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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.702/2023
promossa da in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Modena, Viale Verdi n.34, presso lo studio dell'avv. Alfredo Stefanoni che, unitamente all'avv. Viviana B. Busatti, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio
- Appellante –
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Via Medardo Rosso n. 15, presso lo studio dell'avv. Cristina Pastorino che la rap- presenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata- Controparte_2
- Appellata contumace- CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Modena, e per sentirli condannare, in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali subiti dal furgonato Peugeot NE tg. LC 45590, a seguito di un tamponamento avvenuto in data 19.10.2018, a Modena in via Ciro Menotti.
Si è costituita in giudizio la sola compagnia di assicurazioni per contestare la domanda e chiederne il rigetto e, in via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di , trattandosi Parte_1 di veicolo di proprietà di unico soggetto legittimato a richiedere il risarcimento dei danni Parte_2 subiti. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1199/2022, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nel con- ferimento dell'incarico ad un TU al fine di determinare la congruità del danno subito dal veicolo e nella disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda con la seguente motivazione:
“Consta in atti (v. carta di circolazione del Peugeot NE: doc. 2) che il mezzo sia di proprietà di
come del resto ammette la stessa difesa attorea (v. note conclusive: p. 3). Persona_1
Risulta poi pacifico che il mezzo sia stato dato a noleggio dal ad (p. 5 c.t.u.). Pt_2 Parte_1
1 È pure documentato che inizialmente la richiesta risarcitoria sia stata avanzata dal proprietario del fur- gone alla compagnia di assicurazioni (doc. 2).
Tanto premesso, nell'atto di citazione parte attrice omette completamente di dedurre e di indicare quale sia la (propria) legittimazione attiva e perciò quale sia il titolo giuridico in forza del quale richiede il risarcimento dei danni subiti dal furgone;
limitandosi unicamente a riferire la dinamica del sinistro oltre ad evidenziare il danno subito dal mezzo. Tanto è sufficiente per dichiarare il difetto di legittimazione attiva di che neppure Parte_1 ha dedotto la propria legittimazione attiva, in ipotesi, discendente dal contratto di noleggio. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo”. Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_1 Con il primo motivo, lamenta l'omessa valutazione del titolo giuridico e legittimazione attiva di Parte_1 come indicata in atti, nonché la manifesta erroneità e contraddittorietà delle motivazioni della sentenza. Sostiene al riguardo che, il Tribunale (pag.3 sentenza) dopo aver dichiarato che risulta “pacifico che il mezzo sia stato dato a noleggio dal ad (p. 5 c.t.u.)”, ha poi erroneamente dichiarato Pt_2 Parte_1 il difetto di legittimazione attiva dell'appellante. Evidenzia che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, già nell'atto di Parte_1 citazione ha espressamente dedotto di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti e più in dettaglio: a) per il rimborso delle spese sostenute per la riparazione del veicolo incidentato (per l'importo di € 5.880,00, doc. 2 fasc. I grado);
b) per il risarcimento del danno da fermo tecnico, consistito nel canone di noleggio comunque pagato per il veicolo incidentato Peugeot NE, non utilizzabile, nel periodo settembre 2018/ottobre 2019 (per l'importo complessivo di € 14.000,00, doc. 3 fasc. I grado); c) per il rimborso del canone di noleggio relativo al periodo dicembre 2018/ottobre 2019 pagato per il veicolo sostitutivo OE UM (per l'importo complessivo di € 9.000,00, doc. 4 fasc. I grado). Ribadisce di avere richiesto tali somme già con richiesta avanzata in fase stragiudiziale in data 8.3.2019
(doc. 5 fasc. I grado). Osserva che, a tale fine, è stata depositata in giudizio idonea documentazione comprovante il titolo giuri- dico in forza del quale ha agito nei confronti di Credit Agricole, ovvero: 1) la fattura n. 1233 del 11.10.2019 di € 5.880,00 relativa alle riparazioni del veicolo inciden- Parte_3 tato, il cui effettivo pagamento non è mai stato contestato (docc.2 e 14 fasc. I grado);
2) il contratto di noleggio del veicolo incidentato Peugeot NE e le relative fatture di addebito nel periodo settembre 2018/ottobre 2019 per complessivi € 14.000,00, il cui effettivo pagamento non è mai stato contestato (docc.3, 8, 11, 12 e 13 fasc. I grado);
3) il contratto di noleggio del veicolo sostitutivo OE UM e le relative fatture di addebito nel periodo dicembre 2018/ottobre 2019 per complessivi € 9.000,00, il cui effettivo pagamento non è mai stato con- testato (docc.4, 8, 11, 12 e 13 fasc. I grado);
4) lettera di intervento dello scrivente difensore in data 08.03.2019 (doc.5 fasc. I grado);
5) comunicazione inviata a mezzo pec dal difensore dell'appellante in data 08.10.2020 (doc.7 fasc. I grado);
6) lettera inviata a mezzo pec del difensore dell'appellante in data 14.10.2020 (doc.9 fasc. I grado). Ribadisce che l'appellante ha avanzato la richiesta di risarcimento danni per cui è causa, già nella fase stragiudiziale, sia a titolo di locataria del veicolo rimasto coinvolto nel sinistro del 11.10.2018, sia nella qualità di soggetto che ha sostenuto i costi di riparazione, ribadendo entrambe le circostanze in fase giu-
2 diziale e osserva che del tutto irrilevante è la circostanza evidenziata dal Giudice di prime cure “che ini- zialmente la richiesta risarcitoria sia stata avanzata dal proprietario del furgone alla compagnia di as- sicurazioni (doc.2)”. Rileva che, in qualità di utilizzatrice del veicolo incidentato, è stata costretta a procedere autonomamente alla riparazione, non potendo continuare a sostenere contemporaneamente i costi di noleggio del veicolo inutilizzato e quelli del veicolo sostitutivo (docc.2,13 fasc. I grado). Evidenzia che, secondo la consolidata giurisprudenza, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, legittimato a pretendere il risarcimento del danno patrimoniale, consistente nel costo di riparazione di un veicolo danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente esclusivamente il proprietario o il tito- lare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a proprie spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo (Cass.ord.n.3082/2015 e Cass.sent.n.21011/2010).
Pertanto, sulla scorta di quanto dedotto e documentato, aveva (ed ha) la piena titolarità ad agire Parte_1 per la richiesta di risarcimento per cui è causa, già solo in forza di tutti gli esborsi subiti in qualità di utilizzatrice del veicolo sinistrato, indipendentemente dalla prova della titolarità di qualsivoglia contratto di noleggio del veicolo incidentato. Ribadisce ancora che è una società che si occupa di posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, Parte_1 pareti mobili e simili, come da visura CCIAA in atti (doc. 10 fasc. I grado) e pertanto necessita di un mezzo di trasporto ai fini dello svolgimento della propria attività lavorativa.
Aggiunge che, nelle more della riparazione del veicolo incidentato, è stata costretta a sostenere le spese di noleggio per un nuovo veicolo, che costituiscono il danno da fermo tecnico per cui è causa. Più precisamente, tale voce di danno, è stata quantificata nella misura dell'importo mensile di € 1.000,00, consistito nell'addebito del canone di noleggio relativo al periodo settembre 2018/ottobre 2019, per l'im- porto complessivo di € 14.000,00 per l'inutilizzo del veicolo incidentato Peugeot NE (doc. 3 fasc. I grado), nonché per il canone di noleggio relativo al periodo dicembre 2018/ottobre 2019 per l'importo complessivo di € 9.000,00 per il veicolo sostitutivo OE UM (doc.4 fasc. I grado). Anche tali richieste di risarcimento sono meritevoli di accoglimento. Con il secondo motivo, si duole della contraddittorietà dell'iter processuale di I grado, in quanto il Tribu- nale ha ravvisato il difetto di legittimazione attiva dell'appellante solo dopo avere disposto la TU e ha poi posto la condanna di dette spese a carico di parte appellante.
Propone istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e conclude chie- dendo l'accoglimento del proposto appello, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Non si è costituita, neppure nel presente grado di giudizio, la sig.ra che è stata quindi Controparte_2 dichiarata contumace.
Si è invece regolarmente costituita con comparsa di costituzione con Controparte_1 la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni. Sostiene che è del tutto corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato il difetto di legittima- zione attiva di e ciò perché, nel proprio atto di citazione, l'odierna appellante ha omesso di Parte_1 precisare quale fosse il diritto vantato e quindi la propria legittimazione attiva.
Evidenzia che, neppure nel merito, , nonostante le specifiche contestazioni svolte dalla conve- Parte_1 nuta, ha provato di essere titolare del diritto al risarcimento del danno vantato in giudizio. Osserva che il proprietario del veicolo targato LC45590 coinvolto nel sinistro del 19.10.2018 risulta essere il sig. come emerge sia dallo scambio di generalità riportate dalla Polizia Municipale di Parte_2
3 Modena intervenuta in loco, sia dal libretto di circolazione trasmesso all'appellata (docc.
1-2 fasc. I grado appellata).
Ribadisce che nonostante le reiterate richieste di avere chiarimenti sulla circostanza (docc.
3 -4 fasc. I grado appellata), nulla è stato trasmesso da , le cui domande devono quindi essere rigettate in Parte_1 quanto provenienti da soggetto privo di titolarità. Sostiene di avere preso visione del cosiddetto “contratto di noleggio” stipulato fra l'attrice e la Parte_1 società polacca Usługi Transportowe “Bobitrans”, solo a seguito della notifica dell'atto di citazione del primo grado.
Evidenzia ancora che la richiesta di risarcimento danni inizialmente era stata inviata a dal Controparte_1 sig. in proprio, il quale si era qualificato come proprietario del mezzo, senza fare alcun Parte_2 riferimento al “contratto di noleggio” prodotto in giudizio da controparte. Successivamente, nel mese di marzo 2019 (l'incidente è del 19.10.2018), l'appellata aveva ricevuto una nuova richiesta di risarcimento danni questa volta da parte di che si qualificava Parte_1 quale “locataria” del veicolo di Usługi Transportowe “Bobitrans” di (cfr. doc. 7 fasc. I Parte_2 grado appellata).
, in data 11.03.2019, ha richiesto a documentazione giustificativa di questa Controparte_1 Parte_1 domanda, al fine di documentare la titolarità del diritto fatto valere, ma tale richiesta era rimasta priva di riscontro (doc. 8 fasc. I grado appellata). Parimenti, in data 15.03.2019, aveva ricevuto un'ulteriore comunicazione da parte del Controparte_1 sig. con la quale questi riferiva testualmente: “Buongiorno, ho incaricato l'avv. Stefa- Parte_2 noni che vi ha già scritto ai primi di marzo. Tutte le richieste informazioni dovranno essere dirette a lui” (cfr. doc.9 fasc. I grado appellata). L'avv. Stefanoni, tuttavia, non inviava alcuna richiesta danni nell'interesse del sig. ma Parte_2 nell'interesse di . Parte_1
In definitiva non ha fornito prova alcuna in ordine alla propria titolarità ad agire per il risarci- Parte_1 mento dei danni, con conseguente infondatezza del primo motivo di appello, oltre che del secondo motivo con cui l'appellante si duole della condanna alle spese di lite, strettamente connesso al primo.
In via subordinata, ripropone le difese nel merito della vicenda. In particolare, rileva che la fattura allegata da parte attrice di € 5.880,00 (sub doc. 2 attrice) è inattendibile ed eccessiva nell'ammontare. Infatti, dagli accertamenti effettuati tempestivamente dall'esponente, il perito incaricato ha valutato le riparazioni come “antieconomiche”, trattandosi di veicolo immatricolato nel 14.07.2011, indicando un valore commerciale pari ad € 3.900,00 con valore del relitto di € 400 (V. doc. 5 fasc. I grado appellata). Richiama giurisprudenza (Cass.n.9367/2014) secondo la quale: “Il risarcimento del danno al veicolo in caso di sinistro stradale non può essere superiore al valore economico dello stesso al momento dell'inci- dente”. Osserva che, a seguito della TU meccanica espletata in causa, la fattura di riparazione prodotta da parte attrice si è rivelata del tutto eccessiva;
in particolare, il TU ha precisato: “il danno ha riguardato la parte posteriore dell'automezzo, interessando in particolare entrambe le porte battenti, i paraurti posteriori e le traverse paracolpi posteriori. Dalla documentazione e dall'archivio fotografico, risultano danneggiati anche i fanalini e cerniere delle porte. Pertanto, visto quanto sopra riportato, sulla base delle informa- zioni disponibili, sulla base di quanto visionato nel repertorio fotografico, il TU stima per la sostituzione dei componenti danneggiati, la verniciatura e manodopera un costo pari a Euro 3.750,00”
4 Infondate sono inoltre le avverse richieste di rimborso delle spese di noleggio del veicolo incidentato (pari ad € 14.000,00) e spese di noleggio di un ulteriore veicolo (pari ad € 9.000,00) del tutto ingiustificate e prive di fondamento probatorio.
Al riguardo evidenzia che si era attivata tempestivamente al fine di valutare i danni pre- Controparte_1 senti sul veicolo Peugeot, incaricando il proprio perito in data 22.10.2018, ossia dopo solo tre giorni dal sinistro per cui è causa (l'accertamento del perito è, infatti, del 26.10.2018). Quindi, a seguito di detto accertamento, avrebbe potuto procedere a riparare il furgone inci- Parte_1 dentato, ma, inspiegabilmente, ha deciso di attendere oltre un anno per farlo;
non solo, ha Parte_1 continuato a pagare il noleggio del veicolo incidentato, invece che risolvere il contratto come ivi previsto all'art.
7. Rileva altresì che il noleggio di un nuovo veicolo da parte di ha avuto inizio quasi un mese e Parte_1 mezzo dopo l'incidente, ossia in data 01.12.2018 (l'incidente si è verificato il 19.10.2018). Afferma pertanto che nulla è quindi dovuto né a titolo di noleggio di un nuovo veicolo - in assenza di qualunque prova anche in ordine al nesso di causa fra noleggio ed i fatti in oggetto - né a titolo di rate di noleggio relative al veicolo incidentato.
Sostiene che non possono certamente essere addebitati a i costi di autonome e volontarie Controparte_1 scelte da parte di . Parte_1
Sulla richiesta di risarcimento del danno da fermo tecnico, riporta le deduzioni svolte dal CTP nominato dall'esponente ed allegate alla TU secondo cui “In merito invece alla valutazione del fermo tecnico, inteso come tempo tecnico strettamente necessario per eseguire intervento riparativo, dalla stima è emersa indicazione pari a circa 4 gg., considerando appunto intorno alle 33 ore di lavoro divise per 8 ore lavorative giornaliere”. Conclude chiedendo il rigetto dell'atto di appello e con il favore delle spese di lite. Con ordinanza pronunciata da questa Corte in data 20.10.2023, è stata disposta la sospensione della prov- visoria esecuzione della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.; quindi, sulla scorta delle conclusioni pre- cisate dalle parti all'udienza dello 08.10.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello è meritevole di accoglimento nei seguenti limiti.
Il Tribunale, erroneamente, ha rigettato la domanda avanzata da , fondando il proprio convin- Parte_1 cimento sul fatto che l'odierna appellante non avesse dato prova della propria legittimazione attiva a ri- chiedere il risarcimento dei danni allegati nell'atto di citazione. In realtà, dalla disamina della documentazione in atti, depositata già all'atto di costituzione del precedente grado di giudizio, emerge che: a) , all'epoca del sinistro del 19.10.2018, era locataria del veicolo Peugeot NE tg. LC 45590, Parte_1 di proprietà della di sulla base di un contrato di no- Controparte_3 Parte_2 leggio stipulato in data 31.08.2018 valido fino al 31.08.2019 (doc.3 fasc. I grado appellante); b) ha sostenuto le spese per la riparazione del veicolo incidentato pari € 5.880,00 (V. fattura Parte_1
n. 1233 del 11.10.2019, doc. 2 fasc. I grado ). Parte_3 Parte_1
Quindi, il citato contratto di noleggio prova il fatto che il veicolo incidentato, all'epoca del sinistro, era nella disponibilità dell'appellante, mentre, la fattura della carrozzeria intestata a , prova il fatto Parte_1 che il danno è stato riparato a spese di . Parte_1 Ciò premesso, deve essere dichiarata la legittimità attiva dell'appellante a richiedere il risarcimento dei danni e ciò in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass.ord.n.21779/2021), secondo
5 la quale “legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di ripara- zione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo (Cass.n.3082/2015; Cass.n.21011/2010)”.
Dalla lettura del verbale degli agenti di Polizia Municipale del Comune di Modena intervenuti in loco (doc.1 fasc. I grado appellante), non vi è alcun dubbio, né vi è stata alcuna contestazione delle parti, sulle modalità di verificazione del sinistro stradale di cui è causa (un tamponamento “a catena”) e sull'esclusiva responsabilità della sig.ra la quale, a bordo del proprio veicolo Renault Capture tg. Controparte_2
FK923WC (assicurato ha tamponato il veicolo che la precedeva Peugeot Controparte_1
308 tg. ER427AS, di proprietà e condotto dal sig. , il quale a sua volta, spinto in Parte_4 avanti, ha urtato il furgone Peugeot NE tg. LC45590 (PL), noleggiato da . Parte_1
Passando quindi alla quantificazione del danno da risarcire, si osserva che nel precedente grado di giudizio
è stato nominato un TU al fine di valutare la congruità della fattura emessa dalla e stimare i Parte_3 costi di riparazione dell'autocarro Peugeot NE e del relativo fermo tecnico. A tale riguardo, preliminarmente, si rileva che, all'esito del riesame degli atti e dei mezzi istruttori esple- tati nel precedente grado di giudizio, alla luce dei motivi di appello, questa Corte aderisce alle conclusioni cui è pervenuto il TU nominato nel precedente grado di giudizio, il quale ha esaustivamente risposto alle osservazioni critiche dei consulenti delle parti e le cui argomentazioni sono complete, corrette e concor- danti con le nozioni della peculiare scienza pratica;
la depositata relazione è pertanto indicata quale fonte dell'apprezzamento espresso nella presente sentenza, con conseguente implicito rigetto di tutte le contra- rie deduzioni (Cass.n.21504/2018;Cass.n.5229/2011; Cass.n.19475/05). Ciò premesso, il TU ha quantificato in € 3.750,00 il costo per la riparazione dell'automezzo incidentato e in € 3.120 il danno economico derivante dal fermo tecnico, stimato in 20 giorni (€ 156,00 giornalieri). Il danno da risarcire è pari quindi a complessivi € 6.870,00. Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere devalutato alla data del sinistro (19.10.2018) - e si ricava quindi l'importo di € 5.807,27 - e poi maggiorato della rivalutazione e degli interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata fino alla data della presente sentenza, pari ad € 1.731,27. Si ottiene quindi il complessivo importo di € 7.538,54; su detta somma sono dovuti i soli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo. Non è invece meritevole di accoglimento l'ulteriore domanda di rimborso delle spese di noleggio per il veicolo incidentato (asseritamente non utilizzato).
Difatti, sul punto, l'appellata ha tempestivamente dedotto (pag. 4 e segg. comparsa di costituzione) di essersi attivata al fine di valutare i danni presenti sul veicolo Peugeot, incaricando un proprio perito e che pertanto, a seguito dell'accertamento di detto perito avvenuto in data 26.10.2018, avrebbe po- Parte_1 tuto provvedere alla riparazione, ma ha invece atteso circa un anno per farlo (V. fattura del Parte_3
11.10.2019, doc. 3 fasc. I grado appellante). Non è quindi dovuto alcun risarcimento per un danno che avrebbe potuto evitare usando l'or- Parte_1 dinaria diligenza.
Per la stessa ragione non è dovuto il rimborso delle spese sostenute per il canone di noleggio, relativo al periodo dicembre 2018/ottobre 2019, per il veicolo sostitutivo OE UM (doc.4 fasc. I grado appel- lante).
A tale riguardo si ribadisce che il danno meritevole di risarcimento a titolo di fermo tecnico, è limitato a quello quantificato dal TU in un totale di 20 giorni, pari a complessivi € 3.120,00.
6 Per tali motivi e nei descritti limiti, l'appello deve essere accolto con riforma dell'impugnata sentenza. Le spese del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di
[...]
e di in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2
Dette spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del grado di complessità della
contro
- versia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione proba- toria) e delle questioni esaminate.
PQM
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nel sinistro stradale occorso in data del Controparte_2
19.10.2018 e, per l'effetto:
- dichiara tenute e condanna e in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1 a pagare a la complessiva somma di € 7.538,54 già comprensiva di rivalutazione Parte_1
e interessi legali, oltre ulteriori interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sen- tenza fino al saldo effettivo;
- condanna e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_2 Controparte_1 [...] le spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in Parte_1 complessivi € 545,00 per spese ed € 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in complessivi € 804,00 per spese e € 4.888,00 per onorari, oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA
- pone definitivamente a carico di e in solido tra Controparte_2 Controparte_1 loro, le spese di TU del precedente grado di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.702/2023
promossa da in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Modena, Viale Verdi n.34, presso lo studio dell'avv. Alfredo Stefanoni che, unitamente all'avv. Viviana B. Busatti, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio
- Appellante –
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Via Medardo Rosso n. 15, presso lo studio dell'avv. Cristina Pastorino che la rap- presenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata- Controparte_2
- Appellata contumace- CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Modena, e per sentirli condannare, in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali subiti dal furgonato Peugeot NE tg. LC 45590, a seguito di un tamponamento avvenuto in data 19.10.2018, a Modena in via Ciro Menotti.
Si è costituita in giudizio la sola compagnia di assicurazioni per contestare la domanda e chiederne il rigetto e, in via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di , trattandosi Parte_1 di veicolo di proprietà di unico soggetto legittimato a richiedere il risarcimento dei danni Parte_2 subiti. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1199/2022, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nel con- ferimento dell'incarico ad un TU al fine di determinare la congruità del danno subito dal veicolo e nella disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda con la seguente motivazione:
“Consta in atti (v. carta di circolazione del Peugeot NE: doc. 2) che il mezzo sia di proprietà di
come del resto ammette la stessa difesa attorea (v. note conclusive: p. 3). Persona_1
Risulta poi pacifico che il mezzo sia stato dato a noleggio dal ad (p. 5 c.t.u.). Pt_2 Parte_1
1 È pure documentato che inizialmente la richiesta risarcitoria sia stata avanzata dal proprietario del fur- gone alla compagnia di assicurazioni (doc. 2).
Tanto premesso, nell'atto di citazione parte attrice omette completamente di dedurre e di indicare quale sia la (propria) legittimazione attiva e perciò quale sia il titolo giuridico in forza del quale richiede il risarcimento dei danni subiti dal furgone;
limitandosi unicamente a riferire la dinamica del sinistro oltre ad evidenziare il danno subito dal mezzo. Tanto è sufficiente per dichiarare il difetto di legittimazione attiva di che neppure Parte_1 ha dedotto la propria legittimazione attiva, in ipotesi, discendente dal contratto di noleggio. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo”. Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_1 Con il primo motivo, lamenta l'omessa valutazione del titolo giuridico e legittimazione attiva di Parte_1 come indicata in atti, nonché la manifesta erroneità e contraddittorietà delle motivazioni della sentenza. Sostiene al riguardo che, il Tribunale (pag.3 sentenza) dopo aver dichiarato che risulta “pacifico che il mezzo sia stato dato a noleggio dal ad (p. 5 c.t.u.)”, ha poi erroneamente dichiarato Pt_2 Parte_1 il difetto di legittimazione attiva dell'appellante. Evidenzia che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, già nell'atto di Parte_1 citazione ha espressamente dedotto di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti e più in dettaglio: a) per il rimborso delle spese sostenute per la riparazione del veicolo incidentato (per l'importo di € 5.880,00, doc. 2 fasc. I grado);
b) per il risarcimento del danno da fermo tecnico, consistito nel canone di noleggio comunque pagato per il veicolo incidentato Peugeot NE, non utilizzabile, nel periodo settembre 2018/ottobre 2019 (per l'importo complessivo di € 14.000,00, doc. 3 fasc. I grado); c) per il rimborso del canone di noleggio relativo al periodo dicembre 2018/ottobre 2019 pagato per il veicolo sostitutivo OE UM (per l'importo complessivo di € 9.000,00, doc. 4 fasc. I grado). Ribadisce di avere richiesto tali somme già con richiesta avanzata in fase stragiudiziale in data 8.3.2019
(doc. 5 fasc. I grado). Osserva che, a tale fine, è stata depositata in giudizio idonea documentazione comprovante il titolo giuri- dico in forza del quale ha agito nei confronti di Credit Agricole, ovvero: 1) la fattura n. 1233 del 11.10.2019 di € 5.880,00 relativa alle riparazioni del veicolo inciden- Parte_3 tato, il cui effettivo pagamento non è mai stato contestato (docc.2 e 14 fasc. I grado);
2) il contratto di noleggio del veicolo incidentato Peugeot NE e le relative fatture di addebito nel periodo settembre 2018/ottobre 2019 per complessivi € 14.000,00, il cui effettivo pagamento non è mai stato contestato (docc.3, 8, 11, 12 e 13 fasc. I grado);
3) il contratto di noleggio del veicolo sostitutivo OE UM e le relative fatture di addebito nel periodo dicembre 2018/ottobre 2019 per complessivi € 9.000,00, il cui effettivo pagamento non è mai stato con- testato (docc.4, 8, 11, 12 e 13 fasc. I grado);
4) lettera di intervento dello scrivente difensore in data 08.03.2019 (doc.5 fasc. I grado);
5) comunicazione inviata a mezzo pec dal difensore dell'appellante in data 08.10.2020 (doc.7 fasc. I grado);
6) lettera inviata a mezzo pec del difensore dell'appellante in data 14.10.2020 (doc.9 fasc. I grado). Ribadisce che l'appellante ha avanzato la richiesta di risarcimento danni per cui è causa, già nella fase stragiudiziale, sia a titolo di locataria del veicolo rimasto coinvolto nel sinistro del 11.10.2018, sia nella qualità di soggetto che ha sostenuto i costi di riparazione, ribadendo entrambe le circostanze in fase giu-
2 diziale e osserva che del tutto irrilevante è la circostanza evidenziata dal Giudice di prime cure “che ini- zialmente la richiesta risarcitoria sia stata avanzata dal proprietario del furgone alla compagnia di as- sicurazioni (doc.2)”. Rileva che, in qualità di utilizzatrice del veicolo incidentato, è stata costretta a procedere autonomamente alla riparazione, non potendo continuare a sostenere contemporaneamente i costi di noleggio del veicolo inutilizzato e quelli del veicolo sostitutivo (docc.2,13 fasc. I grado). Evidenzia che, secondo la consolidata giurisprudenza, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, legittimato a pretendere il risarcimento del danno patrimoniale, consistente nel costo di riparazione di un veicolo danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente esclusivamente il proprietario o il tito- lare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a proprie spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo (Cass.ord.n.3082/2015 e Cass.sent.n.21011/2010).
Pertanto, sulla scorta di quanto dedotto e documentato, aveva (ed ha) la piena titolarità ad agire Parte_1 per la richiesta di risarcimento per cui è causa, già solo in forza di tutti gli esborsi subiti in qualità di utilizzatrice del veicolo sinistrato, indipendentemente dalla prova della titolarità di qualsivoglia contratto di noleggio del veicolo incidentato. Ribadisce ancora che è una società che si occupa di posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, Parte_1 pareti mobili e simili, come da visura CCIAA in atti (doc. 10 fasc. I grado) e pertanto necessita di un mezzo di trasporto ai fini dello svolgimento della propria attività lavorativa.
Aggiunge che, nelle more della riparazione del veicolo incidentato, è stata costretta a sostenere le spese di noleggio per un nuovo veicolo, che costituiscono il danno da fermo tecnico per cui è causa. Più precisamente, tale voce di danno, è stata quantificata nella misura dell'importo mensile di € 1.000,00, consistito nell'addebito del canone di noleggio relativo al periodo settembre 2018/ottobre 2019, per l'im- porto complessivo di € 14.000,00 per l'inutilizzo del veicolo incidentato Peugeot NE (doc. 3 fasc. I grado), nonché per il canone di noleggio relativo al periodo dicembre 2018/ottobre 2019 per l'importo complessivo di € 9.000,00 per il veicolo sostitutivo OE UM (doc.4 fasc. I grado). Anche tali richieste di risarcimento sono meritevoli di accoglimento. Con il secondo motivo, si duole della contraddittorietà dell'iter processuale di I grado, in quanto il Tribu- nale ha ravvisato il difetto di legittimazione attiva dell'appellante solo dopo avere disposto la TU e ha poi posto la condanna di dette spese a carico di parte appellante.
Propone istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e conclude chie- dendo l'accoglimento del proposto appello, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Non si è costituita, neppure nel presente grado di giudizio, la sig.ra che è stata quindi Controparte_2 dichiarata contumace.
Si è invece regolarmente costituita con comparsa di costituzione con Controparte_1 la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni. Sostiene che è del tutto corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato il difetto di legittima- zione attiva di e ciò perché, nel proprio atto di citazione, l'odierna appellante ha omesso di Parte_1 precisare quale fosse il diritto vantato e quindi la propria legittimazione attiva.
Evidenzia che, neppure nel merito, , nonostante le specifiche contestazioni svolte dalla conve- Parte_1 nuta, ha provato di essere titolare del diritto al risarcimento del danno vantato in giudizio. Osserva che il proprietario del veicolo targato LC45590 coinvolto nel sinistro del 19.10.2018 risulta essere il sig. come emerge sia dallo scambio di generalità riportate dalla Polizia Municipale di Parte_2
3 Modena intervenuta in loco, sia dal libretto di circolazione trasmesso all'appellata (docc.
1-2 fasc. I grado appellata).
Ribadisce che nonostante le reiterate richieste di avere chiarimenti sulla circostanza (docc.
3 -4 fasc. I grado appellata), nulla è stato trasmesso da , le cui domande devono quindi essere rigettate in Parte_1 quanto provenienti da soggetto privo di titolarità. Sostiene di avere preso visione del cosiddetto “contratto di noleggio” stipulato fra l'attrice e la Parte_1 società polacca Usługi Transportowe “Bobitrans”, solo a seguito della notifica dell'atto di citazione del primo grado.
Evidenzia ancora che la richiesta di risarcimento danni inizialmente era stata inviata a dal Controparte_1 sig. in proprio, il quale si era qualificato come proprietario del mezzo, senza fare alcun Parte_2 riferimento al “contratto di noleggio” prodotto in giudizio da controparte. Successivamente, nel mese di marzo 2019 (l'incidente è del 19.10.2018), l'appellata aveva ricevuto una nuova richiesta di risarcimento danni questa volta da parte di che si qualificava Parte_1 quale “locataria” del veicolo di Usługi Transportowe “Bobitrans” di (cfr. doc. 7 fasc. I Parte_2 grado appellata).
, in data 11.03.2019, ha richiesto a documentazione giustificativa di questa Controparte_1 Parte_1 domanda, al fine di documentare la titolarità del diritto fatto valere, ma tale richiesta era rimasta priva di riscontro (doc. 8 fasc. I grado appellata). Parimenti, in data 15.03.2019, aveva ricevuto un'ulteriore comunicazione da parte del Controparte_1 sig. con la quale questi riferiva testualmente: “Buongiorno, ho incaricato l'avv. Stefa- Parte_2 noni che vi ha già scritto ai primi di marzo. Tutte le richieste informazioni dovranno essere dirette a lui” (cfr. doc.9 fasc. I grado appellata). L'avv. Stefanoni, tuttavia, non inviava alcuna richiesta danni nell'interesse del sig. ma Parte_2 nell'interesse di . Parte_1
In definitiva non ha fornito prova alcuna in ordine alla propria titolarità ad agire per il risarci- Parte_1 mento dei danni, con conseguente infondatezza del primo motivo di appello, oltre che del secondo motivo con cui l'appellante si duole della condanna alle spese di lite, strettamente connesso al primo.
In via subordinata, ripropone le difese nel merito della vicenda. In particolare, rileva che la fattura allegata da parte attrice di € 5.880,00 (sub doc. 2 attrice) è inattendibile ed eccessiva nell'ammontare. Infatti, dagli accertamenti effettuati tempestivamente dall'esponente, il perito incaricato ha valutato le riparazioni come “antieconomiche”, trattandosi di veicolo immatricolato nel 14.07.2011, indicando un valore commerciale pari ad € 3.900,00 con valore del relitto di € 400 (V. doc. 5 fasc. I grado appellata). Richiama giurisprudenza (Cass.n.9367/2014) secondo la quale: “Il risarcimento del danno al veicolo in caso di sinistro stradale non può essere superiore al valore economico dello stesso al momento dell'inci- dente”. Osserva che, a seguito della TU meccanica espletata in causa, la fattura di riparazione prodotta da parte attrice si è rivelata del tutto eccessiva;
in particolare, il TU ha precisato: “il danno ha riguardato la parte posteriore dell'automezzo, interessando in particolare entrambe le porte battenti, i paraurti posteriori e le traverse paracolpi posteriori. Dalla documentazione e dall'archivio fotografico, risultano danneggiati anche i fanalini e cerniere delle porte. Pertanto, visto quanto sopra riportato, sulla base delle informa- zioni disponibili, sulla base di quanto visionato nel repertorio fotografico, il TU stima per la sostituzione dei componenti danneggiati, la verniciatura e manodopera un costo pari a Euro 3.750,00”
4 Infondate sono inoltre le avverse richieste di rimborso delle spese di noleggio del veicolo incidentato (pari ad € 14.000,00) e spese di noleggio di un ulteriore veicolo (pari ad € 9.000,00) del tutto ingiustificate e prive di fondamento probatorio.
Al riguardo evidenzia che si era attivata tempestivamente al fine di valutare i danni pre- Controparte_1 senti sul veicolo Peugeot, incaricando il proprio perito in data 22.10.2018, ossia dopo solo tre giorni dal sinistro per cui è causa (l'accertamento del perito è, infatti, del 26.10.2018). Quindi, a seguito di detto accertamento, avrebbe potuto procedere a riparare il furgone inci- Parte_1 dentato, ma, inspiegabilmente, ha deciso di attendere oltre un anno per farlo;
non solo, ha Parte_1 continuato a pagare il noleggio del veicolo incidentato, invece che risolvere il contratto come ivi previsto all'art.
7. Rileva altresì che il noleggio di un nuovo veicolo da parte di ha avuto inizio quasi un mese e Parte_1 mezzo dopo l'incidente, ossia in data 01.12.2018 (l'incidente si è verificato il 19.10.2018). Afferma pertanto che nulla è quindi dovuto né a titolo di noleggio di un nuovo veicolo - in assenza di qualunque prova anche in ordine al nesso di causa fra noleggio ed i fatti in oggetto - né a titolo di rate di noleggio relative al veicolo incidentato.
Sostiene che non possono certamente essere addebitati a i costi di autonome e volontarie Controparte_1 scelte da parte di . Parte_1
Sulla richiesta di risarcimento del danno da fermo tecnico, riporta le deduzioni svolte dal CTP nominato dall'esponente ed allegate alla TU secondo cui “In merito invece alla valutazione del fermo tecnico, inteso come tempo tecnico strettamente necessario per eseguire intervento riparativo, dalla stima è emersa indicazione pari a circa 4 gg., considerando appunto intorno alle 33 ore di lavoro divise per 8 ore lavorative giornaliere”. Conclude chiedendo il rigetto dell'atto di appello e con il favore delle spese di lite. Con ordinanza pronunciata da questa Corte in data 20.10.2023, è stata disposta la sospensione della prov- visoria esecuzione della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.; quindi, sulla scorta delle conclusioni pre- cisate dalle parti all'udienza dello 08.10.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello è meritevole di accoglimento nei seguenti limiti.
Il Tribunale, erroneamente, ha rigettato la domanda avanzata da , fondando il proprio convin- Parte_1 cimento sul fatto che l'odierna appellante non avesse dato prova della propria legittimazione attiva a ri- chiedere il risarcimento dei danni allegati nell'atto di citazione. In realtà, dalla disamina della documentazione in atti, depositata già all'atto di costituzione del precedente grado di giudizio, emerge che: a) , all'epoca del sinistro del 19.10.2018, era locataria del veicolo Peugeot NE tg. LC 45590, Parte_1 di proprietà della di sulla base di un contrato di no- Controparte_3 Parte_2 leggio stipulato in data 31.08.2018 valido fino al 31.08.2019 (doc.3 fasc. I grado appellante); b) ha sostenuto le spese per la riparazione del veicolo incidentato pari € 5.880,00 (V. fattura Parte_1
n. 1233 del 11.10.2019, doc. 2 fasc. I grado ). Parte_3 Parte_1
Quindi, il citato contratto di noleggio prova il fatto che il veicolo incidentato, all'epoca del sinistro, era nella disponibilità dell'appellante, mentre, la fattura della carrozzeria intestata a , prova il fatto Parte_1 che il danno è stato riparato a spese di . Parte_1 Ciò premesso, deve essere dichiarata la legittimità attiva dell'appellante a richiedere il risarcimento dei danni e ciò in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass.ord.n.21779/2021), secondo
5 la quale “legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di ripara- zione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo (Cass.n.3082/2015; Cass.n.21011/2010)”.
Dalla lettura del verbale degli agenti di Polizia Municipale del Comune di Modena intervenuti in loco (doc.1 fasc. I grado appellante), non vi è alcun dubbio, né vi è stata alcuna contestazione delle parti, sulle modalità di verificazione del sinistro stradale di cui è causa (un tamponamento “a catena”) e sull'esclusiva responsabilità della sig.ra la quale, a bordo del proprio veicolo Renault Capture tg. Controparte_2
FK923WC (assicurato ha tamponato il veicolo che la precedeva Peugeot Controparte_1
308 tg. ER427AS, di proprietà e condotto dal sig. , il quale a sua volta, spinto in Parte_4 avanti, ha urtato il furgone Peugeot NE tg. LC45590 (PL), noleggiato da . Parte_1
Passando quindi alla quantificazione del danno da risarcire, si osserva che nel precedente grado di giudizio
è stato nominato un TU al fine di valutare la congruità della fattura emessa dalla e stimare i Parte_3 costi di riparazione dell'autocarro Peugeot NE e del relativo fermo tecnico. A tale riguardo, preliminarmente, si rileva che, all'esito del riesame degli atti e dei mezzi istruttori esple- tati nel precedente grado di giudizio, alla luce dei motivi di appello, questa Corte aderisce alle conclusioni cui è pervenuto il TU nominato nel precedente grado di giudizio, il quale ha esaustivamente risposto alle osservazioni critiche dei consulenti delle parti e le cui argomentazioni sono complete, corrette e concor- danti con le nozioni della peculiare scienza pratica;
la depositata relazione è pertanto indicata quale fonte dell'apprezzamento espresso nella presente sentenza, con conseguente implicito rigetto di tutte le contra- rie deduzioni (Cass.n.21504/2018;Cass.n.5229/2011; Cass.n.19475/05). Ciò premesso, il TU ha quantificato in € 3.750,00 il costo per la riparazione dell'automezzo incidentato e in € 3.120 il danno economico derivante dal fermo tecnico, stimato in 20 giorni (€ 156,00 giornalieri). Il danno da risarcire è pari quindi a complessivi € 6.870,00. Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere devalutato alla data del sinistro (19.10.2018) - e si ricava quindi l'importo di € 5.807,27 - e poi maggiorato della rivalutazione e degli interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata fino alla data della presente sentenza, pari ad € 1.731,27. Si ottiene quindi il complessivo importo di € 7.538,54; su detta somma sono dovuti i soli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo. Non è invece meritevole di accoglimento l'ulteriore domanda di rimborso delle spese di noleggio per il veicolo incidentato (asseritamente non utilizzato).
Difatti, sul punto, l'appellata ha tempestivamente dedotto (pag. 4 e segg. comparsa di costituzione) di essersi attivata al fine di valutare i danni presenti sul veicolo Peugeot, incaricando un proprio perito e che pertanto, a seguito dell'accertamento di detto perito avvenuto in data 26.10.2018, avrebbe po- Parte_1 tuto provvedere alla riparazione, ma ha invece atteso circa un anno per farlo (V. fattura del Parte_3
11.10.2019, doc. 3 fasc. I grado appellante). Non è quindi dovuto alcun risarcimento per un danno che avrebbe potuto evitare usando l'or- Parte_1 dinaria diligenza.
Per la stessa ragione non è dovuto il rimborso delle spese sostenute per il canone di noleggio, relativo al periodo dicembre 2018/ottobre 2019, per il veicolo sostitutivo OE UM (doc.4 fasc. I grado appel- lante).
A tale riguardo si ribadisce che il danno meritevole di risarcimento a titolo di fermo tecnico, è limitato a quello quantificato dal TU in un totale di 20 giorni, pari a complessivi € 3.120,00.
6 Per tali motivi e nei descritti limiti, l'appello deve essere accolto con riforma dell'impugnata sentenza. Le spese del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di
[...]
e di in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2
Dette spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del grado di complessità della
contro
- versia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione proba- toria) e delle questioni esaminate.
PQM
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nel sinistro stradale occorso in data del Controparte_2
19.10.2018 e, per l'effetto:
- dichiara tenute e condanna e in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1 a pagare a la complessiva somma di € 7.538,54 già comprensiva di rivalutazione Parte_1
e interessi legali, oltre ulteriori interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sen- tenza fino al saldo effettivo;
- condanna e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_2 Controparte_1 [...] le spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in Parte_1 complessivi € 545,00 per spese ed € 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in complessivi € 804,00 per spese e € 4.888,00 per onorari, oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA
- pone definitivamente a carico di e in solido tra Controparte_2 Controparte_1 loro, le spese di TU del precedente grado di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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