Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/06/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 26/06/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2568/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1
dall'avv. Carlo Maria Paratore;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Vittori;
-Resistente-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.03.2025 parte ricorrente esponeva: che l'istante ha lavorato alle dipendenze del con sede legale in Siracusa via Controparte_2
Augusta, 52 sc C, P.I. , 03/11/1997 al 30/10/2022, svolgendo la propria P.IVA_1
attività con la qualifica di operaio, livello 4, ccnl Alberghi Conf., FT., FT presso il
President Park Hotel in Aci Castello (CT), via Litteri, 88; che in data 23/02/2023 la società datrice di lavoro, in evidente stato di crisi economica, presentava ricorso al
Tribunale di Catania per l'ammissione alla procedura concorsuale di concordato
1
Tribunale di Catania, il quale con sent. n.78 del 27/4/2023 provvedeva a dichiararne l'apertura della Liquidazione (RG 72/2022), fissando l'udienza di verifica CP_3
dei crediti al 19/9/2023; che il lavoratore, oggi ricorrente, presentava, quindi, tempestivamente istanza di insinuazione al passivo per crediti di lavoro dovuti, non avendo ancora ricevuto le retribuzioni dei mesi da agosto e settembre 2022 ed il TFR maturato che al 30/10/22 ammontava ad €46.926,90; che in data 19/9/2023 all'udienza di verifica il G.D. ammetteva allo stato passivo (doc.5) il credito per i seguenti titoli: a titolo di TFR 46.926,90 al lordo delle ritenute di legge ed al netto degli acconti ricevuti;
voci retributive al lordo delle ritenute di legge dei mesi di agosto 2022 (€ 2.615,91) e settembre 2022 (€ 2.510,41), il tutto con il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 e 2777 cc.; che la società ex datrice di lavoro, tuttavia, proponeva reclamo avverso la dichiarazione di liquidazione giudiziale davanti alla Corte di Appello di Catania;
che con sentenza n.1692 del 20/09/2023 il Giudice del gravame, in accoglimento dell'impugnazione, revocava la Liquidazione Giudiziale e, contestualmente, disponeva l'omologazione della proposta di concordato originariamente formulata;
che alla luce di quanto sopra, il lavoratore ricorrendone i presupposti, formulava istanza di accesso al Fondo di Garanzia
al fine di ottenere la liquidazione degli emolumenti vantati, nella misura in cui CP_1 risultavano inseriti nel piano concordatario e nello specifico €46.926,90 (somma poi corretta in € 43.128,73) a titolo di TFR ed ulteriori € 5.126,32 a titolo di retribuzioni relative al periodo 01.08.2022 -30.09.2022; che al fine di consentire la presentazione della domanda amministrativa, il ricorrente, a mezzo del suo difensore, compulsava previamente con pec del 19/03/2024 il Commissario Giudiziale della procedura, chiedendo la compilazione e sottoscrizione della modulistica necessaria all'inoltro dell'istanza al Fondo di Garanzia;
che il difensore, su incarico del ricorrente, si era già adoperato accedendo da remoto al fascicolo giudiziale telematico al fine di estrarre copia sia delle eventuali convocazioni ex art.171 L.F. che della relazione ex art. 105
CCII; che nel caso di specie vi era stato l'accertamento dello stato di insolvenza della società ex datrice di lavoro, il credito risultava accertato in sede concorsuale perché regolarmente inserito nel piano concordatario e nello stato passivo della liquidazione giudiziale e la mancanza della convocazione ex art.171 LF al pari della relazione ex art. 105 CCII non era in alcun modo imputabile al lavoratore che pure si era attivato per il rilascio, poiché il Commissario Giudiziale non vi aveva provveduto come dallo stesso dichiarato esplicitamente con pec del 25/11/2024; che legittima, pertanto, è da ritenersi
2 la richiesta del lavoratore ricorrendo tutte le condizioni per l'accesso al fondo di CP_ garanzia
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse, in riforma della decisione del Comitato Centrale dell' n. 2516759 del 19/02/2025, accertare e CP_1 riconoscere il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale di cui all'art.2 L.297/82 e CP_ d.lgs 80/92 giusto domanda del 04/10/2024 e conseguentemente condannare l' al pagamento della somma di € 43.128,73 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione ed
€5.126,32 a titolo di ultime retribuzioni correnti dall'01/8 al 30/9/22.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
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La l. 29.05.1982, n.297, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 80/1987, ha istituito presso l' il fondo di garanzia, gestito dall'Istituto medesimo, per assicurare CP_1 ai lavoratori subordinati, nelle situazioni di insolvenza dell'impresa datrice di lavoro, la corresponsione effettiva del TFR e, a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs.
n.80/1992, dei crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione maturata prima della cessazione del rapporto di lavoro entro un massimale predeterminato. I commi 2, 3, 4 e
5 dell'art. 2 della richiamata legge n.297/1982, regolano i presupposti e i termini in base ai quali i lavoratori possono presentare al Fondo la richiesta di pagamento, distinguendo due ipotesi, e precisamente quella in cui il rapporto di lavoro è intercorso con datore di lavoro sottoposto a una procedura concorsuale, dalla situazione di inadempimento facente capo ad imprese non soggette alle disposizioni del R.D. 16.03.1942 n. 267, condizionando l'accoglimento delle domande amministrative, nel primo caso, alla prova dell'inadempimento, totale o parziale, dei crediti de quibus da parte del datore di lavoro e all'accertata insolvenza del medesimo, mentre, nella seconda ipotesi, all'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata laddove le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Secondo il consolidato orientamento espresso dalla
Suprema Corte, il fondo di garanzia costituisce una forma di assicurazione sociale che si attiva, in sostituzione del datore di lavoro, per neutralizzare il rischio dell'insolvenza di
3 CP_ quest'ultimo, per cui il diritto del lavoratore ad ottenere dall' la corresponsione dei crediti non pagati dalla parte datoriale si risolve in un diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto a quello vantato nei confronti del datore di lavoro, essendo svincolato dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute (Cass. 19.07.2018, n. 19277; Cass.
24.02.2006, n. 4183). E' stato quindi sottolineato che “Il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l' , ai sensi dell'art. 2 CP_1
della l. n. 297 del 1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato
"in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente” (Cass. 28.01.2020, n.
1886). Ai sensi dell'art. 2, comma 7, l. n. 297/1982 “Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751 bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate”, senza che l' debba dimostrare al datore di lavoro inadempiente la CP_1
sussistenza degli elementi costitutivi della autonoma fattispecie previdenziale, ma semplicemente –secondo principi desumibili dagli artt. 1886 e 1916 c.c.- l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa ai lavoratori ed il diritto al TFR in capo ai lavoratori cui l' è surrogato per legge. Alla luce di quanto precede, appare evidente CP_1 che l'adempimento da parte del fondo di garanzia dell'obbligazione assicurativa nasce dall'esigenza di assicurare ai lavoratori subordinati una copertura sociale per l'ammontare complessivo del TFR maturato rimasto impagato che ammortizzi l'omissione contributiva del datore di lavoro insolvente (Cass. 11.10.2019, n.25682; conf., tra le tante, Cass. 13.11.2014, n. 24231).
Quindi, condizioni per l'intervento del Fondo di Garanzia sono lo stato d'insolvenza del datore di lavoro e la prova della sussistenza del credito del lavoratore per TFR.
CP_ Orbene, nel caso in esame l' ha rigettato la domanda di intervento presentata dal lavoratore deducendo sia la mancanza della prova dello stato di insolvenza del datore di lavoro che la mancanza della prova del credito per il quale è stato richiesto l'intervento.
Tuttavia, a ben vedere, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente e della documentazione versata in atti dalla stessa, devono ritenersi provate sia la sussistenza
4 dello stato di insolvenza del datore di lavoro che la sussistenza e l'entità del credito vantato dal lavoratore ricorrente per TFR.
Ed invero quanto alla prova della sussistenza dello stato di insolvenza del datore di lavoro si osserva che nel caso di specie, non vi è dubbio che il
[...]
si trovasse in stato di insolvenza e non di semplice crisi. Tale CP_2
circostanza è avvalorata dalla stessa Corte di Appello nel passaggio della sentenza in cui afferma che la società si trovava effettivamente nelle condizioni per accedere al concordato preventivo proposto (contrariamente a quanto sostenuto dalla curatela) e che
“il concordato in esame va ricondotto nell'alveo del piano concordatario liquidatorio e non nel concordato con continuità aziendale posto che la prosecuzione dell'attività è strumentalmente limitata al miglior reperimento della provvista necessaria per il pagamento dei creditori dovendo infine la società concludere l'attività caratteristica con la vendita dell'azienda alberghiera”. Con ciò la Corte di Appello spiega in maniera chiara che il ricorso alla procedura concorsuale del concordato preventivo in luogo della liquidazione giudiziale da parte del non era legato alla mancanza Controparte_2
o meno di uno stato di effettiva insolvenza e quindi fondato sulla sussistenza di un mera
CP_ crisi temporanea (che, secondo la difesa dell' escluderebbe i lavoratori dalla tutela previdenziale del fondo di garanzia) quanto piuttosto alla necessità di trovare il modo migliore di affrontare l'insolvenza dell'impresa affinchè si potesse garantire al meglio il soddisfacimento dei creditori. Nel caso in esame il continuando Controparte_2
l'attività, sotto la stretta sorveglianza del Tribunale e degli Organi nominati, avrebbe potuto reperire provvista sufficiente a garantire il miglior soddisfacimento dei creditori per poi procedere alla definitiva dismissione e liquidazione del compendio aziendale.
Nessun dubbio quindi che la continuità aziendale non era finalizzata ad un risanamento e ad una ripresa dell'attività quanto ad una migliore liquidazione del patrimonio societario e, quindi, lo stato di insolvenza era più che conclamato.
CP_ Deve, poi, ritenersi che di tale circostanza l' fosse consapevole in quanto resa edotta attraverso l'allegazione della sentenza della Corte di Appello di Catania.
Osserva, ancora, il decidente che l'ottica con cui viene considerata l'insolvenza, alla luce della novella relativa alle procedure concorsuali, è sensibilmente mutata. Infatti, mentre in passato essa era considerata rilevante se attuale, con il c.c.i.i. è già rilevante anche se solo potenziale e prospettica. Questo apre ad una del tutto nuova, più avanzata ed incisiva chiave di valutazione dell'insolvenza. Anche in assenza dei una situazione di
5 inadempimento delle obbligazioni in corso ma in presenza di un deterioramento della situazione patrimoniale e reddituale, sintomatica di una seria difficoltà a far fronte nel prossimo futuro alle obbligazioni assunte, la negligenza del debitore nella attivazione delle misure previste dal c.c.i.i. per la prevenzione e soluzione della crisi, può essere indizio dell'avveramento di una situazione di insolvenza secondo un rapporto causale, calcolabile in tempi prospetticamente vicini. Analogamente un quadro di deterioramento possono costituire elementi rilevatori del venir meno della continuità aziendale e prospetticamente dell'insolvenza, l'alienazione per “fare cassa” dei beni strumentali essenziali per la continuazione dell'attività caratteristica, quali l'alienazione dell'albergo nell'attività alberghiera, come avvenuto nel caso di specie.
E' ben vero che la sentenza della Corte di Appello prima citata è stata impugnata avanti la SC di Cassazione che con ordinanza n.331/2025, pubblicata il 13/02/2025, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Catania n.1692/2023 del 04/10/2023 (con cui era stata disposta la revoca della liquidazione giudiziale e omologato il concordato) e rinviato alla stessa Corte in diversa composizione, ma è altrettanto vero che lo stato di insolvenza della società ex datrice di lavoro resta comunque confermato indipendentemente dall'esito del giudizio di rinvio o per effetto della conferma di ammissione al Concordato o per effetto della Liquidazione Giudiziale, cui peraltro è già stata effettuata la verifica dei crediti.
Quanto alla prova dell'esistenza e della quantificazione del credito spettante al lavoratore a titolo di TFR si osserva che l'accertamento del credito nel suo preciso ammontare risultava contenuto già nello stato passivo redatto dai Curatori della
Liquidazione Giudiziale. Ed invero ai sensi dell'art. 57 del Codice della Crisi titolato
“Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e dell'accordo di ristrutturazione”: “Se la liquidazione giudiziale è revocata, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura”. Lo stato passivo redatto può, quindi, ritenersi un atto legalmente compiuto dagli organi della procedura e preservare il suo valore giuridico in termini di accertamento del credito. A ciò si aggiunge, ancor prima, che ai sensi dell'art.56 del Codice della Crisi “proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione”. Invero, nessuna traccia di sospensione risulta che la Corte di appello abbia disposto a fronte del reclamo della sentenza di LG proposto dalla società . Quindi
6 l'indicazione contenuta nello stato passivo ha un suo valore in termini di accertamento del credito. In ogni caso l'importo delle somme dovute al lavoratore risulta anche quantificato nel piano concordatario (anche questo regolarmente trasmesso all' ) CP_1 ove l'impresa ha indicato il TFR dovuto al lavoratore al netto degli acconti ricevuti in costanza di rapporto.
La circostanza che nella vicenda processuale relativa al datore di lavoro non siano stati redatti a cura degli organi preposti il Modello SR196, la relazione di cui all'articolo 105 del CCII e non sia stata effettuata la convocazione dei creditori di cui all'art.171 L.F.
(oggi art.104 CCII), documentazione della quale la difesa del ricorrente ha tentato invano di venire in possesso e della cui effettiva inesistenza negli atti processuali è prova la attestazione del Giudice Delegato, non può tradursi in una ingiusta ed ingiustificata penalizzazione delle buone ragioni e dei diritti del lavoratore.
In definitiva, alla luce della documentazione in atti devono ritenersi provate sia la sussistenza dello stato di insolvenza del datore di lavoro che la sussistenza e la quantificazione del credito del lavoratore a titolo di TFR ed il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara il diritto del lavoratore ricorrente alla tutela previdenziale di cui all'art.2 CP_ L.297/82 giusta domanda del 04/10/2024 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 43.128,73 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione ed €5.126,32 a titolo di ultime retribuzioni correnti dall'01/8 al 30/9/22;
CP_ Condanna, inoltre, l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Catania, 26 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
7 G.O.T. dott. Domenico Circosta
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