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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2139/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2139/2023 tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
RICORRENTI e
Controparte_1 Parte_5 CP_2 CP_3
RESISTENTI
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per + 3 l'avv. VENTOLA FILIPPO che si riporta al ricorso Parte_1
Per + 2 l'avv. SANTARELLI STEFANO che si riporta alla propria Controparte_1 comparsa.
Il Giudice
ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2139/2023 promossa da: (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F. )
[...] C.F._4 cini ILIPPO RICORRENTI contro (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._5 Parte_5
C.F._6 CP_2 C.F._7 con il patrocinio dell'avv. SANTARELLI STEFANO RESISTENTI e (C.F. ) Controparte_4 C.F._8
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: domanda di usucapione CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.02.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con ricorso depositato in data 13.09.2023 , Parte_1 Parte_2 Pt_3 chiedevano all'adito Tribunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “che l'IL.mo
[...]
, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per le causali esposte in narrativa e/o per ogni altro titolo e/o ragione ritenUTapplicabile e/o di giustizia, voglia accertare e dichiarare in favore degli attori ricorrenti (nata a [...] il [...], residente a [...]C.F.:
, (nato a [...] il [...], res.te a Montegranaro FM Via Fonte C.F._1 Parte_2
), (nata a [...] il [...], ivi residente C.F._2 Parte_3 in Contrada SantaMaria nr. 600, C.F.: ) e (nato a [...] il C.F._3 Parte_4 01.04.1972, res.te a Montegranaro FM Vi l'intervenuto acquistonei C.F._4 confronti di (nata a [...] il [...], res.te a Monte San Pietrangeli FM via San Controparte_1 Biagio 179, , nato a [...] il [...], res.te a Monte San C.F._5 Parte_5
Pietrangeli FM via San Biagio 179, C.F.: ), (nata a [...] il C.F._6 CP_2 12.08.1999, res.te a Monte San Pietrangeli C. ), nonché nei C.F._7 confronti degli eventuali Eredi di per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. dei 7/12 Persona_1
pagina 2 di 6 dell'appezzamento di terreno agricolosito nel Comune di Loro Piceno (MC)cap 62020, Contrada Cremone Gabbette nr. 22,contraddistinto al catasto terreni del detto Comune al fgl. 6, particella 14, particella 15, particella 17 e particella 102, del quale i medesimi ricorrenti sono già complessivamente comproprietari dei restanti 5/12; per l'effetto voglia accertare e dichiarare che i sig.ri , e sono divenUT legittimi proprietari Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell'intero appezzame g o ic 20, Contrada Cremone Gabbette nr. 22, contraddistinto al catasto terreni del detto Comune al fgl. 6, particella 14, particella 15, particella 17 e particella 102per le rispettive quote di 15/48, 11/48, 11/48e11/48); voglia disporre che la emananda Sentenza, provvisoriamente esecUTva come per legge, tenga luogo del pubblico atto di trasferimento a favore degli attoriricorrenti;
voglia disporre la trascrizione della emananda Sentenza e la voltura con esonero del competenteConservatore da ogni responsabilità in CP_5 merito;
con vittoria dispese e compensi del giudizio”, In fatto esponevano: che essi ricorrenti erano comproprietari del terreno oggetto della domanda;
che, sin dagli anni 90 essi ricorrenti avevano posseduto il predetto terreno UT dominus;
che, in particolare, essi ricorrenti avevano coltivato il terreno, non avevano pagato canoni o indennità di occupazione agli altri comproprietari, avevano provveduto alla manutenzione con accollo di ogni spesa, senza alcuna pretesa, richiesta e/o ingerenza da parte degli comproprietari;
che ricorrevano tutti i presupposti stabiliti dall'art. 1158 c.c. per accertare e dichiarare in favore di essi ricorrenti l'acquisto deio residui diritti di comproprietà del terreno per intervenuta usucapione. Rassegnavano, pertanto, le conclusioni sopra riportate. Si costituivano e aderendo Controparte_1 Parte_5 CP_2 all'avversa domand Nonostante la notifica per pubblici proclami, nessuno si costituiva in giudizio per i chiamati all'eredità di CP_3 Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia degli eredi di atteso che, CP_3 nonostante la notifica per pubblici proclami, non hanno inteso costituirsi n Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda avanzata dai ricorrenti sia infondata e debba essere, pertanto, rigettata. Con l'instaurazione del presente giudizio i ricorrenti agiscono nei confronti dei resistenti al fine di sentir accertare e dichiarare in loro favore l'acquisto per intervenuta usucapione del terreno meglio descritto nel ricorso asserendo di aver esercitato su di esso un possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale, concretizzatosi nella cura e nella manutenzione del fondo, nonché nel pagamento delle spese. Domanda la cui fondatezza sarebbe comprovata dalla mancata costituzione dei chiamati all'eredità di nonché dalla costituzione di e CP_3 Controparte_1 Parte_5 he aderivano alla domanda d CP_2 Nel costituirsi in giudizio i resistenti, comproprietari del frustolo di terreno oggetto della domanda di usucapione per 1/36 cadauno, dichiaravano di aderire alla domanda attorea asserendo confermando “possesso da parte degli stessi pacifico ed indisturbato da oltre 20 anni dell'intero piccolo terreno ed il loro UTlizzo dello stesso in maniera pubblica ed ininterrotta, senza interventi ed interferenze da parte dei convenUT stessi né di eventuali altri soggetti. Confermano altresì di non aver mai ricevuto dagli attori il pagamento di canoni e/o indennità di occupazione o simili né di esser stati destinatari di richieste contributo al pagamento delle spese di manutenzione e coltivazione né tanto meno di aver ricevuto i frutti del raccolto”. Preliminarmente va rilevato che l'art. 2697 c.c., stabilendo la regola generale dell'onere della prova, pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere. Ciò significa che chi agisce proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione deve dimostrare la ricorrenza dei due fondamentali presupposti: sia quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale, sia quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi UT NI . In merito a tale profilo, deve – altresì - precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione pagina 3 di 6 di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre del bene mediante l'estrinsecazione di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. La giurisprudenza, infatti, chiarisce che “l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'UTlizzazione di essa; la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle UTlità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (Cass. II, n. 4807/1992). Quanto all'onere della prova che grava su colui che invoca l'avvenuta usucapione del bene, la giurisprudenza è uniforme e pacifica nello statuire che non è sufficiente dimostrare di aver posto in essere meri atti di gestione, quale può essere la semplice coltivazione del fondo, poiché tale attività “di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "UT dominus” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29.07.2013); “costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (cfr. Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05.03.2020). Ed invero, con una pronuncia più recente la Suprema Corte precisa che “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "UT dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è piena mente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà” (cfr. Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 1796 del 20.01.2022). Allorquando poi – come nel caso di specie - la domanda di usucapione abbia ad oggetto l'acquisto di un bene in comunione, preme rammentare che occorre che venga fornita la prova del possesso ad excludendum, vale a dire di una situazione nella quale il rapporto materiale del comproprietario con i beni ereditari sia tale da escludere gli altri dalla possibilità di analogo rapporto. A tal fine, è indiscusso il principio di diritto in base al quale “non è univocamente significativo che egli abbia UTlizzato ed amministrato il bene ereditario, e che i coeredi si siano astenUT da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato nell'interesse anche degli altri coeredi” (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/09/2019 n. 22444; Cassazione civile sez. II, 16/01/2019, n. 966; Cass. 04/05/2018, n. 10734; Cass. 25/03/2009, n. 7221). In altri termini, occorre che il coerede che agisce in giudizio nei confronti degli altri per il riconoscimento in suo favore dell'intervenuto acquisto per usucapione dei beni ereditari (o parte di essi), fornisca in maniera rigorosa la prova di aver esercitato un possesso esclusivo, con estromissione degli altri coeredi, non potendo al riguardo ritenersi dirimente la dimostrazione dell'UTlizzo e della gestione dei beni ereditari, quantunque essa si sia tradotta, esemplificativamente, nella richiesta di autorizzazioni amministrative, nella realizzazione di opere, nella stipulazione di contratti e nel pagamento di utenze e tribUT, giacché tale condotta non è sufficiente a superare la presunzione che l'uso, il godimento e pagina 4 di 6 l'amministrazione del bene comune sia avvenuta anche nell'interesse degli altri coeredi, con il loro tacito consenso o che il godimento sia stato semplicemente tollerato dagli altri comunisti. Ed invero, nel caso di domanda di usucapione promossa da un coerede nei confronti degli altri non può non considerarsi in via preliminare che il primo è già ex lege autorizzato a possedere l'immobile pervenutogli a seguito di successione ereditaria e ad esercitare su questo tutti i poteri tipici del diritto di proprietà. Ciò, dunque, può essere ritenuto presupposto necessario ma non sufficiente a fondare l'acquisto per usucapione, gravando sul coerede l'onere di provare l'esercizio esclusivo del possesso, caratterizzato cioè dal fatto di aver estromesso tutti gli altri coeredi dal compossesso del bene, impedendo loro di UTlizzare l'immobile. Trattasi di un principio granitico, più volte ribadito dalla Suprema Corte che in diverse pronunce osserva che sul coerede incombe l'onere di dimostrare che il possesso sul bene comune per il tempo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione, si sia manifestato in maniera esclusiva ed incompatibile con il godimento altrui. Tale possesso, come precisato nella recente sentenza, deve rivelarsi “inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "UT dominus" e non più "UT condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia UTlizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri” (cfr. Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 35067 del 29/11/2022). Inoltre, costituisce principio di diritto altrettanto graniticamente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 14372 del 24/05/2023). Orbene, alla luce degli invocati principi di diritto, ritiene il Tribunale che la domanda di usucapione avanzata dagli odierni ricorrenti non possa trovare accoglimento, non avendo dato prova di aver esercitato un possesso esclusivo, non già sull'intero bene immobile oggetto di causa, ma sulle quote indivise degli altri comunisti. Certamente, deve escludersi che la dedotta usucapione possa essere accertata sulla base della mancata costituzione in giudizio dei comproprietari convenUT, atteso che in virtù del principio di diritto sopra richiamato, la loro contumacia non implica di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei loro confronti (sulla base del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.), né esime queste dal dover fornire la prova dei fatti costitUTvi del diritto vantato (v. Cass. n. 21251/2010). A ciò deve aggiungersi che la domanda è destituita di fondamento, non avendo i ricorrenti dimostrato di aver esercitato un potere di signoria sulla cosa, concretizzatosi e manifestatosi all'esterno mediante specifiche ed inequivoche condotte, eloquenti della volontà di possedere in via esclusiva l'intera proprietà indivisa, dirette contro i suddetti comproprietari e finalizzate ad estromettere gli stessi dal compossesso del terreno. Ed invero, la scrivente rileva che la domanda proposta ai sensi dell'art. 1158 c.c. è genericamente formulata, oltre che del tutto priva di riscontro probatorio. Ed invero, i ricorrenti hanno dedotto che il possesso si sarebbe manifestato mediante la coltivazione del terreno, nonché il pagamento delle spese di manutenzione e sistemazione, omettendo di specificare e descrivere in cosa siano consistite dette attività e quali spese abbiano effettivamente sostenuto (di cui non pagina 5 di 6 viene, peraltro, fornita alcuna prova documentale), al fine di consentire a questo Tribunale di poter accertare in fatto, mediante una valutazione complessiva, sia l'effettivo esercizio sul bene dei poteri tipici del titolare del diritto di proprietà, che l'inconciliabilità dello stesso con la possibilità di godimento altrui perché sorretto dalla volontà, estrinsecamente manifestatasi, di possedere in via esclusiva. In ogni caso, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, l'aver provveduto alla coltivazione ed alla manutenzione del fondo, nonché al pagamento delle spese e dei tribUT non rappresentano circostanze idonee a dimostrare inequivocabilmente un possesso esercitato ad excludendum, né consentono – come sopra detto – di superare la presunzione che tali attività di UTlizzo e gestione del bene in comunione non siano avvenute anche nell'interesse degli altri comproprietari, col loro implicito consenso o per effetto dell'”astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune” (Cass. 966/2019). Ai fini dell'accoglimento della domanda, i ricorrenti avrebbe dovuto, invece, provare in maniera rigorosa che l'invocato esercizio del diritto esclusivo sul bene (e, dunque, sulle quote idealmente appartenenti agli altri comproprietari) sia stato tale da escludere esplicitamente o implicitamente il compossesso di questi ultimi, non potendosi ritenere dirimente neppure il fatto che i resistenti costituiti abbia aderito alla domanda attorea, riconoscendo in capo ali ricorrenti il possesso e la mancanza di ingerenze da parte dei comproprietari. E ciò in quanto i ricorrenti sono comproprietarie del terreno, seppur per quota indivisa e ai fini dell'usucapione non rileva che gli altri comproprietari si siano astenUT dall'uso e dal godimento della cosa comune. Trattasi, infatti, di un'eccezione di merito che attenendo alla difesa degli altri convenUT non può essere eccepita da parte di un soggetto cui non si riferisce, sebbene parimenti convenuto nel medesimo giudizio. Né a tale mancanza probatoria parte attrice sopperisce mediante la richiesta di assunzione di prova orale: alcuna istanza istruttoria è stata formulata. In conclusione, la domanda di usucapione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, non avendo le attrici dimostrato i presupposti necessari del possesso pacifico, continuato, indisturbato del bene, esclusivo e protratto per il tempo richiesto dalla legge. Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene che rispetto ai resistenti convenUT sussistano i presupposti di legge per la loro integrale compensazione. Nulla deve disporsi, invece, in favore dei resistenti contumaci, atteso che per pacifica giurisprudenza “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19.06.2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di usucapione
2. compensa le spese di lite tra i ricorrenti ed i resistenti costituiti
3. nulla sulle spese nei confronti dei resistenti contumaci. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 12 febbraio 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2139/2023 tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
RICORRENTI e
Controparte_1 Parte_5 CP_2 CP_3
RESISTENTI
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per + 3 l'avv. VENTOLA FILIPPO che si riporta al ricorso Parte_1
Per + 2 l'avv. SANTARELLI STEFANO che si riporta alla propria Controparte_1 comparsa.
Il Giudice
ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2139/2023 promossa da: (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F. )
[...] C.F._4 cini ILIPPO RICORRENTI contro (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._5 Parte_5
C.F._6 CP_2 C.F._7 con il patrocinio dell'avv. SANTARELLI STEFANO RESISTENTI e (C.F. ) Controparte_4 C.F._8
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: domanda di usucapione CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.02.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fatto
Con ricorso depositato in data 13.09.2023 , Parte_1 Parte_2 Pt_3 chiedevano all'adito Tribunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “che l'IL.mo
[...]
, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per le causali esposte in narrativa e/o per ogni altro titolo e/o ragione ritenUTapplicabile e/o di giustizia, voglia accertare e dichiarare in favore degli attori ricorrenti (nata a [...] il [...], residente a [...]C.F.:
, (nato a [...] il [...], res.te a Montegranaro FM Via Fonte C.F._1 Parte_2
), (nata a [...] il [...], ivi residente C.F._2 Parte_3 in Contrada SantaMaria nr. 600, C.F.: ) e (nato a [...] il C.F._3 Parte_4 01.04.1972, res.te a Montegranaro FM Vi l'intervenuto acquistonei C.F._4 confronti di (nata a [...] il [...], res.te a Monte San Pietrangeli FM via San Controparte_1 Biagio 179, , nato a [...] il [...], res.te a Monte San C.F._5 Parte_5
Pietrangeli FM via San Biagio 179, C.F.: ), (nata a [...] il C.F._6 CP_2 12.08.1999, res.te a Monte San Pietrangeli C. ), nonché nei C.F._7 confronti degli eventuali Eredi di per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. dei 7/12 Persona_1
pagina 2 di 6 dell'appezzamento di terreno agricolosito nel Comune di Loro Piceno (MC)cap 62020, Contrada Cremone Gabbette nr. 22,contraddistinto al catasto terreni del detto Comune al fgl. 6, particella 14, particella 15, particella 17 e particella 102, del quale i medesimi ricorrenti sono già complessivamente comproprietari dei restanti 5/12; per l'effetto voglia accertare e dichiarare che i sig.ri , e sono divenUT legittimi proprietari Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell'intero appezzame g o ic 20, Contrada Cremone Gabbette nr. 22, contraddistinto al catasto terreni del detto Comune al fgl. 6, particella 14, particella 15, particella 17 e particella 102per le rispettive quote di 15/48, 11/48, 11/48e11/48); voglia disporre che la emananda Sentenza, provvisoriamente esecUTva come per legge, tenga luogo del pubblico atto di trasferimento a favore degli attoriricorrenti;
voglia disporre la trascrizione della emananda Sentenza e la voltura con esonero del competenteConservatore da ogni responsabilità in CP_5 merito;
con vittoria dispese e compensi del giudizio”, In fatto esponevano: che essi ricorrenti erano comproprietari del terreno oggetto della domanda;
che, sin dagli anni 90 essi ricorrenti avevano posseduto il predetto terreno UT dominus;
che, in particolare, essi ricorrenti avevano coltivato il terreno, non avevano pagato canoni o indennità di occupazione agli altri comproprietari, avevano provveduto alla manutenzione con accollo di ogni spesa, senza alcuna pretesa, richiesta e/o ingerenza da parte degli comproprietari;
che ricorrevano tutti i presupposti stabiliti dall'art. 1158 c.c. per accertare e dichiarare in favore di essi ricorrenti l'acquisto deio residui diritti di comproprietà del terreno per intervenuta usucapione. Rassegnavano, pertanto, le conclusioni sopra riportate. Si costituivano e aderendo Controparte_1 Parte_5 CP_2 all'avversa domand Nonostante la notifica per pubblici proclami, nessuno si costituiva in giudizio per i chiamati all'eredità di CP_3 Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia degli eredi di atteso che, CP_3 nonostante la notifica per pubblici proclami, non hanno inteso costituirsi n Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda avanzata dai ricorrenti sia infondata e debba essere, pertanto, rigettata. Con l'instaurazione del presente giudizio i ricorrenti agiscono nei confronti dei resistenti al fine di sentir accertare e dichiarare in loro favore l'acquisto per intervenuta usucapione del terreno meglio descritto nel ricorso asserendo di aver esercitato su di esso un possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale, concretizzatosi nella cura e nella manutenzione del fondo, nonché nel pagamento delle spese. Domanda la cui fondatezza sarebbe comprovata dalla mancata costituzione dei chiamati all'eredità di nonché dalla costituzione di e CP_3 Controparte_1 Parte_5 he aderivano alla domanda d CP_2 Nel costituirsi in giudizio i resistenti, comproprietari del frustolo di terreno oggetto della domanda di usucapione per 1/36 cadauno, dichiaravano di aderire alla domanda attorea asserendo confermando “possesso da parte degli stessi pacifico ed indisturbato da oltre 20 anni dell'intero piccolo terreno ed il loro UTlizzo dello stesso in maniera pubblica ed ininterrotta, senza interventi ed interferenze da parte dei convenUT stessi né di eventuali altri soggetti. Confermano altresì di non aver mai ricevuto dagli attori il pagamento di canoni e/o indennità di occupazione o simili né di esser stati destinatari di richieste contributo al pagamento delle spese di manutenzione e coltivazione né tanto meno di aver ricevuto i frutti del raccolto”. Preliminarmente va rilevato che l'art. 2697 c.c., stabilendo la regola generale dell'onere della prova, pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere. Ciò significa che chi agisce proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione deve dimostrare la ricorrenza dei due fondamentali presupposti: sia quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale, sia quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi UT NI . In merito a tale profilo, deve – altresì - precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione pagina 3 di 6 di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre del bene mediante l'estrinsecazione di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. La giurisprudenza, infatti, chiarisce che “l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'UTlizzazione di essa; la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle UTlità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (Cass. II, n. 4807/1992). Quanto all'onere della prova che grava su colui che invoca l'avvenuta usucapione del bene, la giurisprudenza è uniforme e pacifica nello statuire che non è sufficiente dimostrare di aver posto in essere meri atti di gestione, quale può essere la semplice coltivazione del fondo, poiché tale attività “di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "UT dominus” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29.07.2013); “costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (cfr. Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05.03.2020). Ed invero, con una pronuncia più recente la Suprema Corte precisa che “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "UT dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è piena mente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà” (cfr. Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 1796 del 20.01.2022). Allorquando poi – come nel caso di specie - la domanda di usucapione abbia ad oggetto l'acquisto di un bene in comunione, preme rammentare che occorre che venga fornita la prova del possesso ad excludendum, vale a dire di una situazione nella quale il rapporto materiale del comproprietario con i beni ereditari sia tale da escludere gli altri dalla possibilità di analogo rapporto. A tal fine, è indiscusso il principio di diritto in base al quale “non è univocamente significativo che egli abbia UTlizzato ed amministrato il bene ereditario, e che i coeredi si siano astenUT da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato nell'interesse anche degli altri coeredi” (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/09/2019 n. 22444; Cassazione civile sez. II, 16/01/2019, n. 966; Cass. 04/05/2018, n. 10734; Cass. 25/03/2009, n. 7221). In altri termini, occorre che il coerede che agisce in giudizio nei confronti degli altri per il riconoscimento in suo favore dell'intervenuto acquisto per usucapione dei beni ereditari (o parte di essi), fornisca in maniera rigorosa la prova di aver esercitato un possesso esclusivo, con estromissione degli altri coeredi, non potendo al riguardo ritenersi dirimente la dimostrazione dell'UTlizzo e della gestione dei beni ereditari, quantunque essa si sia tradotta, esemplificativamente, nella richiesta di autorizzazioni amministrative, nella realizzazione di opere, nella stipulazione di contratti e nel pagamento di utenze e tribUT, giacché tale condotta non è sufficiente a superare la presunzione che l'uso, il godimento e pagina 4 di 6 l'amministrazione del bene comune sia avvenuta anche nell'interesse degli altri coeredi, con il loro tacito consenso o che il godimento sia stato semplicemente tollerato dagli altri comunisti. Ed invero, nel caso di domanda di usucapione promossa da un coerede nei confronti degli altri non può non considerarsi in via preliminare che il primo è già ex lege autorizzato a possedere l'immobile pervenutogli a seguito di successione ereditaria e ad esercitare su questo tutti i poteri tipici del diritto di proprietà. Ciò, dunque, può essere ritenuto presupposto necessario ma non sufficiente a fondare l'acquisto per usucapione, gravando sul coerede l'onere di provare l'esercizio esclusivo del possesso, caratterizzato cioè dal fatto di aver estromesso tutti gli altri coeredi dal compossesso del bene, impedendo loro di UTlizzare l'immobile. Trattasi di un principio granitico, più volte ribadito dalla Suprema Corte che in diverse pronunce osserva che sul coerede incombe l'onere di dimostrare che il possesso sul bene comune per il tempo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione, si sia manifestato in maniera esclusiva ed incompatibile con il godimento altrui. Tale possesso, come precisato nella recente sentenza, deve rivelarsi “inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "UT dominus" e non più "UT condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia UTlizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri” (cfr. Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 35067 del 29/11/2022). Inoltre, costituisce principio di diritto altrettanto graniticamente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 14372 del 24/05/2023). Orbene, alla luce degli invocati principi di diritto, ritiene il Tribunale che la domanda di usucapione avanzata dagli odierni ricorrenti non possa trovare accoglimento, non avendo dato prova di aver esercitato un possesso esclusivo, non già sull'intero bene immobile oggetto di causa, ma sulle quote indivise degli altri comunisti. Certamente, deve escludersi che la dedotta usucapione possa essere accertata sulla base della mancata costituzione in giudizio dei comproprietari convenUT, atteso che in virtù del principio di diritto sopra richiamato, la loro contumacia non implica di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei loro confronti (sulla base del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.), né esime queste dal dover fornire la prova dei fatti costitUTvi del diritto vantato (v. Cass. n. 21251/2010). A ciò deve aggiungersi che la domanda è destituita di fondamento, non avendo i ricorrenti dimostrato di aver esercitato un potere di signoria sulla cosa, concretizzatosi e manifestatosi all'esterno mediante specifiche ed inequivoche condotte, eloquenti della volontà di possedere in via esclusiva l'intera proprietà indivisa, dirette contro i suddetti comproprietari e finalizzate ad estromettere gli stessi dal compossesso del terreno. Ed invero, la scrivente rileva che la domanda proposta ai sensi dell'art. 1158 c.c. è genericamente formulata, oltre che del tutto priva di riscontro probatorio. Ed invero, i ricorrenti hanno dedotto che il possesso si sarebbe manifestato mediante la coltivazione del terreno, nonché il pagamento delle spese di manutenzione e sistemazione, omettendo di specificare e descrivere in cosa siano consistite dette attività e quali spese abbiano effettivamente sostenuto (di cui non pagina 5 di 6 viene, peraltro, fornita alcuna prova documentale), al fine di consentire a questo Tribunale di poter accertare in fatto, mediante una valutazione complessiva, sia l'effettivo esercizio sul bene dei poteri tipici del titolare del diritto di proprietà, che l'inconciliabilità dello stesso con la possibilità di godimento altrui perché sorretto dalla volontà, estrinsecamente manifestatasi, di possedere in via esclusiva. In ogni caso, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, l'aver provveduto alla coltivazione ed alla manutenzione del fondo, nonché al pagamento delle spese e dei tribUT non rappresentano circostanze idonee a dimostrare inequivocabilmente un possesso esercitato ad excludendum, né consentono – come sopra detto – di superare la presunzione che tali attività di UTlizzo e gestione del bene in comunione non siano avvenute anche nell'interesse degli altri comproprietari, col loro implicito consenso o per effetto dell'”astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune” (Cass. 966/2019). Ai fini dell'accoglimento della domanda, i ricorrenti avrebbe dovuto, invece, provare in maniera rigorosa che l'invocato esercizio del diritto esclusivo sul bene (e, dunque, sulle quote idealmente appartenenti agli altri comproprietari) sia stato tale da escludere esplicitamente o implicitamente il compossesso di questi ultimi, non potendosi ritenere dirimente neppure il fatto che i resistenti costituiti abbia aderito alla domanda attorea, riconoscendo in capo ali ricorrenti il possesso e la mancanza di ingerenze da parte dei comproprietari. E ciò in quanto i ricorrenti sono comproprietarie del terreno, seppur per quota indivisa e ai fini dell'usucapione non rileva che gli altri comproprietari si siano astenUT dall'uso e dal godimento della cosa comune. Trattasi, infatti, di un'eccezione di merito che attenendo alla difesa degli altri convenUT non può essere eccepita da parte di un soggetto cui non si riferisce, sebbene parimenti convenuto nel medesimo giudizio. Né a tale mancanza probatoria parte attrice sopperisce mediante la richiesta di assunzione di prova orale: alcuna istanza istruttoria è stata formulata. In conclusione, la domanda di usucapione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, non avendo le attrici dimostrato i presupposti necessari del possesso pacifico, continuato, indisturbato del bene, esclusivo e protratto per il tempo richiesto dalla legge. Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene che rispetto ai resistenti convenUT sussistano i presupposti di legge per la loro integrale compensazione. Nulla deve disporsi, invece, in favore dei resistenti contumaci, atteso che per pacifica giurisprudenza “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19.06.2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di usucapione
2. compensa le spese di lite tra i ricorrenti ed i resistenti costituiti
3. nulla sulle spese nei confronti dei resistenti contumaci. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 12 febbraio 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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