 787; cfr. anche Cons. Stato, Sez. II, 26 aprile 2023, n. 4210; Id. 25 maggio 2022, n. 4204, secondo cui il soccorso istruttorio previsto dall'art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960 è applicabile solo in ipotesi eccezionali come caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell'amministrazione e solo per vizi meramente formali).
6. – Nel caso di specie, sono stati prodotti agli atti del giudizio i due decreti nn. 3 e 2 del 9 aprile 2026, evocati dai ricorrenti, con cui RO TA e CO TA sarebbero stati delegati all’autenticazione delle sottoscrizioni necessarie per presentare le candidature alle elezioni.
Tali decreti, però, non risultano sottoscritti dal Commissario Straordinario, a cui pure apparentemente sono imputabili. Anzi, questi, che originariamente li aveva trasmessi con PEC del 25 aprile 2026 alla Sottocommissione Circondariale Elettorale di Crotone, con successiva PEC del 26 aprile 2026, indirizzata alla medesima Sottocommissione, ha chiesto di non tenerne conto, in quanto inviati per errore. Tale seconda nota non può essere interpretata che in termini di disconoscimento della paternità di tali atti non firmati, che quindi non valgono a fondare il potere autenticatorio dei due dipendenti del Comune di VE.
A ciò si aggiunge il rilievo che, nell’autenticare la dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco, il funzionario comunale ha omesso di indicare espressamente il proprio nome e cognome (dati peraltro difficilmente ricavabili dalla firma, poco leggibile), nonché la propria qualifica.
Tali dati hanno indotto la Sottocommissione Circondariale Elettorale di Crotone ad escludere a giusta ragione la lista, giacché non vi è conformità tra il procedimento seguito e il modello legale.
7. – Non sfugge al Tribunale la particolare severità delle conseguenze del vizio esistente, che i ricorrenti si dolgono non essere loro imputabile.
Tuttavia, la necessità di tutela della regolarità del procedimento elettorale comporta che esso sia presidiato da stringenti formalità, la cui violazione determina, indipendentemente da qualsivoglia profilo soggettivo, l’illegittimità degli atti.
8. – Il ricorso è respinto.
Le spese di lite possono essere compensate stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo RE, Presidente
CO AL, Consigliere, Estensore
Arturo TO, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| CO AL | Gerardo RE |
IL SEGRETARIO