TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/07/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 692/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gabriella Tolaini, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Castelnuovo di Garfagnana (LU) Via
Valmaira 28, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
(C.F. ), non comparso né rappresentato CP_1 C.F._2 RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora e il signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Parte_1 CP_1 alla annotazione della sentenza”, a spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6.3.2025 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in Borgo a Mozzano (LU) il 11.7.1981 con CP_1
(registro degli atti di matrimonio del Comune di Borgo a Mozzano, numero 2, parte I, anno 1981), da cui sono nati i figli (1.6.1982) e (15.12.1995), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti. Ha aggiunto che il Tribunale di Lucca, con decreto depositato in data 4.2.2015, ha omologato la separazione dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, null'altro domandando.
All'udienza del 9.7.2025, fissata dal Presidente del Collegio per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, , ancorché ritualmente evocato in giudizio, non è comparso CP_1 né si è costituito.
Nel corso di tale udienza il Giudice relatore ha proceduto all'ascolto della ricorrente che, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, ha chiesto di poter precisare le conclusioni.
Il Giudice relatore ha ordinato la contestuale discussione orale della causa e la ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso, domandando tuttavia la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
In rito, va dichiarata la contumacia di il quale, seppure regolarmente convenuto in CP_1 giudizio, non si è costituito.
Sul divorzio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (deve essere così riqualificata alla luce dei dati ricavabili dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio) celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto n. 326 depositato in data 4.2.2015, il Tribunale di Lucca ha omologato la separazione personale dei coniugi. Le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza del 10.10.2014, sicché alla data del deposito del ricorso (6.3.2025) erano certamente decorsi sei mesi come per legge.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti non hanno più alcuna comunione di vita e che il resistente ha anche costruito una nuova famiglia.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Spese di lite
La mancata costituzione del resistente, il difetto di contraddittorio in senso proprio e la volontà in tal senso manifestata dalla ricorrente rendono opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Borgo a Mozzano (LU) il 11.7.1981 da
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] CP_1 Parte_1 il 7.6.1960,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1981 al n. 2 Parte
I;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 14.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gabriella Tolaini, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Castelnuovo di Garfagnana (LU) Via
Valmaira 28, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
(C.F. ), non comparso né rappresentato CP_1 C.F._2 RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora e il signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Parte_1 CP_1 alla annotazione della sentenza”, a spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6.3.2025 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in Borgo a Mozzano (LU) il 11.7.1981 con CP_1
(registro degli atti di matrimonio del Comune di Borgo a Mozzano, numero 2, parte I, anno 1981), da cui sono nati i figli (1.6.1982) e (15.12.1995), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti. Ha aggiunto che il Tribunale di Lucca, con decreto depositato in data 4.2.2015, ha omologato la separazione dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, null'altro domandando.
All'udienza del 9.7.2025, fissata dal Presidente del Collegio per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, , ancorché ritualmente evocato in giudizio, non è comparso CP_1 né si è costituito.
Nel corso di tale udienza il Giudice relatore ha proceduto all'ascolto della ricorrente che, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, ha chiesto di poter precisare le conclusioni.
Il Giudice relatore ha ordinato la contestuale discussione orale della causa e la ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso, domandando tuttavia la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
In rito, va dichiarata la contumacia di il quale, seppure regolarmente convenuto in CP_1 giudizio, non si è costituito.
Sul divorzio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (deve essere così riqualificata alla luce dei dati ricavabili dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio) celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto n. 326 depositato in data 4.2.2015, il Tribunale di Lucca ha omologato la separazione personale dei coniugi. Le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza del 10.10.2014, sicché alla data del deposito del ricorso (6.3.2025) erano certamente decorsi sei mesi come per legge.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti non hanno più alcuna comunione di vita e che il resistente ha anche costruito una nuova famiglia.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Spese di lite
La mancata costituzione del resistente, il difetto di contraddittorio in senso proprio e la volontà in tal senso manifestata dalla ricorrente rendono opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Borgo a Mozzano (LU) il 11.7.1981 da
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] CP_1 Parte_1 il 7.6.1960,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1981 al n. 2 Parte
I;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 14.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli