Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 663
CASS
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio della motivazione in relazione all'omessa ed erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti

    La Corte ha ritenuto che le censure mosse alla valutazione probatoria siano infondate, poiché la sentenza impugnata è esente da manifeste contraddizioni e travisamenti. Le doglianze sono state esaminate e disattese dai giudici di merito con conforme valutazione, richiedendo una nuova valutazione del fatto al di fuori dei limiti di legittimità. La valutazione della credibilità delle persone offese minori è stata compiuta in modo complessivo e d'insieme, con riscontri esterni.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 609-quater e 192 cod. proc. pen. in ragione delle inattendibili dichiarazioni rese dalle persone offese

    Le doglianze sono infondate poiché ripropongono censure già esaminate e disattese dai giudici di merito. La Corte territoriale ha adeguatamente valutato le risultanze peritali e la genesi delle propalazioni accusatorie, ritenendo credibili le dichiarazioni delle minori e riscontrate dalle deposizioni delle madri e della nonna. Le critiche difensive sono dirette a una diversa lettura degli atti processuali, esulando dai limiti del giudizio di legittimità.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192, 546 e 605 in relazione all’art. 609-quater, in ragione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa XXXXXXXXXXXXXXX alla luce del ruolo svolto dalla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ausiliario del P.M. e psicoterapeuta della minore

    Il doppio ruolo della consulente non incide sull'utilizzabilità delle dichiarazioni della minore. La Carta di Noto contiene meri suggerimenti e la sua inosservanza non comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, salvo l'obbligo di motivazione del giudice. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla credibilità della minore, considerando l'omogeneità dei racconti.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione in relazione al diniego di disporre la rinnovazione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.

    La Corte ha adeguatamente motivato il diniego di rinnovazione, spiegando come nessuna delle prove richieste fosse dirimente nel senso prospettato dalla difesa. Le motivazioni del rigetto sono congruenti e logiche.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost.

    La Corte territoriale si è ampiamente soffermata sull'attendibilità delle minori e delle madri, motivando logicamente le decisioni. Il giudizio di attendibilità è esente da vizi logici e non presta il fianco alle censure difensive.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 6, cod. pen.

    Il motivo è inammissibile perché nuovo, non essendo stato proposto in sede di appello.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento ex officio delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.

    Il motivo è inammissibile perché nuovo, non essendo stato proposto in sede di appello.

  • Inammissibile
    Vizio della motivazione in ordine all’aumento operato ex art. 81 cpv. cod. pen. per il riconosciuto vincolo della continuazione interna ed esterna.

    Il motivo è inammissibile perché nuovo, non essendo stato proposto in sede di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 663
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 663
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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