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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5944 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1798 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Califano Parte_1 C.F._1
Olga, giusta procura in atti,
Appellante
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Bianco Tecla, giusta procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 622, pubblicata il 27.4.2016 e munita di formula esecutiva in data 06.05.2016, condannava la in solido con Controparte_1 la al pagamento delle spese di lite – liquidate in euro 6.800,00 per il Controparte_2 giudizio di opposizione a d.i. ed euro 1.500,00 per la fase cautelare, oltre spese vive, spese generali, iva e cpa – in favore di con attribuzione all'avv. Salvatore Parte_1 Nocera, procuratore antistatario.
2.In forza del suddetto titolo esecutivo intimava all' Parte_1 Controparte_1 il pagamento della somma di euro 12.525,70. mediante atto di precetto.
[...]
3.Successivamente, rimasta infruttuosa l'intimazione effettuata con l'atto di precetto, dava avvio alla procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 863/2018 Parte_1
R.G.E. del Tribunale di Torre Annunziata.
4.Avverso la richiamata procedura proponeva opposizione, ex art. 615 c.p.c., la
[...]
deducendo l'inesistenza del diritto di agire in executivis da parte del CP_1 Parte_1 sia per carenza del titolo esecutivo, sia per l'inesistenza del diritto di credito,
[...] estintosi a seguito di avvenuto pagamento nelle mani dell'avvocato antistatario, Salvatore
Nocera, della somma liquidata a titolo di spese legali con la menzionata sentenza n.
622/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore.
Inoltre, la rappresentava come, in forza del medesimo titolo Controparte_1 esecutivo, avesse già avviato una procedura esecutiva mobiliare presso Parte_1 il Tribunale di Nocera Inferiore – iscritta al R.G.E. n. 1739/2016 – sospesa con ordinanza del 19.10.2017 e a cui aveva fatto seguito, poi, il giudizio di merito, attualmente ancora pendente (R.G. n. 7211/20147).
5. Con ordinanza del 12 ottobre 2018, anche il Tribunale di Torre Annunziata, ravvisando i presupposti richiesti dalla legge per sospendere la procedura esecutiva, ritenendo condivisibili le doglianze fatte presenti dalla accoglieva l'istanza di Controparte_1 sospensione e concedeva i termini per l'avvio del giudizio di merito.
6. insisteva nell'affermare il pieno diritto, in forza della sentenza del Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore n. 622/2016 a procedere all'esecuzione forzata. Negli atti difensivi del si legge, testualmente, che “certamente qualche dubbio interpretativo Pt_1 potrà scaturire dalla sintassi utilizzata dal Magistrato e che tuttavia può essere chiarita attraverso i contenuti della relazione tecnica di parte redatta dalla Dottoressa in Filologia
”. CP_3
7.Il giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata si concludeva con la sentenza n. 2134, pubblicata in data 26.10.2021, non notificata, e con la quale veniva dichiarata improcedibile, o comunque illegittimo il procedimento esecutivo R.G.E. n. 863/18 introdotto da per insussistenza del titolo e per assoluta carenza del diritto di Parte_1 procedere ad esecuzione.
Veniva, conseguentemente, ordinato l'immeditato svincolo della somma pignorata e pari all'importo di euro 15.080,00 depositata su Libretto Postale n. 408204 presso Ufficio Postale di Torre Annunziata, con immediata restituzione in favore di Controparte_1
Il rigetto della domanda avanzata dal veniva così motivato dal Tribunale di Torre Pt_1
Annunziata: “il titolo posto a base dell'esecuzione non lascia spazio ad alcuna interpretazione diversa da quella strettamente letterale. Nel caso in esame, il non Pt_1 dispone del titolo esecutivo considerato che la sentenza condanna la controparte a rifondergli le spese di lite (intese nel senso giuridicamente più ampio ed in esso dovendosi logicamente ricomprendere anche i compensi), giacché egli è parte vittoriosa ma, poi, dispone la distrazione delle spese medesime in favore del difensore il quale, rispetto a tali spese, assume la qualità di unico creditore e quindi di unico legittimato all'esazione (Cass.
Civ. Sez. I, 15.3.2010, ord. n. 6184 ed altre conformi)”.
Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza, venivano addebitate in capo a Parte_1
Inoltre, ritenuta la sussistenza dei presupposti idonei a fondare la responsabilità aggravata di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. – vale a dire “i numerosi procedimenti esecutivi, tutti dipendenti dallo stesso titolo e tutti miseramente naufragati” –, il Tribunale di Torre
Annunziata condannava al risarcimento dei danni, in favore di Parte_1 [...]
liquidati equitativamente in euro 1.500,00. CP_1
8.Avverso la sentenza n. 2134, pubblicata il 26.10.2021, propone Parte_1 appello per i seguenti motivi: I - la contraddittoria motivazione in merito all'interpretazione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore con riferimento al capo sulle spese di lite;
II
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma la sussistenza dei presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; III - l'omessa pronuncia in riferimento alla perizia filologica.
Deduce: che da una lettura della sentenza emerge in maniera chiara ed inequivocabile che la
[...]
e la sono condannate al rimborso spese di lite e spese CP_1 Controparte_2 forfettarie da liquidare a mentre all'Avvocato costituito spettano Parte_1 unicamente vive, consistenti in contributi unificati, diritti/marche da bollo e notifiche in quanto anticipate in corso di causa;
che i dubbi interpretativi che possono scaturire dalla sintassi utilizzata dal Magistrato, possono essere chiariti attraverso i contenuti della relazione di parte redatta dalla
Dottoressa in Filologia Lidia Califano;
che in ogni caso, il tribunale ha utilizzato il termine “rimborsare”, riferibile alle spese anticipate dal difensore, dichiaratosi anticipatario;
che la condanna ex art. 96, comma secondo, cpc è ingiusta, in quanto il creditore è legittimato ad agire in più sedi esecutive, fino alla soddisfazione del credito;
che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla perizia filologica prodotta.
Alla luce dei suddetti motivi di gravame, chiede la riforma della sentenza Parte_1 di primo grado e l'accertamento del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 622/2016; chiede, altresì, che venga accertata l'insussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 96, secondo comma, c.p.c.
9.La si costituisce, contestando tutto quanto affermato da parte Controparte_1 appellante ed insistendo per il rigetto dell'impugnazione; con vittoria delle spese di lite.
Nello specifico, l'appellata ritiene che l'impugnazione debba essere dichiarata improcedibile/inammissibile per mancata osservanza di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c.
e che, in ogni caso, il diritto di credito di cui asserisce essere titolare è in Parte_1 realtà insussistente poiché l'unico legittimato alla riscossione degli importi liquidati a titolo di spese processuali dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 622/2016, è l'allora difensore dell'appellante, avv. Salvatore Nocera, il cui credito è stato tempestivamente ed integralmente soddisfatto dalla come da documentazione allegata. Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
1.1.Con riferimento al primo ed al terzo motivo di appello, occorre ricordare che in virtù del disposto di cui all'art. 93 c.p.c., il difensore munito di una valida procura che abbia avanzato richiesta di distrazione delle spese e dei compensi “a proprio favore, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, senza che il giudice possa effettuare alcuna valutazione in merito a siffatta richiesta. É, naturalmente, indispensabile che la parte assistita dal difensore che ha chiesto la distrazione delle spese in suo favore sia parte vittoriosa del giudizio nel quale la richiesta di distrazione è avvenuta e che non sia disposta la compensazione integrale per i motivi previsti dalla legge. Ciò posto, la statuizione sulla distrazione delle spese processuali va adottata sulla sola scorta della dichiarazione dell'avvocato istante e non può essere sindacata dal giudice. Tanto, poiché il difensore agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente”. (v. Cass. n. 8436/2019).
Ove la parte poi risultata vittoriosa, ritenga di essere l'unica legittimata a richiedere la corresponsione dei menzionati importi dalla parte soccombente, in ragione dell'intervenuto pagamento dei compensi al proprio difensore ed al conseguente soddisfacimento del credito relativo alle spese ed agli onorari, avrà la possibilità di chiedere al giudice la revoca del provvedimento di distrazione.
Qualora ciò non avvenga, non sarà possibile, in alcun modo, per la parte, agire nei confronti della parte soccombente per ottenere il pagamento delle spese di lite attribuite al difensore.
1.2. A conferma della mancanza di discrezionalità del provvedimento di distrazione, vi è anche la sentenza n. 16037/2010 con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – pur se al fine di chiarire come l'unico strumento adeguato a porre rimedio ad un'eventuale omessa pronuncia in ordine alla richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore sia quello della correzione di errore materiale – hanno affermato, chiaramente, che “la concessione della distrazione rimane di regola sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale”. (v. Cass., Sez. Un., n.16037/2010).
Dei principi sopra enunciati ha fatto buon governo il giudice di prime cure.
1.3. L'allora difensore del avv. Salvatore Nocera, negli scritti difensivi Parte_1 depositati in giudizio ha chiaramente formulato istanza di distrazione delle spese processuali in suo favore (v. punto 4 dell'opposizione a decreto ingiuntivo culminato con la sentenza n.
622/2016) e, pertanto, il giudice del Tribunale di Nocera Inferiore nel disporre la condanna della al pagamento dei compensi e delle spese in favore di Controparte_1 Parte_1 le ha correttamente distratte – secondo i principi sopra ricordati – all'avv. Nocera.
[...]
L'attuale quadro normativo e giurisprudenziale non lascia alcun margine per una interpretazione diversa, qual è quella “letterale” sostenuta – a più riprese e dinanzi a più giudicanti – dall'appellante.
1.4.A questo punto, vale la pena evidenziare che la perizia filologica – tra l'altro né asseverata, né giurata – depositata in primo grado dall'appellante e rispetto alla quale quest'ultimo lamenta un vizio di omessa pronuncia (terzo motivo di impugnazione), deve essere considerata – sul piano giuridico – alla stregua di un mero indizio equiparabile a qualsiasi altro documento proveniente da un terzo e la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (v. Cass. n. 5667/2025).
Dunque, una consulenza di parte – qual è quella depositata da –va Parte_1 qualificata come semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e, pertanto, sfornita di qualsiasi valore probatorio.
1.5.Deve essere rigettato anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale – lo si ricorda – il lamenta l'erronea applicazione dell'art. 96 c.p.c. per insussistenza dei Pt_1 presupposti utili a configurare una ipotesi di responsabilità aggravata.
Nello specifico, l'art. 96 comma 2 c.p.c. richiede un presupposto oggettivo ed uno soggettivo affinché possa essere pronunciata una condanna per responsabilità aggravata.
Il profilo oggettivo deve essere inteso, secondo opinione consolidata, come accertata insussistenza della situazione giuridica sostanziale a tutela della quale sono stati compiuti gli atti tipizzati dal comma in discorso;
viceversa, il profilo soggettivo può dirsi integrato anche senza che ricorra la mala fede, ma più semplicemente si possa constatare un comportamento connotato da colpa, anche lieve perché appunto posto in essere in dispregio della normale prudenza.
1.6. Anche la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi sul punto, è costante nell'affermare che si configura un abuso del processo – idoneo a legittimare la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. – ogni volta che lo strumento processuale venga utilizzato per finalità contrastanti ai principi generali di buona fede e correttezza, e ancor più a monte, incompatibilmente con il superiore dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
1.7. a più volte azionato il titolo che qui viene in rilievo ossia la sentenza Parte_1 del Tribunale di Nocera Inferiore n. 622/2016.
Lo ha fatto sia avviando una procedura esecutiva (R.G.E. n. 863/2018) poi sospesa ed oggetto del giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata qui gravata, sia procedendo ad altri due diversi pignoramenti. Il primo (R.G.E. n. 1739/2016) è stato sospeso dal Tribunale di Nocera Inferiore a seguito di opposizione presentata dalla e rispetto al quale pende giudizio di Controparte_1 merito R.G. n. 7211/2017, rinviato a gennaio 2026 per la precisazione delle conclusioni
Il secondo (R.G.E. n. 1037/2019), ugualmente opposto e sospeso dal Tribunale di
Benevento che si è poi pronunciato, all'esito dell'incardinato giudizio di merito R.G. n.
3465/2019, con sentenza n. 506/2024, pubblicata in data 7.3.2024.
Il comportamento dell'odierno appellante è palesemente contrario a qualsivoglia regola di
“normale prudenza” come richiesta dal secondo comma dell'art. 96 c.p.c., se si ha riguardo alla pervicacia con la quale il ha continuato ad intraprendere azioni esecutive sulla Pt_1 scorta di un titolo esecutivo più volte dichiarato inidoneo.
1.8. Per altro, in questo giudizio si è accertata la evidente inesistenza del diritto di credito attivato dal , il quale, con una media diligenza, avrebbe dovuto percepire che il Pt_1 credito relativo alle spese di lite era stato riconosciuto, dal tribunale, al suo difensore, dichiaratosi, nel corso del giudizio, antistatario.
1.9. Sicché, alcuna doglianza può essere mossa alla sentenza di primo grado con cui il
Tribunale di Torre Annunziata, correttamente, ha ritenuto che “ricorrono i presupposti per la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, II co.
Cpc, avendo il convenuto opponente fornito, con i documenti allegati e depositati, sufficiente prova circa la esistenza di numerosi procedimenti esecutivi, tutti dipendenti dallo stesso titolo e tutti miseramente naufragati e quindi, perché si possa configurare un abuso dei mezzi di esecuzione che integrano la sua responsabilità aggravata”.
2.La sentenza impugnata deve essere confermata.
3. Le spese di lite per questo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
e vanno, quindi, addebitate a Parte_1
4.Per la liquidazione delle spese deve farsi applicazione dei c.d. parametri, dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
5. Lo scaglione di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000, calcolato avendo riguardo alla somma oggetto dell'atto di precetto.
6.Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 55/14 e succ. mod., in ragione della ridotta complessità delle questioni affrontate.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 2.904,00 a titolo di compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
7.Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata n.2134, pubblicata il 26 ottobre 2021;
B) condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in Parte_1 favore della in persona del l.r.p.t., liquidandole in euro 2.904,00 a titolo Controparte_1 di compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
C) ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11.11.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1798 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Califano Parte_1 C.F._1
Olga, giusta procura in atti,
Appellante
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Bianco Tecla, giusta procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 622, pubblicata il 27.4.2016 e munita di formula esecutiva in data 06.05.2016, condannava la in solido con Controparte_1 la al pagamento delle spese di lite – liquidate in euro 6.800,00 per il Controparte_2 giudizio di opposizione a d.i. ed euro 1.500,00 per la fase cautelare, oltre spese vive, spese generali, iva e cpa – in favore di con attribuzione all'avv. Salvatore Parte_1 Nocera, procuratore antistatario.
2.In forza del suddetto titolo esecutivo intimava all' Parte_1 Controparte_1 il pagamento della somma di euro 12.525,70. mediante atto di precetto.
[...]
3.Successivamente, rimasta infruttuosa l'intimazione effettuata con l'atto di precetto, dava avvio alla procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 863/2018 Parte_1
R.G.E. del Tribunale di Torre Annunziata.
4.Avverso la richiamata procedura proponeva opposizione, ex art. 615 c.p.c., la
[...]
deducendo l'inesistenza del diritto di agire in executivis da parte del CP_1 Parte_1 sia per carenza del titolo esecutivo, sia per l'inesistenza del diritto di credito,
[...] estintosi a seguito di avvenuto pagamento nelle mani dell'avvocato antistatario, Salvatore
Nocera, della somma liquidata a titolo di spese legali con la menzionata sentenza n.
622/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore.
Inoltre, la rappresentava come, in forza del medesimo titolo Controparte_1 esecutivo, avesse già avviato una procedura esecutiva mobiliare presso Parte_1 il Tribunale di Nocera Inferiore – iscritta al R.G.E. n. 1739/2016 – sospesa con ordinanza del 19.10.2017 e a cui aveva fatto seguito, poi, il giudizio di merito, attualmente ancora pendente (R.G. n. 7211/20147).
5. Con ordinanza del 12 ottobre 2018, anche il Tribunale di Torre Annunziata, ravvisando i presupposti richiesti dalla legge per sospendere la procedura esecutiva, ritenendo condivisibili le doglianze fatte presenti dalla accoglieva l'istanza di Controparte_1 sospensione e concedeva i termini per l'avvio del giudizio di merito.
6. insisteva nell'affermare il pieno diritto, in forza della sentenza del Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore n. 622/2016 a procedere all'esecuzione forzata. Negli atti difensivi del si legge, testualmente, che “certamente qualche dubbio interpretativo Pt_1 potrà scaturire dalla sintassi utilizzata dal Magistrato e che tuttavia può essere chiarita attraverso i contenuti della relazione tecnica di parte redatta dalla Dottoressa in Filologia
”. CP_3
7.Il giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata si concludeva con la sentenza n. 2134, pubblicata in data 26.10.2021, non notificata, e con la quale veniva dichiarata improcedibile, o comunque illegittimo il procedimento esecutivo R.G.E. n. 863/18 introdotto da per insussistenza del titolo e per assoluta carenza del diritto di Parte_1 procedere ad esecuzione.
Veniva, conseguentemente, ordinato l'immeditato svincolo della somma pignorata e pari all'importo di euro 15.080,00 depositata su Libretto Postale n. 408204 presso Ufficio Postale di Torre Annunziata, con immediata restituzione in favore di Controparte_1
Il rigetto della domanda avanzata dal veniva così motivato dal Tribunale di Torre Pt_1
Annunziata: “il titolo posto a base dell'esecuzione non lascia spazio ad alcuna interpretazione diversa da quella strettamente letterale. Nel caso in esame, il non Pt_1 dispone del titolo esecutivo considerato che la sentenza condanna la controparte a rifondergli le spese di lite (intese nel senso giuridicamente più ampio ed in esso dovendosi logicamente ricomprendere anche i compensi), giacché egli è parte vittoriosa ma, poi, dispone la distrazione delle spese medesime in favore del difensore il quale, rispetto a tali spese, assume la qualità di unico creditore e quindi di unico legittimato all'esazione (Cass.
Civ. Sez. I, 15.3.2010, ord. n. 6184 ed altre conformi)”.
Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza, venivano addebitate in capo a Parte_1
Inoltre, ritenuta la sussistenza dei presupposti idonei a fondare la responsabilità aggravata di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. – vale a dire “i numerosi procedimenti esecutivi, tutti dipendenti dallo stesso titolo e tutti miseramente naufragati” –, il Tribunale di Torre
Annunziata condannava al risarcimento dei danni, in favore di Parte_1 [...]
liquidati equitativamente in euro 1.500,00. CP_1
8.Avverso la sentenza n. 2134, pubblicata il 26.10.2021, propone Parte_1 appello per i seguenti motivi: I - la contraddittoria motivazione in merito all'interpretazione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore con riferimento al capo sulle spese di lite;
II
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma la sussistenza dei presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; III - l'omessa pronuncia in riferimento alla perizia filologica.
Deduce: che da una lettura della sentenza emerge in maniera chiara ed inequivocabile che la
[...]
e la sono condannate al rimborso spese di lite e spese CP_1 Controparte_2 forfettarie da liquidare a mentre all'Avvocato costituito spettano Parte_1 unicamente vive, consistenti in contributi unificati, diritti/marche da bollo e notifiche in quanto anticipate in corso di causa;
che i dubbi interpretativi che possono scaturire dalla sintassi utilizzata dal Magistrato, possono essere chiariti attraverso i contenuti della relazione di parte redatta dalla
Dottoressa in Filologia Lidia Califano;
che in ogni caso, il tribunale ha utilizzato il termine “rimborsare”, riferibile alle spese anticipate dal difensore, dichiaratosi anticipatario;
che la condanna ex art. 96, comma secondo, cpc è ingiusta, in quanto il creditore è legittimato ad agire in più sedi esecutive, fino alla soddisfazione del credito;
che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla perizia filologica prodotta.
Alla luce dei suddetti motivi di gravame, chiede la riforma della sentenza Parte_1 di primo grado e l'accertamento del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 622/2016; chiede, altresì, che venga accertata l'insussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 96, secondo comma, c.p.c.
9.La si costituisce, contestando tutto quanto affermato da parte Controparte_1 appellante ed insistendo per il rigetto dell'impugnazione; con vittoria delle spese di lite.
Nello specifico, l'appellata ritiene che l'impugnazione debba essere dichiarata improcedibile/inammissibile per mancata osservanza di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c.
e che, in ogni caso, il diritto di credito di cui asserisce essere titolare è in Parte_1 realtà insussistente poiché l'unico legittimato alla riscossione degli importi liquidati a titolo di spese processuali dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 622/2016, è l'allora difensore dell'appellante, avv. Salvatore Nocera, il cui credito è stato tempestivamente ed integralmente soddisfatto dalla come da documentazione allegata. Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
1.1.Con riferimento al primo ed al terzo motivo di appello, occorre ricordare che in virtù del disposto di cui all'art. 93 c.p.c., il difensore munito di una valida procura che abbia avanzato richiesta di distrazione delle spese e dei compensi “a proprio favore, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, senza che il giudice possa effettuare alcuna valutazione in merito a siffatta richiesta. É, naturalmente, indispensabile che la parte assistita dal difensore che ha chiesto la distrazione delle spese in suo favore sia parte vittoriosa del giudizio nel quale la richiesta di distrazione è avvenuta e che non sia disposta la compensazione integrale per i motivi previsti dalla legge. Ciò posto, la statuizione sulla distrazione delle spese processuali va adottata sulla sola scorta della dichiarazione dell'avvocato istante e non può essere sindacata dal giudice. Tanto, poiché il difensore agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente”. (v. Cass. n. 8436/2019).
Ove la parte poi risultata vittoriosa, ritenga di essere l'unica legittimata a richiedere la corresponsione dei menzionati importi dalla parte soccombente, in ragione dell'intervenuto pagamento dei compensi al proprio difensore ed al conseguente soddisfacimento del credito relativo alle spese ed agli onorari, avrà la possibilità di chiedere al giudice la revoca del provvedimento di distrazione.
Qualora ciò non avvenga, non sarà possibile, in alcun modo, per la parte, agire nei confronti della parte soccombente per ottenere il pagamento delle spese di lite attribuite al difensore.
1.2. A conferma della mancanza di discrezionalità del provvedimento di distrazione, vi è anche la sentenza n. 16037/2010 con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – pur se al fine di chiarire come l'unico strumento adeguato a porre rimedio ad un'eventuale omessa pronuncia in ordine alla richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore sia quello della correzione di errore materiale – hanno affermato, chiaramente, che “la concessione della distrazione rimane di regola sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale”. (v. Cass., Sez. Un., n.16037/2010).
Dei principi sopra enunciati ha fatto buon governo il giudice di prime cure.
1.3. L'allora difensore del avv. Salvatore Nocera, negli scritti difensivi Parte_1 depositati in giudizio ha chiaramente formulato istanza di distrazione delle spese processuali in suo favore (v. punto 4 dell'opposizione a decreto ingiuntivo culminato con la sentenza n.
622/2016) e, pertanto, il giudice del Tribunale di Nocera Inferiore nel disporre la condanna della al pagamento dei compensi e delle spese in favore di Controparte_1 Parte_1 le ha correttamente distratte – secondo i principi sopra ricordati – all'avv. Nocera.
[...]
L'attuale quadro normativo e giurisprudenziale non lascia alcun margine per una interpretazione diversa, qual è quella “letterale” sostenuta – a più riprese e dinanzi a più giudicanti – dall'appellante.
1.4.A questo punto, vale la pena evidenziare che la perizia filologica – tra l'altro né asseverata, né giurata – depositata in primo grado dall'appellante e rispetto alla quale quest'ultimo lamenta un vizio di omessa pronuncia (terzo motivo di impugnazione), deve essere considerata – sul piano giuridico – alla stregua di un mero indizio equiparabile a qualsiasi altro documento proveniente da un terzo e la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (v. Cass. n. 5667/2025).
Dunque, una consulenza di parte – qual è quella depositata da –va Parte_1 qualificata come semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e, pertanto, sfornita di qualsiasi valore probatorio.
1.5.Deve essere rigettato anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale – lo si ricorda – il lamenta l'erronea applicazione dell'art. 96 c.p.c. per insussistenza dei Pt_1 presupposti utili a configurare una ipotesi di responsabilità aggravata.
Nello specifico, l'art. 96 comma 2 c.p.c. richiede un presupposto oggettivo ed uno soggettivo affinché possa essere pronunciata una condanna per responsabilità aggravata.
Il profilo oggettivo deve essere inteso, secondo opinione consolidata, come accertata insussistenza della situazione giuridica sostanziale a tutela della quale sono stati compiuti gli atti tipizzati dal comma in discorso;
viceversa, il profilo soggettivo può dirsi integrato anche senza che ricorra la mala fede, ma più semplicemente si possa constatare un comportamento connotato da colpa, anche lieve perché appunto posto in essere in dispregio della normale prudenza.
1.6. Anche la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi sul punto, è costante nell'affermare che si configura un abuso del processo – idoneo a legittimare la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. – ogni volta che lo strumento processuale venga utilizzato per finalità contrastanti ai principi generali di buona fede e correttezza, e ancor più a monte, incompatibilmente con il superiore dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
1.7. a più volte azionato il titolo che qui viene in rilievo ossia la sentenza Parte_1 del Tribunale di Nocera Inferiore n. 622/2016.
Lo ha fatto sia avviando una procedura esecutiva (R.G.E. n. 863/2018) poi sospesa ed oggetto del giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata qui gravata, sia procedendo ad altri due diversi pignoramenti. Il primo (R.G.E. n. 1739/2016) è stato sospeso dal Tribunale di Nocera Inferiore a seguito di opposizione presentata dalla e rispetto al quale pende giudizio di Controparte_1 merito R.G. n. 7211/2017, rinviato a gennaio 2026 per la precisazione delle conclusioni
Il secondo (R.G.E. n. 1037/2019), ugualmente opposto e sospeso dal Tribunale di
Benevento che si è poi pronunciato, all'esito dell'incardinato giudizio di merito R.G. n.
3465/2019, con sentenza n. 506/2024, pubblicata in data 7.3.2024.
Il comportamento dell'odierno appellante è palesemente contrario a qualsivoglia regola di
“normale prudenza” come richiesta dal secondo comma dell'art. 96 c.p.c., se si ha riguardo alla pervicacia con la quale il ha continuato ad intraprendere azioni esecutive sulla Pt_1 scorta di un titolo esecutivo più volte dichiarato inidoneo.
1.8. Per altro, in questo giudizio si è accertata la evidente inesistenza del diritto di credito attivato dal , il quale, con una media diligenza, avrebbe dovuto percepire che il Pt_1 credito relativo alle spese di lite era stato riconosciuto, dal tribunale, al suo difensore, dichiaratosi, nel corso del giudizio, antistatario.
1.9. Sicché, alcuna doglianza può essere mossa alla sentenza di primo grado con cui il
Tribunale di Torre Annunziata, correttamente, ha ritenuto che “ricorrono i presupposti per la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, II co.
Cpc, avendo il convenuto opponente fornito, con i documenti allegati e depositati, sufficiente prova circa la esistenza di numerosi procedimenti esecutivi, tutti dipendenti dallo stesso titolo e tutti miseramente naufragati e quindi, perché si possa configurare un abuso dei mezzi di esecuzione che integrano la sua responsabilità aggravata”.
2.La sentenza impugnata deve essere confermata.
3. Le spese di lite per questo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
e vanno, quindi, addebitate a Parte_1
4.Per la liquidazione delle spese deve farsi applicazione dei c.d. parametri, dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
5. Lo scaglione di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000, calcolato avendo riguardo alla somma oggetto dell'atto di precetto.
6.Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 55/14 e succ. mod., in ragione della ridotta complessità delle questioni affrontate.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 2.904,00 a titolo di compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
7.Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata n.2134, pubblicata il 26 ottobre 2021;
B) condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in Parte_1 favore della in persona del l.r.p.t., liquidandole in euro 2.904,00 a titolo Controparte_1 di compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
C) ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11.11.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini