Art. 11.
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri e' autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esame alla qualifica di commissario amministrativo di 2ª e 3ª classe nella carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale. Il concorso potra' essere bandito per un numero di posti complessivamente non superiore a dieci e si svolgera' in conformita', di quanto disposto dall' articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557 .
Al concorso potranno partecipare, oltre agli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui all' articolo 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557 , anche gli impiegati del ruolo organico della carriera dei cancellieri e del ruolo aggiunto alla carriera stessa istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 , nonche' quelli del ruolo aggiunto corrispondente di cui all' articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , che alla data del bando di concorso abbiano maturato almeno sei anni di anzianita' complessiva in carriera di concetto e che rivestano qualifica non inferiore a:
cancelliere, per i posti di commissario amministrativo di 2ª classe;
cancelliere aggiunto di 1ª classe, per i posti di commissario amministrativo di 3ª classe.
Per gli impiegati della carriera dei cancellieri i titoli da valutare in relazione alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557 , si riferiscono al servizio prestato in carriere di concetto.
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri e' autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esame alla qualifica di commissario amministrativo di 2ª e 3ª classe nella carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale. Il concorso potra' essere bandito per un numero di posti complessivamente non superiore a dieci e si svolgera' in conformita', di quanto disposto dall' articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557 .
Al concorso potranno partecipare, oltre agli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui all' articolo 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557 , anche gli impiegati del ruolo organico della carriera dei cancellieri e del ruolo aggiunto alla carriera stessa istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 , nonche' quelli del ruolo aggiunto corrispondente di cui all' articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , che alla data del bando di concorso abbiano maturato almeno sei anni di anzianita' complessiva in carriera di concetto e che rivestano qualifica non inferiore a:
cancelliere, per i posti di commissario amministrativo di 2ª classe;
cancelliere aggiunto di 1ª classe, per i posti di commissario amministrativo di 3ª classe.
Per gli impiegati della carriera dei cancellieri i titoli da valutare in relazione alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557 , si riferiscono al servizio prestato in carriere di concetto.