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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/07/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
RGN 1346 /2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1346 / 2025, avente ad OGGETTO: separazione (trasformato su accordo delle parti) su ricorso presentato da Parte_1 contro , rispettivamente rappresentati e difesi dagli avv.ti CP_1
CALVIO MARIA ROSARIA e VOLTARELLA BERARDINO in forza di procure come in atti di parte;
con l'intervento del P.M., il quale ha concluso con parere favorevole sull'intervenuto accordo e per l'accoglimento della domanda. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 19/03/2025 veniva iscritto il presente giudizio contenzioso;
successivamente le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la separazione sulla base dell'accordo raggiunto;
il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. L'articolo 151, comma 1, c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di reciproca intollerabilità che rende impossibile la prosecuzione della convivenza. In particolare, la richiesta reciproca di separazione, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni comune interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale: si è, invero, ormai verificata la dissoluzione del consorzio familiare e non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Le parti hanno concordato le condizioni di separazione. Le stesse non sono contrarie a norme imperative e si intendono qui per integralmente trascritte. Trattandosi di procedura conclusasi con accordo e conversione del rito in camerale su istanza congiunta, le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione tra , nata a [...] in Parte_1 data 23/02/1984 , e , nato a [...] CP_1 in data 14/12/1984 , matrimonio celebrato in Albania in data 28/04/2017 atto n. 44;
2. Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa la separazione alle condizioni ivi previste che devono intendersi qui riprodotte e trascritte;
3. spese compensate. Così deciso in Foggia il 3 luglio 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1346 / 2025, avente ad OGGETTO: separazione (trasformato su accordo delle parti) su ricorso presentato da Parte_1 contro , rispettivamente rappresentati e difesi dagli avv.ti CP_1
CALVIO MARIA ROSARIA e VOLTARELLA BERARDINO in forza di procure come in atti di parte;
con l'intervento del P.M., il quale ha concluso con parere favorevole sull'intervenuto accordo e per l'accoglimento della domanda. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 19/03/2025 veniva iscritto il presente giudizio contenzioso;
successivamente le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la separazione sulla base dell'accordo raggiunto;
il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. L'articolo 151, comma 1, c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di reciproca intollerabilità che rende impossibile la prosecuzione della convivenza. In particolare, la richiesta reciproca di separazione, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni comune interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale: si è, invero, ormai verificata la dissoluzione del consorzio familiare e non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Le parti hanno concordato le condizioni di separazione. Le stesse non sono contrarie a norme imperative e si intendono qui per integralmente trascritte. Trattandosi di procedura conclusasi con accordo e conversione del rito in camerale su istanza congiunta, le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione tra , nata a [...] in Parte_1 data 23/02/1984 , e , nato a [...] CP_1 in data 14/12/1984 , matrimonio celebrato in Albania in data 28/04/2017 atto n. 44;
2. Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa la separazione alle condizioni ivi previste che devono intendersi qui riprodotte e trascritte;
3. spese compensate. Così deciso in Foggia il 3 luglio 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro